52.2006.7
Pubblico concorso per lavori di misurazione ufficiale
1 giugno 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.7
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per lavori di misurazione ufficiale
BANDO
ESCLUSIONE
art. 1 CIAP
Incarto n.
52.2006.7
Lugano
1 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 5 - 15 settembre 2005 con cui il
municipio di Acquarossa ha deliberato allo studio d'ingegneria CO 1 i lavori
di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria
nel comune (lotto 1);
viste le risposte:
- 10 ottobre 2005 della
Sezione delle bonifiche e del catasto;
- 10 ottobre 2005 dello
studio d'ingegneria CO 1;
- 10 ottobre 2005 del
municipio di Acquarossa;
preso atto della replica 27 ottobre 2005 del
ricorrente e delle dupliche:
- 7 novembre 2005 dello
studio d'ingegneria CO 1;
- 7 novembre 2005 del
municipio di Acquarossa;
- 8 novembre 2005 della
Sezione delle bonifiche e del catasto;
richiamata la sentenza 5 gennaio 2005 di questo
tribunale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 13
maggio 2005 il municipio di Acquarossa ha indetto un pubblico concorso, retto
dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo
la procedura libera, per aggiudicare i lavori di misurazione ufficiale,
rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comprensorio del comune
scaturito dalla fusione di nove comuni della zona (FU n. 38/ 2005, pag. 3328
seg.). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior
offerente, stabilito in base al prezzo (60%), alla presentazione della
soluzione tecnica (5%), alla qualità dell'offerente (20%) ed alla struttura
tecnica ed organizzativa dell'ufficio (15%).
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella
del ricorrente di fr. 655'238.85 e quella dello studio d'ingegneria CO 1, qui
resistente, di fr. 385'184.30.
Valutatele, la Sezione delle bonifiche e del
catasto (SBC) ha assegnato 95.3 punti al resistente e 51.4 punti al ricorrente,
che ha classificato al quinto posto.
Con decisione 5 settembre 2005, il municipio
ha aggiudicato i lavori allo studio d'ingegneria CO 1, risultato primo in
graduatoria. La decisione è stata notificata al ricorrente il giorno seguente
con l'indicazione che era impugnabile davanti al Consiglio di Stato nel termine
di 15 giorni.
Il 13 settembre 2005 il patrocinatore del
ricorrente ha segnalato al municipio che la procedura era retta dalla LCPubb e
che contro le decisioni di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.
Il 15 settembre 2005 l'autorità comunale ha
notificato ai concorrenti una nuova decisione, identica alla precedente salvo
per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, che è
stata corretta facendo presente che contro il provvedimento era dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione.
C. Contro questa
decisione, l'ing. RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
con ricorso 22 settembre 2005, chiedendo che fosse annullata e che la commessa
gli fosse aggiudicata.
L'insorgente sostiene in buona sostanza che
soltanto la sua offerta è conforme alle prescrizioni del capitolato d'oneri in
tema di precisione. Conformemente alla posizione 2.8 del capitolato, le offerte
degli altri cinque concorrenti avrebbero dovuto essere scartate siccome contemplanti
soluzioni tecniche palesemente in contrasto con le direttive tecniche federali
e cantonali in materia.
Il lavoro da eseguire, argomenta, interessa
zone GT2, GT3 e GT4, per le quali gli art. 29 e 40 dell'ordinanza tecnica sulla
misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21) prevedono gradi di tolleranza (GT)
varianti tra m 0.10 e m 1.00. Gli altri concorrenti non sarebbero in grado di
rispettare questo livello di precisione, poiché utilizzerebbero unicamente il
prodotto SAU (superficie agricola utile) Swissimage+ (ortofoto digitale a
colori) messo a disposizione dall'Ufficio misurazioni catastali, che garantisce
una precisione di +/- m 1.00.
Questo strumento, soggiunge, non
permetterebbe nemmeno il completamento degli oggetti previsto dall'art. 40
OTEMU.
La lettera 3 giugno 2005 inviata da
Swisstopo alla SBC, nella quale si ammette l'impiego dei prodotti SAU, sebbene
non rispondano alle esigenze di precisione fissate dall'OTEMU, è stata portata
a conoscenza dei geometri operanti nel cantone soltanto dopo la scadenza del
termine per inoltrare le offerte. Ciò che gli avrebbe impedito di adeguare la
sua offerta.
Dopo aver rilevato che l'offerta dello
studio L__________ avrebbe dovuto essere scartata siccome difforme, l'insorgente
contesta in conclusione i punteggi che gli sono stati assegnati per la
soluzione tecnica, per l'esperienza specifica, per l'osservanza dei termini e
per la struttura dell'ufficio.
D. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti la S__________ e lo studio d'ingegneria
aggiudicatario, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi
qui appresso.
