52.2006.60
Offerte per l'aggiudicazione di prestazioni professionali di ingegnere
8 aprile 2006Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2006.60
Data decisione, Autorità:
08.04.2006, TRAM
Titolo:
Offerte per l'aggiudicazione di prestazioni professionali di ingegnere
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 15 CIAP
art. 4 DLCIAP
Incarto n.
52.2006.60
Lugano
8 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 dello
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 30 gennaio 2006 della CO 1 che
aggiudica alla CO 2 le prestazioni professionali di ingegnere
riscaldamento-ventilazione del nuovo centro sociosanitario di __________;
viste le risposte:
- 16 febbraio 2006 dello
studio d'ingegneria CO 2;
- 21 febbraio 2006 dell'ULSA;
- 23 febbraio 2006 della CO
1;
preso atto della replica 17 marzo 2006 e della duplica
29 marzo 2006 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
novembre 2005 la CO 1 ha invitato quattro studi d'ingegneria del ramo, fra cui
lo studio RI 1 e la CO 2 a presentare un'offerta per l'aggiudicazione delle
prestazioni professionali di ingegnere degli impianti di riscaldamento e di ventilazione
del nuovo centro sociosanitario di __________. La documentazione del concorso,
retto dal CIAP, era suddivisa in quattro fascicoli. Il primo, denominato documento
di base per tutti gli specialisti, stabiliva alla cifra 9 (pag. 6) che i
criteri di valutazione delle offerte erano riportati dal fascicolo 3 e
sarebbero dipesi dal tipo di prestazione richiesta. La suddetta prescrizione di
gara specificava comunque che le referenze di case per anziani avrebbero
costituito titolo preferenziale.
Il fascicolo 3, denominato parametri base
di calcolo e calcolo dell'onorario, definiti i criteri di valutazione delle
offerte per la direzione lavori (posizione 2.1.) e per l'ingegnere civile
(posizione 2.2.), per gli altri specialisti fissava i seguenti criteri d'aggiudica-zione
e fattori di ponderazione (posizione 2.3):
1
Aspetto economico-onorario
35%
1.1
Importo offerta
100%
2
Aspetto formale della struttura
35%
2.1
Referenze: costruzioni ospedaliere e/o
paraospedaliere
60%
2.2
Struttura organizzativa
40%
3
Aspetto gestionale
15%
3.1
Metodo di lavoro
100%
4
Aspetto temporale
15%
4.1
Procedimento razionale e economico
100%
Il fascicolo 2, denominato struttura dell'ufficio,
stabiliva a titolo di premessa (pag. 5) che per tutti gli specialisti almeno
un edificio deve essere una realizzazione nell'ambito del settore ospedaliero,
paraospedaliero e/o sociosanitario.
B. L'offerta inoltrata dallo studio d'ingegneria RI 1 era corredata delle
seguenti referenze:
-
Ospedale __________
-
Casa anziani __________
-
Casa anziani __________
Quella presentata dalla CO 2 indicava invece
a titolo di referenza i seguenti lavori:
-
Padiglione __________
-
Ospedale __________
-
__________ Lugano
Previa valutazione, la CO 1 ha assegnato alle
offerte inviatele dalle due ditte qui comparenti le seguenti note:
RI 1
CO 2
1
Aspetto economico-onorario
6.00
4.18
2
.
Aspetto formale della struttura
2.1
Referenze
5.50
6.00
2.2
Struttura organizzativa
4.00
5.50
3
Aspetto gestionale
4.00
6.00
4
Aspetto temporale
4.00
5.00
Le note alle referenze scaturiscono da una
valutazione effettuata in due fasi distinte. In una prima fase, la CO 1 ha
assegnato la nota 6.00 tanto alle referenze indicate dal ricorrente, quanto a
quelle allegate dalla CO 2. In una seconda fase, la CO 1 ha poi corretto il
giudizio sulle base di un'ulteriore nota (5.00 per RI 1; 6.00 per CO 2) fondata
sulle informazioni raccolte presso i committenti delle singole referenze.
Trasformate le note in punti ponderati in
base ai fattori prestabiliti, il 30 gennaio 2006 la CO 1 ha aggiudicato la
commessa in esame alla CO 2, classificatasi al primo posto con 5.14 punti.
