52.2006.62
Licenza edilizia per l'installazione di due antenne per la telefonia mobile
14 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.62
Data decisione, Autorità:
14.07.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per l'installazione di due antenne per la telefonia mobile
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 21 LE
art. 40 cpv. 1 LE
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2006.62
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2006 del
Comune RI 1,
contro
la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 349) che annulla la decisione 4 novembre 2005 con cui il municipio di RI
1RI 1 ha negato CO 1 la licenza edilizia per installare due antenne per la
telefonia mobile su uno stabile d'appartamenti __________ (part. 969);
viste le risposte:
- 17 febbraio 2006 CO 2;
- 20 febbraio 2006 CO 3;
- 21 febbraio 2006 CO 6;
- 2 marzo 2006 CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 21
luglio 2005 CO 1 ha chiesto al municipio RI 1 il permesso di installare un impianto
di telefonia mobile sul tetto piano di uno stabile d'appartamenti, situato __________
(part. 969; zona R7). L'impianto si compone di due pali di metallo, alti m 4.00,
che verrebbero collocati negli angoli nord ed est dell'edificio per sorreggere
2 antenne a forma di parallelepipedo. Al centro del tetto piano, situato ad un'altezza
di m 24.82 dal suolo, verrebbero inoltre collocati due armadi tecnici, larghi m
0.94, alti al massimo m 1.62 e lunghi, uno m 1.30, l'altro m 2.60.
Alla domanda si è opposto CO 2, proprietario
di due fondi vicini (part. 970 e 1425), contestando l'intervento dal profilo dell'altezza
e delle radiazioni non ionizzanti.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 4 novembre 2005 il municipio ha respinto la
domanda di costruzione, ritenendo che l'impianto non potesse essere autorizzato,
poiché determinerebbe un ulteriore sorpasso dell'altezza massima fissata dalle
norme di zona (m 22.70), già superata dallo stabile.
B. Con
giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata CO 1 e rinviando gli atti al municipio
affinché le rilasciasse la licenza richiesta.
Dopo aver rilevato che l'impianto era
conforme alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (RNI) ed alla destinazione della zona, il Governo ha in sostanza
escluso che la sua altezza fosse da aggiungere a quella dello stabile
sottostante ed aggravasse di conseguenza l'attuale sorpasso dell'altezza
massima prescritta.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 insorge dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della decisione di diniego della licenza.
Secondo l'insorgente, le antenne
determinerebbero ingombri di rilievo. Venendo installate su uno stabile che già
supera abbondantemente l'altezza massima prescritta dalle norme della zona R7
non potrebbero essere autorizzate.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la CO 1,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.
L'opponente e le proprietarie dello stabile
si rimettono invece al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
L'impugnativa può essere evasa sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono invero
contestati.
2.Controversa in questa sede è in primo luogo è l'altezza dell'impianto,
che secondo il municipio aggraverebbe l'attuale sorpasso dell'altezza massima degli
edifici (m 22.70), prescritta dall'art. 21 cpv. 1 NAPR per la zona R7.
2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni
definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare,
in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal
profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina
inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del
paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza, è
l'altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio
concretamente applicabile stabilisca anche
un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur
oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per principio presi in
considerazione. Salvo diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al
computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di
ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che
sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione
è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri
apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza
(RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario,
Considerandi
II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).
Resta comunque riservata al comune la
facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi
tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti
d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura
paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri
orizzontali e verticali determinati da tali installazioni. La loro altezza è in
genere determinata a partire dal livello del tetto ed è indipendente da quella
dell'edificio sottostante.
2.2
Nella zona R7, qui in discussione, l'altezza
massima degli edifici è fissata a m 22.70 (art. 21 cpv. 1 NAPR).
A differenza di altri ordinamenti edilizi comunali,
le NAPR di ____________________ si limitano a rinviare - per quanto riguarda le
definizioni dell'altezza degli edifici e del modo di misurarli - alle norme
della LE e del RLE (art. 5 NAPR). Esse non contengono inoltre particolari
disposizioni che limitino l'altezza dei corpi tecnici. L'art. 28 cpv. 3 RE del
16.
dicembre 1963 stabiliva invero che, oltre all'altezza prevista per le
singole zone sarà concessa unicamente una semplice torretta dell'altezza
massima di m 1.50 per carrucole di sospensione. Contrariamente a quanto
sostiene il comune ricorrente, con l'entrata in vigore dell'attuale PR la norma
è tuttavia decaduta per desuetudine. L'asserita applicabilità di questa disposizione
è contraddetta dalla prassi del municipio, che ammette in modo generalizzato la
formazione di corpi tecnici sui tetti piani degli edifici senza computarli sull'altezza
dell'immobile sottostante. Il fatto che la norma di regolamento non sia stata
formalmente abrogata o sostituita da un'analoga disposizione non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alle tesi del
comune ricorrente. L'inapplicabilità della norma in
questione è d'altronde sottolineata anche dall'esplicita indicazione in tal
senso, apposta in calce al RE pubblicato nella raccolta della legislazione
comunale edita dallo stesso municipio. Indicazione, che, sebbene contenuta in
una pubblicazione priva di forza giuridica, appare comunque oltremodo
significativa.
A __________, al di fuori della zona del
nucleo che li esclude (art. 19 cpv. 2.4 lett. a NAPR), per l'edificazione dei
corpi tecnici fa dunque stato la regola, elaborata
dalla giurisprudenza cantonale, secondo la quale queste sovrastrutture non
soggiacciono a limiti di altezza perlomeno fintanto che non determinano un ingombro
rilevante dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni relative a
questo parametro edilizio.
