52.2006.6
Permesso di domicilio/dimora - abuso di diritto
21 marzo 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
52.2006.6
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, TRAM
Titolo:
Permesso di domicilio/dimora - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
ACCERTAMENTO DEI FATTI
DIMORA E RESIDENZA
DOMICILIO
PERMESSO DI DIMORA
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2006.6
Lugano
21 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2005 di
RI 1 LV-Riga
rappr. dall' RA 1
contro
la risoluzione 29 novembre 2005 (n. 5706) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso
la decisione 23 settembre 2005 con cui il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rifiuta di rilasciarle un'autorizzazione
di domicilio rispettivamente di rinnovarle il permesso di dimora;
viste le risposte:
- 16 gennaio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Il 22
maggio 1999 la cittadina lettone RI 1 (1959) si è sposata nel proprio paese
d'origine con G__________ (1949), di nazionalità elvetica.
Autorizzata a ricongiungersi con il marito
in Svizzera a seguito del matrimonio, l'insorgente è giunta sul suolo elvetico
il 6 ottobre 1999 ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito
regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 5 ottobre 2004.
b) Con decreti supercautelari del 14 giugno rispettivamente
13 agosto 2004, il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a
vivere separati con l'obbligo al marito di versare alla moglie un contributo di
mantenimento di fr. 2000.– mensili.
Con ordinanza 8 ottobre 2004 il giudice
civile ha sospeso la vertenza su richiesta dei coniugi, ma ha mantenuto l'obbligo
a G__________ di versare gli alimenti alla consorte.
c) Interrogato il 1° settembre 2005 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, G__________ ha dichiarato
di vivere separato dalla moglie dal maggio 2004 e di non sapere dove ella
risieda.
Analogamente interrogata, RI 1 ha affermato di
risiedere regolarmente con il marito a__________, benché spesso rientrasse in
Lettonia per frequentarvi degli studi accademici, e di trascorrere il periodo
invernale a S__________ presso amici. Ha soggiunto di non avere le chiavi
dell'abitazione coniugale, perché suo marito aveva sostituito i cilindri di
casa, e di mantenersi con gli alimenti che quest'ultimo le versa mensilmente.
B. Fondandosi
sulle premesse emergenze, il 23 settembre 2005 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare
un'autorizzazione di domicilio a RI 1 e di non rinnovarle il permesso di dimora,
fissandole un termine con scadenza il 30 novembre 2005 per lasciare il territorio
cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il
quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di maggio 2004, della vita in comune
con il marito dal quale riceveva gli alimenti e al fatto che durante il
matrimonio non aveva soggiornato regolarmente presso il domicilio coniugale.
Ha quindi ritenuto che l'interessata invocasse
il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare
nel nostro paese e ottenere un permesso di domicilio. La decisione è stata resa
sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 e 11 ODDS.
C. Con
giudizio 29 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere ribadito i motivi addotti
dall'autorità di prime cure, il Governo ha ritenuto che la decisione impugnata fosse
conforme al principio della proporzionalità.
Visto che la relazione coniugale non era più
intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessata non poteva invocare la
protezione della vita familiare sancita dall'art. 8 CEDU.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio. In via del tutto subordinata, chiede che le venga quanto meno rinnovato
il permesso di dimora.
Sostiene di avere diritto al domicilio per
essere sposata ormai da sei anni con un cittadino svizzero, precisando che le
sue assenze dalla Svizzera sono dettate unicamente da motivi di studio.
Contesta poi di invocare il proprio
matrimonio in maniera manifestamente abusiva. Benché non nasconda che esistono da
tempo delle difficoltà con il marito, afferma di continuare in ogni caso ad
amarlo. Asserisce inoltre che le sue dichiarazioni rilasciate alla polizia non corrispondono
alla realtà. Sostiene di essere stata soggetta a pressioni da parte dell'agente
interrogante, di essere stata assistita da un'interprete non all'altezza del
suo compito e senza la presenza del proprio avvocato.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora
regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di
domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).
In concreto, la ricorrente è sposata con un
cittadino elvetico da oltre cinque anni. Di conseguenza, ella ha, in linea di
principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio che al
rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Se il permesso sollecitato possa essere
rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati
a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.
3.1. In
concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 6 ottobre 1999 per ricongiungersi con il
marito con cui si era sposata il 22 maggio 1999 in Lettonia, ottenendo per
questo motivo un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS.
Con decreto supercautelare 14 giugno 2004 emanato
nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato
in via supercautelare i coniugi __________ a vivere separati e il 13 agosto 2004
ha obbligato il marito a versare mensilmente alla ricorrente un contributo alimentare
di fr. 2'000.–.