C. Contro la
predetta decisione lo studio RI 1, secondo in graduatoria con 5.02 punti,
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In via principale, il ricorrente postula il conferimento del mandato, in via
subordinata sollecita invece il rinvio degli atti alla committente per nuova decisione.
Richiamandosi alla clausola della
documentazione di gara, che prevedeva di considerare titolo preferenziale le
referenze di case per anziani, l'insorgente contesta la nota (6.00) assegnata
alla CO 2 per le referenze da questa indicate, obiettando che non concernono case
per anziani, ma strutture ospedaliere. Attribuendo alle referenze della CO 2 la
medesima nota che è stata assegnata alle sue, riguardanti case per anziani, la
committente avrebbe disatteso la suddetta prescrizione di gara.
Inammissibile, in quanto non preannunciata
dalla documentazione di gara, sarebbe pure la correzione che la CO 1 ha
apportato alle note inizialmente attribuite alle referenze indicate dai concorrenti
basandosi su non meglio precisate informazioni raccolte presso i rispettivi
committenti.
Censurabili, per i motivi che verranno
discussi più avanti, sarebbero infine anche i punteggi assegnati per la
struttura organizzativa, per gli aspetti gestionali e per l'aspetto temporale.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone la CO 1 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
La CO 2 si rimette invece alle conclusioni
della committente.
E. Con la
replica e la duplica le parti si confermano nelle tesi addotte in precedenza.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 2
CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, lo studio ricorrente è senz'altro
legittimato a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Le numerose prove (testi, perizia,
interrogatorio formale, richiamo ed edizione di documenti, sopralluogo,
ispezione a URC/RF), genericamente sollecitate dall'insorgente, non appaiono
atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Le
cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del
concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire
la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni
sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina,
ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione
(AGVE 1999, 329 e rimandi).
Di regola, le referenze sono costituite da
lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in
epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,
soprattutto dirigente (quadri, specialisti).
Nella
valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,
il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente
nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente
sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi / G.
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2
d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'e-sercizio di tale potere da parte
del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che
vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza
richiama, a sua volta:
- la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione,
che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e
l'epoca in cui sono state effettuate;
- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni
fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente
integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente
protocollate (AGVE 2000, 291; LGVE 2002-II-9);
- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente,
che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di
difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi
con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento.
2.2.
2.2.1. Nel caso concreto, il fascicolo 2
della documentazione di gara (struttura dell'ufficio) sollecitava i concorrenti
a corredare le referenze con una serie di indicazioni atte a consentire alla committente
di valutarle concretamente.
Lo studio RI 1, qui ricorrente, ha indicato
le seguenti referenze:
1.
Ospedale __________
Committente: __________
Dati tecnici: potenza installata riscaldamento
2400 kW
raffreddamento
1500 kW
Impianto ventilazione e climatizzazione 240'000 mc/h
Periodo di progettazione: 1989-2005
Periodo di realizzazione: 1990-2007
Costo dell'opera: ca. fr. 14'000'000.-
2.
Casa anziani __________
Committente: __________
Dati tecnici: potenza installata riscaldamento
600 kW
raffreddamento
70 kW
Impianto ventilazione e climatizzazione 30'000 mc/h
Periodo di progettazione: 1997-1998
Periodo di realizzazione: 1999-2000
Costo dell'opera: ca. fr. 1'300'000.-
3.
Casa anziani __________
Committente: __________
Dati tecnici: potenza installata riscaldamento
600 kW
Impianto ventilazione e climatizzazione 17'000 mc/h
Periodo di progettazione: 1999-2001
Periodo di realizzazione: 2002-2004
Costo dell'opera: ca. fr. 900'000.-
La CO 2 ha invece addotto come referenze i
seguenti lavori:
1.
Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale (OSC)
Committente: Sezione della logistica
Dati tecnici: allacciamento alla centrale
termica di quartiere con
creazione di una sottocentrale con potenza termica 160 kW di cui 100 ad uso
riscaldamento e 60 ad uso acqua calda sanitaria (totale 140 apparecchi
sanitari)
Periodo di progettazione: 1996-1998
Periodo di realizzazione: 1998-2002
Costo dell'opera: ca. fr. 600'000.-
2.