E. In sede di
replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP, applicabile al caso in considerazione del valore della commessa,
superiore al valore soglia (fr. 383'000.00), fissato dall'Allegato 1 al CIAP
per le prestazioni di servizio ricadenti nel settore dei trattati
internazionali. La controversa commessa si configura invero come un servizio d'ingegneria,
contemplato, con il numero di referenza 867 della classificazione CPC, dall'Allegato
VI di cui all'art. 3 paragrafi 6 e 7 dell'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti
pubblici. In quanto partecipante alla gara il ricorrente è senz'altro
legittimato ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). L'impugnativa,
inoltrata il 22 settembre 2005 contro una decisione notificata il 12 precedente,
è d'altro canto tempestiva. Essa è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Gli atti estranei al presente procedimento, che
il ricorrente richiama, non appaiono in grado di procurare a questo tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Il CIAP
assicura la trasparenza della procedura di aggiudicazione (art. 1 cpv. 2 lett.
c CIAP), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione
imparziale (art. 1 cpv. 2 lett. b CIAP). Il conseguimento di quest'ultimo
postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle
condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che devono pertanto vincolare
tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte che si scostano dalle
condizioni preventivamente stabilite o formulate in maniera errata devono di
conseguenza essere escluse dall'aggiudicazione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das
öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 409 e 438).
3.3.1
Il capitolato d'oneri relativo al
concorso in esame indicava che ai partecipanti sarebbe stata data l'opportunità
di attualizzare i limiti del bosco e di eseguire una verifica della copertura
del suolo (in particolare delle zone agricole, boschive ed alpestri) con l'aiuto
di ortofoto digitali, che sarebbero state realizzate nel biennio
2005-2006 nell'ambito del progetto Superfici agricole utili (SAU; (cfr.
pos. 1.1. indicazioni generali). Alla posizione 1.2., lo stesso
capitolato specificava che per le sezioni di Castro, Largario, Marolta e Ponto
Valentino i dati relativi alla copertura del suolo ed agli oggetti singoli avrebbero
dovuto essere ripresi mediante la digitalizzazione dei piani con l'ausilio
delle ortofoto SAU. Per le sezioni di Leontica e di Lottigna indicava
invece che i dati relativi alla copertura del suolo ed agli oggetti singoli avrebbero
potuto essere completati e verificati piani con l'ausilio delle ortofoto SAU.
Più avanti, alla posizione 4.3., esso precisava inoltre che sarebbero stati messi
a disposizione, quale supporto di lavoro, le ortofoto e i modelli digitali del
terreno e della superficie eseguiti nell'ambito del progetto SAU. Fra i
prodotti SAU messi a disposizione dei concorrenti dall'Ufficio misurazioni
catastali (UMC) figurava anche il prodotto Swissimage+, definito come ortofoto
digitale a colori, sulla base di riprese aeree di Swisstopo (anno 2005) con una
precisione media (scarto tipo) planimetrica di +/- 1.00 m nelle regioni al di sotto di 2000 m.s.m. (cfr. pos. 6.1).
La posizione 6.2 con cui il capitolato
descriveva le prestazioni richieste con riferimento alla copertura del suolo e
di oggetti singoli, alla voce Misurazione MU93 (attualizzazione SAU),
prevedeva a sua volta che i livelli copertura del suolo e oggetti singoli,
in particolare i limiti del bosco, avrebbero potuto essere controllati con
l'ausilio delle ortofoto e dei modelli digitali del terreno prodotti con il progetto
SAU.
L'impiego delle ortofoto SAU era infine espressamente
contemplato da numerose posizioni del modulo d'offerta, che prevedevano la digitalizzazione
o la ripresa di dati numerici esistenti dei livelli di copertura suolo e
oggetti singoli (ev. ortofoto SAU).
3.2
Il ricorrente ha compilato il modulo d'offerta
senza apportarvi alcuna modifica o riserva. Dal profilo delle prestazioni ivi
contemplate, la sua offerta non è diversa da quelle degli altri concorrenti.
Tutte le offerte prevedono in effetti l'impiego dei prodotti SAU, comprese le
ortofoto Swissimage+.
L'offerta dell'ing. Calastri si differenzia
tuttavia da quelle degli altri concorrenti dal profilo del metodo di lavoro.
Pur essendo compilata in conformità del modulo d'offerta così come è stato
allestito dal committente, nella descrizione delle prestazioni, tale offerta
evidenzia in effetti chiaramente l'intenzione del ricorrente di fare a meno
delle ortofoto che sarebbero state messe a disposizione dall'UMC a causa della
loro insufficiente precisione per rapporto alle esigenze poste dall'OTEMU. Allo
scopo di rispettare i margini di tolleranza prescritti dall'art. 29 OTEMU per
questi oggetti, l'offerta in questione prevede infatti di procedere a minuziose
ed onerose misurazioni, volte a sopperire all'insufficiente precisione dei
prodotti SAU.