2.3
In concreto, tanto gli armadi degli
apparecchi, quanto i sostegni delle antenne non alterano in misura apprezzabile
gli ingombri verticali dell'edificio in oggetto. Gli armadi, larghi m 0.94, alti
m 1.60 e lunghi m 1.30, rispettivamente m 2.60 rappresentano un volume inferiore
a 6 mc. Collocati in posizione arretrata rispetto al filo delle facciate, essi occupano
una superficie di appena 3.67 mq, inferiore all'1% della superficie del tetto (>
430.
mq). Il fatto che vadano ad aggiungersi ad alcuni comignoli non permette di
giungere a diversa conclusione. Ancor meno rilevante, per non dire
insignificante dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza
degli edifici, è l'ingombro determinato dalle due antenne che verrebbero
installate negli angoli est e nord del tetto. Pretendere di sommare l'altezza
dell'impianto a quella dell'edificio, che per l'art. 40 LE va comunque
determinata in corrispondenza delle facciate a partire dal terreno sistemato
sino al filo superiore del cornicione di gronda, appare di conseguenza
manifestamente insostenibile.
È ben vero che
l'impianto in contestazione, non servendo direttamente all'utilizzazione della
costruzione sulla quale verrebbe ad insistere, non può essere considerato un
corpo tecnico nel senso che comunemente viene attribuito a questo termine. In
assenza di disposizioni specifiche del diritto comunale, volte a disciplinare i
corpi tecnici degli edifici, limitandone le dimensioni, questa circostanza non
permette tuttavia di accreditare le tesi del ricorrente. Dal fatto che non si
tratti di un corpo tecnico in senso stretto, non discende che l'impianto disattende
le normative comunali in materia di altezza delle costruzioni. In particolare
non si può sostenere che la sua altezza debba essere sommata a quella dell'immobile
che lo sorregge. Le sentenze di questo tribunale citate dal ricorrente non
giovano alla sua causa, poiché in quei casi il diritto comunale stabiliva
precise prescrizioni sull'altezza massima dei corpi tecnici.
Dal profilo dell'altezza massima fissata
dall'art. 21 cpv. 1 NAPR per la zona R7 la licenza edilizia non può dunque
essere negata.
3.
Resta da
verificare se l'impianto possa essere autorizzato dal profilo dell'art. 39 RLE.
3.1
Riallacciandosi alla garanzia
costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite,
questa norma dispone che edifici ed impianti esistenti in contrasto con il
nuovo diritto possono essere soltanto riparati e mantenuti. Sono esclusi i
lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti
possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non
pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
3.2
In concreto, lo stabile sul quale
verrebbe installato il controverso impianto supera l'altezza massima fissata
dalle norme di zona. Si dunque in presenza di un edificio esistente in contrasto
con il diritto entrato successivamente in vigore.
L'installazione di un impianto di telefonia
mobile non è né un intervento di manutenzione, né un intervento di riparazione.
Essa non si configura tuttavia nemmeno come un lavoro di trasformazione
sostanziale. L'identità della costruzione rimane in effetti invariata tanto dal
profilo qualitativo, quanto da quello quantitativo. L'impianto, in particolare,
non altera né la destinazione, né l'altezza dell'immobile. Dal profilo dell'art.
39.
RLE, l'intervento in contestazione va dunque annoverato nella categoria
delle trasformazioni più importanti, che possono essere autorizzate se
il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse
pubblico o quello dei vicini.
Orbene, contrariamente a quanto sostiene il
comune ricorrente, il sorpasso dell'altezza massima per gli edifici fissata
dall'art. 21 cpv. 1 NAPR (m 22.70), che può essere riscontrato sullo stabile in
esame (m 24.82), appare contenuto entro limiti ragionevoli tanto in termini assoluti
(+ m 2.12), quanto in termini relativi (+ 9.3%). L'altezza eccedente non
pregiudica in modo apprezzabile né l'interesse pubblico, né quello del vicino
opponente, che peraltro si è rimesso al giudizio di questo tribunale. Il
controverso impianto non altera d'altro canto gli ingombri esistenti in misura
degna di rilievo. In particolare, non aggrava il contrasto con il diritto
vigente, poiché la sua altezza, come detto, non va aggiunta a quella dell'edificio
sottostante. Anche dal profilo dell'art. 39 RLE può dunque essere autorizzato.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Non avendo l'opponente resistito all'impugnativa
e non essendo il comune intervenuto in difesa di suoi interessi particolari, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili alla resistente
CO 1 sono invece poste a carico del comune ricorrente secondo soccombenza (art.
31.
PAmm). Alle società proprietarie dello stabile non ne vengono assegnate in
quanto sostanzialmente indifferenti all'esito del procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà fr. 1'500.- alla ricorrente
a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Swisscom
Mobile SA, 3000 Bern,
1 patrocinata da: avv. Lorenzo Medici,
6900 Lugano,
2. Rudolf
Waelchli, 6900 Lugano,
2 patrocinato da: avv. Yves Flückiger,
6900 Lugano,
3. Besim SA,
6900 Lugano,
4. Masim SA,
6900 Lugano,
3, 4 patrocinate da: avv. dr. Renato
Guidicelli, 6901 Lugano 1 Caselle,
5. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
6. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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