Ospedale __________
Committente: __________
Dati tecnici: potenza termica ca. 898 kW
volume aria trattata
ca. 69'100 mc/h
potenza frigorifera
ca. 602 kW
Periodo di progettazione: 1. tappa 1996-1999; 2. tappa
2001-2005
Periodo di realizzazione: 1. tappa 1996-1999; 2. tappa
2001-2005
Costo dell'opera: ca. fr. 7'000'000.-
3.
__________ Lugano
Committente: __________
Dati tecnici: potenza termica ca. 800 kW
volume aria trattata
ca. 44'000 mc/h
potenza frigorifera
ca. 502 kW
Periodo di progettazione: 1996
Periodo di realizzazione: 1997-1999
Costo dell'opera: ca. fr. 3'000'000.-
2.2.2. In esito ad una prima fase di valutazione,
fondata soltanto sulle indicazioni fornite dai concorrenti, la CO 1 ha indistintamente
assegnato a tutte le referenze addotte dalle ditte qui comparenti la nota 6.00.
Secondo la scala delle note fissata dalla posizione 2 del fascicolo 3 della
documentazione di gara, a questa nota corrisponde il predicato molto valido,
con valore superiore a quanto auspicato e decisamente sopra la media delle
altre offerte.
Nella misura in cui procede esclusivamente dalle
indicazioni fornite dai concorrenti, il giudizio, del tutto indifferenziato, appare
piuttosto discutibile, poiché non opera alcuna distinzione in base all'importanza
ed alle caratteristiche specifiche dei lavori indicati come referenza per
rapporto all'oggetto della commessa, che riguarda la progettazione e la
realizzazione di un impianto di riscaldamento-ventilazione per un costo stimato
fr. 1'100'000.-. Perplessità, dal profilo dell'analogia con la commessa in esame
e dell'identità dei collaboratori impiegati, suscita in particolare l'impianto
progettato e realizzato dalla CO 2 per conto dell'OSC.
Ancorché scarsamente motivato, il giudizio
non appare tuttavia palesemente insostenibile. Esso risulta comunque fondato su
criteri oggettivi e su considerazioni pertinenti. Tenuto conto dei limiti che
la legge pone al potere di cognizione di questo tribunale in tema di controllo
dell'apprezzamento, la valutazione della CO 1 può essere confermata siccome
immune da violazioni del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. Una
diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile sostituzione del potere
d'apprezzamento di questo tribunale a quello della committente.
2.2.3. Le referenze non andavano tuttavia valutate
tenendo soltanto conto del fatto che si trattasse di opere realizzate nell'ambito
del settore ospedaliero, paraospedaliero e/o
sociosanitario. Ai fini del giudizio occorreva anche considerare che la posizione
9 del fascicolo 1 degli atti di gara (documentazione di base per tutti gli
specialisti) precisava che le referenze di case per anziani avrebbero
costituito titolo preferenziale.
Ora, dagli atti non risulta che la CO 1
abbia applicato questo parametro di valutazione, privilegiando in qualche modo
le due referenze concernenti impianti realizzati in case per anziani (__________)
indicate dal ricorrente. Il punteggio indifferenziato assegnato a tutte le
referenze addotte dagli studi d'ingegneria qui comparenti non permette di
accreditare un diversa conclusione. Lo confermano ulteriormente le osservazioni
al ricorso inoltrate dalla committente, che afferma di non comprendere la
pretesa dell'RI 1. Nemmeno indirettamente è possibile dedurre che alle due
referenze concernenti case per anziani addotte dall'RI 1 sia stato assegnato un
punteggio preferenziale. Né sussistono elementi che permettano di ritenere che sussista
una differenza compensata dal maggior valore intrinseco delle referenze
indicate dalla CO 2. Nemmeno la committente prospetta una simile tesi.
