52.2006.67
Cambiamento di destinazione di una parte di uno stabile
6 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.67
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, TRAM
Titolo:
Cambiamento di destinazione di una parte di uno stabile
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
art. 65 LALPT
Incarto n.
52.2006.67
Lugano
6 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2006 di
RI 1
patrocinati da:
contro
la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 602) che annulla la licenza edilizia 18 ottobre 2005 rilasciata dal
municipio ai ricorrenti per cambiare la destinazione di una parte di uno
stabile situato in località __________ (part. 337);
viste le risposte:
- 7 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 22 marzo 2006 del
municipio di __________;
- 5 aprile 2006 di CO 1;
- 7 giugno 2006 del
Dipartimento del territorio;
preso atto della replica 22
maggio 2006 dei ricorrenti e delle dupliche:
- 7 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
- 21 giugno 2006 del
municipio __________;
- 22 giugno 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 9 giugno
2005 i ricorrenti RI 1 RI 1 hanno chiesto al municipio __________ il permesso
di insediare uno stabilimento, denominato __________, destinato all'esposizione
ed alla vendita di prodotti a base di cioccolato nei vani locati da __________
per il gioco della lotteria, in un edificio multifunzionale (part. 337; __________),
situato in località __________, nei pressi del noto centro __________. La trasformazione
interessa in sostanza una superficie di 405.13 mq, che verrebbe adibita alla
vendita ed alla ristorazione (caffetteria gelateria per 25 avventori). Alla
domanda era allegato uno studio ambientale, che pronostica un aumento
dell'1.25% del traffico attuale.
Al rilascio della licenza si è opposto CO 1,
proprietario di uno stabilimento commerciale situato nelle immediate vicinanze,
che ha contestato l'intervento dal profilo della conformità di zona e delle
ripercussioni ambientali che ne sarebbero derivate in un comprensorio già congestionato
dal traffico.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 18 ottobre 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con
giudizio 7 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
Respinte le censure riferite alla
sufficienza della domanda di costruzione ed alla conformità di zona, il Governo
ha in sostanza ritenuto che il controverso stabilimento fosse da configurare come
un forte attrattore di traffico, contrario alle previsioni del PR allo studio,
che intende limitare gli insediamenti ammissibili alle attività commerciali
generanti un debole afflusso di traffico (gruppo di utenza 1 della norma VSS
640.290). Il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli atti al municipio
affinché sospendesse l'esame della domanda giusta l’art. 65 LALPT.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza
accordata loro dal municipio.
Eccepita la sufficienza della motivazione
della decisione censurata, gli insorgenti negano anzitutto che il controverso
stabilimento sia da annoverare fra i commerci del gruppo di utenza 1 della
norma VSS succitata. Il Consiglio di Stato, proseguono, avrebbe inoltre
travalicato i limiti del suo potere di cognizione nell'ambito della verifica
dell'apprezzamento esercitato dal municipio in ordine all'adozione di un provvedimento
di salvaguardia della pianificazione fondato sull'art. 65 LALPT.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
municipio, dal canto suo, si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo.
Il resistente contesta in dettaglio le tesi
dei ricorrenti, obiettando fra l'altro che il Consiglio di Stato avrebbe omesso
di pronunciarsi su tutte le censure sollevate con il ricorso.
E. Con la
replica gli insorgenti sviluppano ulteriormente le censure sollevate con il ricorso.
Il Consiglio di Stato ed il municipio si confermano nelle rispettive prese di posizione.
L'opponente dichiara invece di
disinteressarsi della vertenza, avendo nel frattempo ceduto il suo immobile a
terzi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, beneficiari della licenza annullata, è
certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della vertenza emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a
questo tribunale, che a più riprese ha dovuto occuparsi di contestazioni riguardanti
insediamenti commerciali nella zona industriale commerciale (IC) __________. Il
sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare dunque atto a procurare la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del giudizio.
Considerandi
2.
Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione
l'autorità cantonale o il municipio deve sospendere per due anni al massimo la
sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno
studio pianificatorio in atto. Scopo della norma è quello di impedire che la
pianificazione in atto venga compromessa, resa troppo difficile o troppo onerosa
da interventi precedenti la sua entrata in vigore.
