52.2006.73
Ristrutturazione di un vecchio fabbricato nella zona di un nucleo particolarmente meritevole di conservazione
6 giugno 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.73
Data decisione, Autorità:
06.06.2006, TRAM
Titolo:
Ristrutturazione di un vecchio fabbricato nella zona di un nucleo particolarmente meritevole di conservazione
ZONA NUCLEO
Incarto n.
52.2006.73
Lugano
6 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 febbraio 2006 (n. 601) del Consiglio
di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dalla CO 2 contro la
risoluzione 1. settembre 2005 con cui il CO 1 aveva rilasciato al ricorrente
la licenza edilizia per la ristrutturazione del rustico insistente sul fondo
n. __________ RFD __________;
viste le risposte:
- 7 marzo 2006 del Consiglio
di Stato;
- 10 marzo 2006 del CO 1;
- 15 marzo 2006 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
ricorrente RI 1 è proprietario del fondo n. __________ RFD di Sigirino situato ai
margini del nucleo di Osignano, su cui sorge una grande stalla abbandonata.
Nel mese di maggio del 2005 il ricorrente ha
chiesto il permesso di trasformare il fabbricato esistente in una casa
d'abitazione. Il progetto prevede di realizzare due appartamenti disposti su
due distinti livelli mediante la creazione di una nuova soletta. Allo scopo di
rendere abitabile il secondo livello, la domanda di costruzione prevedeva inoltre
di innalzare gli attuali muri perimetrali di circa 40 cm e di costruire un
nuovo tetto con il colmo perfettamente piano, in luogo di quello esistente, che
decresce leggermente in direzione della facciata ovest dell'edificio.
B. All'intervento
edilizio si è tempestivamente opposta la CO 2, che lo ha avversato sotto il
profilo del diritto comunale (art. 34 NAPR di Sigirino) e della legge cantonale
d'applicazione al codice civile svizzero (art. 124 ss LAC). Sollecitato dalla
commissione delle bellezze naturali (CBN), il 22 giugno 2005 il ricorrente ha
presentato una variante relativa alla facciata est dell'edificio, che prevedeva
di modificare l'aspetto, rispettivamente di aumentare il numero delle nuove finestre
inizialmente dedotte in licenza. La comunione ereditaria ha interposto
opposizione anche contro tale modifica.
Sfumato un tentativo di conciliazione tra le
parti, con risoluzione 1. settembre 2005 il CO 1 ha rilasciato al ricorrente la
licenza edilizia richiesta, subordinandola alle condizioni fissate nel preavviso
favorevole emesso dal Dipartimento del territorio.
C. Con
giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la
suddetta decisione municipale, accogliendo il ricorso interposto dalla
comunione ereditaria.
Evase
alcune censure d'ordine formale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'intervento
non potesse essere autorizzato in quanto il previsto aumento di altezza e di volumetria
si porrebbe in contrasto con l'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR di Sigirino,
norma che disciplina gli interventi ammissibili sugli edifici meritevoli di conservazione
situati nei diversi nuclei del comune. Nell'ambito dell'approvazione del PR
vigente, il Consiglio di Stato avrebbe d'altra parte espressamente escluso
l'applicabilità dell'art. l'art. 34 cpv. 2 lett. b e c NAPR, che
a determinate condizioni consente invece anche di ampliare, rispettivamente di
demolire e ricostruire gli edifici situati nella zona dei nuclei e sprovvisti
di particolare pregio storico e architettonico. Ritenuto il contrasto dell'intervento
edilizio con il diritto vigente, il Governo non ha ritenuto infine necessario
esaminarne la conformità con il piano particolareggiato del nucleo di Osignano,
recentemente adottato dal comune e ora sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione.
D. Contro il predetto
giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga confermato il permesso edilizio rilasciatogli
dal municipio. Il ricorrente sostiene che l'esiguo innalzamento dell'edificio
servirebbe ad assicurarne l'abitabilità, in particolare perché le direttive vigenti
in materia di bilancio termico (SIA 380/1) imporrebbero la realizzazione di uno
strato isolante di 40 cm sotto il tetto. Diversamente da quanto rilevato dal
Consiglio di Stato, l'intervento non sovvertirebbe la volumetria del fabbricato
esistente. L'art. 7 disciplinante il piano particolareggiato del nucleo di
Osignano in fase di approvazione ammetterebbe del resto espressamente
ampliamenti limitati in altezza e aggiunte contenute, nella misura in cui tali
interventi siano giustificati da reali esigenze abitative e compatibili con le
preesistenze sotto il profilo architettonico e paesaggistico.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio di Sigirino ne sollecita invece l’accoglimento sostenendo che
l’art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR non escluderebbe a priori la sopraelevazione
degli edifici situati nel nucleo di Osignano. Anche la comunione ereditaria propone
la reiezione del gravame, con argomenti che verranno semmai ripresi nel seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art.
43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 PAmm) sono certe.
