52.2006.68
Revoca d'ammoninemto della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato. Il conducente sanzionato non può nemmeno scegliere a suo piacimento quando depositare documento
23 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.68
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, TRAM
Titolo:
Revoca d'ammoninemto della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato. Il conducente sanzionato non può nemmeno scegliere a suo piacimento quando depositare documento
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 LCSTR
Incarto n.
52.2006.68
Lugano
23 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 febbraio 2006 (no. 619) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 20 ottobre 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due mesi;
viste le risposte:
- 7 marzo 2005 del
Consiglio di Stato;
- 21 marzo 2005 della
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
gennaio del 1984 RI 1 ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B;
che da allora il nominato è stato oggetto di
sette provvedimenti amministrativi, di cui cinque per circolazione a velocità
eccessiva e due per guida in stato di ebrietà;
che il 14 maggio 2005 l'insorgente ha
circolato in stato di ebrietà (0.50 - 0.79 g/kg) alla guida dell'autovettura Porsche
targata TI __________;
che a seguito di questa infrazione commessa in
territorio di __________ gli è stata inflitta una multa di fr. 350.- giusta l'art.
91 cifra 1 LCStr; tale sanzione è cresciuta in giudicato incontestata;
Considerandi
che il 20 ottobre 2005 la Sezione della
circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di due mesi
(dal 21 novembre 2005 al 20 gennaio 2006 incluso), autorizzando comunque in
tale periodo la guida delle categorie speciali F, G e M; la risoluzione è stata
resa sulla base degli art. 16a cpv. 1 lett. b LCStr e 33 cpv. 1 OAC;
che, adito dall'interessato, con giudizio 7 febbraio
2006.
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendolo adeguato
all'infrazione commessa; il Governo ha peraltro escluso che il periodo di
revoca potesse essere frazionato o scelto a piacimento del ricorrente;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo in sostanza di poter scontare la revoca durante il periodo
luglio-agosto 2006;
che all'accoglimento del gravame si oppone
il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio
impugnato; ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. art. 10 cpv.
2.
LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm; il gravame è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che nel caso di specie il ricorrente non
contesta la revoca in quanto tale, né la sua durata, invero mite tenuto conto
del genere di violazione di cui si è reso autore (circolazione in stato di ebrietà
non qualificata) e dei suoi numerosi precedenti;
che l'insorgente, commerciante divorziato con
un figlio in affidamento, si limita a domandare di poter depositare la licenza
durante un periodo per lui favorevole dal profilo professionale (luglio-agosto);
che la revoca della licenza di condurre a
scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed
educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con
maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori
infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid.
2a/aa e rinvii);
che la revoca limitata a periodi di comodo come
postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal
legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente
proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo
del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di
continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior
gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.);
che la legge, segnatamente l'art. 16a cpv. 2
LCStr per le infrazioni lievi, regola unicamente la durata minima della revoca
della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie
ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della
misura;
che l'ordinamento giuridico vigente non
offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento
limitatamente al tempo libero o alle vacanze; nel contesto del diritto della
circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a
permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173
consid. 3c);
che il Tribunale federale ha d'altronde
stabilito che non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in
cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere
scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine);
che, stante quanto precede, il ricorso deve
essere respinto; tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16a cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28,
43, 46 e 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,
3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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