52.2006.72
Autorizzazione per la posa di verande sull'area pubblica davanti ad un esercizio pubblico
12 giugno 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.72
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TRAM
Titolo:
Autorizzazione per la posa di verande sull'area pubblica davanti ad un esercizio pubblico
LICENZA EDILIZIA
art. 3 RLE
art. 4 RLE
Incarto n.
52.2006.72
52.2006.81
52.2006.82
Lugano
12 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi a) 24 febbraio 2006, b)
27 febbraio 2006 e c) 28 febbraio 2006 di
a)
b)
c)
__________, 6901
patrocinata da:,
__________, ,
rappr. dal municipio
__________,
patrocinata da:,
contro
la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 606) che annulla la decisione 12 ottobre 2005 con cui il municipio di __________
ha autorizzato gli esercizi pubblici __________, __________, __________, __________
e __________ a posare delle verande sull'area pubblica davanti ai rispettivi
locali per il periodo compreso fra il 14 novembre 2005 ed il 19 marzo 2006;
viste le risposte:
- 6 marzo 2006 del
municipio di __________;
- 7 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 10 marzo 2006 della __________
SA;
- 15 marzo 2006 della __________
AG;
al ricorso della __________ __________ SA (a);
- 10 marzo 2006 della __________
SA;
- 14 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 16 marzo 2006 della __________
AG;
al ricorso del comune di __________ (b);
- 14 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 10 marzo 2006 della __________;
- 15 marzo 2006 della __________
AG;
- 16 marzo 2006 del
municipio di __________;
al ricorso della __________ SA (c);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 29 settembre 2003 il municipio di __________ ha autorizzato senza
particolari formalità la __________ SA e la __________ SA ad installare su
suolo pubblico, davanti ai loro esercizi pubblici in P__________, delle verande
vetrate durante il periodo 1. ottobre 2003 - 15 maggio 2004;
che con decisione 27 gennaio 2004 il
Consiglio di Stato ha annullato la decisione, accogliendo il ricorso contro di
essa inoltrato dalla __________ AG, proprietaria di uno stabile situato nelle
immediate vicinanze, e rinviando gli atti al municipio, affinché desse avvio
alla procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
che le controverse verande sono rimaste in
loco durante l’intero periodo a dispetto della richiesta di rimuoverle avanzata
dalla __________ AG;
che il 28 ottobre 2004 il municipio di __________
ha rilasciato alle stesse società qui ricorrenti la licenza edilizia per posare
nuovamente le due verande in questione dal 3 novembre 2004 al 15 maggio 2005;
che con decisione 23 febbraio 2005 il
Consiglio di Stato ha confermato la predetta licenza, respingendo il ricorso
contro di essa inoltrato dalla __________ AG;
che con giudizio 2 maggio 2005 il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato tanto la licenza, quanto il giudizio del
Consiglio di Stato che la confermava, ritenendo che le verande configurassero
degli ampliamenti orizzontali degli edifici ai quali sono addossate, che non
potevano essere autorizzati perché contrari all’obbligo di mantenere le
facciate sancito dall’art. 19 cpv. 2.2 NAPR;
che con sentenze dell'11 novembre 2005 il
Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal
comune di __________ contro il predetto giudizio e dichiarato inammissibile un
analogo ricorso della __________ SA;
che, in attesa del giudizio federale, il 12
ottobre 2005 il municipio ha autorizzato "a titolo provvisorio in attesa
di variante di PR" i bar __________ e __________, nonché gli esercizi
pubblici __________, __________ e __________ ad installare le verande in
questione ed altre analoghe strutture davanti ai rispettivi locali durante il
periodo 14 novembre 2005 - 19 marzo 2006;
che la __________ AG ha impugnato la
predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e
sollecitando la rimozione delle verande posate davanti ai bar __________ e __________;
che con giudizio 7 febbraio 2006 il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della __________ AG, annullando la
decisione impugnata, rinviando gli atti al municipio affinché ordinasse la
rimozione dei manufatti posati davanti ai due suddetti esercizi pubblici;
che contro il succitato giudizio governativo
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________,
la __________ SA e la __________ SA, chiedendone l’annullamento;
che la __________ SA rimprovera al Consiglio
di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentita per non essersi pronunciato
su due censure e di essere incorso in una disparità di trattamento per non aver
ordinato anche la rimozione delle verande degli altri esercizi pubblici;
che la __________ SA rimprovera a sua volta
al Governo di non aver rilevato che la decisione in esame è sostanzialmente
diversa dalle precedenti; anch'essa ravvisa inoltre una disparità di
trattamento nella mancata adozione di un ordine di rimozione delle verande
degli altri esercizi pubblici;
che il comune di __________, eccepita la
legittimazione attiva della __________ AG, sottolinea che l’autorizzazione
impugnata è stata rilasciata all’infuori della procedura di rilascio della licenza
edilizia in quanto di durata limitata a 4 mesi e quindi non soggetta a permesso
di costruzione;
che i ricorsi sono avversati sia dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia dalla __________ AG, che
ne contesta le tesi con argomenti che per quanto necessario verranno discussi
nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dagli art. 208 LOC e 21 LE;
che la legittimazione attiva degli
insorgenti è certa (art. 43 PAmm);
che, nella misura in cui non sono diventati
privi d'oggetto per decorrenza dei termini fissati dall'autorizzazione
censurata, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine e possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 52 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che il dispositivo con cui gli atti sono
stati rinviati al municipio affinché ordinasse la rimozione delle verande
posate davanti ai bar __________ e __________, nel frattempo avvenuta, sarebbe
comunque stato impugnabile soltanto da parte del comune; le società toccate dal
provvedimento avrebbero dovuto semmai impugnare l'ordine di rimozione impartito
