52.2006.75
Impianto per la telefonia mobile
22 febbraio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.75
Data decisione, Autorità:
22.02.2007, TRAM
Titolo:
Impianto per la telefonia mobile
ANTENNA O RIPETITORE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.75
Lugano
22 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 615) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 luglio 2005 con cui il municipio di CO 1 le ha negato il
permesso di installare un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno
stabile d'appartamenti (part. 1893), situato nella zona residenziale;
viste le risposte:
- 14 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 20 marzo 2006 del
Dipartimento del territorio;
- 28 marzo 2006 di CO 6 e liteconsorti;
- 29 marzo 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
aprile 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso di installare
un impianto per la telefonia mobile GSM/UMTS sul tetto di uno stabile
d'appartamenti, situato al n. 18 di via __________ (part. 1893) nella zona
residenziale R4. L'impianto, stando al progetto, è costituito da:
- un container BTS di m 2.30 x 2.30, alto m 2.75, destinato a
proteggere gli apparecchi, che verrebbe collocato ad una distanza di 50 cm
dalla torretta dell'ascensore (base: m 4.15 x 4.30);
- sei antenne paraboliche e tre rettangolari, applicate sulle pareti
della torretta esistente e del nuovo manufatto.
Alla domanda si sono opposti numerosi
vicini, contestando l'intervento dal profilo edilizio ed ambientale.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 21 luglio 2005 il municipio ha respinto la
domanda di costruzione, ritenendo che l'impianto, non assimilabile ad un corpo
tecnico, fosse da computare sull'altezza dell'edificio (m 15.20), che già
supera quella massima prescritta dalle norme di zona (m 13.60).
B. Con
giudizio 7 febbraio 2006. il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento
di diniego, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata
dalla RI 1.
Accertata la conformità dell'impianto con la
funzione della zona di utilizzazione e con le prescrizioni dell'ORNI, il
Governo ha in sostanza ritenuto che non potesse essere autorizzato, poiché non
rientra in nessuna delle tre categorie di manufatti che l’art. 21 NAPR di __________
ammette sui tetti piani.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione municipale
di diniego della licenza, con conseguente rinvio degli atti all'autorità comunale
affinché la rilasci.
Posta in evidenza la necessità tecnica
dell'impianto al fine di assicurare un'adeguata copertura della zona del centro
storico e dei centri commerciali, l'insorgente sostiene anzitutto che l'art. 21
NAPR violi la libertà d'opinione e d'informazione, limitando in misura
sproporzionata, non sorretta da un sufficiente interesse pubblico, le
possibilità di installare questo genere d'impianti sui tetti piani degli
edifici. La norma, applicata secondo il suo testo letterale, porterebbe a
risultati contrari al diritto federale poiché ostacolerebbe senza valide ragioni
la realizzazione della rete di telefonia mobile.
Comunque, conclude la ricorrente, sarebbero
dati i presupposti dell'art. 70 NAPR per rilasciare semmai un'autorizzazione in
deroga.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed alcuni opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm
e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale per conoscenza diretta,
emerge in misura sufficientemente chiara dai piani annessi alla domanda di costruzione.
2.2.1. Definite al capitolo 2 le norme generali che disciplinano l'attività
edilizia, le NAPR di __________ regolano al capitolo seguente alcune questioni
particolari, quali i requisiti minimi dei locali d'abitazione (art. 18), le
sporgenze (art. 19 e 20), i tetti e i tubi di scarico delle acque piovane (art.
21), le opere di cinta (art. 22), l'abbattimento di alberi (art. 23), la
manutenzione delle opere edili (art. 24) ed altre ancora che non occorre qui
elencare. L'art. 21 cpv. 3 NAPR stabilisce anche che sopra i tetti piani possono
sorgere unicamente con un'altezza massima di m 2.50 da non considerare nel
computo dell'altezza degli edifici:
a.
Fatti
i manufatti necessari per gli ascensori
b.
i manufatti destinati ad accesso al tetto
stesso
c.
i comignoli
La norma in esame definisce anzitutto quali
manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne
fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo
sull'altezza degli edifici.
L’art. 21 NAPR precisa dunque i limiti entro
i quali sui tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od
installazioni. Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo
conferma l'avverbio unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di
carattere generale, che, oltre a limitare gli ingombri verticali, persegue anche
finalità di natura estetica e paesaggistica (STA 3.6.2005 n. 52.5.44 in re SM.,
DTF 21 maggio 2005 n.1A.190/2005 - 1P.432./2005 in eadem).
2.2. L'insorgente contesta la legittimità
dell'art. 21 cpv. 3 NAPR ritenendolo sproporzionato nella misura in cui
bandisce, senza che sussista una ragionevole necessità, le antenne per la telefonia
mobile dai tetti piani. Essendo rivolta contro una disposizione di carattere
astratto e generale del PR, di cui peraltro non è dato di scorgere
immediatamente la portata e le conseguenze che ne possono derivare, la censura
è di principio proponibile (DTF 116 Ia 213 = RDAT 1991 I n. 50, 117; Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21 LE, n. 929).
2.2.1. In generale, si ritiene pubblico l'interesse
che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e
che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse
pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente
dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con
rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
2.a edizione, 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece
che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse
pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per
conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario ed infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e
i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, Diritto amministrativo, cit., n. 595-610).