Da questo profilo, il giudizio espresso
dalla CO 1 sulle referenze in base delle sole indicazioni fornite dai
concorrenti non può dunque essere confermato perché non applica il particolare
parametro di valutazione enunciato dalla posizione 9 del fascicolo 1 della
documentazione di gara, privilegiando le referenze concernenti case per anziani
addotte dallo studio ricorrente. Se le referenze di case per anziani
dovevano costituire titolo preferenziale, come prescritto dalle regole
del concorso, la CO 1 non poteva, senza una particolare giustificazione,
assegnare alle referenze per case per anziani indicate dal ricorrente RI 1 lo
stesso punteggio che ha attribuito alle altre referenze.
Su questo specifico aspetto, le critiche
dell'insorgente appaiono senz'altro fondate.
2.2.4. Dopo aver attribuito alle referenze
una prima nota fondata soltanto sulle indicazioni fornite dai concorrenti, la CO
1 ha interpellato i relativi committenti, assegnando un'ulteriore nota che ha
mediato con la precedente. Allo studio ricorrente la committente ha attribuito
la nota 5.00 con la giustificazione dalle persone contattate emerge uno
studio serio, professionale, tecnico. Alla CO 2 ha invece assegnato la nota
6.00 con la motivazione contattato le persone di referenza, emerge uno studio
ben strutturato dalle ottime competenze e capace di affrontare progetti impegnativi.
Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, siffatto modo di procedere non è per nulla inammissibile, specie se
si considera che i concorrenti, alla fine del fascicolo 2, hanno sottoscritto
una esplicita dichiarazione che autorizzava la CO 1 a verificare le referenze indicate.
A torto lo studio RI 1 vi ravvisa l'introduzione di un sottocriterio che non è
stato debitamente preannunciato. Né tali accertamenti dovevano essere esperiti
in contraddittorio come pretende il ricorrente. La legislazione sulle commesse
pubbliche non impone al committente di procedere alle necessarie verifiche in contraddittorio.
La fase di esame delle offerte non soggiace al principio del contraddittorio.
Il principio della trasparenza imponeva
tuttavia che le risultanze di queste verifiche fossero debitamente
protocollate, indicando quantomeno le generalità delle persone interpellate ed
Fatti
i dettagli dell'accertamento esperito, al fine di permettere agli altri concorrenti
di eventualmente contestarlo ed al tribunale di pronunciarsi con sufficiente
cognizione di causa. Il principio della parità di trattamento esigeva inoltre
che le verifiche fossero esperite secondo criteri uniformi e sistematici.
Ora, la CO 1 non si è attenuta a queste
regole elementari. Salvo in un caso, non è dato di sapere chi abbia
interpellato, quali domande abbia posto e quali risposte abbia ottenuto. Semplici
annotazioni a matita, come progettazione buona, rispettivamente soddisfacente,
apposte in calce alle prime due referenze addotte dall'RI 1 non rispondono
alle esigenze minime poste dai principi suddetti. Insufficiente è pure l'annotazione
ben strutturato, ottime competenze riferita all'architetto dell'Ospedale
__________, seguita dall'aggiunta __________: sorveglianza lavori,
attenzione alle piccole cose, progettazione valida, molto validi apposta in
calce alla seconda delle tre referenze addotte dalla CO 2. La CO 1 non poteva inoltre
limitarsi a controllare una sola delle tre referenze addotte da questa concorrente.
Anche da questo profilo, il giudizio
espresso dalla CO 1 sulle referenze presta dunque il fianco a critiche.
3. L'insorgente
contesta anche la valutazione della struttura organizzativa operata dalla committente.
La documentazione di gara indicava
espressamente che l'offerta sarebbe stata valutata anche da questo profilo,
attribuendo a questo sottocriterio un peso del 14% (60% del 35%). Oltre ad indicare
i titoli di studio e la funzione dei collaboratori nello studio, i concorrenti
dovevano illustrarne anche l'organizzazione.
Lo studio ricorrente, composto di cinque
unità di personale, ha previsto di costituire un team di 4 persone per l'esecuzione
del progetto (titolare e capoprogetto, segretaria, progettista e direttore dei
lavori, disegnatore). La CO 2, che può contare su 26 unità di personale, ha a
sua volta previsto di impiegare da 5 a 6 collaboratori (titolare, responsabile
del progetto, responsabile calcolazioni tecniche, responsabile CAD, 1 o 2 operatori
CAD).
