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Decisione

52.2006.62

Licenza edilizia per l'installazione di due antenne per la telefonia mobile

14 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21

luglio 2005 CO 1 ha chiesto al municipio RI 1 il permesso di installare un impianto

di telefonia mobile sul tetto piano di uno stabile d'appartamenti, situato __________

(part. 969; zona R7). L'impianto si compone di due pali di metallo, alti m 4.00,

che verrebbero collocati negli angoli nord ed est dell'edificio per sorreggere

2 antenne a forma di parallelepipedo. Al centro del tetto piano, situato ad un'altezza

di m 24.82 dal suolo, verrebbero inoltre collocati due armadi tecnici, larghi m

0.94, alti al massimo m 1.62 e lunghi, uno m 1.30, l'altro m 2.60.

Alla domanda si è opposto CO 2, proprietario

di due fondi vicini (part. 970 e 1425), contestando l'intervento dal profilo dell'altezza

e delle radiazioni non ionizzanti.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 4 novembre 2005 il municipio ha respinto la

domanda di costruzione, ritenendo che l'impianto non potesse essere autorizzato,

poiché determinerebbe un ulteriore sorpasso dell'altezza massima fissata dalle

norme di zona (m 22.70), già superata dallo stabile.

B. Con

giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata CO 1 e rinviando gli atti al municipio

affinché le rilasciasse la licenza richiesta.

Dopo aver rilevato che l'impianto era

conforme alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni

non ionizzanti (RNI) ed alla destinazione della zona, il Governo ha in sostanza

escluso che la sua altezza fosse da aggiungere a quella dello stabile

sottostante ed aggravasse di conseguenza l'attuale sorpasso dell'altezza

massima prescritta.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 insorge dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino

della decisione di diniego della licenza.

Secondo l'insorgente, le antenne

determinerebbero ingombri di rilievo. Venendo installate su uno stabile che già

supera abbondantemente l'altezza massima prescritta dalle norme della zona R7

non potrebbero essere autorizzate.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la CO 1,

contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto

necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.

L'opponente e le proprietarie dello stabile

si rimettono invece al giudizio di questo tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

L'impugnativa può essere evasa sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono invero

contestati.

2.Controversa in questa sede è in primo luogo è l'altezza dell'impianto,

che secondo il municipio aggraverebbe l'attuale sorpasso dell'altezza massima degli

edifici (m 22.70), prescritta dall'art. 21 cpv. 1 NAPR per la zona R7.

2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni

definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare,

in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal

profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina

inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del

paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza, è

l'altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio

concretamente applicabile stabilisca anche

un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur

oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per principio presi in

considerazione. Salvo diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al

computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di

ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che

sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione

è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri

apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza

(RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario,

Considerandi

II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).

Resta comunque riservata al comune la

facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi

tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti

d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura

paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri

orizzontali e verticali determinati da tali installazioni. La loro altezza è in

genere determinata a partire dal livello del tetto ed è indipendente da quella

dell'edificio sottostante.

2.2

Nella zona R7, qui in discussione, l'altezza

massima degli edifici è fissata a m 22.70 (art. 21 cpv. 1 NAPR).

A differenza di altri ordinamenti edilizi comunali,

le NAPR di ____________________ si limitano a rinviare - per quanto riguarda le

definizioni dell'altezza degli edifici e del modo di misurarli - alle norme

della LE e del RLE (art. 5 NAPR). Esse non contengono inoltre particolari

disposizioni che limitino l'altezza dei corpi tecnici. L'art. 28 cpv. 3 RE del

16.

dicembre 1963 stabiliva invero che, oltre all'altezza prevista per le

singole zone sarà concessa unicamente una semplice torretta dell'altezza

massima di m 1.50 per carrucole di sospensione. Contrariamente a quanto

sostiene il comune ricorrente, con l'entrata in vigore dell'attuale PR la norma

è tuttavia decaduta per desuetudine. L'asserita applicabilità di questa disposizione

è contraddetta dalla prassi del municipio, che ammette in modo generalizzato la

formazione di corpi tecnici sui tetti piani degli edifici senza computarli sull'altezza

dell'immobile sottostante. Il fatto che la norma di regolamento non sia stata

formalmente abrogata o sostituita da un'analoga disposizione non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alle tesi del

comune ricorrente. L'inapplicabilità della norma in

questione è d'altronde sottolineata anche dall'esplicita indicazione in tal

senso, apposta in calce al RE pubblicato nella raccolta della legislazione

comunale edita dallo stesso municipio. Indicazione, che, sebbene contenuta in

una pubblicazione priva di forza giuridica, appare comunque oltremodo

significativa.

A __________, al di fuori della zona del

nucleo che li esclude (art. 19 cpv. 2.4 lett. a NAPR), per l'edificazione dei

corpi tecnici fa dunque stato la regola, elaborata

dalla giurisprudenza cantonale, secondo la quale queste sovrastrutture non

soggiacciono a limiti di altezza perlomeno fintanto che non determinano un ingombro

rilevante dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni relative a

questo parametro edilizio.

