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Decisione

52.2006.73

Ristrutturazione di un vecchio fabbricato nella zona di un nucleo particolarmente meritevole di conservazione

6 giugno 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente RI 1 è proprietario del fondo n. __________ RFD di Sigirino situato ai

margini del nucleo di Osignano, su cui sorge una grande stalla abbandonata.

Nel mese di maggio del 2005 il ricorrente ha

chiesto il permesso di trasformare il fabbricato esistente in una casa

d'abitazione. Il progetto prevede di realizzare due appartamenti disposti su

due distinti livelli mediante la creazione di una nuova soletta. Allo scopo di

rendere abitabile il secondo livello, la domanda di costruzione prevedeva inoltre

di innalzare gli attuali muri perimetrali di circa 40 cm e di costruire un

nuovo tetto con il colmo perfettamente piano, in luogo di quello esistente, che

decresce leggermente in direzione della facciata ovest dell'edificio.

B. All'intervento

edilizio si è tempestivamente opposta la CO 2, che lo ha avversato sotto il

profilo del diritto comunale (art. 34 NAPR di Sigirino) e della legge cantonale

d'applicazione al codice civile svizzero (art. 124 ss LAC). Sollecitato dalla

commissione delle bellezze naturali (CBN), il 22 giugno 2005 il ricorrente ha

presentato una variante relativa alla facciata est dell'edificio, che prevedeva

di modificare l'aspetto, rispettivamente di aumentare il numero delle nuove finestre

inizialmente dedotte in licenza. La comunione ereditaria ha interposto

opposizione anche contro tale modifica.

Sfumato un tentativo di conciliazione tra le

parti, con risoluzione 1. settembre 2005 il CO 1 ha rilasciato al ricorrente la

licenza edilizia richiesta, subordinandola alle condizioni fissate nel preavviso

favorevole emesso dal Dipartimento del territorio.

C. Con

giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la

suddetta decisione municipale, accogliendo il ricorso interposto dalla

comunione ereditaria.

Evase

alcune censure d'ordine formale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'intervento

non potesse essere autorizzato in quanto il previsto aumento di altezza e di volumetria

si porrebbe in contrasto con l'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR di Sigirino,

norma che disciplina gli interventi ammissibili sugli edifici meritevoli di conservazione

situati nei diversi nuclei del comune. Nell'ambito dell'approvazione del PR

vigente, il Consiglio di Stato avrebbe d'altra parte espressamente escluso

l'applicabilità dell'art. l'art. 34 cpv. 2 lett. b e c NAPR, che

a determinate condizioni consente invece anche di ampliare, rispettivamente di

demolire e ricostruire gli edifici situati nella zona dei nuclei e sprovvisti

di particolare pregio storico e architettonico. Ritenuto il contrasto dell'intervento

edilizio con il diritto vigente, il Governo non ha ritenuto infine necessario

esaminarne la conformità con il piano particolareggiato del nucleo di Osignano,

recentemente adottato dal comune e ora sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione.

D. Contro il predetto

giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che venga confermato il permesso edilizio rilasciatogli

dal municipio. Il ricorrente sostiene che l'esiguo innalzamento dell'edificio

servirebbe ad assicurarne l'abitabilità, in particolare perché le direttive vigenti

in materia di bilancio termico (SIA 380/1) imporrebbero la realizzazione di uno

strato isolante di 40 cm sotto il tetto. Diversamente da quanto rilevato dal

Consiglio di Stato, l'intervento non sovvertirebbe la volumetria del fabbricato

esistente. L'art. 7 disciplinante il piano particolareggiato del nucleo di

Osignano in fase di approvazione ammetterebbe del resto espressamente

ampliamenti limitati in altezza e aggiunte contenute, nella misura in cui tali

interventi siano giustificati da reali esigenze abitative e compatibili con le

preesistenze sotto il profilo architettonico e paesaggistico.

E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Il municipio di Sigirino ne sollecita invece l’accoglimento sostenendo che

l’art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR non escluderebbe a priori la sopraelevazione

degli edifici situati nel nucleo di Osignano. Anche la comunione ereditaria propone

la reiezione del gravame, con argomenti che verranno semmai ripresi nel seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art.

43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 PAmm) sono certe.

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il

sopralluogo invocato dall'insorgente non appare invero idoneo a procurare a

questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. L'art. 34 NAPR di Sigirino attualmente in vigore definisce gli

interventi edilizi ammissibili nella zona dei nuclei tradizionali, che

comprende anche quello di Osignano. Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a

paragrafo 1 NAPR sentito il preavviso dell'autorità cantonale competente,

per tutti i nuclei sono ammessi gli interventi di riattamento o trasformazione

degli edifici con elementi di valore storico o ambientale a condizione che

vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei

singoli corpi di fabbrica. Dovranno in particolare essere mantenute o

ripristinate le caratteristiche delle facciate (aperture, balconi, loggiati) e

dovrà essere rispettato, nelle sue linee generali, lo schema di organizzazione

interna dell'edificio, mantenendo o ripristinando gli elementi strutturali

verticali e orizzontali (solette, muri portanti, corpo scala; art. 34 cpv.

