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Decisione

52.2006.61

Posa di due pensiline e di una recinzione fuori zona edificabile

22 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, è proprietario di un rustico situato in località Caroggio (di

Alto Malcantone, sezione Fescoggia), fuori della zona edificabile.

Sollecitato dal municipio, il 22 agosto 2005

il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria per la posa di due

pensiline in legno e lastre traslucide plastificate (3.5 m x 1.25 m) sulle

facciate S e N del rustico e di una recinzione (paletti metallici collegati con

tre fili di ferro) sul lato E del terreno.

Alla domanda si è opposto, oltre ad un

vicino, il dipartimento del territorio.

Preso atto dell'opposizione dipartimentale,

il municipio ha negato al ricorrente la postulata licenza edilizia.

B. Con

giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso

e respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente. Negata l'ubicazione vincolata,

il Governo ha ritenuto che entrambi gli interventi essendo dettati unicamente

da ragioni personali e di mero comodo, non potessero essere autorizzati neppure

giusta l'art. 24 LPT.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo. Le due pensiline, osserva, sarebbero necessarie per

evitare infiltrazioni d'acqua. Ad ogni modo si dice disponibile ad un'eventuale

modifica sia della dimensione, sia dei materiali utilizzati.

Quanto

alla recinzione evidenzia che la stessa, a differenza di quella del vicino (),

è interamente sul fondo di sua proprietà. Il ricorrente, pur non opponendosi di

principio ad un'eventuale decisione negativa, postula un'applicazione della

legge uguale per tutti.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Per

principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti

conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Non essendo conformi alla funzione della

zona, situata fuori del perimetro edificabile, gli interventi in esame non

possono beneficiare di alcun permesso ordinario. Neppure il ricorrente lo contesta.

2.2

Il

ricorrente non nega neppure che l'art. 24 lett. a LPT escluda di rilasciargli

il permesso richiesto. Né potrebbe contestare con successo le pertinenti considerazioni

del Consiglio di Stato. I manufatti dedotti in licenza non sono evidentemente

ad ubicazione vincolata. Sia la recinzione che le pensiline sono state posate

per motivi di mero comodo. Nulla ne impedisce la realizzazione all'interno della

zona edificabile. Per quanto attiene alla posa delle pensiline, il ricorrente avrebbe

potuto ovviare al problema dell'infiltrazione d'acqua in altro modo.

Il fatto

che i manufatti siano al servizio del rustico non consente di giungere a

diversa conclusione.

Dal

profilo dell'art. 24 lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro respinto,

senza che sia necessario esaminare se agli interventi in esame si oppongano

interessi pubblici preponderanti (lett. b).

3.

Invano il

ricorrente invoca il principio della parità di trattamento nell'illegalità al fine

di ottenere il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria. La

circostanza che la legge non sia eventualmente applicata o non lo sia stata

correttamente in uno o più casi non conferisce di massima all'interessato che

si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente

da quanto prevede la legge (DTF 126 V 390 consid. 6a). Dal profilo della parità

di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione del

diritto oggettivo prevale in ogni caso su quello del ricorrente.

Si rileva peraltro che oggetto del presente

gravame è la domanda di costruzione in sanatoria per la posa delle due

pensiline e della recinzione e non già la posa della recinzione da parte del

vicino, proprietario del.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto

e la decisione governativa confermata.

Secondo soccombenza, la tassa di giustizia e

le spese vanno poste a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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