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Decisione

52.2006.71

Revoca sussidi concessi per il risanamento di un'azienda agricola

3 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.71

Data decisione, Autorità:

03.03.2006, TRAM

Titolo:

Revoca sussidi concessi per il risanamento di un'azienda agricola

COMPETENZA

art. 41 LAGR

art. 55 LPAMM

art. 60 LPAMM

Incarto n.

52.2006.71

Lugano

3 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di

RI 1

RI 2

entrambi patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione 8 febbraio 2006 (RSA060003) della

Sezione dell'agricoltura che ordina loro il ripristino della destinazione

agricola nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti

per il risanamento dell'azienda agricola di loro proprietà, a __________;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 25

settembre 1990 è stato approvato lo stanziamento di un sussidio cantonale ai

coniugi RI 2, qui ricorrenti, per il risanamento dell'azienda agricola di loro

proprietà, in località a __________;

che il 3

gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un

contributo federale di fr. 412'500.- per miglioramenti strutturali dell'azienda

agricola;

che il 15 dicembre 1994 venne siglata tra la

Sezione bonifiche fondiarie e del catasto ed i coniugi RI 2 una convenzione che

prevedeva l'utilizzo vincolato a scopo agricolo degli stabili e dei fondi

dell'azienda agricola, per il periodo di 20 anni a far tempo dal versamento dei

sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale degli stessi;

che dopo vicissitudini che non occorre qui

rievocare, con decisione 8 febbraio 2006 (n. RSA060003) la Sezione

dell'agricoltura ha assegnato ai coniugi RI 2 un termine di 30 giorni per adempiere

o ripristinare la destinazione conforme alla convenzione 15 dicembre 1994,

nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti per la

realizzazione dell'abitazione che ammontano complessivamente a fr. 194'702.-;

che la decisione è motivata dal fatto che,

al 1. giugno 2004, i ricorrenti avrebbero cessato l'attività agricola,

affittando l'azienda a terzi, ma continuando a vivere nell'abitazione annessa,

Considerandi

con conseguente modifica della destinazione e quindi obbligo di restituzione

dei sussidi percepiti;

che la decisione indicava la facoltà di

ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale;

che contro la predetta decisione, RI 2,

insorgono ora dinanzi a questo tribunale postulandone, in via principale,

l'annullamento e la conseguente trasmissione al Consiglio di Stato, quale

autorità competente e, in via subordinata, l'annullamento;

che a mente degli insorgenti, contrariamente

a quanto previsto dalla legge, la decisione impugnata è stata emanata dalla Sezione

dell'agricoltura anziché dal Consiglio di Stato; competente per la revoca e la

restituzione di prestazioni è infatti il Governo;

considerato, in

diritto

che,

prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina

d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o

manifestamente infondato;

che il ricorso a questo tribunale è dato,

nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di

commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm); contro le

decisioni dipartimentali o di commissioni speciali appellabili al Tribunale

cantonale amministrativo, soggiunge il capoverso seguente riallacciandosi

all'art. 55 PAmm, non è dato ricorso al Consiglio di Stato;

che, giusta l'art. 55 PAmm, contro le

decisioni dipartimentali e di commissioni speciali, non dichiarate definitive

dalla legge, è dato ricorso al Consiglio di Stato quando la legge non preveda

il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altre autorità di

ricorso (cfr. art. 60 cpv. 2 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per

clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non

può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Borghi / Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);

che, nel caso in esame, prima

dell'incompetenza della Sezione dell'agricoltura, sollevata dagli insorgenti,

va in ogni caso esaminata la competenza di questo tribunale a dirimere la

vertenza;

che, in concreto, il gravame inoltrato è

rivolto contro una decisione della Sezione dell'agricoltura che revoca agli

insorgenti sussidi cantonali e federali percepiti per il risanamento della

propria azienda agricola;

che competente per la revoca delle

prestazioni concesse in virtù della legge cantonale sull'agricoltura è il

Consiglio di Stato (art. 41 cpv. 1); quest'ultimo ordina la restituzione totale

o parziale dei contributi quando per motivi ingiustificati, si verifica un

cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (cpv. d);

che, contro le decisioni del Consiglio di

Stato, di cui al capoverso 1, è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo (art. 41 cpv. 3);

che, in concreto, nessuna norma prevede la

possibilità di impugnare direttamente dinanzi a questo tribunale le decisioni

della Sezione dell'agricoltura prese nell'ambito della legge cantonale

sull'agricoltura;

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo non può nemmeno fondarsi sull'art. 1 del Regolamento

sull'agricoltura che demanda alla Sezione dell'agricoltura l'esecuzione della

legislazione federale in materia agricola;

che le competenze di questo tribunale vanno

infatti definite mediante norma di legge in senso formale: una semplice disposizione

di regolamento non basta;

che l'errata indicazione delle vie

ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex

lege (DTF 124 I 258);

che il ricorso è pertanto irricevibile per

difetto di competenza materiale di questo tribunale; gli atti vanno trasmessi

al Consiglio di Stato perché statuisca nel merito;

che, considerata l'erronea indicazione dei

mezzi e dei termini di ricorso si prescinde dal prelievo di una tassa di

giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 37 OMSt; 41 legge sull'agricoltura; 3,

28, 55, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§. Gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato

perché statuisca nel merito.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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