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Decisione

52.2006.67

Cambiamento di destinazione di una parte di uno stabile

6 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 giugno

2005 i ricorrenti RI 1 RI 1 hanno chiesto al municipio __________ il permesso

di insediare uno stabilimento, denominato __________, destinato all'esposizione

ed alla vendita di prodotti a base di cioccolato nei vani locati da __________

per il gioco della lotteria, in un edificio multifunzionale (part. 337; __________),

situato in località __________, nei pressi del noto centro __________. La trasformazione

interessa in sostanza una superficie di 405.13 mq, che verrebbe adibita alla

vendita ed alla ristorazione (caffetteria gelateria per 25 avventori). Alla

domanda era allegato uno studio ambientale, che pronostica un aumento

dell'1.25% del traffico attuale.

Al rilascio della licenza si è opposto CO 1,

proprietario di uno stabilimento commerciale situato nelle immediate vicinanze,

che ha contestato l'intervento dal profilo della conformità di zona e delle

ripercussioni ambientali che ne sarebbero derivate in un comprensorio già congestionato

dal traffico.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 18 ottobre 2005 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

B. Con

giudizio 7 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta

licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.

Respinte le censure riferite alla

sufficienza della domanda di costruzione ed alla conformità di zona, il Governo

ha in sostanza ritenuto che il controverso stabilimento fosse da configurare come

un forte attrattore di traffico, contrario alle previsioni del PR allo studio,

che intende limitare gli insediamenti ammissibili alle attività commerciali

generanti un debole afflusso di traffico (gruppo di utenza 1 della norma VSS

640.290). Il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli atti al municipio

affinché sospendesse l'esame della domanda giusta l’art. 65 LALPT.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza

accordata loro dal municipio.

Eccepita la sufficienza della motivazione

della decisione censurata, gli insorgenti negano anzitutto che il controverso

stabilimento sia da annoverare fra i commerci del gruppo di utenza 1 della

norma VSS succitata. Il Consiglio di Stato, proseguono, avrebbe inoltre

travalicato i limiti del suo potere di cognizione nell'ambito della verifica

dell'apprezzamento esercitato dal municipio in ordine all'adozione di un provvedimento

di salvaguardia della pianificazione fondato sull'art. 65 LALPT.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il

municipio, dal canto suo, si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale

amministrativo.

Il resistente contesta in dettaglio le tesi

dei ricorrenti, obiettando fra l'altro che il Consiglio di Stato avrebbe omesso

di pronunciarsi su tutte le censure sollevate con il ricorso.

E. Con la

replica gli insorgenti sviluppano ulteriormente le censure sollevate con il ricorso.

Il Consiglio di Stato ed il municipio si confermano nelle rispettive prese di posizione.

L'opponente dichiara invece di

disinteressarsi della vertenza, avendo nel frattempo ceduto il suo immobile a

terzi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dei ricorrenti, beneficiari della licenza annullata, è

certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della vertenza emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a

questo tribunale, che a più riprese ha dovuto occuparsi di contestazioni riguardanti

insediamenti commerciali nella zona industriale commerciale (IC) __________. Il

sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare dunque atto a procurare la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione

l'autorità cantonale o il municipio deve sospendere per due anni al massimo la

sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno

studio pianificatorio in atto. Scopo della norma è quello di impedire che la

pianificazione in atto venga compromessa, resa troppo difficile o troppo onerosa

da interventi precedenti la sua entrata in vigore.

L'adozione di provvedimenti di salvaguardia

della pianificazione previsti dall'art. 65 LALPT presuppone anzitutto

l'esistenza di uno studio pianificatorio, ovvero di un progetto sommario di piano

(art. 24 RLALPT), che consenta di valutare l'incidenza della domanda di

costruzione sulla possibilità di attuazione del piano (Adelio Scolari,

Commentario, IIa ed., ad art. 65 LALPT n. 454 seg.). La sospensione presuppone

inoltre che il contrasto con lo studio pianificatorio in atto sia tale da

intralciare o compromettere la realizzazione degli obiettivi della

pianificazione (art. 25 cpv. 1 RLALPT). Ciò si verifica, in particolare, nel

caso di costruzione di edifici e impianti su terreni riservati ad attrezzature

o costruzioni di interesse pubblico (cpv. 2 lett. a) o di sfruttamento del

suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano o di

superamento sostanziale dell'indice di sfruttamento o di edificabilità (cpv. 2

lett. b).

Nella decisione sulla sospensione di una

domanda di costruzione l’autorità fruisce di un vasto margine discrezionale,

che le istanze di ricorso sono abilitate a censurare unicamente nei limiti

della violazione del diritto (61 PAmm), segnatamente sotto il profilo

dell’abuso di potere (Scolari, loc. cit., n. 460). Il potere di cognizione

dell'autorità di ricorso è limitato dall'autonomia comunale se il provvedimento

di salvaguardia della pianificazione è riconducibile al diritto comunale in

formazione.

3.3.1

Nel caso concreto, l’art. 44 bis NAPR allo studio, prevede di

riservare la zona IC, qui in discussione, alla produzione ed al commercio. Per

le attività commerciali, dispone la norma (cpv. 2.1), sono ammesse le

attività di vendita di prodotti del gruppo di utenza 2 della norma VSS 640.290

(negozi con debole afflusso di traffico, come casalinghi, boutiques, ecc.).

Sono per contro esclusi i commerci del gruppo di utenza 1 della norma VSS

640.290

(negozi che generano forte traffico, come alimentari, grandi magazzini,

ecc.).

