52.2006.69
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
24 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.69
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, TRAM
Titolo:
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
INTIMAZIONE
art. 26 LPAMM
Incarto n.
52.2006.69
Lugano
24 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 febbraio 2006 (n. 632) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro la
risoluzione 16 dicembre 2005 con cui il CO 1 gli aveva negato il condono
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti riferita al 2004;
viste le risposte:
- 7 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 9 marzo 2006 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
risoluzione 8 giugno 2005 il CO 1 ha applicato nei confronti di RI 1 la tassa di
fr. 602.55 (IVA inclusa) per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel 2004 dallo
studio di ingegneria di cui è titolare all'interno del nucleo di __________;
che la fattura è stata richiamata la prima
volta il 20 settembre 2005; il 12 ottobre 2005 l'autorità comunale ha
sollecitato il debitore per la seconda volta e il 25 novembre 2005 gli ha
spedito una diffida;
che con istanza 2 dicembre 2005 il
ricorrente ha chiesto il condono della tassa rifiuti come studio,
trasformandola in tassa per famiglia;
che egli avrebbe ridimensionato la propria
attività professionale, trasferendo l'ufficio nella sua casa d'abitazione;
che il 16 dicembre 2005 il municipio ha
risolto di non dare seguito alla richiesta avanzata dal ricorrente, perché la
tassa rifiuti riferita al 2004 era già cresciuta in giudicato, mentre
l'istituto del condono non sarebbe previsto dal regolamento comunale per il
servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999 (RRR);
che contro la suddetta risoluzione
municipale RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha respinto il
ricorso con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte
Considerandi
dall'esecutivo comunale;
che il soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'importo della tassa rifiuti
2004.
venga ridotto a fr. 170.– e rilevando che egli andrebbe tassato come fuoco
con persona singola (art. 28 cifra 1 RRR) e non come ufficio (art.
28.
cifra 7 RRR);
che secondo il ricorrente il gravame davanti
al Consiglio di Stato era tempestivo, perché l'esecutivo comunale non gli
avrebbe in sostanza dato modo di contestare la tassa litigiosa prima della
risoluzione 16 dicembre 2005;
che nel merito questa violerebbe i principi
di uguaglianza e di causalità, in quanto l'attività professionale del
ricorrente genererebbe meno rifiuti di un'economia domestica con una sola persona
o di altri commerci;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione attiva del
ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono
certe;
che la tempestività del gravame davanti al
Consiglio di Stato va esaminata in questa sede come questione di merito;
che il ricorso è perciò ricevibile in ordine
e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 28 cpv. 3 RRR contro la
tassazione l'assoggettato può interporre reclamo al municipio entro quindici
giorni dall'intimazione;
che
giusta l'art. 26 PAmm le decisioni dell'autorità amministrativa devono essere
motivate e notificate agli interessati con l'indicazione dei mezzi e dei
termini d'impugnazione;
che in
mancanza di tale indicazione il termine di ricorso non inizia a decorrere; il principio
della buona fede e quello della sicurezza giuridica esigono tuttavia che il difetto
venga eccepito entro termini ragionevoli; il destinatario di decisioni
sprovviste dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso non può in altre
parole differire a piacimento l'inizio del decorso del termine che dovrebbe
rispettare (DTF 113 I b 206 s; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 4 ad art. 26 PAmm, p. 133);
che in concreto la tassa rifiuti 2004 è stata
emessa l'8 giugno 2005;
che gli atti non consentono in effetti di
determinare con sicurezza se essa sia stata effettivamente intimata al
ricorrente, né se indicasse il termine per il reclamo al municipio; ipotesi,
queste, che il ricorrente sembra contestare;
che il 6 ottobre 2005 il municipio ha però ritornato
all'insorgente il primo richiamo di pagamento, che questi aveva allegato ad un
precedente scritto di protesta (v. doc. D1);
che al più tardi entro la data surriferita il
ricorrente era dunque venuto a conoscenza della tassa applicata nei suoi
confronti;
che in buona fede avrebbe perciò dovuto attivarsi,
contestandola nei giorni immediatamente successivi;
che egli ha tuttavia atteso sino ai primi di
dicembre del 2005;
che nella misura in cui è configurabile come
reclamo ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 RRR, lo scritto 2 dicembre 2005 è perciò
sicuramente tardivo;
che nella misura in cui esso è invece
configurabile come un'istanza per il condono parziale della tassa (ovvero la
sua riduzione a fr. 170.–), si osserva che tale istituito non è previsto dalla
legislazione comunale e cantonale applicabili in materia di smaltimento dei
rifiuti;
che anche sotto questo profilo, la
controversa risoluzione municipale ed il giudizio impugnato appaiono del tutto
conformi al diritto;
che in esito alle precedenti considerazioni,
il ricorso va dunque respinto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 18, 26, 28, 43, 46 PAmm; 28 regolamento
comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.– è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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