52.2006.61
Posa di due pensiline e di una recinzione fuori zona edificabile
22 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.61
Data decisione, Autorità:
22.06.2006, TRAM
Titolo:
Posa di due pensiline e di una recinzione fuori zona edificabile
FUORI ZONA
art. 21 LE
art. 24a LPT
Incarto n.
52.2006.61
Lugano
22 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 febbraio 2006 (n. 621) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 novembre 2005 con cui il municipio di Alto Malcantone gli ha
negato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di due pensiline e di una
recinzione al, fuori zona edificabile;
viste le risposte:
- 27 febbraio 2006 del
municipio di Alto Malcantone;
- 7 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 15 marzo 2006 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, qui
ricorrente, è proprietario di un rustico situato in località Caroggio (di
Alto Malcantone, sezione Fescoggia), fuori della zona edificabile.
Sollecitato dal municipio, il 22 agosto 2005
il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria per la posa di due
pensiline in legno e lastre traslucide plastificate (3.5 m x 1.25 m) sulle
facciate S e N del rustico e di una recinzione (paletti metallici collegati con
tre fili di ferro) sul lato E del terreno.
Alla domanda si è opposto, oltre ad un
vicino, il dipartimento del territorio.
Preso atto dell'opposizione dipartimentale,
il municipio ha negato al ricorrente la postulata licenza edilizia.
B. Con
giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso
e respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente. Negata l'ubicazione vincolata,
il Governo ha ritenuto che entrambi gli interventi essendo dettati unicamente
da ragioni personali e di mero comodo, non potessero essere autorizzati neppure
giusta l'art. 24 LPT.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo. Le due pensiline, osserva, sarebbero necessarie per
evitare infiltrazioni d'acqua. Ad ogni modo si dice disponibile ad un'eventuale
modifica sia della dimensione, sia dei materiali utilizzati.
Quanto
alla recinzione evidenzia che la stessa, a differenza di quella del vicino (),
è interamente sul fondo di sua proprietà. Il ricorrente, pur non opponendosi di
principio ad un'eventuale decisione negativa, postula un'applicazione della
legge uguale per tutti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Per
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Non essendo conformi alla funzione della
zona, situata fuori del perimetro edificabile, gli interventi in esame non
possono beneficiare di alcun permesso ordinario. Neppure il ricorrente lo contesta.
2.2
Il
ricorrente non nega neppure che l'art. 24 lett. a LPT escluda di rilasciargli
il permesso richiesto. Né potrebbe contestare con successo le pertinenti considerazioni
del Consiglio di Stato. I manufatti dedotti in licenza non sono evidentemente
ad ubicazione vincolata. Sia la recinzione che le pensiline sono state posate
per motivi di mero comodo. Nulla ne impedisce la realizzazione all'interno della
zona edificabile. Per quanto attiene alla posa delle pensiline, il ricorrente avrebbe
potuto ovviare al problema dell'infiltrazione d'acqua in altro modo.
Il fatto
che i manufatti siano al servizio del rustico non consente di giungere a
diversa conclusione.
Dal
profilo dell'art. 24 lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro respinto,
senza che sia necessario esaminare se agli interventi in esame si oppongano
interessi pubblici preponderanti (lett. b).
3.
Invano il
ricorrente invoca il principio della parità di trattamento nell'illegalità al fine
di ottenere il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria. La
circostanza che la legge non sia eventualmente applicata o non lo sia stata
correttamente in uno o più casi non conferisce di massima all'interessato che
si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente
da quanto prevede la legge (DTF 126 V 390 consid. 6a). Dal profilo della parità
di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione del
diritto oggettivo prevale in ogni caso su quello del ricorrente.
Si rileva peraltro che oggetto del presente
gravame è la domanda di costruzione in sanatoria per la posa delle due
pensiline e della recinzione e non già la posa della recinzione da parte del
vicino, proprietario del.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto
e la decisione governativa confermata.
Secondo soccombenza, la tassa di giustizia e
le spese vanno poste a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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