L'8 ottobre 2004 il giudice ha sospeso la vertenza
in quanto G__________ e RI 1 gli avevano comunicato di essere in procinto di perfezionare
un accordo transattivo. Il 20 ottobre 2004 e 26 gennaio 2005, i coniugi __________
hanno informato il dipartimento che avevano ripreso la vita in comune, precisando
che le prolungate assenze della moglie dall'abitazione coniugale erano dettate da
motivi di studio.
Allo scopo di accertare quale fosse la reale
situazione sentimentale dei coniugi __________, il 1° settembre 2005 la Polizia
cantonale ha proceduto al loro interrogatorio.
In sostanza, G__________ ha affermato di
vivere separato dalla moglie dal maggio 2004 e di non sapere praticamente più dove
ella risieda da allora.
Dal canto suo, RI 1 ha dichiarato quanto segue:
"(...)D1: Le chiediamo dove vive abitualmente?
R1: Vivo regolarmente a__________ presso l'indirizzo che ho citato, con mio
marito __________, comunque spesso sono in Lettonia per frequentare gli studi
di International Management, ed in inverno vivo a S__________ da amici,
comunque viaggio tantissimo.
D2: Come fa a
mantenersi, come vive? R2: Vivo con gli alimenti che mi versa mio marito e
cioè 2'000.–fr. al mese.
ADR: Non ho
nessun conto bancario, oltre ai 2'000.– fr. nessun'altra rendita.
D4: Quanto paga di
Cassa malattia? R4: Pago fr. 300.–mensili presso la __________.
D5: Possiede una
vettura? R5: Sì possiedo una Mercedes C230 TI __________.
D6: Per tutto quanto
concerne il veicolo, i capi di abbigliamento ed il vitto, provvede con la
rimanenza dei fr. 2'000.–? R6: Certamente.
D7: Ci descriva la
sua situazione coniugale attuale. R7: Sono sposata con __________ e con lui
vado molto d'accordo, l'unica interferenza nel nostro matrimonio è la di lui madre.
D8: Ci risulta
contrariamente che lei ed il sig. __________ siete separati legalmente con sentenza
del pretore __________ dal 14.06.2004, cosa dite in merito? R8: Non è vero,
io non sono separata, in ottobre del 2004 la sentenza di separazione è stata
cancellata.
D9: Ci risulta che
dal comune di __________, controllo abitanti, lei è partita in data 01.11.2004
per destinazione ignota, cosa dite in merito? R9: Non sono mai partita da __________
se non per gli studi o le vacanze.
D10: Lei possiede le
chiavi di casa ove abita a__________? R10: Non ho le chiavi di casa.
D11: Come fa a
entrare in casa? R11: Telefono a mio marito e lui mi fa entrare ma comunque
la porta è sempre aperta. Voglio precisare che io non ho mai lasciato mio
marito.
D12: La informiamo
che suo marito ha dichiarato a verbale che lei non vive più a__________ dal
maggio del 2004, periodo nel quale lei si era recata in Lettonia, ed inoltre, a
seguito della sentenza di separazione egli ha sostituito i cilindri delle porte
per impedirle di entrare in casa, cosa dite in merito?
R12: Non è vero
che non ho più dormito in casa a__________, quando sono in Svizzera dormo
regolarmente a casa, è però vero che mio marito ha cambiato i cilindri.
D13: Da quanti
giorni è in Svizzera e quando era partita? R13: Sono rientrata giovedì
scorso e meglio il 24.08.2005 ed ero partita il precedente 12 agosto.
D14: Dove ha dormito
dal 24 agosto ad oggi? R14: Ho dormito a casa di mio marito.
D15: Suo marito dice
che questo non corrisponde al vero. R15: Io dico il contrario, io non voglio
divorziare.
La informiamo che
questo suo comportamento reticente e questo continuo raccontar storie non giova
certo alla sua posizione, la esortiamo a dire la verità.
Fino adesso ho
detto unicamente la verità, non riesco nemmeno a capire perché sono stata
convocata presso questi uffici e perché vengo ripetutamente interrogata. Posso
dire che mio marito mi ama tanto, non so cosa racconta in giro, comunque lo
spirito del nostro matrimonio è uno spirito liberale. Il prossimo 4 settembre
partirò nuovamente per la Lettonia e vi resterò per circa 5/6 settimane. Fornisco
le dichiarazioni del 20.10.2004 e 26.01.2005 con le quali si certifica che la
situazione tra me e mio marito è ritornata alla normalità.
Previa
traduzione, confermo e firmo".
3.2
Nel ricorso al tribunale l'insorgente
ha rievocato i fatti salienti della sua vita a partire dal suo matrimonio con G__________.