loro dal municipio;
che la __________ AG, in quanto proprietaria
Fatti
di uno stabile situato nelle immediate vicinanze della veranda installata
davanti al bar __________, appartiene a quella limitata e qualificata cerchia
di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più
stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della comunità;
essendo anche portatrice di un interesse personale, diretto, concreto ed
attuale a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che
questo le arreca, era dunque senz'altro legittimata a contestare anche questa
infrastruttura;
che secondo l’art. 11 del regolamento sui
beni amministrativi (RBA) del 30 gennaio 1989 del comune di __________, le
autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla
legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio
della licenza edilizia; negli altri casi il municipio decide previa domanda
scritta da parte dell'interessato;
che, a norma dell’art. 4 RLE, la licenza
edilizia è per principio necessaria per la costruzione, la rinnovazione, la
trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione)
e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a), la
demolizione parziale o totale di edifici (lett. b), ogni altra opera edilizia o
impianto come muri, piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi
per veicoli e natanti, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni
mobili, canalizzazioni e impianti per le acque di scarico, ecc. (lett. c);
che le eccezioni all’obbligo del permesso di costruzione, elencate
dall’art. 3 RLE, riguardano essenzialmente opere soggette a leggi speciali,
lavori di minima importanza o costruzioni provvisorie (lett. i), ossia costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui
durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e
attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni;
che la posa per un periodo leggermente superiore
a quattro mesi, di verande vetrate davanti ai portici che fanno da corona alla
P__________ a __________ richiama - a non averne dubbio - l’obbligo del
permesso di costruzione;
che, al riguardo, è sufficiente considerare
che tale obbligo sussiste, ad esempio, per la sosta di roulottes per un periodo
superiore a tre mesi nello spazio di un anno (art. 3 cpv. 1 lett. k RLE) o per il
deposito di materiali inerti per un periodo superiore a tre mesi (art. cpv. 1
lett. l RLE);
che l'obbligo del permesso, nei casi sopra
indicati a titolo di esempio, sussiste anche per periodi più brevi quando
l'intervento interessa comprensori particolarmente delicati come le aree forestali
o i biotopi protetti o degni di protezione;
Considerandi
che, a maggior ragione, si deve ammettere
l’obbligo del permesso nel caso in esame, se si considera che la posa delle
verande si ripete annualmente, estendendosi su un arco di tempo relativamente
lungo, ed interessa un luogo particolarmente delicato e sensibile, parte
integrante di un sito dichiarato pittoresco ai sensi del DLBN e tutelato da
severe normative di PR (cfr. art. 19 NAPR);
che tanto dal profilo della legislazione
edilizia, quanto dal profilo dell’art. 11 RBA, la posa di queste infrastrutture
deve essere autorizzata una tantum secondo la procedura di rilascio del
permesso di costruzione, in modo da permettere ai terzi interessati ed
all’autorità cantonale (CBN) di prendere posizione al riguardo;
che nulla osta che un'eventuale licenza sia
di durata indeterminata e permetta ai beneficiari di fruirne di anno in anno
durante la stagione fredda; resta comunque riservata al municipio la facoltà di
limitarne la durata per motivi riconducibili alla gestione dei beni
amministrativi;
che l’espediente di ridurre la durata della
posa delle verande, escogitato dal municipio per eludere l’obbligo del permesso
di costruzione sancito dall’art. 4 RLE in combinazione con l’art. 11 RBA, era
pertanto palesemente illegittimo;
che a giusta ragione il Consiglio di Stato
ha di conseguenza annullato la decisione del municipio siccome manifestamente
lesiva del diritto;
che l’annullamento del provvedimento appare
ancor più giustificato se si considera che l'autorizzazione è stata accordata in
attesa di variante del PR, attribuendo in tal modo un effetto anticipato
positivo ad una modifica del PR di cui non esiste ancora nemmeno una bozza;
che a fronte dell’evidente illegittimità del
provvedimento, le carenze di motivazione denunciate dagli insorgenti nei
confronti del giudizio governativo impugnato appaiono tutto sommato irrilevanti;
gli argomenti sui quali il Consiglio di Stato non si è chinato non erano di
certo atti a sovvertirne l’esito;
che la limitazione dell’ordine di rimuovere le
verande posate davanti ai bar __________ e __________ non viola il principio
della parità di trattamento;
che l’illegittimità di questi due manufatti,
modificati soltanto su aspetti di secondaria importanza, era infatti già stata
accertata con giudizi cresciuti in giudicato; quella delle verande degli altri
esercizi pubblici non era invece stata oggetto di approfonditi accertamenti;
che in tali circostanze, il Consiglio di
Stato poteva limitarsi ad annullare il permesso rilasciato dal municipio a
tutti gli esercizi pubblici della piazza, limitando l’ordine di ripristino alle
verande degli esercizi pubblici summenzionati;
che, stando così le cose, i ricorsi vanno
senz’altro respinti;
che la tassa di giustizia è posta a carico
delle due società ricorrenti, ritenuto che il comune ne va esente poiché non è
intervenuto a tutela suoi interessi particolari;
che le ripetibili sono invece suddivise in
parti uguali fra i ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 4 RLE; 11 RBN; 19 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Nella misura in cui non sono diventati privi d'oggetto, i ricorsi sono
respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della __________ SA
e della __________ SA in ragione di metà ciascuna.
3. I
ricorrenti rifonderanno alla __________ AG fr. 1'500.- a titolo di ripetibili
in ragione di un terzo ciascuno.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
2 patrocinata da: PA 4
3. CO 3
3 patrocinata da: PA 2
4. CO 4
5. CO 5
5 patrocinata da: PA 3
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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