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il
sopralluogo invocato dall'insorgente non appare invero idoneo a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. L'art. 34 NAPR di Sigirino attualmente in vigore definisce gli
interventi edilizi ammissibili nella zona dei nuclei tradizionali, che
comprende anche quello di Osignano. Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a
paragrafo 1 NAPR sentito il preavviso dell'autorità cantonale competente,
per tutti i nuclei sono ammessi gli interventi di riattamento o trasformazione
degli edifici con elementi di valore storico o ambientale a condizione che
vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei
singoli corpi di fabbrica. Dovranno in particolare essere mantenute o
ripristinate le caratteristiche delle facciate (aperture, balconi, loggiati) e
dovrà essere rispettato, nelle sue linee generali, lo schema di organizzazione
interna dell'edificio, mantenendo o ripristinando gli elementi strutturali
verticali e orizzontali (solette, muri portanti, corpo scala; art. 34 cpv.
Considerandi
2.
lett. a paragrafo 2 NAPR). Deve inoltre essere rispettata la forma
originaria del tetto; è esclusa la formazione di squarci nelle falde o la posa
di pannelli solari. Per la copertura dovranno essere utilizzati i coppi o
tegole laterizie rosse, a condizione che non siano piane (art. 34 cpv. 2
lett. a paragrafo 3 NAPR).
Inoltre, fatta eccezione per il nucleo di
Osignano (paragrafo 4) sono ammessi anche gli interventi di cui all'art. 34
cpv. 2 lett. b e c NAPR, norma che a determinate condizioni
consente anche di ampliare, rispettivamente di demolire e ricostruire gli
edifici situati nella zona dei nuclei e sprovvisti di particolare pregio
storico e architettonico. In ragione delle peculiarità del nucleo in questione,
nell'ambito dell'approvazione del PR 1987 il Consiglio di Stato aveva infatti
escluso l'applicabilità delle lett. b e c ed esortato il comune
di Sigirino ad elaborare un piano particolareggiato che disciplinasse separatamente
gli interventi consentiti in questo importante comparto comunale, incluso
nell'inventario federale dei siti da proteggere. Tale strumento pianificatorio
è stato adottato dal comune nell'ambito della revisione generale del piano
regolatore e si trova attualmente al vaglio dell'autorità dipartimentale per
l'approvazione.
3.
In concreto, il progetto prevede un'importante ristrutturazione dell'edificio
in questione a fini abitativi. I muri perimetrali verrebbero innalzati di circa
40.
cm allo scopo di rendere abitabile il secondo livello ottenuto mediante la
creazione di una soletta. Tale intervento modifica l'altezza e di conseguenza la
volumetria dell'edificio esistente e si pone quindi in contrasto con l'art. 34
cpv. 2 lett. a NAPR, che impone in pratica la conservazione della sostanza
edilizia esistente. La normativa SIA 380/1 cui si riferisce il ricorrente non
assume alcun valore normativo e non pregiudica pertanto l'applicazione del
diritto autonomo comunale. D'altra parte non può neppure essere condivisa la
tesi del municipio secondo cui il tenore letterale dell'art. 34 cpv. 2 lett. a
NAPR non escluderebbe a priori la sopraelevazione dei fabbricati.
Tale disposto impone infatti perentoriamente il rispetto delle altezze e della
volumetria dei singoli corpi di fabbrica, escludendo pertanto qualsiasi
intervento di sopraelevazione. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio di
cui gode il municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale,
l'interpretazione fornita appare insostenibile.
Neppure
la sostituzione del vecchio tetto con un nuovo manufatto perfettamente perpendicolare
rispetto al filo delle facciate O e E soddisfa i chiari requisiti posti
dall'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR, in quanto verrebbe comunque alterata
la foggia del manufatto originario, leggermente inclinato verso la facciata
ovest. Analogamente, nemmeno la prevista realizzazione di numerose nuove
finestre e di lucernari è conforme al suddetto disposto, che impone
espressamente il mantenimento delle aperture esistenti e vieta la creazione di
nuovi squarci sui tetti. Infine - seppure tale aspetto non sia stato ritenuto
dalle precedenti istanze - neppure la prevista creazione di una nuova soletta
per la realizzazione dell'appartamento sul secondo livello è conforme al citato
disposto, in quanto tale manufatto è sicuramente suscettibile di alterare l'attuale
schema di organizzazione interna dell'edificio.
Contrariamente
a quanto assume il ricorrente, è irrilevante che il nuovo piano particolareggiato
del nucleo di Osignano sembri entro certi limiti consentire ampliamenti
limitati in altezza a aggiunte contenute. Tale strumento pianificatorio entrerà
formalmente in vigore soltanto con la sua approvazione da parte del Consiglio
di Stato (art. 39 LALPT). Conformemente al principio della legalità, ai fini
del presente giudizio è tuttavia determinante solo il diritto attualmente in
vigore. Resta in ogni caso riservata la facoltà dell'insorgente di presentare
una nuova domanda di costruzione dopo l'approvazione del suddetto piano
particolareggiato.
4.
In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto,
confermando integralmente il giudizio impugnato.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili, ritenuto
che nessuna delle controparti è patrocinata da un avvocato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di Sigirino; 18, 28, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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