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Decisione

52.2006.65

Revoca di un mandato di progettazione assegnato per incarico diretto. Ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del TRAM

5 aprile 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.65

Data decisione, Autorità:

05.04.2006, TRAM

Titolo:

Revoca di un mandato di progettazione assegnato per incarico diretto. Ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del TRAM

COMPETENZA

IRRECEVIBILITÀ

art. 15 CIAP

art. 33 DIRCIAP

art. 5 PA

Incarto n.

52.2006.65

Lugano

5 aprile 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano

Bernasconi, vicepresidente,

Raffaello Balerna e Ivano Ranzanici, quest'ultimi in

sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Matteo Cassina, astenuti;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 febbraio 2006 del

Consorzio __________,

formato da

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

3.

RI 3

4.

RI 4

5.

RI 5

6.

RI 6

7.

RI 7

8.

RI 8

9.

RI 9

10.

RI 10

11.

RI 11

patr. da: PA 1

contro

la comunicazione 7 febbraio 2006 con la quale il

Consiglio di Stato ha confermato ai ricorrenti che la progettazione di

massima e definitiva del collegamento viario A13-N2 nel Piano di Magadino sarebbe

stata oggetto di un pubblico concorso impostato secondo la procedura libera e

retto dal CIAP;

vista la

risposta 13 marzo 2006 del Dipartimento del territorio, Divisione dello

sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con

decisione 2 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha conferito al Consorzio __________

(in seguito: __________) il mandato per la progettazione del collegamento

viario A13-N2 nel Piano di Magadino, comprendente l'esame di opportunità, il progetto

di massima e il piano generale; la risoluzione precisava che il Dipartimento

del territorio era autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto per un

importo forfetario di fr. 885'000.- e che il mandato sarebbe scaduto alla fine

del 1997, con la possibilità di un suo proseguimento previa approvazione del

piano generale da parte del Gran Consiglio e l'emanazione di un'ulteriore decisione

governativa;

che dopo

aver saldato tre fatture per complessivi fr. 365'005.- a conclusione delle fasi

"esame di opportunità" e "giustificazione dell'opera", nel

maggio del 1998 l'autorità cantonale ha confermato al __________ che il mandato

era giunto a termine e che la continuazione del lavoro era subordinata alla

stipulazione di un nuovo accordo;

che svolte

positivamente delle trattative, con risoluzione 23 settembre 1998 il Consiglio

di Stato ha affidato al consorzio il compito di verificare dal punto di vista

tecnico-ambientale i punti critici dei tracciati proposti, sottolineando che i

costi massimi erano fissati in fr. 200'000.- e che la prosecuzione

dell'incarico sarebbe dipesa dall'adozione di una nuova decisione da parte del

Governo;

che il 5

settembre 2000 e il 21 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha ulteriormente prolungato

il mandato di studio assegnato al __________, corrispondendogli onorari per fr.

282'931.-;

che richiamata

la necessità di proseguire i lavori (in particolare nell'ambito dello studio

"Nuovo collegamento viario A2-A13; Conclusione della fase esame di

opportunità") per l'allestimento del rapporto di programmazione a sostegno

della richiesta del credito di progettazione di massima, il 22 novembre 2005

l'Esecutivo cantonale ha deciso di commissionare tali incombenze al __________,

stabilendo nel contempo che le prossime fasi riguardanti i mandati per le

progettazioni di massima e definitiva sarebbero state oggetto di un concorso

pubblico;

che il 22

dicembre 2005 il __________ ha chiesto al Consiglio di Stato se intendeva

revocare la commessa deliberata nel 1996 comprendente l'intera progettazione,

fino e compresa l'elaborazione del piano generale;

che con

scritto di risposta del 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha ricordato innanzi

tutto al consorzio che la risoluzione no. 3364 del 2 luglio 1996 era scaduta a

fine 1997 e che le ulteriori fasi del mandato erano state oggetto di nuove

decisioni, emanate il 23 settembre 1998, il 5 settembre 2000, il 21 marzo 2001

e il 22 novembre 2005 con il pagamento di onorari (fr. 1'066'910.-) superiori a

quelli inizialmente concordati; l'ulteriore sviluppo del progetto - ha

soggiunto il Governo - avrebbe comportato un onere di spesa stimato attorno a

fr. 4'000'000.-, per cui non era più possibile procedere con mandati diretti ma

occorreva esperire una procedura di pubblico concorso giusta l'art. 12 CIAP;

che

avverso questa comunicazione considerata alla stregua di una decisione formale i

membri del __________ sono insorti mediante ricorso 20 febbraio 2006 innanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento con contestuale

conferma della commessa complessiva (progettazione del collegamento viario

A13-N2 nel Piano di Magadino fino alla fase di piano generale) assegnata loro

nel luglio del 1996; gli insorgenti hanno chiesto peraltro che all'impugnativa

venisse accordato effetto sospensivo;

che a mente dei ricorrenti, il Consiglio di

Stato ha in sostanza revocato in modo arbitrario e comunque senza valide

ragioni la commessa attribuita al consorzio il 2 luglio 1996; la decisione

impugnata non solo contrasterebbe con le norme di legge disciplinanti gli

appalti pubblici, ma disattenderebbe pure i principi generali del diritto

amministrativo regolanti la revoca di una decisione;

che all'accoglimento del ricorso si è

opposta la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del

Dipartimento del territorio, rilevando in particolare che il contenzioso in

atto, concernente la rescissione di un contratto di mandato, soggiace al

diritto civile ed esula dalla competenza del giudice amministrativo; lo scritto

contestato dai ricorrenti non costituisce d'altronde una decisione impugnabile,

giacché si limita a confermare un passaggio della risoluzione governativa 22

dicembre 2005 contro la quale gli insorgenti non si sono aggravati

tempestivamente;

considerato, in

diritto

che la

commessa di cui i ricorrenti propugnano l'illecita revoca è stata aggiudicata

il 2 luglio 1996 tramite incarico diretto; a quell'epoca vigeva il concordato

intercantonale sugli appalti (CIAP) approvato dall'assemblea straordinaria del

25.

novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti

delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione

dell'ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti

dell'economia pubblica;

che approvato dal Dipartimento federale

dell'economia pubblica il 14 marzo 1996, dopo che il Cantone Ticino vi aveva

aderito mediante decreto legislativo del 6 febbraio precedente, il CIAP è infatti

entrato in vigore il 21 maggio 1996;

che al pari della versione attualmente in

essere, il CIAP 1994 era tra l'altro applicabile all'aggiudicazione di

prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente e offerente in

merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'allegato I,

appendice 4 dell'accordo GATT (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP), allorché il loro

valore stimato, al netto dell'IVA, raggiungeva fr. 403'000.- (art. 7 cpv. 1

lett. b CIAP); valore quest'ultimo adeguato in fr. 383'000.- da parte

dell'organo intercantonale in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 lett. c CIAP;

che al CIAP 1994 sottostava in qualità di

committente anche lo Stato (art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP);

che l'art. 15 cpv. 1 CIAP stabiliva che

contro le decisioni del committente era dato ricorso a un'istanza cantonale

indipendente, che decideva in via definitiva; nel nostro Cantone è stato designato

all'uopo il Tribunale cantonale amministrativo (art. 4 cpv. 1 del decreto

legislativo di adesione);

che nel

concreto caso committente è lo Stato; la commessa in discussione, che concerne

una prestazione di servizio contemplata all'allegato I, appendice 4 dell'accordo

GATT (corrispondente agli allegati 2 del CIAP e DirCIAP), supera ampiamente il

valore soglia fissato all'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP;

che lo

scritto 7 febbraio 2006 con cui il Consiglio di Stato ha confermato ai

ricorrenti che la progettazione di massima e definitiva del collegamento viario

A13-N2 nel Piano di Magadino sarebbe stata oggetto di un pubblico concorso

impostato secondo la procedura libera e retto dal CIAP non costituisce tuttavia

una decisione impugnabile giusta l'art. 15 cpv. 1 CIAP (cfr. inoltre § 33

DirCIAP);

che

l'atto con il quale il Governo si è limitato a ribadire un punto della risoluzione

resa il 22 novembre 2005 non solo non rientra nel novero di quelli esaustivamente

dichiarati impugnabili dal CIAP, ma non è neppure qualificabile come decisione

ex art. 5 PA laddove ha conseguenze d'ordine revocatorio sul mandato del 1996;

che la

conclusione del contratto e il regime che governa quest'ultimo posteriormente all'aggiudicazione

di una commessa pubblica dipendono dal diritto privato (Galli/Moser/Lang,

Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, n. 529 ss.; Clerc, L'ouverture des

marchés publics: Effectivité et protection juridique, p. 496; Michel, Droit public

de la construction, n. 1872 e rinvii; DTF 125 I 209 consid 6b p. 214);

che nella

misura in cui la si configura alla stregua di una revoca del mandato affidato a

suo tempo al __________, la dichiarazione del Consiglio di Stato rappresenta

una semplice manifestazione di volontà del committente volta ad estinguere il

contratto (art. 404 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, n. 4806); sotto questo

profilo, essa non ha tuttavia nulla a che vedere con una decisione - intesa

come atto amministrativo di carattere concreto ed individuale,

mediante il quale l’autorità statuendo iure imperii costituisce, annulla

o modifica diritti od obblighi fondati sul diritto pubblico o ne accerta

l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione - deferibile in

quanto tale davanti al giudice amministrativo;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per difetto di

giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo;

che il gravame non avrebbe avuto miglior

successo neppure se l'atto contestato fosse stata una decisione amministrativa

a tutti gli effetti suscettibile di ricorso;

che per costante

giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a riaffermare

precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno infatti respinti siccome

inammissibili; ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina

dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del

diritto (RDAT I-1998 n. 40);

che il ricorso sarebbe stato dunque in ogni

modo rigettato siccome chiaramente rivolto contro una comunicazione confermativa

della risoluzione 22 novembre 2005;

che quand'anche fosse stato indirizzato

avverso quest'ultima decisione, il gravame sarebbe risultato comunque

inammissibile in quanto largamente tardivo;

che l'emanazione del presente giudizio e le

sue conclusioni rendono superflua la disamina della domanda volta a conferire

effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico

dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 4, 6, 7, 8, 15 CIAP; § 33

DirCIAP; 4 DL di adesione al CIAP; 1, 3, 28 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'100.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di fr.

100.- ciascuno, con vincolo di solidarietà.

3. Intimazione

a:

,

rappr. dal.

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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