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Decisione

52.2006.74

Posa di un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile

14 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1°

giugno 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio CO 1 il permesso di installare un

impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d’appartamenti, situato

nel Quartiere di __________ all’intersezione fra via __________ (part. __________).

L’impianto è costituito da uno stelo metallico, alto m 5.00, che verrebbe

installato sul tetto piano del corpo edilizio, configurato e dimensionato come

un attico, che sovrasta l’immobile. Su questo stelo verrebbero applicate 2 antenne

a forma di parallelepipedo e 4 antenne a forma di parabola: 2 di circa 60 cm di

diametro e 2 più piccole. Appoggiati alla parete del corpo edilizio verrebbero

inoltre posati tre armadi tecnici, alti al massimo m 2.74.

Alla domanda si sono opposti numerosi

vicini, fra cui i resistenti, che hanno contestato l’impianto dal profilo della

sua conformità con le NAPR, rispettivamente delle immissioni prodotte.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, l’11 gennaio 2005 il municipio ha negato la

licenza richiesta, ritenendo fondate le opposizioni che ravvisavano nell’impianto

un sorpasso dell’altezza massima (m 3.00) prescritta per i corpi tecnici.

B. Con

giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Dopo aver rilevato che l’impianto era

conforme alle prescrizioni dell’ORNI ed alla destinazione della zona, il

Governo ha in sostanza ritenuto che l’aggregato costituito dal supporto

metallico e dalle antenne non rispettasse l’altezza massima (m 3.00), prescritta

dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 per i corpi tecnici.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli atti al

municipio affinché rilasci la licenza richiesta.

L’insorgente contesta l’interpretazione data

dal Consiglio di Stato all’art. 10 cpv. 3 NAPR SE 2-3, reputandola

eccessivamente restrittiva e lesiva della forza derogatoria del diritto

federale, che impone di tenere debitamente conto delle esigenze degli operatori

di telefonia mobile, obbligati per concessione a realizzare una rete adeguata.

Il pilone che sorregge le antenne, sottolinea, non determinerebbe alcun ingombro

degno di rilievo.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non

formulano osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la maggior

parte degli opponenti, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con

argomenti analoghi, che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva della RI 1, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

L’impugnativa può essere evasa sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono

contestati. La situazione dei luoghi risulta dai piani ed è sufficientemente

nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Un sopralluogo non appare

dunque necessario.

Considerandi

2.

Controversa

in questa sede è unicamente l’altezza dell’aggregato costituito dal supporto

metallico e dalla antenne ad esso applicate (m 5.00), che secondo il Consiglio

di Stato supererebbe quella massima (m 3.00), fissata dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE

2.

-3 per i corpi tecnici.

2.1

Il limite d’altezza delle costruzioni

definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare,

in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal

profilo dell’illuminazione e dell’aerazione naturali. Indirettamente, determina

inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l’impatto sul quadro del

paesaggio.

Secondo l’art. 40 cpv. 1 LE, l’altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza,

è l’altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l’ordina-mento edilizio

concretamente applicabile stabilisca anche un’al-tezza massima dei colmi, gli

spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l’altezza del filo di gronda,

non vengono per principio presi in considerazione.

Salvo diversa disposizione di legge,

sfuggono inoltre al computo dell’altezza i corpi tecnici, ovvero quegli

elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori,

comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità

degli edifici. L’esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni

non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità

perseguite dalle norme sull’altezza (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid.

2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Resta

comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita

norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto

degli edifici a specifici limiti d’altezza e di sviluppo orizzontale.

Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero

giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni.

La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è

indipendente da quella dell’edificio sottostante.

2.2

I corpi tecnici

sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all’edificio

che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non

costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L’assoggettamento

dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto

soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee.

Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono

ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di

una connessione funzionale con l’edificio che le supporta non può invero

costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.

Le particolari regole che disciplinano i

corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni

buon conto l’esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi

una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze

irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in

particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d’altezza prescritti per i corpi

tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai

limiti d’altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op. cit.,

ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri

all’autorità decidente va comunque riconosciuta la facoltà di applicare un

metro di giudizio improntato ad un’accresciuta sensibilità; metro di giudizio,

che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale,

sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui

la decisione appare oggettivamente insostenibile.

3.