La norma VSS in esame, oggi superata da

nuove disposizioni (VSS 640 280), è destinata a valutare il fabbisogno di

posteggi in funzione dell'utilizzazione residenziale, artigianale e

industriale, di servizio o commerciale degli edifici. Essa suddivide le

attività commerciali in due distinte categorie: quella dei negozi (cifra

10) e quella dei centri commerciali (cifra 11). La categoria dei negozi

è a sua volta suddivisa in due sottocategorie (gruppi d'utenza 1 e 2) a seconda

del volume di traffico ingenerato. I centri commerciali sono dal canto loro

suddivisi in tre tipi a seconda della superficie di vendita (tipo I di

quartiere, tipo II periferico, tipo III regionale). Facendo astrazione dalla

presenza nel comparto di almeno due centri commerciali __________, l’art. 44

bis NAPR allo studio si ripropone di limitare gli insediamenti ammissibili nella

zona IC alle attività commerciali riconducibili al gruppo d'utenza 1. Se

attraverso questa disposizione si intenda escludere dalla zona nuovi centri

commerciali o meno è questione che non deve essere qui esaminata. Controversa, nel

caso in oggetto, è infatti soltanto l'attribuzione del previsto stabilimento

alla sottocategoria dei negozi a debole richiamo di traffico (gruppo di utenza

2).

Ora, l'attribuzione delle attività

commerciali all'uno o all'altro dei due gruppi di utenza non è rigidamente

prescritta dalla norma VSS 640.290, ma è lasciata in larga misura

all'apprezzamento dell'autorità, che deve attentamente soppesare le caratteristiche

intrinseche del singolo negozio ed il prevedibile traffico che ne deriva. In

quanto rimessa all'apprezzamento, la decisione dell'autorità di attribuire una

certa attività mercantile all'una o all'altra sottocategoria non è liberamente

sindacabile da parte delle istanze di ricorso. Censurabili sono soltanto le

valutazioni prive di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o

altrimenti insostenibili. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di

sostituire il suo apprezzamento a quello dell'istanza inferiore. Trattandosi di

una norma del diritto autonomo comunale, le istanze di ricorso devono inoltre

rispettare la latitudine di giudizio che l'autonomia comunale riserva al

municipio nell'applicazione di tale diritto.

In concreto, la decisione del municipio di

assegnare il previsto stabilimento __________ alla sottocategoria 2 dei negozi

non appare insostenibile. Per quanto opinabile possa apparire ad un osservatore

superficiale, essa tiene infatti adeguatamente conto delle limitate ripercussioni

ingenerate sul traffico, che nello studio ambientale allegato alla domanda di

costruzione vengono preventivate in un aumento di 25 movimenti veicolari la

domenica pomeriggio, giorno di maggior afflusso. A maggior ragione appare

giustificata l'attribuzione della nuova attività alla sottocategoria 2 dei

negozi, ove si consideri che l'attività mercantile, costituita dalla vendita di

prodotti a base di cioccolato, non è l'unica, ma costituisce soltanto una delle

componenti dell'attività dell'intero stabilimento, destinato anche alla

ristorazione (caffetteria, gelateria) ed ad attività di tipo espositivo su

scala ridotta.

Già da questo profilo, la decisione

impugnata non regge alla critica.

3.2

Di passata, va comunque rilevato che il

giudizio governativo censurato non potrebbe essere confermato nemmeno se si ammettesse

che il municipio non poteva assegnare lo stabilimento in esame alla

sottocategoria dei negozi con scarso afflusso di clienti senza incorrere in una

violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.

Negando che il contrasto con lo studio

pianificatorio in atto sia tale da intralciare o compromettere la realizzazione

degli obiettivi della pianificazione (art. 25 cpv. 1 RLALPT), il municipio non avrebbe

comunque abusato del potere discrezionale che l’art. 65 LALPT gli riserva in

ordine all'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione. Nel

controverso insediamento non potrebbero comunque essere ravvisati gli estremi

di uno sfruttamento del suolo palesemente incompatibile con la destinazione

prevista dal progetto di piano, suscettibile di vanificare il perseguimento

degli obbiettivi della pianificazione allo studio. Tenuto anche conto dei

limiti posti dall'autonomia comunale al sindacato di legittimità, che le

istanze di ricorso sono chiamate ad esprimere nell'ambito dell'applicazione

dell'art. 65 LALPT, la decisione del municipio non apparirebbe comunque affetta

da violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. Essa

rientrerebbe infatti ancora nei limiti di un provvedimento opinabile, ma

comunque sostenibile, in quanto sorretto da motivi pertinenti ed oggettivi. Considerata

l'effettiva incidenza della nuova attività sul volume complessivo di traffico

(+ 1.25%), non si potrebbe infatti rimproverare al municipio di aver abusato

del potere discrezionale che l’art. 65 LALPT gli riserva per aver ritenuto

trascurabili, nell'ottica del processo pianificatorio in corso, le

ripercussioni ingenerate dal controverso stabilimento sull'ambiente

circostante. Annullando la licenza edilizia rilasciata dal municipio agli

insorgenti, il Consiglio di Stato si è esposto al

rimprovero di essersi arrogato un potere di cognizione che contraddice il

principio dell'autonomia comunale.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando,

siccome lesivo del diritto, il giudizio governativo impugnato e ripristinando

la licenza edilizia rilasciata dal municipio ai ricorrenti.

Dato l'esito e considerata la desistenza

dell'opponente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. La

desistenza dell'opponente non permette invece di esentarlo dall'obbligo di corrispondere

ai ricorrenti un'indennità per ripetibili, commisurata al lavoro occasionato agli

stessi per tutelare i loro interessi in prima istanza e per replicare

all'articolata risposta da questi presentata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT, 24, 25 RLALPT; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 602) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 18 ottobre 2005 rilasciata

dal municipio CO 2 ai ricorrenti è confermata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 1'500.- sono a carico del già

resistente CO 1.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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