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Decisione

52.2006.64

Posa di controfissi in legno

5 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 4

novembre 2005 il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e

la posa di controsoffitti in legno e derivati del legno della nuova scuola

elementare di Davesco Soragno.

Il bando di concorso stabiliva che le opere

sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti

criteri elencati in ordine di priorità:

- minor costo 75%

- referenze per

lavori analoghi 20%

- formazione

apprendisti 5%

Il capitolato (pos. 191.100) precisava che

alle referenze per lavori analoghi sarebbe stato attribuito un punteggio da 1 a

6 secondo la seguente scala:

10 opere = 6 punti

8 opere = 5 punti

6 opere = 4 punti

4 opere = 3 punti

2 opere = 2 punti

0 opere = 1 punto

Entravano in

considerazione solo lavori di valore superiore a fr. 150'000.- (IVA esclusa)

eseguiti negli ultimi cinque anni.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo, fra

cui quella della RI 1 (fr. 455'425.60) e quella della ditta CO 1 (fr. 497'967.95).

La resistente CO

1 ha allegato le seguenti referenze:

Casa anziani 5 fonti

fr. 150'000

2000

SMe Breganzona

fr. 340'000

2000

Asilo Mezzovico

fr. 150'000

2000

Ospedale Faido

fr. 220'000

2001

Municipio Cama

fr. 160'000

2001

Casa anziani Masssagno

fr. 160'000

2002

USI Lugano

fr. 940'000

2002

Sala Gran Consiglio

fr. 180'000

2003

SMe Bellinzona (nuova)

fr. 490'000

2004

SMe Bellinzona (esistente)

fr. 220'000

2005

La RI 1 ha a

sua volta addotto i seguenti lavori:

Riva acciaio 1a tappa

fr. 150'000

2005

Riva acciaio 2a tappa

fr. 150'000

2005

Riva acciaio 3a tappa

fr. 150'000

2005

Salice

fr. 150'000

2005

SAL Locarno

fr. 130'000

2005

Banca Popolare Sondrio

fr. 80'000

2005

Ospedale Faido

fr. 35'000

2005

Fondazione Lucchini

fr. 165'000

1998

Motto Bartola)

fr. 260'000

1998

Bassani

fr. 158'000

1999

Previa

valutazione, il 2 febbraio 2006 il municipio ha deliberato i lavori alla CO 1,

risultata prima in graduatoria con 88.32 punti, 20.00 dei quali assegnati per

le 10 referenze addotte.

C. Contro la

predetta decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI

1, classificatasi al secondo posto con 86.88 punti, 10.00 dei quali attribuiti

per le prime 4 referenze allegate.

La ricorrente contesta le referenze addotte

dall'aggiudicataria, obiettando che alcune di esse non concernerebbero lavori

analoghi e non raggiungerebbero l'importo minimo di fr. 150'000.-. Analoghe

sarebbero soltanto le opere eseguite in legno e non anche quelle in metallo o

in gesso, che richiederebbero competenze professionali diverse.

Chiede quindi che la decisione sia annullata

e che la commessa le sia aggiudicata.

D. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il municipio, rilevando che anche i lavori eseguiti

con altri materiali possono essere considerati analoghi, stante che la commessa

comprende pure un controsoffitto in gesso.

La CO 1 si è rimessa al giudizio del

Tribunale cantonale amministrativo, segnalando di essere incorsa in un errore,

indicando per il lavoro eseguito per il comune di Mezzovico-Vira un importo di

fr. 150'000.- invece che di 105'000.-.

E. Con la

replica, la RI 1 ha ulteriormente contestato le referenze indicate dalla CO 1,

rilevando che tre di esse (__________, __________, __________) non raggiungono

l'importo minimo di

fr. 150'000.- senza IVA, una (__________). Risale al 1999 ed una (5 fonti)

concerne lavori in lamiera zincata.

Il municipio ha chiesto al tribunale di

verificare anche le referenze addotte dalla ricorrente, mentre la CO 1 non ha

presentato ulteriori osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la

decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del

concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire

la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni

sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina,

ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione

(AGVE 1999, 329 e rimandi).

Di regola, le referenze sono costituite da

lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Nella

valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,

il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente

sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi / G.

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2

d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'e-sercizio di tale potere da parte

del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che

vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza (STA 22.6.05 in re P. SA e lc; 9.1.04 in re Copa e Co SA).

3.

Ai fini

del presente giudizio, non occorre pronunciarsi sull'ammissibilità delle referenze

addotte dalla CO 1 che concernono lavori eseguiti con materiali diversi. È in

effetti sufficiente rilevare che almeno 4 delle 10 referenze addotte dall'aggiudicataria

non possono essere ammesse: tre (__________, __________ e __________) perché

non raggiungono l'importo minimo di fr. 150'000.- senza IVA, fissato dal capitolato,

l'altra (SMe __________) perché i lavori risalgono al 1999, ossia a più di cinque

anni dal concorso in esame.

Con sole 6 referenze, sulla cui

ammissibilità questo tribunale non si pronuncia, il punteggio della CO 1 si

riduce a 81.66 punti: quanto basta per considerare lesiva del diritto la

decisione di aggiudicazione qui censurata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nella misura

in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Non spettando a questo

tribunale verificare l'ammissibilità delle referenze allegate dalla ricorrente,

come sollecitano il municipio e la CO 1, dimenticando che oggetto del ricorso è

l'offerta ritenuta a torto vincente, gli atti vanno rinviati al committente per

nuova decisione sulla base delle due offerte rimaste in gara.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico del committente, poiché la CO 1, rimettendosi al giudizio di

questo tribunale, non ha resistito all'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione la decisione 2 febbraio 2006 del

municipio di Lugano è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di Lugano, che rifonderà fr. 1'500.-

alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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