Considerandi

2.

lett. a paragrafo 2 NAPR). Deve inoltre essere rispettata la forma

originaria del tetto; è esclusa la formazione di squarci nelle falde o la posa

di pannelli solari. Per la copertura dovranno essere utilizzati i coppi o

tegole laterizie rosse, a condizione che non siano piane (art. 34 cpv. 2

lett. a paragrafo 3 NAPR).

Inoltre, fatta eccezione per il nucleo di

Osignano (paragrafo 4) sono ammessi anche gli interventi di cui all'art. 34

cpv. 2 lett. b e c NAPR, norma che a determinate condizioni

consente anche di ampliare, rispettivamente di demolire e ricostruire gli

edifici situati nella zona dei nuclei e sprovvisti di particolare pregio

storico e architettonico. In ragione delle peculiarità del nucleo in questione,

nell'ambito dell'approvazione del PR 1987 il Consiglio di Stato aveva infatti

escluso l'applicabilità delle lett. b e c ed esortato il comune

di Sigirino ad elaborare un piano particolareggiato che disciplinasse separatamente

gli interventi consentiti in questo importante comparto comunale, incluso

nell'inventario federale dei siti da proteggere. Tale strumento pianificatorio

è stato adottato dal comune nell'ambito della revisione generale del piano

regolatore e si trova attualmente al vaglio dell'autorità dipartimentale per

l'approvazione.

3.

In concreto, il progetto prevede un'importante ristrutturazione dell'edificio

in questione a fini abitativi. I muri perimetrali verrebbero innalzati di circa

40.

cm allo scopo di rendere abitabile il secondo livello ottenuto mediante la

creazione di una soletta. Tale intervento modifica l'altezza e di conseguenza la

volumetria dell'edificio esistente e si pone quindi in contrasto con l'art. 34

cpv. 2 lett. a NAPR, che impone in pratica la conservazione della sostanza

edilizia esistente. La normativa SIA 380/1 cui si riferisce il ricorrente non

assume alcun valore normativo e non pregiudica pertanto l'applicazione del

diritto autonomo comunale. D'altra parte non può neppure essere condivisa la

tesi del municipio secondo cui il tenore letterale dell'art. 34 cpv. 2 lett. a

NAPR non escluderebbe a priori la sopraelevazione dei fabbricati.

Tale disposto impone infatti perentoriamente il rispetto delle altezze e della

volumetria dei singoli corpi di fabbrica, escludendo pertanto qualsiasi

intervento di sopraelevazione. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio di

cui gode il municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale,

l'interpretazione fornita appare insostenibile.

Neppure

la sostituzione del vecchio tetto con un nuovo manufatto perfettamente perpendicolare

rispetto al filo delle facciate O e E soddisfa i chiari requisiti posti

dall'art. 34 cpv. 2 lett. a NAPR, in quanto verrebbe comunque alterata

la foggia del manufatto originario, leggermente inclinato verso la facciata

ovest. Analogamente, nemmeno la prevista realizzazione di numerose nuove

finestre e di lucernari è conforme al suddetto disposto, che impone

espressamente il mantenimento delle aperture esistenti e vieta la creazione di

nuovi squarci sui tetti. Infine - seppure tale aspetto non sia stato ritenuto

dalle precedenti istanze - neppure la prevista creazione di una nuova soletta

per la realizzazione dell'appartamento sul secondo livello è conforme al citato

disposto, in quanto tale manufatto è sicuramente suscettibile di alterare l'attuale

schema di organizzazione interna dell'edificio.

Contrariamente

a quanto assume il ricorrente, è irrilevante che il nuovo piano particolareggiato

del nucleo di Osignano sembri entro certi limiti consentire ampliamenti

limitati in altezza a aggiunte contenute. Tale strumento pianificatorio entrerà

formalmente in vigore soltanto con la sua approvazione da parte del Consiglio

di Stato (art. 39 LALPT). Conformemente al principio della legalità, ai fini

del presente giudizio è tuttavia determinante solo il diritto attualmente in

vigore. Resta in ogni caso riservata la facoltà dell'insorgente di presentare

una nuova domanda di costruzione dopo l'approvazione del suddetto piano

particolareggiato.

4.

In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto,

confermando integralmente il giudizio impugnato.

La

tassa di giustizia segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili, ritenuto

che nessuna delle controparti è patrocinata da un avvocato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di Sigirino; 18, 28, 43,

46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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