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Decisione

52.2006.7

Pubblico concorso per lavori di misurazione ufficiale

1 giugno 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13

maggio 2005 il municipio di Acquarossa ha indetto un pubblico concorso, retto

dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo

la procedura libera, per aggiudicare i lavori di misurazione ufficiale,

rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comprensorio del comune

scaturito dalla fusione di nove comuni della zona (FU n. 38/ 2005, pag. 3328

seg.). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior

offerente, stabilito in base al prezzo (60%), alla presentazione della

soluzione tecnica (5%), alla qualità dell'offerente (20%) ed alla struttura

tecnica ed organizzativa dell'ufficio (15%).

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella

del ricorrente di fr. 655'238.85 e quella dello studio d'ingegneria CO 1, qui

resistente, di fr. 385'184.30.

Valutatele, la Sezione delle bonifiche e del

catasto (SBC) ha assegnato 95.3 punti al resistente e 51.4 punti al ricorrente,

che ha classificato al quinto posto.

Con decisione 5 settembre 2005, il municipio

ha aggiudicato i lavori allo studio d'ingegneria CO 1, risultato primo in

graduatoria. La decisione è stata notificata al ricorrente il giorno seguente

con l'indicazione che era impugnabile davanti al Consiglio di Stato nel termine

di 15 giorni.

Il 13 settembre 2005 il patrocinatore del

ricorrente ha segnalato al municipio che la procedura era retta dalla LCPubb e

che contro le decisioni di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.

Il 15 settembre 2005 l'autorità comunale ha

notificato ai concorrenti una nuova decisione, identica alla precedente salvo

per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che è

stata corretta facendo presente che contro il provvedimento era dato ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione.

C. Contro questa

decisione, l'ing. RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo

con ricorso 22 settembre 2005, chiedendo che fosse annullata e che la commessa

gli fosse aggiudicata.

L'insorgente sostiene in buona sostanza che

soltanto la sua offerta è conforme alle prescrizioni del capitolato d'oneri in

tema di precisione. Conformemente alla posizione 2.8 del capitolato, le offerte

degli altri cinque concorrenti avrebbero dovuto essere scartate siccome contemplanti

soluzioni tecniche palesemente in contrasto con le direttive tecniche federali

e cantonali in materia.

Il lavoro da eseguire, argomenta, interessa

zone GT2, GT3 e GT4, per le quali gli art. 29 e 40 dell'ordinanza tecnica sulla

misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21) prevedono gradi di tolleranza (GT)

varianti tra m 0.10 e m 1.00. Gli altri concorrenti non sarebbero in grado di

rispettare questo livello di precisione, poiché utilizzerebbero unicamente il

prodotto SAU (superficie agricola utile) Swissimage+ (ortofoto digitale a

colori) messo a disposizione dall'Ufficio misurazioni catastali, che garantisce

una precisione di +/- m 1.00.

Questo strumento, soggiunge, non

permetterebbe nemmeno il completamento degli oggetti previsto dall'art. 40

OTEMU.

La lettera 3 giugno 2005 inviata da

Swisstopo alla SBC, nella quale si ammette l'impiego dei prodotti SAU, sebbene

non rispondano alle esigenze di precisione fissate dall'OTEMU, è stata portata

a conoscenza dei geometri operanti nel cantone soltanto dopo la scadenza del

termine per inoltrare le offerte. Ciò che gli avrebbe impedito di adeguare la

sua offerta.

Dopo aver rilevato che l'offerta dello

studio L__________ avrebbe dovuto essere scartata siccome difforme, l'insorgente

contesta in conclusione i punteggi che gli sono stati assegnati per la

soluzione tecnica, per l'esperienza specifica, per l'osservanza dei termini e

per la struttura dell'ufficio.

D. All'accoglimento

del ricorso si sono opposti la S__________ e lo studio d'ingegneria

aggiudicatario, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi

qui appresso.