La CO 1 ha attribuito alla struttura
organizzativa dell'RI 1 la nota 4.00, considerando che lo studio mette a
disposizione personale, in rapporto alle altre offerte, minimo per l'esecuzione
del mandato (200 ore progettista). Alla struttura organizzativa della CO 2
la committente ha invece assegnato la nota 5.50 con il predicato i documenti
evidenziano uno studio organizzato in modo decisamente superiore alla media
delle offerte (26 persone). Emerge inoltre dalle persone messe a disposizione
per il progetto una chiara attenzione progettuale. Certificazione ISO in corso
(432 ore progettista).
La valutazione operata dalla CO 1 regge alla
critica dell'insorgente. Le dimensioni dello studio non sono una variabile
irrilevante nel giudizio sulla struttura organizzativa. Studi piccoli, che impegnano
quasi tutte le loro risorse di personale nell'esecuzione di un singolo mandato,
sono infatti più esposti degli studi di maggiori dimensioni ai rischi derivanti
dall'indisponibilità di singoli collaboratori. Prendendo in considerazione
anche questo aspetto nel giudizio sulla struttura organizzativa, la CO 1 non ha
affatto violato il diritto. Il criterio è pertinente ed il giudizio espresso è
oggettivamente sostenibile. Considerati i limiti del potere di cognizione di
questo tribunale nel controllo dell'apprezzamento, le censure sollevate al
riguardo dall'insorgente vanno dunque disattese.
4. I
concorrenti dovevano allegare all'offerta anche una relazione generale, al fine
di permettere alla committente di valutare l'aspetto gestionale del mandato.
Il ricorrente ha indicato che il Centro
sociosanitario __________ verrà allacciato per l'approvvigionamento energetico
ad una centrale a legna ubicata nelle vicinanze, per cui per il riscaldamento
dello stabile occorrerà procedere unicamente alla progettazione delle
distribuzioni di calore. Il sistema che proponiamo è a corpi riscaldanti, in
quanto le serpentine a pavimento, per motivi fisiologici, non sono adatte a
questo tipo di stabile.
L'impianto di ventilazione e
condizionamento sarà concepito per garantire il ricambio dell'aria necessario e
le condizioni climatiche ideali per lo svolgimento delle attività del centro.
Per tutti gli impianti è previsto il recupero del calore dell'aria espulsa.
La CO 2 ha invece rilevato che dalla
documentazione messa a disposizione, in modo particolare il fascicolo 1 con la
relazione tecnica, si evince chiaramente che il concetto dello stabile è fortemente
basato anche sulla ricerca mirata di soluzioni energetiche di tipo passivo. Ne
consegue che i concetti d'impiantistica da applicare, seguiranno la filosofia
insita nel progetto dell'architetto. Più avanti, illustrando l'organizzazione
del lavoro, la CO 2 ha osservato che le prestazioni d'ingegneria per l'impiantistica
Considerandi
di riscaldamento e ventilazione inizieranno con l'elaborazione dei calcoli SIA
380/1, 380/4 e 384/2 per poi passare alla valutazione e all'analisi della
disponibilità di fonti energetiche alternative (per esempio impianto solare
integrativo) da rapportare agli aspetti economici degli investimenti e dei
costi d'esercizio nell'ottica delle aspettative del committente.
Alla relazione del ricorrente, la CO 1 ha
attribuito la nota 4.00 che ha motivato rilevando che dal documento
presentato emerge che il metodo di lavoro sarà prettamente tecnico, senza
particolare attenzione per il tipo di edificio da progettare. Infatti non si fa
nessun riferimento all'energia passiva che il progetto propone. Documento
ritenuto tuttavia sufficiente.
La relazione della CO 2 è stata invece
premiata con la nota 6.00, considerando che dalla documentazione prodotta
emerge chiaramente una visione del progetto in sintonia con la nuova struttura
del centro sociosanitario. In particolare, si valuta come superiore alla media
delle offerte presentate in quanto individua esattamente il compito e le
aspettative del mandato. Il metodo di lavoro si presenta quindi estremamente
interessante.
