52.2006.64
Posa di controfissi in legno
5 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.64
Data decisione, Autorità:
05.04.2006, TRAM
Titolo:
Posa di controfissi in legno
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.64
Lugano
5 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina e Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano
Bernasconi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 2 febbraio 2006 del municipio di Lugano,
che delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di controsoffitti in
legno della nuova scuola elementare di Davesco Soragno;
viste le risposte:
- 24 febbraio 2004 della CO
1;
- 2 marzo 2006 del
municipio di Lugano;
preso atto:
- della replica 9 marzo
2006 e della duplica 22 marzo 2006 del municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 4
novembre 2005 il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e
la posa di controsoffitti in legno e derivati del legno della nuova scuola
elementare di Davesco Soragno.
Il bando di concorso stabiliva che le opere
sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti
criteri elencati in ordine di priorità:
- minor costo 75%
- referenze per
lavori analoghi 20%
- formazione
apprendisti 5%
Il capitolato (pos. 191.100) precisava che
alle referenze per lavori analoghi sarebbe stato attribuito un punteggio da 1 a
6 secondo la seguente scala:
–
10 opere = 6 punti
–
8 opere = 5 punti
–
6 opere = 4 punti
–
4 opere = 3 punti
–
2 opere = 2 punti
–
0 opere = 1 punto
Entravano in
considerazione solo lavori di valore superiore a fr. 150'000.- (IVA esclusa)
eseguiti negli ultimi cinque anni.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo, fra
cui quella della RI 1 (fr. 455'425.60) e quella della ditta CO 1 (fr. 497'967.95).
La resistente CO
1 ha allegato le seguenti referenze:
Casa anziani 5 fonti
fr. 150'000
2000
SMe Breganzona
fr. 340'000
2000
Asilo Mezzovico
fr. 150'000
2000
Ospedale Faido
fr. 220'000
2001
Municipio Cama
fr. 160'000
2001
Casa anziani Masssagno
fr. 160'000
2002
USI Lugano
fr. 940'000
2002
Sala Gran Consiglio
fr. 180'000
2003
SMe Bellinzona (nuova)
fr. 490'000
2004
SMe Bellinzona (esistente)
fr. 220'000
2005
La RI 1 ha a
sua volta addotto i seguenti lavori:
Riva acciaio 1a tappa
fr. 150'000
2005
Riva acciaio 2a tappa
fr. 150'000
2005
Riva acciaio 3a tappa
fr. 150'000
2005
Salice
fr. 150'000
2005
SAL Locarno
fr. 130'000
2005
Banca Popolare Sondrio
fr. 80'000
2005
Ospedale Faido
fr. 35'000
2005
Fondazione Lucchini
fr. 165'000
1998
Motto Bartola)
fr. 260'000
1998
Bassani
fr. 158'000
1999
Previa
valutazione, il 2 febbraio 2006 il municipio ha deliberato i lavori alla CO 1,
risultata prima in graduatoria con 88.32 punti, 20.00 dei quali assegnati per
le 10 referenze addotte.
C. Contro la
predetta decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI
1, classificatasi al secondo posto con 86.88 punti, 10.00 dei quali attribuiti
per le prime 4 referenze allegate.
La ricorrente contesta le referenze addotte
dall'aggiudicataria, obiettando che alcune di esse non concernerebbero lavori
analoghi e non raggiungerebbero l'importo minimo di fr. 150'000.-. Analoghe
sarebbero soltanto le opere eseguite in legno e non anche quelle in metallo o
in gesso, che richiederebbero competenze professionali diverse.
Chiede quindi che la decisione sia annullata
e che la commessa le sia aggiudicata.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il municipio, rilevando che anche i lavori eseguiti
con altri materiali possono essere considerati analoghi, stante che la commessa
comprende pure un controsoffitto in gesso.
La CO 1 si è rimessa al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo, segnalando di essere incorsa in un errore,
indicando per il lavoro eseguito per il comune di Mezzovico-Vira un importo di
fr. 150'000.- invece che di 105'000.-.
E. Con la
replica, la RI 1 ha ulteriormente contestato le referenze indicate dalla CO 1,
rilevando che tre di esse (__________, __________, __________) non raggiungono
l'importo minimo di
fr. 150'000.- senza IVA, una (__________). Risale al 1999 ed una (5 fonti)
concerne lavori in lamiera zincata.
Il municipio ha chiesto al tribunale di
verificare anche le referenze addotte dalla ricorrente, mentre la CO 1 non ha
presentato ulteriori osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la
decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Le
cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del
concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire
la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni
sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina,
ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione
(AGVE 1999, 329 e rimandi).
Di regola, le referenze sono costituite da
lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in
epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,
soprattutto dirigente (quadri, specialisti).
Nella
valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,
il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente
nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente
sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi / G.
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2
d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'e-sercizio di tale potere da parte
del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che
vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza (STA 22.6.05 in re P. SA e lc; 9.1.04 in re Copa e Co SA).
3.
Ai fini
del presente giudizio, non occorre pronunciarsi sull'ammissibilità delle referenze
addotte dalla CO 1 che concernono lavori eseguiti con materiali diversi. È in
effetti sufficiente rilevare che almeno 4 delle 10 referenze addotte dall'aggiudicataria
non possono essere ammesse: tre (__________, __________ e __________) perché
non raggiungono l'importo minimo di fr. 150'000.- senza IVA, fissato dal capitolato,
l'altra (SMe __________) perché i lavori risalgono al 1999, ossia a più di cinque
anni dal concorso in esame.
Con sole 6 referenze, sulla cui
ammissibilità questo tribunale non si pronuncia, il punteggio della CO 1 si
riduce a 81.66 punti: quanto basta per considerare lesiva del diritto la
decisione di aggiudicazione qui censurata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto nella misura
in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Non spettando a questo
tribunale verificare l'ammissibilità delle referenze allegate dalla ricorrente,
come sollecitano il municipio e la CO 1, dimenticando che oggetto del ricorso è
l'offerta ritenuta a torto vincente, gli atti vanno rinviati al committente per
nuova decisione sulla base delle due offerte rimaste in gara.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del committente, poiché la CO 1, rimettendosi al giudizio di
questo tribunale, non ha resistito all'impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione la decisione 2 febbraio 2006 del
municipio di Lugano è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio per nuova
decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di Lugano, che rifonderà fr. 1'500.-
alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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