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Decisione

52.2006.76

Pubblico concorso per un servizio di conduzione del traffico. Esclusione di una concorrente a seguito della mancata presentazione di documenti essenziali per valutare un criterio di aggiudicazione (re

12 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

– prezzo 50%

– capacità ed esperienze specifiche 25%

– attendibilità dei prezzi 20%

– formazione apprendisti

5%

che le

disposizioni particolari del concorso (CPN 102) trasmesse a tutti i concorrenti

elencavano con precisione la documentazione che andava obbligatoriamente allegata

all'offerta (cifra 252), tra cui le referenze della ditta e del personale per

lavori analoghi (cifra 252.120 lett. e); nel seguito, avvertivano che la

compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti

sarebbero stati considerati come una mancata consegna del documento stesso, con

la conseguente estromissione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione

(cifra 252.130);

che nel termine fissato sono pervenute al

committente le offerte di tre società di vigilanza privata riconosciute dal

Dipartimento delle istituzioni, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 337'110.80

e quella della CO 1 di fr. 355'618.-;

che l'offerta della RI 1 era corredata da tutta

la documentazione richiesta, ad eccezione delle referenze della ditta e del

personale per lavori analoghi richieste alla posizione 252.120 lett. e delle

disposizioni particolari;

che constatata l'incompletezza dell'offerta

inoltrata, con decisione 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha escluso dalla

procedura la RI 1;

che con decisione di ugual data il Consiglio

di Stato ha inoltre aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima in

graduatoria con 476.3 punti;

che contro le predette decisioni la RI 1 insorge

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e

postulando la riammissione alla procedura d'aggiudicazione;

che sollecitata la concessione dell'effetto

sospensivo al gravame, l'insorgente rileva anzitutto di esser già stata esclusa

nell'ambito del concorso aperto per la prestazione del medesimo servizio nel

2005, ma di aver comunque ottenuto la commessa per incarico diretto dopo l'annullamento

della gara disposto dal Consiglio di Stato; essendo già conosciuta al

committente e non sussistendo dubbi circa la sua idoneità a fornire il servizio

richiesto, la mancata presentazione delle referenze - dovuta ad una semplice dimenticanza

sanabile a posteriori - non giustificherebbe affatto l'esclusione dalla

procedura;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio e la CO

1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI

1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione

(art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm); in caso di successo dell'impugnativa sarà

ammessa ad impugnare anche la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d

LCPubb);

che, nei limiti suindicati, il ricorso,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione

Considerandi

di particolari prove;

che

giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la

norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano

lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di

principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A.C. SA; STA

3.3.2003

in re L.C. SA; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla

LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);

che,

notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono

infatti la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i

concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;

che una diversa

conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio della parità di

trattamento ed a quello di legalità dell'amministrazione;

che nell'evenienza

concreta, la posizione 252.100 lett. e delle disposizioni del capitolato

chiedeva ai concorrenti, sotto comminatoria d'esclusione in caso di

inadempienza (pos. 252.130), di produrre le referenze della ditta e del

personale per lavori analoghi;

che in casu tali

documenti non servivano tanto per apprezzare genericamente l'idoneità dei

concorrenti dal profilo di una ordinata esecuzione della commessa posta a

concorso, quanto per valutare specificatamente il criterio di aggiudicazione

"capacità ed esperienze specifiche" previsto dal bando;

che la mancata

allegazione di referenze ad un'offerta non dovrebbe per principio costituire motivo

d'esclusione (cfr. STA. 8.9.2004 in re G. & P.); diversamente, la

partecipazione alla gara verrebbe preclusa a tutti i concorrenti che non sono

in grado di produrre referenze;

che la

ricorrente ha tuttavia omesso di impugnare tempestivamente il bando per

contestare la comminatoria d'esclusione, in quanto riferita all'obbligo di

allegare le referenze sancito dalla posizione 252.100 lett. e del capitolato;

che l'omessa

allegazione delle referenze richieste perfeziona pertanto l'ipotesi di

compilazione carente dell'offerta, sanzionata esplicitamente con

l'estromissione dalla gara dalla posizione 252.130 delle disposizioni particolari;

che invano

pretende la ricorrente che il committente avrebbe dovuto assegnarle un termine

perentorio per rimediare al difetto; la sanatoria alla quale si riferisce la RI

1.

torna applicabile unicamente alla documentazione concernente il pagamento

degli oneri sociali e delle imposte (cfr. posizione 252.100 lett. d

disposizioni particolari e art. 30 cpv. 1 in fine RLCPubb);

che l'errore in

cui è incorsa l'insorgente non costituisce una semplice svista scusabile, ma un

difetto essenziale ed insanabile da sanzionare con l'estromissione dalla

procedura d'aggiudicazione;

che, resistendo

la decisione di esclusione dalla gara alle censure della ricorrente, va negata

a quest'ultima la qualità per impugnare la decisione di aggiudicazione;

che, comunque,

quand'anche tale qualità le fosse riconosciuta, il ricorso andrebbe senz'altro

respinto anche nella misura in cui ha per oggetto tale provvedimento;

che la RI 1 non solleva

in effetti alcuna contestazione nei confronti della decisione di aggiudicazione;

né sussistono elementi che permettano di dubitare della legittimità della graduatoria

allestita dal committente;

che, stando così

le cose, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile;

che l'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di

giustizia e le ripetibili, commisurate tenendo conto del lavoro occasionato

dall'impugnativa ed in parte del valore della commessa, sono poste a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 30, 31 RLCPubb; 3,

18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

patr. dall'

,

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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