Contrariamente a quanto assume il
resistente, l'adozione da parte del ricorrente di un metodo di lavoro diverso
da quello sottinteso dal modulo d'offerta preparato dalla SBC non integra gli estremi
di una variante non dichiarata. Tanto meno vi si può ravvisare
una difformità suscettibile di giustificare l'estromissione dell'offerta. Il
capitolato d'oneri si limitava in effetti ad offrire ai concorrenti i prodotti
SAU come ausilio. Non imponeva loro di farne uso. Né impediva loro di
rinunciarvi.
3.3
Analogamente, nemmeno le offerte degli
altri concorrenti possono essere considerate difformi. Nel fatto che questi
abbiano previsto, non solo nel modulo d'offerta, ma anche a livello di metodo
di lavoro di avvalersi esclusivamente del prodotto Swiss-image+ non è di per sé
ravvisabile alcuna disattenzione delle prescrizioni del concorso. A dispetto
della prescrizione del capitolato d'oneri che dichiara applicabili le norme
dell'OTEMU, le prescrizioni del capitolato permettevano infatti ai concorrenti
di ritenere in buona fede che la SBC intendesse ammettere tolleranze superiori
a quelle fissate dall'art. 29 cpv. 2 OTEMU per le zone GT3, GT4 e GT5,
limitatamente ai rilievi della copertura del suolo e degli oggetti non definiti
esattamente sul terreno. L'autorità cantonale ha del resto implicitamente
confermato questa deduzione, inviando agli ingegneri geometri del Cantone, dopo
la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, una circolare di data 19
luglio 2005 (n. 135), nella quale si rileva che in
linea di principio, i prodotti SAU possono quindi essere utilizzati per definire
la copertura del suolo e gli oggetti nelle zone GT3, GT4 e GT5 limitatamente
agli oggetti non definiti esattamente sul terreno, quali bosco, prato, corso d'acqua,
sentiero ecc. Gli edifici od altri oggetti esattamente definiti quali muri,
manufatti ecc. dovranno invece essere rilevati con i metodi classici. Nel
processo di elaborazione dei dati, ogni operatore dovrà combinare in modo ragionevole
ed economico le informazioni rilevate sul terreno con quelle riprese dai
prodotti SAU.
Non si può dunque rimproverare ai
concorrenti, in particolare all'ufficio d'ingegneria qui resistente, di aver proposto
un metodo di lavoro che per le zone da GT3 a GT5 si accontentava della precisione
offerta dai prodotti SAU.
3.4
Ferme queste premesse, la decisione
impugnata non può essere confermata, poiché scaturisce da una documentazione di
gara affetta da un difetto insanabile, che rendeva equivoche, contraddittorie e
quindi contrarie alle esigenze di trasparenza poste dal CIAP le condizioni
poste dal committente in merito alla precisione di certe prestazioni.
Da un lato, il committente ha in effetti
impostato il modulo d'offerta sul livello di precisione dei prodotti SAU, in
particolare delle ortofoto Swissimage+, che offrono una precisione media planimetrica
di +/- m 1.00 nelle regioni al di sotto di 2000 m.s.m. Dall'altro, alla
posizione 2.10 Basi legali del capitolato d'oneri, esso ha invece dichiarato
applicabile senza riserve l'OTEMU, che all'art. 29 per le zone GT3 e GT4 esige
una precisione planimetrica superiore, variante da m 0.20 a m 0.50 a seconda
che si tratti di punti definiti esattamente sul terreno o meno. Anche se
rilevante praticamente soltanto per il livello d'informazione "copertura
del suolo" di oggetti non esattamente definiti delle zone GT3, l'incongruenza,
riconosciuta dalla stessa SBC, è tale da inficiare irrimediabilmente l'intera
procedura di concorso, poiché era atta ad indurre in errore i concorrenti circa
il livello di precisione effettivamente richiesto per determinate misurazioni.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente
accolto e la decisione annullata. Considerata la natura insanabile del difetto
rilevato, gli atti vanno rinviati al committente, affinché, annullata la gara,
indica un nuovo concorso specificando meglio le esigenze di precisione delle
misurazioni oggetto della commessa nelle zone da GT3 a GT5.
Date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili sono poste a carico
dello Stato, al cui operato va ascritto l'esito del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 29 OTEMU; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 15 settembre 2005 del municipio Acquarossa
è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al committente, affinché
proceda come al considerando 4.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 2'000.- al ricorrente a
titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Giudicetti
& Baumann, 6535 Roveredo GR,
1 rappr. da: ing. Peter Baumann, 6534 S.
Vittore,
2. Municipio
di Acquarossa, 6716 Acquarossa,
3. Dipartimento
finanze e economia, Sezione bonifiche e catasto, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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