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Decisione

52.2006.69

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

24 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.69

Data decisione, Autorità:

24.05.2006, TRAM

Titolo:

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

INTIMAZIONE

art. 26 LPAMM

Incarto n.

52.2006.69

Lugano

24 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2006 di

RI 1

contro

la decisione 7 febbraio 2006 (n. 632) del Consiglio

di Stato, che ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro la

risoluzione 16 dicembre 2005 con cui il CO 1 gli aveva negato il condono

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti riferita al 2004;

viste le risposte:

- 7 marzo 2006 del

Consiglio di Stato;

- 9 marzo 2006 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con

risoluzione 8 giugno 2005 il CO 1 ha applicato nei confronti di RI 1 la tassa di

fr. 602.55 (IVA inclusa) per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel 2004 dallo

studio di ingegneria di cui è titolare all'interno del nucleo di __________;

che la fattura è stata richiamata la prima

volta il 20 settembre 2005; il 12 ottobre 2005 l'autorità comunale ha

sollecitato il debitore per la seconda volta e il 25 novembre 2005 gli ha

spedito una diffida;

che con istanza 2 dicembre 2005 il

ricorrente ha chiesto il condono della tassa rifiuti come studio,

trasformandola in tassa per famiglia;

che egli avrebbe ridimensionato la propria

attività professionale, trasferendo l'ufficio nella sua casa d'abitazione;

che il 16 dicembre 2005 il municipio ha

risolto di non dare seguito alla richiesta avanzata dal ricorrente, perché la

tassa rifiuti riferita al 2004 era già cresciuta in giudicato, mentre

l'istituto del condono non sarebbe previsto dal regolamento comunale per il

servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999 (RRR);

che contro la suddetta risoluzione

municipale RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha respinto il

ricorso con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte

Considerandi

dall'esecutivo comunale;

che il soccombente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'importo della tassa rifiuti

2004.

venga ridotto a fr. 170.– e rilevando che egli andrebbe tassato come fuoco

con persona singola (art. 28 cifra 1 RRR) e non come ufficio (art.

28.

cifra 7 RRR);

che secondo il ricorrente il gravame davanti

al Consiglio di Stato era tempestivo, perché l'esecutivo comunale non gli

avrebbe in sostanza dato modo di contestare la tassa litigiosa prima della

risoluzione 16 dicembre 2005;

che nel merito questa violerebbe i principi

di uguaglianza e di causalità, in quanto l'attività professionale del

ricorrente genererebbe meno rifiuti di un'economia domestica con una sola persona

o di altri commerci;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione attiva del

ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono

certe;

che la tempestività del gravame davanti al

Consiglio di Stato va esaminata in questa sede come questione di merito;

che il ricorso è perciò ricevibile in ordine

e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 28 cpv. 3 RRR contro la

tassazione l'assoggettato può interporre reclamo al municipio entro quindici

giorni dall'intimazione;

che

giusta l'art. 26 PAmm le decisioni dell'autorità amministrativa devono essere

motivate e notificate agli interessati con l'indicazione dei mezzi e dei

termini d'impugnazione;

che in

mancanza di tale indicazione il termine di ricorso non inizia a decorrere; il principio

della buona fede e quello della sicurezza giuridica esigono tuttavia che il difetto

venga eccepito entro termini ragionevoli; il destinatario di decisioni

sprovviste dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso non può in altre

parole differire a piacimento l'inizio del decorso del termine che dovrebbe

rispettare (DTF 113 I b 206 s; Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, n. 4 ad art. 26 PAmm, p. 133);

che in concreto la tassa rifiuti 2004 è stata

emessa l'8 giugno 2005;

che gli atti non consentono in effetti di

determinare con sicurezza se essa sia stata effettivamente intimata al

ricorrente, né se indicasse il termine per il reclamo al municipio; ipotesi,

queste, che il ricorrente sembra contestare;

che il 6 ottobre 2005 il municipio ha però ritornato

all'insorgente il primo richiamo di pagamento, che questi aveva allegato ad un

precedente scritto di protesta (v. doc. D1);

che al più tardi entro la data surriferita il

ricorrente era dunque venuto a conoscenza della tassa applicata nei suoi

confronti;

che in buona fede avrebbe perciò dovuto attivarsi,

contestandola nei giorni immediatamente successivi;

che egli ha tuttavia atteso sino ai primi di

dicembre del 2005;

che nella misura in cui è configurabile come

reclamo ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 RRR, lo scritto 2 dicembre 2005 è perciò

sicuramente tardivo;

che nella misura in cui esso è invece

configurabile come un'istanza per il condono parziale della tassa (ovvero la

sua riduzione a fr. 170.–), si osserva che tale istituito non è previsto dalla

legislazione comunale e cantonale applicabili in materia di smaltimento dei

rifiuti;

che anche sotto questo profilo, la

controversa risoluzione municipale ed il giudizio impugnato appaiono del tutto

conformi al diritto;

che in esito alle precedenti considerazioni,

il ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia segue la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 18, 26, 28, 43, 46 PAmm; 28 regolamento

comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.– è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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