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Decisione

52.2006.66

Pubblico concorso per opere da impresario costruttore necessarie all'urbanizzazione di una zona

20 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti dovevano inoltre indicare:

- Quadri e

maestranze per l'appalto in oggetto

Personale amministrativo (unità) ....

Personale tecnico (unità) ....

Maestranze domiciliate (unità) ....

Maestranze estere (unità) ....

Apprendisti (unità) ....

Totale quadri e maestranze ....

Alla posizione 224.230, il capitolato stabiliva

che:

Il punteggio per il

criterio inerente il programma di lavoro sarà assegnato sulla base dei giorni

lavorativi in modo lineare.

Per il controllo dell'attendibilità

del programma ogni concorrente deve presentare il programma di lavoro

dettagliato con indicato chiaramente i giorni lavorativi che intende impiegare

per l'esecuzione dei lavori.

Al programma di

lavoro deve essere allegato il calcolo della produzione giornaliera (rapporto tra

totale dell'offerta e giorni lavorativi)

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di dieci imprese di costruzione.

Fra queste, quella della RI 1 di

fr. 627'932.60 e quella della CO 1 di fr. 656'589.20.

La RI 1 ha omesso di

compilare la rubrica del capitolato riguardante i quadri e maestranze per l'appalto

in oggetto. Il programma lavori allegato specificava il totale indicativo dei

giorni lavorativi previsti (89) e la media degli operai impiegati (8), ma non

precisava la produzione giornaliera.

C. Con

decisione 10 febbraio 2006 il municipio ha escluso la RI 1 dalla gara, poiché

non aveva fornito nessuna indicazione riguardante i quadri e le maestranze

previsti per l'appalto, rispettivamente perché non aveva allegato al programma

di lavoro il calcolo della produzione giornaliera.

Con separata decisione di ugual data l'autorità

comunale ha inoltre aggiudicato i lavori alla CO 1. La decisione è stata

notificata soltanto all'aggiudicataria.

D. Contro la

decisione di esclusione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

La ricorrente sostiene anzitutto di non aver

compilato la voce del capitolato relativa ai "quadri

e maestranze per l'appalto in oggetto", poiché riteneva che dovesse essere

compilata soltanto dalle ditte che hanno più di un'attività. Le indicazioni,

osserva, erano comunque date dal programma dei lavori.

La mancata indicazione del calcolo della

produzione giornaliera richiesto dalla posizione 224.230 del capitolato sarebbe

dovuta ad una svista. Anche questo dato era comunque facilmente desumibile dal

programma dei lavori, che stabiliva chiaramente il numero dei giorni lavorativi

preventivati.

L'esclusione sarebbe dunque ingiustificata.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando in

dettaglio le tesi dell'insorgente con analoghe considerazioni, che per quanto

necessario saranno discusse qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto partecipante alla gara, la

ricorrente è di principio legittimata a contestare la decisione del municipio

che la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). Da questo profilo, il

ricorso, tempestivo, è di per sé ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

L'impugnativa va tuttavia respinta siccome irricevibile, poiché la

ricorrente non ha formalmente impugnato anche la decisione 10 febbraio 2006, con

cui il municipio ha nel contempo aggiudicato la commessa alla CO 1.

La decisione di aggiudicazione non le è

invero stata notificata, ma la RI 1 aveva conoscenza della sua esistenza già al

momento in cui è insorta contro il provvedimento che la escludeva dalla gara.

Tant'è vero che l'atto di ricorso vi si riferisce esplicitamente (cfr. ricorso

cap. 7). Pur avendone conoscenza, la ricorrente ha omesso di contestarla,

chiedendo che anch'essa fosse annullata. Essa si è infatti limitata ad

impugnare la decisione di esclusione dalla gara, lasciando trascorrere inutilizzato

il termine di ricorso di 10 giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb) per impugnare anche

la decisione di aggiudicazione; termine, che in assenza di intimazione ha

comunque iniziato a decorrere dalla conoscenza del provvedimento (art. 46 cpv.

1.

PAmm).

Anche in caso di successo, l'impugnativa contro

la decisione con cui il municipio l'ha esclusa dall'aggiudicazione non è dunque

atta a sovvertire l'esito della gara, poiché la decisione con cui la commessa è

stata assegnata alla CO 1 è nel frattempo cresciuta formalmente in giudicato.

3.

In esito

alle considerazioni che precedono, non essendo in grado di procurare alcun

vantaggio alla ricorrente, l'impugnativa va dunque dichiarata irricevibile

siccome priva di interesse degno di protezione (STA 3.9.2003 in re consorzio N.

e llcc).

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore di causa, sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 46, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente

fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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