52.2006.74
Posa di un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile
14 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.74
Data decisione, Autorità:
14.07.2006, TRAM
Titolo:
Posa di un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
CORPO TECNICO / CORPI TECNICI
art. 21 LE
art. 40 cpv. 1 LE
Incarto n.
52.2006.74
Lugano
14 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato
(n.617) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 5 ottobre 2005 con cui il municipio CO 1 le ha negato il permesso
di posare un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile situato
nel quartiere di Campagna (part. __________);
viste le risposte:
- 1 marzo 2006 di CO 8;
- 8 marzo 2006 del
municipio di CO 1;
- 7 marzo 2006 del CO 15;
- 13 marzo 2006 di RA 1;
- 13 marzo 2006 di __________;
- 15 marzo 2006 di CO 10;
- 20 marzo 2006 di CO 12;
- 22 marzo 2006 di CO 11;
- 31 marzo 2006 di CO 5;
- 31 marzo 2006 di CO 7;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 1°
giugno 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio CO 1 il permesso di installare un
impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d’appartamenti, situato
nel Quartiere di __________ all’intersezione fra via __________ (part. __________).
L’impianto è costituito da uno stelo metallico, alto m 5.00, che verrebbe
installato sul tetto piano del corpo edilizio, configurato e dimensionato come
un attico, che sovrasta l’immobile. Su questo stelo verrebbero applicate 2 antenne
a forma di parallelepipedo e 4 antenne a forma di parabola: 2 di circa 60 cm di
diametro e 2 più piccole. Appoggiati alla parete del corpo edilizio verrebbero
inoltre posati tre armadi tecnici, alti al massimo m 2.74.
Alla domanda si sono opposti numerosi
vicini, fra cui i resistenti, che hanno contestato l’impianto dal profilo della
sua conformità con le NAPR, rispettivamente delle immissioni prodotte.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, l’11 gennaio 2005 il municipio ha negato la
licenza richiesta, ritenendo fondate le opposizioni che ravvisavano nell’impianto
un sorpasso dell’altezza massima (m 3.00) prescritta per i corpi tecnici.
B. Con
giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Dopo aver rilevato che l’impianto era
conforme alle prescrizioni dell’ORNI ed alla destinazione della zona, il
Governo ha in sostanza ritenuto che l’aggregato costituito dal supporto
metallico e dalle antenne non rispettasse l’altezza massima (m 3.00), prescritta
dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 per i corpi tecnici.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli atti al
municipio affinché rilasci la licenza richiesta.
L’insorgente contesta l’interpretazione data
dal Consiglio di Stato all’art. 10 cpv. 3 NAPR SE 2-3, reputandola
eccessivamente restrittiva e lesiva della forza derogatoria del diritto
federale, che impone di tenere debitamente conto delle esigenze degli operatori
di telefonia mobile, obbligati per concessione a realizzare una rete adeguata.
Il pilone che sorregge le antenne, sottolinea, non determinerebbe alcun ingombro
degno di rilievo.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la maggior
parte degli opponenti, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con
argomenti analoghi, che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva della RI 1, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
L’impugnativa può essere evasa sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono
contestati. La situazione dei luoghi risulta dai piani ed è sufficientemente
nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Un sopralluogo non appare
dunque necessario.
Considerandi
2.
Controversa
in questa sede è unicamente l’altezza dell’aggregato costituito dal supporto
metallico e dalla antenne ad esso applicate (m 5.00), che secondo il Consiglio
di Stato supererebbe quella massima (m 3.00), fissata dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE
2.
-3 per i corpi tecnici.
2.1
Il limite d’altezza delle costruzioni
definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare,
in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal
profilo dell’illuminazione e dell’aerazione naturali. Indirettamente, determina
inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l’impatto sul quadro del
paesaggio.
Secondo l’art. 40 cpv. 1 LE, l’altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza,
è l’altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l’ordina-mento edilizio
concretamente applicabile stabilisca anche un’al-tezza massima dei colmi, gli
spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l’altezza del filo di gronda,
non vengono per principio presi in considerazione.
Salvo diversa disposizione di legge,
sfuggono inoltre al computo dell’altezza i corpi tecnici, ovvero quegli
elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori,
comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità
degli edifici. L’esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni
non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità
perseguite dalle norme sull’altezza (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid.
2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Resta
comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita
norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto
degli edifici a specifici limiti d’altezza e di sviluppo orizzontale.
Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero
giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni.
La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è
indipendente da quella dell’edificio sottostante.
2.2
I corpi tecnici
sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all’edificio
che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non
costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L’assoggettamento
dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto
soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee.
Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono
ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di
una connessione funzionale con l’edificio che le supporta non può invero
costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.