E. In sede di

replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1

CIAP, applicabile al caso in considerazione del valore della commessa,

superiore al valore soglia (fr. 383'000.00), fissato dall'Allegato 1 al CIAP

per le prestazioni di servizio ricadenti nel settore dei trattati

internazionali. La controversa commessa si configura invero come un servizio d'ingegneria,

contemplato, con il numero di referenza 867 della classificazione CPC, dall'Allegato

VI di cui all'art. 3 paragrafi 6 e 7 dell'Accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti

pubblici. In quanto partecipante alla gara il ricorrente è senz'altro

legittimato ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). L'impugnativa,

inoltrata il 22 settembre 2005 contro una decisione notificata il 12 precedente,

è d'altro canto tempestiva. Essa è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Gli atti estranei al presente procedimento, che

il ricorrente richiama, non appaiono in grado di procurare a questo tribunale

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Il CIAP

assicura la trasparenza della procedura di aggiudicazione (art. 1 cpv. 2 lett.

c CIAP), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione

imparziale (art. 1 cpv. 2 lett. b CIAP). Il conseguimento di quest'ultimo

postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle

condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che devono pertanto vincolare

tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte che si scostano dalle

condizioni preventivamente stabilite o formulate in maniera errata devono di

conseguenza essere escluse dall'aggiudicazione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das

öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 409 e 438).

3.3.1

Il capitolato d'oneri relativo al

concorso in esame indicava che ai partecipanti sarebbe stata data l'opportunità

di attualizzare i limiti del bosco e di eseguire una verifica della copertura

del suolo (in particolare delle zone agricole, boschive ed alpestri) con l'aiuto

di ortofoto digitali, che sarebbero state realizzate nel biennio

2005-2006 nell'ambito del progetto Superfici agricole utili (SAU; (cfr.

pos. 1.1. indicazioni generali). Alla posizione 1.2., lo stesso

capitolato specificava che per le sezioni di Castro, Largario, Marolta e Ponto

Valentino i dati relativi alla copertura del suolo ed agli oggetti singoli avrebbero

dovuto essere ripresi mediante la digitalizzazione dei piani con l'ausilio

delle ortofoto SAU. Per le sezioni di Leontica e di Lottigna indicava

invece che i dati relativi alla copertura del suolo ed agli oggetti singoli avrebbero

potuto essere completati e verificati piani con l'ausilio delle ortofoto SAU.

Più avanti, alla posizione 4.3., esso precisava inoltre che sarebbero stati messi

a disposizione, quale supporto di lavoro, le ortofoto e i modelli digitali del

terreno e della superficie eseguiti nell'ambito del progetto SAU. Fra i

prodotti SAU messi a disposizione dei concorrenti dall'Ufficio misurazioni

catastali (UMC) figurava anche il prodotto Swissimage+, definito come ortofoto

digitale a colori, sulla base di riprese aeree di Swisstopo (anno 2005) con una

precisione media (scarto tipo) planimetrica di +/- 1.00 m nelle regioni al di sotto di 2000 m.s.m. (cfr. pos. 6.1).

La posizione 6.2 con cui il capitolato

descriveva le prestazioni richieste con riferimento alla copertura del suolo e

di oggetti singoli, alla voce Misurazione MU93 (attualizzazione SAU),

prevedeva a sua volta che i livelli copertura del suolo e oggetti singoli,

in particolare i limiti del bosco, avrebbero potuto essere controllati con

l'ausilio delle ortofoto e dei modelli digitali del terreno prodotti con il progetto

SAU.

L'impiego delle ortofoto SAU era infine espressamente

contemplato da numerose posizioni del modulo d'offerta, che prevedevano la digitalizzazione

o la ripresa di dati numerici esistenti dei livelli di copertura suolo e

oggetti singoli (ev. ortofoto SAU).

3.2

Il ricorrente ha compilato il modulo d'offerta

senza apportarvi alcuna modifica o riserva. Dal profilo delle prestazioni ivi

contemplate, la sua offerta non è diversa da quelle degli altri concorrenti.

Tutte le offerte prevedono in effetti l'impiego dei prodotti SAU, comprese le

ortofoto Swissimage+.

L'offerta dell'ing. Calastri si differenzia

tuttavia da quelle degli altri concorrenti dal profilo del metodo di lavoro.

Pur essendo compilata in conformità del modulo d'offerta così come è stato

allestito dal committente, nella descrizione delle prestazioni, tale offerta

evidenzia in effetti chiaramente l'intenzione del ricorrente di fare a meno

delle ortofoto che sarebbero state messe a disposizione dall'UMC a causa della

loro insufficiente precisione per rapporto alle esigenze poste dall'OTEMU. Allo

scopo di rispettare i margini di tolleranza prescritti dall'art. 29 OTEMU per

questi oggetti, l'offerta in questione prevede infatti di procedere a minuziose

ed onerose misurazioni, volte a sopperire all'insufficiente precisione dei

prodotti SAU.