2.2.2. L'esigenza di conferire ai tetti
degli edifici un aspetto ordinato e decoroso è sicuramente avvertita da
chiunque abbia un minimo senso dell'estetica e del rispetto del paesaggio. Di
per sé, questa esigenza non riguarda soltanto i tetti piani, ma tutte le
coperture degli edifici. È tuttavia sui tetti piani che è maggiormente
avvertita, poiché questo particolare tipo di copertura si presta meglio degli
altri ad accogliere manufatti ed installazioni suscettibili di creare disordine
e confusione. In quanto volto a disciplinare gli interventi ammissibili sui
tetti, segnatamente sui tetti piani, l’art. 21 cpv. 3 NAPR appare dunque sorretto
da un sicuro interesse pubblico (cfr. BVR 2007, pag. 58 seg.).
Per rispondere a questa esigenza, la norma
Considerandi
in discussione ha individuato tre categorie di opere ed impianti ammissibili: i
manufatti necessari per gli ascensori, quelli destinati ad accedere al tetto ed
i comignoli. Conferendo, tramite l'avverbio unicamente, valore esaustivo
all'enumerazione, la norma ha finito per bandire dai tetti piani ogni altro
genere d'installazione. In particolare, ha escluso le antenne (non solo quelle
per la telefonia mobile, ma anche quelle per la televisione satellitare e non),
rispettivamente le apparecchiature di climatizzazione, nonché le insegne.
Ora, è possibile che le esigenze di tutela
del paesaggio costituito dai tetti piani degli edifici delle zone circostanti
il centro storico di __________, privi di particolare pregio architettonico, non
siano atte a giustificare una limitazione tanto severa ed incisiva delle
sovrastrutture. Il beneficio estetico derivante da un simile vincolo potrebbe
anche non essere compiutamente ragguagliato alle conseguenze che ingenera soprattutto
dal profilo delle possibilità di realizzare una rete di telefonia mobile
efficiente.
La restrizione della proprietà e degli altri
diritti costituzionali invocati dalla ricorrente non è comunque lesiva del
principio di proporzionalità nella misura in cui colpisce le apparecchiature tecniche
annesse alle antenne per la telefonia mobile (shelter; benning, ecc.). A
differenza delle antenne paraboliche o rettangolari, che per inderogabili
esigenze tecniche devono essere collocate in vista sui tetti o applicate in posizione
elevata alle facciate degli edifici, nulla obbliga infatti gli operatori di
telefonia mobile ad installare anche queste apparecchiature sui tetti. Gli
impianti per la telefonia mobile eretti fuori delle zone edificabili dimostrano
che le apparecchiature tecniche possono anche essere collocate lontano dalle
antenne, alla base dei piloni che le sorreggono.
Dal profilo del contenimento degli ingombri
perseguito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR, non appare dunque eccessivo esigere che
questi apparecchi vengano sistemati all'interno dell'edificio, in particolare
nelle torrette dell'ascensore o delle scale o in altri vani ai piani inferiori.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il divieto di installare simili
apparecchi sui tetti piani non costringe affatto gli operatori di telefonia
mobile ad erigere anche nella zona edificabile alti piloni destinati a
sorreggere le antenne. Nulla impedisce inoltre agli operatori di telefonia
mobile di installare le antenne su uno dei numerosi tetti a falde presenti
anche nelle zone circostanti il centro storico.
Se l’art. 21 cpv. 3 NAPR violi il principio
di proporzionalità anche nella misura in cui esclude persino la possibilità di
applicare alcune piccole antenne per la telefonia mobile sulle torrette degli
ascensori e delle scale esistenti sui tetti è questione che può rimanere
indecisa, poiché il ricorso, per i motivi che seguono, non può comunque essere
accolto.
3.
Con la
decisione qui in esame il municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo
che la posa di un container BTS di m 2.30 x 2.30 x 2.75 accanto alla torretta
dell'ascensore e l'installazione di 9 antenne paraboliche e rettangolari,
fissate alle pareti laterali della torretta e dello stesso container, si
ponessero in contrasto con l’art. 21 cpv. 3 NAPR, che sui tetti piani ammette
soltanto manufatti per gli ascensori, per le scale e comignoli.
Quantomeno nella misura in cui ha per
oggetto il container la decisione regge alla critica dell'insorgente. Questo
manufatto di circa 14 mc di volume, oltre a non rientrare in una delle tre categorie
di opere che l'art. 21 cpv. 3 NAPR ammette sui tetti piani, costituisce in
effetti un ingombro tutt'altro che trascurabile, la cui collocazione non appare
per nulla giustificata da imprescindibili esigenze tecniche. Il container è
infatti destinato ad alloggiare 4 armadi tecnici (2 Benning, 1 Ultrasite, 1
RBS), che per il loro volume (0.59 x 0.59 x 2.50 < 4 mc) non dovrebbe risultare eccessivamente difficile ospitare nella
torretta dell'ascensore o all'interno dello stabile (non necessariamente a
livello del tetto).
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere
respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'insorgente, che rifonderà in
tutto fr. 1'500.- ai resistenti CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11 e CO 12.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
9. CO 9
10. CO 10
11. CO 11
12. CO 12
13. CO 13
14. CO 14
tutti patrocinati da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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