52.2006.66
Pubblico concorso per opere da impresario costruttore necessarie all'urbanizzazione di una zona
20 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.66
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per opere da impresario costruttore necessarie all'urbanizzazione di una zona
PROCEDURA
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.66
Lugano
20 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 10 febbraio 2006 del municipio di
Comano che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione delle opere da
impresario costruttore per l'urbanizzazione della zona di P__________;
viste le risposte:
- 2 marzo 2006 del
municipio di Comano;
- 6 marzo 2006 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
ottobre 2005 il municipio di Comano ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere
da impresario costruttore necessarie all'urbanizzazione della zona di P__________
(FU n. 80/2005).
Il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei
seguenti criteri e fattori di ponderazione:
Economicità punti
60
Programma di lavoro punti
20
Struttura e referenze punti
14
Formazione apprendisti punti
6
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta (pag.
1) chiedeva ai concorrenti di indicare:
- Quadri e le maestranze relativi all'intera ditta:
Personale amministrativo (unità) ....
Personale tecnico (unità) ....
Maestranze domiciliate (unità) ....
Maestranze estere (unità) ....
Apprendisti (unità) ....
Totale quadri e maestranze della ditta ....
Esso specificava che:
Le ditte iscritte a RC con più di
un'attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della
categoria concernente l'appalto in oggetto.
Fatti
I concorrenti dovevano inoltre indicare:
- Quadri e
maestranze per l'appalto in oggetto
Personale amministrativo (unità) ....
Personale tecnico (unità) ....
Maestranze domiciliate (unità) ....
Maestranze estere (unità) ....
Apprendisti (unità) ....
Totale quadri e maestranze ....
Alla posizione 224.230, il capitolato stabiliva
che:
Il punteggio per il
criterio inerente il programma di lavoro sarà assegnato sulla base dei giorni
lavorativi in modo lineare.
Per il controllo dell'attendibilità
del programma ogni concorrente deve presentare il programma di lavoro
dettagliato con indicato chiaramente i giorni lavorativi che intende impiegare
per l'esecuzione dei lavori.
Al programma di
lavoro deve essere allegato il calcolo della produzione giornaliera (rapporto tra
totale dell'offerta e giorni lavorativi)
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di dieci imprese di costruzione.
Fra queste, quella della RI 1 di
fr. 627'932.60 e quella della CO 1 di fr. 656'589.20.
La RI 1 ha omesso di
compilare la rubrica del capitolato riguardante i quadri e maestranze per l'appalto
in oggetto. Il programma lavori allegato specificava il totale indicativo dei
giorni lavorativi previsti (89) e la media degli operai impiegati (8), ma non
precisava la produzione giornaliera.
C. Con
decisione 10 febbraio 2006 il municipio ha escluso la RI 1 dalla gara, poiché
non aveva fornito nessuna indicazione riguardante i quadri e le maestranze
previsti per l'appalto, rispettivamente perché non aveva allegato al programma
di lavoro il calcolo della produzione giornaliera.
Con separata decisione di ugual data l'autorità
comunale ha inoltre aggiudicato i lavori alla CO 1. La decisione è stata
notificata soltanto all'aggiudicataria.
D. Contro la
decisione di esclusione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
La ricorrente sostiene anzitutto di non aver
compilato la voce del capitolato relativa ai "quadri
e maestranze per l'appalto in oggetto", poiché riteneva che dovesse essere
compilata soltanto dalle ditte che hanno più di un'attività. Le indicazioni,
osserva, erano comunque date dal programma dei lavori.
La mancata indicazione del calcolo della
produzione giornaliera richiesto dalla posizione 224.230 del capitolato sarebbe
dovuta ad una svista. Anche questo dato era comunque facilmente desumibile dal
programma dei lavori, che stabiliva chiaramente il numero dei giorni lavorativi
preventivati.
L'esclusione sarebbe dunque ingiustificata.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando in
dettaglio le tesi dell'insorgente con analoghe considerazioni, che per quanto
necessario saranno discusse qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto partecipante alla gara, la
ricorrente è di principio legittimata a contestare la decisione del municipio
che la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). Da questo profilo, il
ricorso, tempestivo, è di per sé ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
L'impugnativa va tuttavia respinta siccome irricevibile, poiché la
ricorrente non ha formalmente impugnato anche la decisione 10 febbraio 2006, con
cui il municipio ha nel contempo aggiudicato la commessa alla CO 1.
La decisione di aggiudicazione non le è
invero stata notificata, ma la RI 1 aveva conoscenza della sua esistenza già al
momento in cui è insorta contro il provvedimento che la escludeva dalla gara.
Tant'è vero che l'atto di ricorso vi si riferisce esplicitamente (cfr. ricorso
cap. 7). Pur avendone conoscenza, la ricorrente ha omesso di contestarla,
chiedendo che anch'essa fosse annullata. Essa si è infatti limitata ad
impugnare la decisione di esclusione dalla gara, lasciando trascorrere inutilizzato
il termine di ricorso di 10 giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb) per impugnare anche
la decisione di aggiudicazione; termine, che in assenza di intimazione ha
comunque iniziato a decorrere dalla conoscenza del provvedimento (art. 46 cpv.
1.
PAmm).
Anche in caso di successo, l'impugnativa contro
la decisione con cui il municipio l'ha esclusa dall'aggiudicazione non è dunque
atta a sovvertire l'esito della gara, poiché la decisione con cui la commessa è
stata assegnata alla CO 1 è nel frattempo cresciuta formalmente in giudicato.
3.
In esito
alle considerazioni che precedono, non essendo in grado di procurare alcun
vantaggio alla ricorrente, l'impugnativa va dunque dichiarata irricevibile
siccome priva di interesse degno di protezione (STA 3.9.2003 in re consorzio N.
e llcc).
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore di causa, sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 46, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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