Le valutazioni della committente resistono
alla critica dell'RI 1. Per quanto opinabili possano apparire, non si può invero
negare che la CO 2, pur non proponendo soluzioni concrete, abbia prestato
maggiore attenzione del ricorrente all'energia passiva. La differenza di
punteggio è invero significativa. Non appare tuttavia palesemente
insostenibile. Non si può dunque rimproverare alla committente di aver abusato
del potere discrezionale che le deve essere riconosciuto nell'ambito dell'assegnazione
delle note relative all'aspetto gestionale delle offerte.
5.
Per quanto
attiene agli aspetti temporali, l'RI 1 ha dichiarato di attenersi al programma
di scadenze dell'architetto e della direzione lavori. Ha inoltre formulato il
seguente preventivo di giorni lavorativi occorrenti per la produzione di
documenti:
– progetto di
massima e valutazione dei costi 10 giorni
– progetto
definitivo e preventivo dei costi 30 giorni
– capitolati d'appalto
e moduli d'offerta 25 giorni
– piani esecutivi e
direzione lavori secondo andamento cantiere
– messa in funzione
impianti
– controllo
liquidazioni
– documenti di
revisione
– lavori di
garanzia 20 giorni
Al documento, ritenuto sufficiente, ma
senza indicazioni particolari, è stata data la nota 4.00.
La valutazione temporale allestita dalla CO
2.
rileva che secondo quanto riportato al punto 4.2 del fascicolo 1 la
progettazione delle opere d'impiantistica inizia nel mese di febbraio del 2006
per giungere all'inoltro della domanda di costruzione entro il mese di gennaio
2007.
La consegna alla committenza è prevista per il 2006 (recte: 2008). Con
l'organico di 26 persone del nostro studio e la messa a disposizione di 5-6
persone per la gestione dell'opera disponiamo di una grande flessibilità di
adattamento alla rapidità dell'evoluzione del progetto.
In merito alla valutazione dei tempi
necessari alla produzione dei documenti di progetto, la CO 2 ha indicato di
prevedere 1'352 ore per l'espletazione del mandato, distribuite su tutte le
persone attribuite all'oggetto secondo la tabella dell'allegato 2C del fascicolo
2.
Ha concluso osservando che la produzione di documenti da emettere
(piani e capitolati) ammonta a 500 ore.
Al documento la CO 1 ha assegnato la nota
5.00
considerando attenta la valutazione temporale. Lo studio mette a
disposizione 5–6 persone per il mandato. Inoltre si evidenzia come in caso di
cambiamento dei tempi lo studio possa rispondere in modo diretto alle
necessità. Buona attendibilità del procedimento.
La valutazione della committente non è meno
discutibile delle precedenti. Nemmeno questo apprezzamento sconfina tuttavia
nell'arbitrio. Anche questo giudizio risulta tutto sommato ancora sostenibile.
Non apparendo lesivo del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, vanno
dunque respinte le censure che il ricorrente solleva in proposito.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui postula l'annullamento
dell'aggiudicazione, il ricorso va comunque accolto, poiché l'applicazione
della clausola preferenziale prevista dalla posizione 9
del fascicolo 1 degli atti di gara a favore delle referenze concernenti case
per anziani potrebbe permettere allo studio ricorrente di compensare il leggero
scarto che separa il punteggio assegnato alla sua offerta da quello attribuito
all'offerta della CO 2. Va invece respinta la richiesta di attribuzione del
mandato, perché questo tribunale non può correggere i difetti riscontrati,
sostituendosi in particolare alla committente nell'applicazione della clausola
preferenziale disattesa. Gli atti vanno dunque retrocessi alla CO 1, affinché, debitamente protocollati e completati gli accertamenti sulle
referenze, si pronunci nuovamente sulle due offerte rimaste in gara.
Considerato che la CO 2 non ha resistito all'impugnativa,
la tassa di giustizia è suddivisa fra la committente ed il ricorrente proporzionalmente
al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le
ripetibili sono invece poste a carico della CO 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 30 gennaio 2006 della CO 1 è
annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati alla committente,
affinché, debitamente completati e protocollati gli accertamenti sulle
referenze, si pronunci nuovamente sulle due offerte rimaste in gara.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della CO 1 nella misura di fr. 1'800.- e
del ricorrente per la differenza.
3. La CO 1
rifonderà fr. 2'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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