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Decisione

52.2006.75

Impianto per la telefonia mobile

22 febbraio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i manufatti necessari per gli ascensori

b.

i manufatti destinati ad accesso al tetto

stesso

c.

i comignoli

La norma in esame definisce anzitutto quali

manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne

fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo

sull'altezza degli edifici.

L’art. 21 NAPR precisa dunque i limiti entro

i quali sui tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od

installazioni. Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo

conferma l'avverbio unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di

carattere generale, che, oltre a limitare gli ingombri verticali, persegue anche

finalità di natura estetica e paesaggistica (STA 3.6.2005 n. 52.5.44 in re SM.,

DTF 21 maggio 2005 n.1A.190/2005 - 1P.432./2005 in eadem).

2.2. L'insorgente contesta la legittimità

dell'art. 21 cpv. 3 NAPR ritenendolo sproporzionato nella misura in cui

bandisce, senza che sussista una ragionevole necessità, le antenne per la telefonia

mobile dai tetti piani. Essendo rivolta contro una disposizione di carattere

astratto e generale del PR, di cui peraltro non è dato di scorgere

immediatamente la portata e le conseguenze che ne possono derivare, la censura

è di principio proponibile (DTF 116 Ia 213 = RDAT 1991 I n. 50, 117; Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21 LE, n. 929).

2.2.1. In generale, si ritiene pubblico l'interesse

che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e

che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse

pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente

dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con

rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,

2.a edizione, 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece

che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse

pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario ed infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e

i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, Diritto amministrativo, cit., n. 595-610).

2.2.2. L'esigenza di conferire ai tetti

degli edifici un aspetto ordinato e decoroso è sicuramente avvertita da

chiunque abbia un minimo senso dell'estetica e del rispetto del paesaggio. Di

per sé, questa esigenza non riguarda soltanto i tetti piani, ma tutte le

coperture degli edifici. È tuttavia sui tetti piani che è maggiormente

avvertita, poiché questo particolare tipo di copertura si presta meglio degli

altri ad accogliere manufatti ed installazioni suscettibili di creare disordine

e confusione. In quanto volto a disciplinare gli interventi ammissibili sui

tetti, segnatamente sui tetti piani, l’art. 21 cpv. 3 NAPR appare dunque sorretto

da un sicuro interesse pubblico (cfr. BVR 2007, pag. 58 seg.).

Per rispondere a questa esigenza, la norma

Considerandi

in discussione ha individuato tre categorie di opere ed impianti ammissibili: i

manufatti necessari per gli ascensori, quelli destinati ad accedere al tetto ed

i comignoli. Conferendo, tramite l'avverbio unicamente, valore esaustivo

all'enumerazione, la norma ha finito per bandire dai tetti piani ogni altro

genere d'installazione. In particolare, ha escluso le antenne (non solo quelle

per la telefonia mobile, ma anche quelle per la televisione satellitare e non),

rispettivamente le apparecchiature di climatizzazione, nonché le insegne.

Ora, è possibile che le esigenze di tutela

del paesaggio costituito dai tetti piani degli edifici delle zone circostanti

il centro storico di __________, privi di particolare pregio architettonico, non

siano atte a giustificare una limitazione tanto severa ed incisiva delle

sovrastrutture. Il beneficio estetico derivante da un simile vincolo potrebbe

anche non essere compiutamente ragguagliato alle conseguenze che ingenera soprattutto

dal profilo delle possibilità di realizzare una rete di telefonia mobile

efficiente.

La restrizione della proprietà e degli altri

diritti costituzionali invocati dalla ricorrente non è comunque lesiva del

principio di proporzionalità nella misura in cui colpisce le apparecchiature tecniche

annesse alle antenne per la telefonia mobile (shelter; benning, ecc.). A

differenza delle antenne paraboliche o rettangolari, che per inderogabili

esigenze tecniche devono essere collocate in vista sui tetti o applicate in posizione

elevata alle facciate degli edifici, nulla obbliga infatti gli operatori di

telefonia mobile ad installare anche queste apparecchiature sui tetti. Gli

impianti per la telefonia mobile eretti fuori delle zone edificabili dimostrano

che le apparecchiature tecniche possono anche essere collocate lontano dalle

antenne, alla base dei piloni che le sorreggono.

Dal profilo del contenimento degli ingombri

perseguito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR, non appare dunque eccessivo esigere che

questi apparecchi vengano sistemati all'interno dell'edificio, in particolare

nelle torrette dell'ascensore o delle scale o in altri vani ai piani inferiori.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il divieto di installare simili

apparecchi sui tetti piani non costringe affatto gli operatori di telefonia

mobile ad erigere anche nella zona edificabile alti piloni destinati a

sorreggere le antenne. Nulla impedisce inoltre agli operatori di telefonia

mobile di installare le antenne su uno dei numerosi tetti a falde presenti

anche nelle zone circostanti il centro storico.

Se l’art. 21 cpv. 3 NAPR violi il principio

di proporzionalità anche nella misura in cui esclude persino la possibilità di

applicare alcune piccole antenne per la telefonia mobile sulle torrette degli

ascensori e delle scale esistenti sui tetti è questione che può rimanere

indecisa, poiché il ricorso, per i motivi che seguono, non può comunque essere

accolto.

3.

Con la

decisione qui in esame il municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo

che la posa di un container BTS di m 2.30 x 2.30 x 2.75 accanto alla torretta

dell'ascensore e l'installazione di 9 antenne paraboliche e rettangolari,

fissate alle pareti laterali della torretta e dello stesso container, si

ponessero in contrasto con l’art. 21 cpv. 3 NAPR, che sui tetti piani ammette

soltanto manufatti per gli ascensori, per le scale e comignoli.

Quantomeno nella misura in cui ha per

oggetto il container la decisione regge alla critica dell'insorgente. Questo

manufatto di circa 14 mc di volume, oltre a non rientrare in una delle tre categorie

di opere che l'art. 21 cpv. 3 NAPR ammette sui tetti piani, costituisce in

effetti un ingombro tutt'altro che trascurabile, la cui collocazione non appare

per nulla giustificata da imprescindibili esigenze tecniche. Il container è

infatti destinato ad alloggiare 4 armadi tecnici (2 Benning, 1 Ultrasite, 1

RBS), che per il loro volume (0.59 x 0.59 x 2.50 < 4 mc) non dovrebbe risultare eccessivamente difficile ospitare nella

torretta dell'ascensore o all'interno dello stabile (non necessariamente a

livello del tetto).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere

respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'insorgente, che rifonderà in

tutto fr. 1'500.- ai resistenti CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 e CO 12.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

9. CO 9

10. CO 10

11. CO 11

12. CO 12

13. CO 13

14. CO 14

tutti patrocinati da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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