52.2006.71
Revoca sussidi concessi per il risanamento di un'azienda agricola
3 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.71
Data decisione, Autorità:
03.03.2006, TRAM
Titolo:
Revoca sussidi concessi per il risanamento di un'azienda agricola
COMPETENZA
art. 41 LAGR
art. 55 LPAMM
art. 60 LPAMM
Incarto n.
52.2006.71
Lugano
3 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di
RI 1
RI 2
entrambi patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione 8 febbraio 2006 (RSA060003) della
Sezione dell'agricoltura che ordina loro il ripristino della destinazione
agricola nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti
per il risanamento dell'azienda agricola di loro proprietà, a __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 25
settembre 1990 è stato approvato lo stanziamento di un sussidio cantonale ai
coniugi RI 2, qui ricorrenti, per il risanamento dell'azienda agricola di loro
proprietà, in località a __________;
che il 3
gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un
contributo federale di fr. 412'500.- per miglioramenti strutturali dell'azienda
agricola;
che il 15 dicembre 1994 venne siglata tra la
Sezione bonifiche fondiarie e del catasto ed i coniugi RI 2 una convenzione che
prevedeva l'utilizzo vincolato a scopo agricolo degli stabili e dei fondi
dell'azienda agricola, per il periodo di 20 anni a far tempo dal versamento dei
sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale degli stessi;
che dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, con decisione 8 febbraio 2006 (n. RSA060003) la Sezione
dell'agricoltura ha assegnato ai coniugi RI 2 un termine di 30 giorni per adempiere
o ripristinare la destinazione conforme alla convenzione 15 dicembre 1994,
nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti per la
realizzazione dell'abitazione che ammontano complessivamente a fr. 194'702.-;
che la decisione è motivata dal fatto che,
al 1. giugno 2004, i ricorrenti avrebbero cessato l'attività agricola,
affittando l'azienda a terzi, ma continuando a vivere nell'abitazione annessa,
Considerandi
con conseguente modifica della destinazione e quindi obbligo di restituzione
dei sussidi percepiti;
che la decisione indicava la facoltà di
ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale;
che contro la predetta decisione, RI 2,
insorgono ora dinanzi a questo tribunale postulandone, in via principale,
l'annullamento e la conseguente trasmissione al Consiglio di Stato, quale
autorità competente e, in via subordinata, l'annullamento;
che a mente degli insorgenti, contrariamente
a quanto previsto dalla legge, la decisione impugnata è stata emanata dalla Sezione
dell'agricoltura anziché dal Consiglio di Stato; competente per la revoca e la
restituzione di prestazioni è infatti il Governo;
considerato, in
diritto
che,
prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina
d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che il ricorso a questo tribunale è dato,
nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm); contro le
decisioni dipartimentali o di commissioni speciali appellabili al Tribunale
cantonale amministrativo, soggiunge il capoverso seguente riallacciandosi
all'art. 55 PAmm, non è dato ricorso al Consiglio di Stato;
che, giusta l'art. 55 PAmm, contro le
decisioni dipartimentali e di commissioni speciali, non dichiarate definitive
dalla legge, è dato ricorso al Consiglio di Stato quando la legge non preveda
il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altre autorità di
ricorso (cfr. art. 60 cpv. 2 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per
clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non
può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Borghi / Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);
che, nel caso in esame, prima
dell'incompetenza della Sezione dell'agricoltura, sollevata dagli insorgenti,
va in ogni caso esaminata la competenza di questo tribunale a dirimere la
vertenza;
che, in concreto, il gravame inoltrato è
rivolto contro una decisione della Sezione dell'agricoltura che revoca agli
insorgenti sussidi cantonali e federali percepiti per il risanamento della
propria azienda agricola;
che competente per la revoca delle
prestazioni concesse in virtù della legge cantonale sull'agricoltura è il
Consiglio di Stato (art. 41 cpv. 1); quest'ultimo ordina la restituzione totale
o parziale dei contributi quando per motivi ingiustificati, si verifica un
cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (cpv. d);
che, contro le decisioni del Consiglio di
Stato, di cui al capoverso 1, è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 41 cpv. 3);
che, in concreto, nessuna norma prevede la
possibilità di impugnare direttamente dinanzi a questo tribunale le decisioni
della Sezione dell'agricoltura prese nell'ambito della legge cantonale
sull'agricoltura;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo non può nemmeno fondarsi sull'art. 1 del Regolamento
sull'agricoltura che demanda alla Sezione dell'agricoltura l'esecuzione della
legislazione federale in materia agricola;
che le competenze di questo tribunale vanno
infatti definite mediante norma di legge in senso formale: una semplice disposizione
di regolamento non basta;
che l'errata indicazione delle vie
ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex
lege (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per
difetto di competenza materiale di questo tribunale; gli atti vanno trasmessi
al Consiglio di Stato perché statuisca nel merito;
che, considerata l'erronea indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso si prescinde dal prelievo di una tassa di
giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 37 OMSt; 41 legge sull'agricoltura; 3,
28, 55, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato
perché statuisca nel merito.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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