3.1. Nella

zona del __________, qui in discussione, l’altezza delle costruzioni è limitata

a m 21.00 (art. 13 NAPR SE 2-3). L’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 stabilisce tuttavia

che per i corpi tecnici (scale, lift, impianti di ventilazione e climatizzazione

ecc.) è concessa un’altezza in deroga di 3.0 m per una superficie al massimo

del 40% della superficie della copertura. Per esplicita disposizione di

legge, i corpi tecnici sono dunque assoggettati a particolari limiti d’altezza

(m 3.00) e di sviluppo orizzontale (40% della superficie della copertura).

3.2

Nel caso concreto, il controverso

impianto verrebbe installato sul tetto dello stabile, alto m 21.20, che sorge

all’angolo tra via __________ e Via __________ (part. 2317). L’impianto si compone

di tre armadi tecnici, addossati alla parete del corpo edilizio, alto m 2.74

che sovrasta lo stabile, e di un gruppo di 6 antenne, applicate ad un sostegno

metallico alto 5.00 m, che verrebbe installato sul tetto del suddetto corpo

edilizio. Oggetto di contestazione è soltanto il gruppo di antenne, che il

municipio ha in sostanza assimilato ad un corpo tecnico, non suscettibile di

conseguire l'autorizzazione, in quanto lesivo dell’altezza massima (m 3.00)

prescritta dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 per i corpi tecnici. La deduzione

merita di essere confermata.

Non appare in effetti fuori luogo ravvisare

nel sostegno metallico e nel gruppo di antenne di varie forme e dimensioni ad

esso applicate un ingombro analogo a quello di un grosso camino per la ventilazione

o per il riscaldamento. È ben vero che pali della luce ed antenne, ove non

rappresentino ingombri apprezzabili, non soggiacciono ai limiti d’altezza

prescritti per gli edifici. Ciò non significa tuttavia che simili impianti

debbano sfuggire anche ai limiti d’altezza prescritti per i corpi tecnici; opere,

che già di per sé, presentano ingombri ridotti.

Non comportando il gruppo di antenne un

ingombro inferiore a quello di un camino di un impianto di ventilazione o di

riscaldamento, resiste dunque alla critica della ricorrente la decisione del

municipio di assoggettarlo agli stessi limiti d’altezza applicabili ai corpi

tecnici. L’interpretazione data dal municipio all’art. 11 cpv. 2 NAPR SE 2-3

rientra nei limiti della latitudine di giudizio che gli deve essere riconosciuta

nell’applicazione del diritto comunale autonomo. Essa non applica in

particolare un metro di giudizio eccessivamente rigoroso nella valutazione

degli ingombri rilevanti dal profilo dei limiti d’altezza dei corpi tecnici. Tant’è

vero che non considera nel computo dell’altezza dell’impianto, quella dell’ago,

alto circa m 1.00, sporgente oltre la sommità del sostegno metallico al quale

sono applicate le antenne.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che il complesso di antenne non verrebbe posato sul

tetto piano dello stabile, adibito a terrazza, ma sul tetto del sovrastante

corpo edilizio, alto m 2.74, che, pur presentando connotazioni analoghe a

quelle di un attico, tanto per il municipio, quanto per la ricorrente viene

assimilato ad un corpo tecnico.

Infondate sono le contestazioni sollevate

dall’insorgente con riferimento alla prevalenza del diritto federale, sotto il

profilo della libertà economica, della libertà d’informazione e degli obblighi

posti dalla LTC ai titolari di concessioni per reti di telefonia mobile. La

ricorrente non ha in effetti minimamente dimostrato l’esistenza di ragioni

tecniche oggettive che le impediscano di suddividere il sostegno delle antenne

in due distinti tronconi da installare sul tetto-terrazza dell’edificio,

anziché sul tetto del sovrastante corpo edilizio.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 11 NAPR SE 2-3 di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1’500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1’000.-

al resistente CO 11, fr. 1’000.- ai resistenti CO 5 e CO 6 e fr. 1’000.- al

resistente CO 7.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

2, 3, 4 rappr. da: RA 1

5. CO 5

6. CO 6

5, 6 patrocinati da: PA 2

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

10. CO 10

11. CO 11

11 patrocinato da: PA 3

12. CO 12

13. CO 13

14. CO 14

15. CO 15

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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