In merito alle sue assenze dal domicilio
coniugale, ella ha indicato di essere stata a più riprese a Riga a partire dal
1999.
per frequentare gli studi in giurisprudenza presso il __________ (__________;
ricorso, pag. 4). Nel 2000 vi è rimasta per oltre sei mesi, anche per studiare
l'italiano, mentre gli altri anni successivi i suoi periodi di assenza dalla
Svizzera non avrebbero superato i quattro mesi. Ha poi indicato che, dopo
essersi laureata il 13 giugno 2002, ha iniziato a frequentare nel 2003 i corsi
di International Management sempre presso il __________ (pag. 5).
La ricorrente ha poi sottolineato l'atteggiamento
spesso ostile tenuto dal marito nei suoi confronti, il quale l'ha spesso trascurata
e cacciata pure via da casa (pag. 4 segg.). In particolare, quando nell'aprile
2004.
ha dovuto chiamare la polizia a seguito di una rissa con il marito. Dopo
essersi recata a Riga il mese successivo per dare gli esami, ella è stata ospedalizzata
per un'operazione legata a una gravidanza extrauterina nella completa indifferenza
del marito. Tornata in Svizzera il 7 agosto 2004, ella non è potuta rientrare nell'abitazione
coniugale a seguito del decreto del Pretore del 14 giugno precedente fino all'8
ottobre 2004, quando il giudice civile ha sospeso la causa (ricorso, pag. 1).
Ci si può invero chiedere dove RI 1 abbia
vissuto a partire dall'8 ottobre 2004 fino al 16 novembre 2005, quando è tornata
nel suo paese d'origine. Tale questione non necessita tuttavia di essere
approfondita. Infatti, nel proprio allegato ricorsuale, ella non nasconde che la
crisi matrimoniale, iniziata quantomeno nel maggio 2004, se non addirittura prima,
dura tuttora. Le sue difficoltà coniugali non possono pertanto essere
considerate momentanee, visto che non vi sono nemmeno elementi atti a ritenere
che sia possibile un loro imminente riconciliazione.
Sapere poi se la crisi matrimoniale sia
imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno
condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,
2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Il fatto che il suo matrimonio è sempre in
crisi lo conferma inoltre la circostanza che ella continua a ricevere
mensilmente dal marito il contributo alimentare di fr. 2'000.– decretato dal
Pretore il 13 agosto 2004.
La ricorrente critica il fatto di essere
stata interrogata dalla Polizia cantonale alla presenza di un'interprete incapace
di tradurre in modo preciso le domande dell'agente e senza poter farsi assistere
dal suo legale. Ritiene inoltre che il verbale d'interrogatorio non rispecchia
le sue reali dichiarazioni, anche perché sarebbe stata soggetta a pressioni da
parte dell'agente interrogante, il quale avrebbe tenuto la parte a suo marito.
Sennonché, si può prescindere dal verificare
se il verbale d'interrogatorio dell'insorgente sia effettivamente viziato come
ella pretende, ritenuto che risultano in ogni caso determinanti ai fini del
giudizio le affermazioni della ricorrente espresse nel proprio gravame dinnanzi
al tribunale. Infatti, in questo allegato, ella conferma la profonda turbativa
del suo rapporto sentimentale con il marito esistente da diverso tempo.
3.3
In siffatte circostanze, con l'unione
coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale almeno dal maggio
2004, si può ritenere che la ricorrente si appelli al proprio matrimonio con il
marito al solo scopo di continuare a beneficiare di un permesso di residenza in
Svizzera.
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del
soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato
il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione dei coniugi __________
si è verificata prima della scadenza, il 5 ottobre 2004, del termine
quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal
consorte elvetico.
La posizione della ricorrente non merita
pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente
rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.
4.
RI 1 ha risieduto
regolarmente cinque anni nel nostro Paese. Il suo successivo soggiorno è
infatti stato tollerato in attesa di una decisione definitiva sul suo permesso.
La sua presenza in Svizzera va quindi considerata di breve durata ritenuto che,
come da lei stessa ammesso, ha trascorso dei lunghi soggiorni all'estero.
Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari, non da
ultimo i due figli nati da una precedente relazione, in Lettonia, dove è nata e
cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera poco prima di compiere 40
anni e vi si trova tuttora. Del resto, ella vi ha pure soggiornato a più
riprese e per diversi mesi quando era al beneficio di un permesso di dimora nel
nostro paese.
Ne consegue che la risoluzione impugnata non
risulta lesiva nemmeno del principio della proporzionalità.
Visto quanto precede, lRI 1non potrebbe
prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8
CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo
disposto, non essendovi più vita familiare con il marito.
5.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, decidendo di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio e
di rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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