Contrariamente a quanto assume il

resistente, l'adozione da parte del ricorrente di un metodo di lavoro diverso

da quello sottinteso dal modulo d'offerta preparato dalla SBC non integra gli estremi

di una variante non dichiarata. Tanto meno vi si può ravvisare

una difformità suscettibile di giustificare l'estromissione dell'offerta. Il

capitolato d'oneri si limitava in effetti ad offrire ai concorrenti i prodotti

SAU come ausilio. Non imponeva loro di farne uso. Né impediva loro di

rinunciarvi.

3.3

Analogamente, nemmeno le offerte degli

altri concorrenti possono essere considerate difformi. Nel fatto che questi

abbiano previsto, non solo nel modulo d'offerta, ma anche a livello di metodo

di lavoro di avvalersi esclusivamente del prodotto Swiss-image+ non è di per sé

ravvisabile alcuna disattenzione delle prescrizioni del concorso. A dispetto

della prescrizione del capitolato d'oneri che dichiara applicabili le norme

dell'OTEMU, le prescrizioni del capitolato permettevano infatti ai concorrenti

di ritenere in buona fede che la SBC intendesse ammettere tolleranze superiori

a quelle fissate dall'art. 29 cpv. 2 OTEMU per le zone GT3, GT4 e GT5,

limitatamente ai rilievi della copertura del suolo e degli oggetti non definiti

esattamente sul terreno. L'autorità cantonale ha del resto implicitamente

confermato questa deduzione, inviando agli ingegneri geometri del Cantone, dopo

la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, una circolare di data 19

luglio 2005 (n. 135), nella quale si rileva che in

linea di principio, i prodotti SAU possono quindi essere utilizzati per definire

la copertura del suolo e gli oggetti nelle zone GT3, GT4 e GT5 limitatamente

agli oggetti non definiti esattamente sul terreno, quali bosco, prato, corso d'acqua,

sentiero ecc. Gli edifici od altri oggetti esattamente definiti quali muri,

manufatti ecc. dovranno invece essere rilevati con i metodi classici. Nel

processo di elaborazione dei dati, ogni operatore dovrà combinare in modo ragionevole

ed economico le informazioni rilevate sul terreno con quelle riprese dai

prodotti SAU.

Non si può dunque rimproverare ai

concorrenti, in particolare all'ufficio d'ingegneria qui resistente, di aver proposto

un metodo di lavoro che per le zone da GT3 a GT5 si accontentava della precisione

offerta dai prodotti SAU.

3.4

Ferme queste premesse, la decisione

impugnata non può essere confermata, poiché scaturisce da una documentazione di

gara affetta da un difetto insanabile, che rendeva equivoche, contraddittorie e

quindi contrarie alle esigenze di trasparenza poste dal CIAP le condizioni

poste dal committente in merito alla precisione di certe prestazioni.

Da un lato, il committente ha in effetti

impostato il modulo d'offerta sul livello di precisione dei prodotti SAU, in

particolare delle ortofoto Swissimage+, che offrono una precisione media planimetrica

di +/- m 1.00 nelle regioni al di sotto di 2000 m.s.m. Dall'altro, alla

posizione 2.10 Basi legali del capitolato d'oneri, esso ha invece dichiarato

applicabile senza riserve l'OTEMU, che all'art. 29 per le zone GT3 e GT4 esige

una precisione planimetrica superiore, variante da m 0.20 a m 0.50 a seconda

che si tratti di punti definiti esattamente sul terreno o meno. Anche se

rilevante praticamente soltanto per il livello d'informazione "copertura

del suolo" di oggetti non esattamente definiti delle zone GT3, l'incongruenza,

riconosciuta dalla stessa SBC, è tale da inficiare irrimediabilmente l'intera

procedura di concorso, poiché era atta ad indurre in errore i concorrenti circa

il livello di precisione effettivamente richiesto per determinate misurazioni.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente

accolto e la decisione annullata. Considerata la natura insanabile del difetto

rilevato, gli atti vanno rinviati al committente, affinché, annullata la gara,

indica un nuovo concorso specificando meglio le esigenze di precisione delle

misurazioni oggetto della commessa nelle zone da GT3 a GT5.

Date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili sono poste a carico

dello Stato, al cui operato va ascritto l'esito del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 29 OTEMU; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 15 settembre 2005 del municipio Acquarossa

è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al committente, affinché

proceda come al considerando 4.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 2'000.- al ricorrente a

titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Giudicetti

& Baumann, 6535 Roveredo GR,

1 rappr. da: ing. Peter Baumann, 6534 S.

Vittore,

2. Municipio

di Acquarossa, 6716 Acquarossa,

3. Dipartimento

finanze e economia, Sezione bonifiche e catasto, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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