52.2006.59
Multa per violazione della quiete notturna
24 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.59
Data decisione, Autorità:
24.02.2006, TRAM
Titolo:
Multa per violazione della quiete notturna
CONTRAVVENZIONE COMUNALE
art. 145 LOC
Incarto n.
52.2006.59
Lugano
24 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 363) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione
23 novembre 2005 con cui il municipio di CO 1 gli infligge una multa per
violazione della quiete notturna;
viste le risposte:
- 16 febbraio 2006 del
municipio di CO 1;
- 21 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente è amministratore unico __________
di __________, titolare dell'omonimo garage, situato nelle immediate vicinanze
dell'abitazione di __________, municipale di quel comune;
che nella notte sul 25 settembre 2005 la
moglie del suddetto municipale ha chiesto l'intervento della polizia cantonale,
siccome disturbata dal rumore della musica prodotta alla festa che il figlio
del ricorrente aveva organizzato nel garage in questione per festeggiare il suo
diciottesimo compleanno;
che una pattuglia della polizia, intervenuta
sul posto alla una e dieci, non ha percepito rumori molesti che potevano
creare disturbo alla quiete pubblica: ha comunque invitato la moglie del
ricorrente, presente sul posto, ed il figlio ad abbassare i toni generati
dall'impianto musicale (cfr. rapporto di segnalazione 4.2.2006);
che mezz'ora più tardi, una seconda pattuglia
della polizia, nuovamente sollecitata dal municipale __________, si è recata
presso il garage, dove ha constatato che vi erano alcuni giovani all'esterno
dello stabile e che all'interno l'impianto stereo era in funzione, ma che
comunque non creava disturbo alla quiete in quanto porte e finestre erano
chiuse (cfr. rapporto di segnalazione 7.2.2006);
che il 6 ottobre 2005 il municipio ha posto
in contravvenzione RI 1, in quanto amministratore delegato della __________, per
violazione dell'art. 114 del regolamento comunale (RC), che tutela la quiete
notturna;
che disattese le giustificazioni addotte, il
23 novembre 2005 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-
per violazione della quiete notturna commessa nella sua qualità di amministratore
delegato della __________;
che con giudizio 24 gennaio 2006 il
Consiglio di Stato ha confermato la sanzione, respingendo il ricorso contro di
essa presentato da RI 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
il disturbo della quiete notturna fosse stato adeguatamente comprovato e che il
multato ne fosse penalmente responsabile in quanto perturbatore per situazione;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti a questo tribunale, chiedendo che sia annullato
assieme alla multa;
che, prodotti i rapporti di polizia
summenzionati, l'insorgente nega l'esistenza di un disturbo della quiete
pubblica e contesta di esserne responsabile;
che il Consiglio di Stato ed il municipio
sollecitano il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la legittimazione attiva dell'insorgente
è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 145 cpv. 1 LOC, il
municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti
comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è
affidata;
che per principio, l'irrogazione di una sanzione penale
presuppone l'esistenza di una colpa;
che il municipio, titolare dell'azione penale, deve in
particolare concretamente dimostrare che il trasgressore ha violato, intenzionalmente
o per negligenza, mediante atti concreti o per omissione, una determinata
regola di comportamento;
che, per principio, contrariamente a quanto sostiene il
Consiglio di Stato, il cosiddetto perturbatore per situazione non è penalmente
perseguibile: in assenza di norma esplicite che lo dichiarino passibile di
sanzioni penali, può essere soltanto obbligato ad adottare misure di
ripristino;
che giusta l'art. 114 RC tra le 2300 e le
0730 sono vietati nell'in-terno e nelle vicinanze dell'abitato i canti e i
suoni all'aperto, il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti;
che la norma non prevede la possibilità di
perseguire penalmente il perturbatore per situazione;
che il municipio non rimprovera al
ricorrente di aver omesso, quantomeno per negligenza, di adottare le
precauzioni necessarie al fine di evitare che la festa organizzata dal figlio
nel garage arrecasse disturbo al vicinato;
già per questo motivo il ricorrente, peraltro
non presente sul luogo al momento dei fatti, va prosciolto dagli addebiti mossigli;
che la violazione della quiete notturna su
cui il municipio ha fondato il decreto di multa non è stata d'altro canto
provata; dai rapporti di polizia, che il municipio ed il Consiglio di Stato
hanno omesso di acquisire agli atti, risulta in effetti che gli agenti intervenuti
sul posto non hanno percepito rumori molesti che potevano creare disturbo
alla quiete pubblica (rapporto di segnalazione 4.2.2006), rispettivamente
che l'impianto stereo era in funzione, ma non creava disturbo alla quiete in
quanto porte e finestre erano chiuse (rapporto di segnalazione 7.2.2006);
che anche da questo profilo la multa non
appare giustificata;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la multa e la decisione governativa che la conferma siccome
lesive del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
Fatti
di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 145 LOC; 114 RC di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 363);
1.2.
la decisione 23 novembre 2005 con cui il
municipio di __________ gli infligge una multa per violazione della quiete
notturna.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione
a:
;;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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