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Decisione

52.2006.68

Revoca d'ammoninemto della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato. Il conducente sanzionato non può nemmeno scegliere a suo piacimento quando depositare documento

23 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.68

Data decisione, Autorità:

23.06.2006, TRAM

Titolo:

Revoca d'ammoninemto della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato. Il conducente sanzionato non può nemmeno scegliere a suo piacimento quando depositare documento

REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 16 LCSTR

Incarto n.

52.2006.68

Lugano

23 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2006 di

RI 1

contro

la decisione 7 febbraio 2006 (no. 619) del Consiglio

di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la

risoluzione 20 ottobre 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha

revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due mesi;

viste le risposte:

- 7 marzo 2005 del

Consiglio di Stato;

- 21 marzo 2005 della

Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nel

gennaio del 1984 RI 1 ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della

categoria B;

che da allora il nominato è stato oggetto di

sette provvedimenti amministrativi, di cui cinque per circolazione a velocità

eccessiva e due per guida in stato di ebrietà;

che il 14 maggio 2005 l'insorgente ha

circolato in stato di ebrietà (0.50 - 0.79 g/kg) alla guida dell'autovettura Porsche

targata TI __________;

che a seguito di questa infrazione commessa in

territorio di __________ gli è stata inflitta una multa di fr. 350.- giusta l'art.

91 cifra 1 LCStr; tale sanzione è cresciuta in giudicato incontestata;

Considerandi

che il 20 ottobre 2005 la Sezione della

circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di due mesi

(dal 21 novembre 2005 al 20 gennaio 2006 incluso), autorizzando comunque in

tale periodo la guida delle categorie speciali F, G e M; la risoluzione è stata

resa sulla base degli art. 16a cpv. 1 lett. b LCStr e 33 cpv. 1 OAC;

che, adito dall'interessato, con giudizio 7 febbraio

2006.

il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendolo adeguato

all'infrazione commessa; il Governo ha peraltro escluso che il periodo di

revoca potesse essere frazionato o scelto a piacimento del ricorrente;

che contro il predetto giudizio governativo

il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo in sostanza di poter scontare la revoca durante il periodo

luglio-agosto 2006;

che all'accoglimento del gravame si oppone

il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio

impugnato; ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. art. 10 cpv.

2.

LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm; il gravame è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che nel caso di specie il ricorrente non

contesta la revoca in quanto tale, né la sua durata, invero mite tenuto conto

del genere di violazione di cui si è reso autore (circolazione in stato di ebrietà

non qualificata) e dei suoi numerosi precedenti;

che l'insorgente, commerciante divorziato con

un figlio in affidamento, si limita a domandare di poter depositare la licenza

durante un periodo per lui favorevole dal profilo professionale (luglio-agosto);

che la revoca della licenza di condurre a

scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed

educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con

maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori

infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid.

2a/aa e rinvii);

che la revoca limitata a periodi di comodo come

postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal

legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente

proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo

del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di

continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior

gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.);

che la legge, segnatamente l'art. 16a cpv. 2

LCStr per le infrazioni lievi, regola unicamente la durata minima della revoca

della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie

ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della

misura;

che l'ordinamento giuridico vigente non

offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento

limitatamente al tempo libero o alle vacanze; nel contesto del diritto della

circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a

permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173

consid. 3c);

che il Tribunale federale ha d'altronde

stabilito che non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in

cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere

scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine);

che, stante quanto precede, il ricorso deve

essere respinto; tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16a cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28,

43, 46 e 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,

3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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