L'adozione di provvedimenti di salvaguardia
della pianificazione previsti dall'art. 65 LALPT presuppone anzitutto
l'esistenza di uno studio pianificatorio, ovvero di un progetto sommario di piano
(art. 24 RLALPT), che consenta di valutare l'incidenza della domanda di
costruzione sulla possibilità di attuazione del piano (Adelio Scolari,
Commentario, IIa ed., ad art. 65 LALPT n. 454 seg.). La sospensione presuppone
inoltre che il contrasto con lo studio pianificatorio in atto sia tale da
intralciare o compromettere la realizzazione degli obiettivi della
pianificazione (art. 25 cpv. 1 RLALPT). Ciò si verifica, in particolare, nel
caso di costruzione di edifici e impianti su terreni riservati ad attrezzature
o costruzioni di interesse pubblico (cpv. 2 lett. a) o di sfruttamento del
suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano o di
superamento sostanziale dell'indice di sfruttamento o di edificabilità (cpv. 2
lett. b).
Nella decisione sulla sospensione di una
domanda di costruzione l’autorità fruisce di un vasto margine discrezionale,
che le istanze di ricorso sono abilitate a censurare unicamente nei limiti
della violazione del diritto (61 PAmm), segnatamente sotto il profilo
dell’abuso di potere (Scolari, loc. cit., n. 460). Il potere di cognizione
dell'autorità di ricorso è limitato dall'autonomia comunale se il provvedimento
di salvaguardia della pianificazione è riconducibile al diritto comunale in
formazione.
3.3.1
Nel caso concreto, l’art. 44 bis NAPR allo studio, prevede di
riservare la zona IC, qui in discussione, alla produzione ed al commercio. Per
le attività commerciali, dispone la norma (cpv. 2.1), sono ammesse le
attività di vendita di prodotti del gruppo di utenza 2 della norma VSS 640.290
(negozi con debole afflusso di traffico, come casalinghi, boutiques, ecc.).
Sono per contro esclusi i commerci del gruppo di utenza 1 della norma VSS
640.290
(negozi che generano forte traffico, come alimentari, grandi magazzini,
ecc.).
La norma VSS in esame, oggi superata da
nuove disposizioni (VSS 640 280), è destinata a valutare il fabbisogno di
posteggi in funzione dell'utilizzazione residenziale, artigianale e
industriale, di servizio o commerciale degli edifici. Essa suddivide le
attività commerciali in due distinte categorie: quella dei negozi (cifra
10) e quella dei centri commerciali (cifra 11). La categoria dei negozi
è a sua volta suddivisa in due sottocategorie (gruppi d'utenza 1 e 2) a seconda
del volume di traffico ingenerato. I centri commerciali sono dal canto loro
suddivisi in tre tipi a seconda della superficie di vendita (tipo I di
quartiere, tipo II periferico, tipo III regionale). Facendo astrazione dalla
presenza nel comparto di almeno due centri commerciali __________, l’art. 44
bis NAPR allo studio si ripropone di limitare gli insediamenti ammissibili nella
zona IC alle attività commerciali riconducibili al gruppo d'utenza 1. Se
attraverso questa disposizione si intenda escludere dalla zona nuovi centri
commerciali o meno è questione che non deve essere qui esaminata. Controversa, nel
caso in oggetto, è infatti soltanto l'attribuzione del previsto stabilimento
alla sottocategoria dei negozi a debole richiamo di traffico (gruppo di utenza
2).
Ora, l'attribuzione delle attività
commerciali all'uno o all'altro dei due gruppi di utenza non è rigidamente
prescritta dalla norma VSS 640.290, ma è lasciata in larga misura
all'apprezzamento dell'autorità, che deve attentamente soppesare le caratteristiche
intrinseche del singolo negozio ed il prevedibile traffico che ne deriva. In
quanto rimessa all'apprezzamento, la decisione dell'autorità di attribuire una
certa attività mercantile all'una o all'altra sottocategoria non è liberamente
sindacabile da parte delle istanze di ricorso. Censurabili sono soltanto le
valutazioni prive di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o
altrimenti insostenibili. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di
sostituire il suo apprezzamento a quello dell'istanza inferiore. Trattandosi di
una norma del diritto autonomo comunale, le istanze di ricorso devono inoltre
rispettare la latitudine di giudizio che l'autonomia comunale riserva al
municipio nell'applicazione di tale diritto.