2.3

In concreto, tanto gli armadi degli

apparecchi, quanto i sostegni delle antenne non alterano in misura apprezzabile

gli ingombri verticali dell'edificio in oggetto. Gli armadi, larghi m 0.94, alti

m 1.60 e lunghi m 1.30, rispettivamente m 2.60 rappresentano un volume inferiore

a 6 mc. Collocati in posizione arretrata rispetto al filo delle facciate, essi occupano

una superficie di appena 3.67 mq, inferiore all'1% della superficie del tetto (>

430.

mq). Il fatto che vadano ad aggiungersi ad alcuni comignoli non permette di

giungere a diversa conclusione. Ancor meno rilevante, per non dire

insignificante dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza

degli edifici, è l'ingombro determinato dalle due antenne che verrebbero

installate negli angoli est e nord del tetto. Pretendere di sommare l'altezza

dell'impianto a quella dell'edificio, che per l'art. 40 LE va comunque

determinata in corrispondenza delle facciate a partire dal terreno sistemato

sino al filo superiore del cornicione di gronda, appare di conseguenza

manifestamente insostenibile.

È ben vero che

l'impianto in contestazione, non servendo direttamente all'utilizzazione della

costruzione sulla quale verrebbe ad insistere, non può essere considerato un

corpo tecnico nel senso che comunemente viene attribuito a questo termine. In

assenza di disposizioni specifiche del diritto comunale, volte a disciplinare i

corpi tecnici degli edifici, limitandone le dimensioni, questa circostanza non

permette tuttavia di accreditare le tesi del ricorrente. Dal fatto che non si

tratti di un corpo tecnico in senso stretto, non discende che l'impianto disattende

le normative comunali in materia di altezza delle costruzioni. In particolare

non si può sostenere che la sua altezza debba essere sommata a quella dell'immobile

che lo sorregge. Le sentenze di questo tribunale citate dal ricorrente non

giovano alla sua causa, poiché in quei casi il diritto comunale stabiliva

precise prescrizioni sull'altezza massima dei corpi tecnici.

Dal profilo dell'altezza massima fissata

dall'art. 21 cpv. 1 NAPR per la zona R7 la licenza edilizia non può dunque

essere negata.

3.

Resta da

verificare se l'impianto possa essere autorizzato dal profilo dell'art. 39 RLE.

3.1

Riallacciandosi alla garanzia

costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite,

questa norma dispone che edifici ed impianti esistenti in contrasto con il

nuovo diritto possono essere soltanto riparati e mantenuti. Sono esclusi i

lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti

possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non

pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

3.2

In concreto, lo stabile sul quale

verrebbe installato il controverso impianto supera l'altezza massima fissata

dalle norme di zona. Si dunque in presenza di un edificio esistente in contrasto

con il diritto entrato successivamente in vigore.

L'installazione di un impianto di telefonia

mobile non è né un intervento di manutenzione, né un intervento di riparazione.

Essa non si configura tuttavia nemmeno come un lavoro di trasformazione

sostanziale. L'identità della costruzione rimane in effetti invariata tanto dal

profilo qualitativo, quanto da quello quantitativo. L'impianto, in particolare,

non altera né la destinazione, né l'altezza dell'immobile. Dal profilo dell'art.

39.

RLE, l'intervento in contestazione va dunque annoverato nella categoria

delle trasformazioni più importanti, che possono essere autorizzate se

il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse

pubblico o quello dei vicini.

Orbene, contrariamente a quanto sostiene il

comune ricorrente, il sorpasso dell'altezza massima per gli edifici fissata

dall'art. 21 cpv. 1 NAPR (m 22.70), che può essere riscontrato sullo stabile in

esame (m 24.82), appare contenuto entro limiti ragionevoli tanto in termini assoluti

(+ m 2.12), quanto in termini relativi (+ 9.3%). L'altezza eccedente non

pregiudica in modo apprezzabile né l'interesse pubblico, né quello del vicino

opponente, che peraltro si è rimesso al giudizio di questo tribunale. Il

controverso impianto non altera d'altro canto gli ingombri esistenti in misura

degna di rilievo. In particolare, non aggrava il contrasto con il diritto

vigente, poiché la sua altezza, come detto, non va aggiunta a quella dell'edificio

sottostante. Anche dal profilo dell'art. 39 RLE può dunque essere autorizzato.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

Non avendo l'opponente resistito all'impugnativa

e non essendo il comune intervenuto in difesa di suoi interessi particolari, si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili alla resistente

CO 1 sono invece poste a carico del comune ricorrente secondo soccombenza (art.

31.

PAmm). Alle società proprietarie dello stabile non ne vengono assegnate in

quanto sostanzialmente indifferenti all'esito del procedimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà fr. 1'500.- alla ricorrente

a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Swisscom

Mobile SA, 3000 Bern,

1 patrocinata da: avv. Lorenzo Medici,

6900 Lugano,

2. Rudolf

Waelchli, 6900 Lugano,

2 patrocinato da: avv. Yves Flückiger,

6900 Lugano,

3. Besim SA,

6900 Lugano,

4. Masim SA,

6900 Lugano,

3, 4 patrocinate da: avv. dr. Renato

Guidicelli, 6901 Lugano 1 Caselle,

5. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

6. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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