52.2006.76
Pubblico concorso per un servizio di conduzione del traffico. Esclusione di una concorrente a seguito della mancata presentazione di documenti essenziali per valutare un criterio di aggiudicazione (re
12 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.76
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per un servizio di conduzione del traffico. Esclusione di una concorrente a seguito della mancata presentazione di documenti essenziali per valutare un criterio di aggiudicazione (referenze)
ESCLUSIONE
art. 26 LCPUBB
art. 32 LCPUBB
art. 37 let. b LCPUBB
Incarto n.
52.2006.76
Lugano
12 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
le decisioni 14 febbraio 2006 (no. 714 e 715) del
Consiglio di Stato, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di
aggiudicazione del servizio di conduzione del traffico per l'anno 2006 nell'ambito
dei lavori di costruzione e conservazione delle strade cantonali (lotto
A-SC-2006) e affidato la commessa alla ditta CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 8 marzo 2006 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
- 13 marzo 2006 della CO 1
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 25
ottobre 2005 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, concernente la messa
a disposizione, durante l'anno 2006, di agenti ausiliari di polizia debitamente
istruiti ed equipaggiati per la conduzione del traffico nell'ambito dei lavori
di costruzione, conservazione e manutenzione sulle strade cantonali di grande
traffico (lotto A-SC-2006);
che il bando (FU n. 85/2005 p. 7064) fissava
Fatti
i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
– prezzo 50%
– capacità ed esperienze specifiche 25%
– attendibilità dei prezzi 20%
– formazione apprendisti
5%
che le
disposizioni particolari del concorso (CPN 102) trasmesse a tutti i concorrenti
elencavano con precisione la documentazione che andava obbligatoriamente allegata
all'offerta (cifra 252), tra cui le referenze della ditta e del personale per
lavori analoghi (cifra 252.120 lett. e); nel seguito, avvertivano che la
compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti
sarebbero stati considerati come una mancata consegna del documento stesso, con
la conseguente estromissione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione
(cifra 252.130);
che nel termine fissato sono pervenute al
committente le offerte di tre società di vigilanza privata riconosciute dal
Dipartimento delle istituzioni, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 337'110.80
e quella della CO 1 di fr. 355'618.-;
che l'offerta della RI 1 era corredata da tutta
la documentazione richiesta, ad eccezione delle referenze della ditta e del
personale per lavori analoghi richieste alla posizione 252.120 lett. e delle
disposizioni particolari;
che constatata l'incompletezza dell'offerta
inoltrata, con decisione 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha escluso dalla
procedura la RI 1;
che con decisione di ugual data il Consiglio
di Stato ha inoltre aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima in
graduatoria con 476.3 punti;
che contro le predette decisioni la RI 1 insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando la riammissione alla procedura d'aggiudicazione;
che sollecitata la concessione dell'effetto
sospensivo al gravame, l'insorgente rileva anzitutto di esser già stata esclusa
nell'ambito del concorso aperto per la prestazione del medesimo servizio nel
2005, ma di aver comunque ottenuto la commessa per incarico diretto dopo l'annullamento
della gara disposto dal Consiglio di Stato; essendo già conosciuta al
committente e non sussistendo dubbi circa la sua idoneità a fornire il servizio
richiesto, la mancata presentazione delle referenze - dovuta ad una semplice dimenticanza
sanabile a posteriori - non giustificherebbe affatto l'esclusione dalla
procedura;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio e la CO
1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso la RI
1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione
(art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm); in caso di successo dell'impugnativa sarà
ammessa ad impugnare anche la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d
LCPubb);
che, nei limiti suindicati, il ricorso,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione
Considerandi
di particolari prove;
che
giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la
norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano
lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di
principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A.C. SA; STA
3.3.2003
in re L.C. SA; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla
LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);
che,
notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono
infatti la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i
concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;
che una diversa
conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio della parità di
trattamento ed a quello di legalità dell'amministrazione;
che nell'evenienza
concreta, la posizione 252.100 lett. e delle disposizioni del capitolato
chiedeva ai concorrenti, sotto comminatoria d'esclusione in caso di
inadempienza (pos. 252.130), di produrre le referenze della ditta e del
personale per lavori analoghi;
che in casu tali
documenti non servivano tanto per apprezzare genericamente l'idoneità dei
concorrenti dal profilo di una ordinata esecuzione della commessa posta a
concorso, quanto per valutare specificatamente il criterio di aggiudicazione
"capacità ed esperienze specifiche" previsto dal bando;
che la mancata
allegazione di referenze ad un'offerta non dovrebbe per principio costituire motivo
d'esclusione (cfr. STA. 8.9.2004 in re G. & P.); diversamente, la
partecipazione alla gara verrebbe preclusa a tutti i concorrenti che non sono
in grado di produrre referenze;
che la
ricorrente ha tuttavia omesso di impugnare tempestivamente il bando per
contestare la comminatoria d'esclusione, in quanto riferita all'obbligo di
allegare le referenze sancito dalla posizione 252.100 lett. e del capitolato;
che l'omessa
allegazione delle referenze richieste perfeziona pertanto l'ipotesi di
compilazione carente dell'offerta, sanzionata esplicitamente con
l'estromissione dalla gara dalla posizione 252.130 delle disposizioni particolari;
che invano
pretende la ricorrente che il committente avrebbe dovuto assegnarle un termine
perentorio per rimediare al difetto; la sanatoria alla quale si riferisce la RI
1.
torna applicabile unicamente alla documentazione concernente il pagamento
degli oneri sociali e delle imposte (cfr. posizione 252.100 lett. d
disposizioni particolari e art. 30 cpv. 1 in fine RLCPubb);
che l'errore in
cui è incorsa l'insorgente non costituisce una semplice svista scusabile, ma un
difetto essenziale ed insanabile da sanzionare con l'estromissione dalla
procedura d'aggiudicazione;
che, resistendo
la decisione di esclusione dalla gara alle censure della ricorrente, va negata
a quest'ultima la qualità per impugnare la decisione di aggiudicazione;
che, comunque,
quand'anche tale qualità le fosse riconosciuta, il ricorso andrebbe senz'altro
respinto anche nella misura in cui ha per oggetto tale provvedimento;
che la RI 1 non solleva
in effetti alcuna contestazione nei confronti della decisione di aggiudicazione;
né sussistono elementi che permettano di dubitare della legittimità della graduatoria
allestita dal committente;
che, stando così
le cose, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile;
che l'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo al gravame;
che la tassa di
giustizia e le ripetibili, commisurate tenendo conto del lavoro occasionato
dall'impugnativa ed in parte del valore della commessa, sono poste a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 30, 31 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
patr. dall'
,
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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