In concreto, la decisione del municipio di
assegnare il previsto stabilimento __________ alla sottocategoria 2 dei negozi
non appare insostenibile. Per quanto opinabile possa apparire ad un osservatore
superficiale, essa tiene infatti adeguatamente conto delle limitate ripercussioni
ingenerate sul traffico, che nello studio ambientale allegato alla domanda di
costruzione vengono preventivate in un aumento di 25 movimenti veicolari la
domenica pomeriggio, giorno di maggior afflusso. A maggior ragione appare
giustificata l'attribuzione della nuova attività alla sottocategoria 2 dei
negozi, ove si consideri che l'attività mercantile, costituita dalla vendita di
prodotti a base di cioccolato, non è l'unica, ma costituisce soltanto una delle
componenti dell'attività dell'intero stabilimento, destinato anche alla
ristorazione (caffetteria, gelateria) ed ad attività di tipo espositivo su
scala ridotta.
Già da questo profilo, la decisione
impugnata non regge alla critica.
3.2
Di passata, va comunque rilevato che il
giudizio governativo censurato non potrebbe essere confermato nemmeno se si ammettesse
che il municipio non poteva assegnare lo stabilimento in esame alla
sottocategoria dei negozi con scarso afflusso di clienti senza incorrere in una
violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
Negando che il contrasto con lo studio
pianificatorio in atto sia tale da intralciare o compromettere la realizzazione
degli obiettivi della pianificazione (art. 25 cpv. 1 RLALPT), il municipio non avrebbe
comunque abusato del potere discrezionale che l’art. 65 LALPT gli riserva in
ordine all'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione. Nel
controverso insediamento non potrebbero comunque essere ravvisati gli estremi
di uno sfruttamento del suolo palesemente incompatibile con la destinazione
prevista dal progetto di piano, suscettibile di vanificare il perseguimento
degli obbiettivi della pianificazione allo studio. Tenuto anche conto dei
limiti posti dall'autonomia comunale al sindacato di legittimità, che le
istanze di ricorso sono chiamate ad esprimere nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 65 LALPT, la decisione del municipio non apparirebbe comunque affetta
da violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. Essa
rientrerebbe infatti ancora nei limiti di un provvedimento opinabile, ma
comunque sostenibile, in quanto sorretto da motivi pertinenti ed oggettivi. Considerata
l'effettiva incidenza della nuova attività sul volume complessivo di traffico
(+ 1.25%), non si potrebbe infatti rimproverare al municipio di aver abusato
del potere discrezionale che l’art. 65 LALPT gli riserva per aver ritenuto
trascurabili, nell'ottica del processo pianificatorio in corso, le
ripercussioni ingenerate dal controverso stabilimento sull'ambiente
circostante. Annullando la licenza edilizia rilasciata dal municipio agli
insorgenti, il Consiglio di Stato si è esposto al
rimprovero di essersi arrogato un potere di cognizione che contraddice il
principio dell'autonomia comunale.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando,
siccome lesivo del diritto, il giudizio governativo impugnato e ripristinando
la licenza edilizia rilasciata dal municipio ai ricorrenti.
Dato l'esito e considerata la desistenza
dell'opponente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. La
desistenza dell'opponente non permette invece di esentarlo dall'obbligo di corrispondere
ai ricorrenti un'indennità per ripetibili, commisurata al lavoro occasionato agli
stessi per tutelare i loro interessi in prima istanza e per replicare
all'articolata risposta da questi presentata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 65 LALPT, 24, 25 RLALPT; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 602) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 18 ottobre 2005 rilasciata
dal municipio CO 2 ai ricorrenti è confermata.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 1'500.- sono a carico del già
resistente CO 1.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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