Le particolari regole che disciplinano i
corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni
buon conto l’esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi
una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze
irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in
particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d’altezza prescritti per i corpi
tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai
limiti d’altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op. cit.,
ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri
all’autorità decidente va comunque riconosciuta la facoltà di applicare un
metro di giudizio improntato ad un’accresciuta sensibilità; metro di giudizio,
che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale,
sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui
la decisione appare oggettivamente insostenibile.
3.
3.1. Nella
zona del __________, qui in discussione, l’altezza delle costruzioni è limitata
a m 21.00 (art. 13 NAPR SE 2-3). L’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 stabilisce tuttavia
che per i corpi tecnici (scale, lift, impianti di ventilazione e climatizzazione
ecc.) è concessa un’altezza in deroga di 3.0 m per una superficie al massimo
del 40% della superficie della copertura. Per esplicita disposizione di
legge, i corpi tecnici sono dunque assoggettati a particolari limiti d’altezza
(m 3.00) e di sviluppo orizzontale (40% della superficie della copertura).
3.2
Nel caso concreto, il controverso
impianto verrebbe installato sul tetto dello stabile, alto m 21.20, che sorge
all’angolo tra via __________ e Via __________ (part. 2317). L’impianto si compone
di tre armadi tecnici, addossati alla parete del corpo edilizio, alto m 2.74
che sovrasta lo stabile, e di un gruppo di 6 antenne, applicate ad un sostegno
metallico alto 5.00 m, che verrebbe installato sul tetto del suddetto corpo
edilizio. Oggetto di contestazione è soltanto il gruppo di antenne, che il
municipio ha in sostanza assimilato ad un corpo tecnico, non suscettibile di
conseguire l'autorizzazione, in quanto lesivo dell’altezza massima (m 3.00)
prescritta dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 per i corpi tecnici. La deduzione
merita di essere confermata.
Non appare in effetti fuori luogo ravvisare
nel sostegno metallico e nel gruppo di antenne di varie forme e dimensioni ad
esso applicate un ingombro analogo a quello di un grosso camino per la ventilazione
o per il riscaldamento. È ben vero che pali della luce ed antenne, ove non
rappresentino ingombri apprezzabili, non soggiacciono ai limiti d’altezza
prescritti per gli edifici. Ciò non significa tuttavia che simili impianti
debbano sfuggire anche ai limiti d’altezza prescritti per i corpi tecnici; opere,
che già di per sé, presentano ingombri ridotti.
Non comportando il gruppo di antenne un
ingombro inferiore a quello di un camino di un impianto di ventilazione o di
riscaldamento, resiste dunque alla critica della ricorrente la decisione del
municipio di assoggettarlo agli stessi limiti d’altezza applicabili ai corpi
tecnici. L’interpretazione data dal municipio all’art. 11 cpv. 2 NAPR SE 2-3
rientra nei limiti della latitudine di giudizio che gli deve essere riconosciuta
nell’applicazione del diritto comunale autonomo. Essa non applica in
particolare un metro di giudizio eccessivamente rigoroso nella valutazione
degli ingombri rilevanti dal profilo dei limiti d’altezza dei corpi tecnici. Tant’è
vero che non considera nel computo dell’altezza dell’impianto, quella dell’ago,
alto circa m 1.00, sporgente oltre la sommità del sostegno metallico al quale
sono applicate le antenne.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che il complesso di antenne non verrebbe posato sul
tetto piano dello stabile, adibito a terrazza, ma sul tetto del sovrastante
corpo edilizio, alto m 2.74, che, pur presentando connotazioni analoghe a
quelle di un attico, tanto per il municipio, quanto per la ricorrente viene
assimilato ad un corpo tecnico.
Infondate sono le contestazioni sollevate
dall’insorgente con riferimento alla prevalenza del diritto federale, sotto il
profilo della libertà economica, della libertà d’informazione e degli obblighi
posti dalla LTC ai titolari di concessioni per reti di telefonia mobile. La
ricorrente non ha in effetti minimamente dimostrato l’esistenza di ragioni
tecniche oggettive che le impediscano di suddividere il sostegno delle antenne
in due distinti tronconi da installare sul tetto-terrazza dell’edificio,
anziché sul tetto del sovrastante corpo edilizio.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 11 NAPR SE 2-3 di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1’500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1’000.-
al resistente CO 11, fr. 1’000.- ai resistenti CO 5 e CO 6 e fr. 1’000.- al
resistente CO 7.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
2, 3, 4 rappr. da: RA 1
5. CO 5
6. CO 6
5, 6 patrocinati da: PA 2
7. CO 7
8. CO 8
9. CO 9
10. CO 10
11. CO 11
11 patrocinato da: PA 3
12. CO 12
13. CO 13
14. CO 14
15. CO 15
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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