52.2006.78
Lavoratori distaccati sanzione amministrativa
18 dicembre 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
52.2006.78
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TRAM
Titolo:
Lavoratori distaccati sanzione amministrativa
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LAVORATORI DISTACCATI
LEGITTIMAZIONE
SANZIONE AMMINISTRATIVA
art. 1 ALC
art. 5 cf. 1 ALC
art. 9 COST
art. 7 DPA
art. 2 LDIST
art. 6 LDIST
art. 7 LDIST
art. 9 LDIST
art. 10 LDIST
art. 12 LDIST
art. 6 ODIST
art. 14 OLCP
Incarto n.
52.2006.78
Lugano
18 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2006 della
RI 1, IT-,
patrocinata dall'avv. PA 1, 6901 Lugano,
contro
la risoluzione 7 febbraio 2006 (n. 622) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 27 ottobre 2005 con cui l'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia le ha inflitto una
multa amministrativa in materia di lavoratori distaccati in Svizzera;
viste le risposte:
- 13 marzo 2006
dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro,
- 7 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 e 30
settembre, nonché durante il periodo compreso tra il 3 e il 7 e tra il 10 e il
14 ottobre 2005, la SnC __________ di __________ (in seguito: RI 1) di G__________
(Italia, prov. di __________), attiva nel campo delle apparecchiature
elettriche, ha distaccato in Svizzera due suoi dipendenti (A__________ e V__________)
al fine di eseguire dei lavori di montaggio di macchinari presso la ditta __________
SA di __________, attiva nel ramo della costruzione e della commercializzazione
di macchine industriali e in particolare macchine di imballaggio, componenti e
ricambi.
B. Con
decisione 27 ottobre 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha inflitto
alla RI 1 una multa amministrativa di fr. 300.– in quanto "dal
documento foglio presenze inviato via fax datato 15 ottobre 2005 risulta
che durante il periodo di distaccamento in Ticino la RI 1, ha occupato due
lavoratori distaccati presso __________ SA, via __________, __________ a
condizioni d'impiego non conformi a quelle prescritte dalle disposizioni degli
atti legislativi federali, in particolare dell'art. 46 della Legge federale sul
lavoro (timbrature), e ciò in contrasto con l'art. 2 cpv. 1 litt. b (periodi di
lavoro e di riposo) della Legge federale concernente condizioni lavorative e
salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure
collaterali".
C. a) Contro
la predetta decisione, il 21 novembre 2005 la RI 1 è insorta dinnanzi alla
Pretura penale, chiedendone l'annullamento.
b) Dopo uno scambio di opinioni tra la
Pretura penale e il Consiglio di Stato, quest'ultima autorità si è dichiarata
competente a statuire sui gravami interposti contro le decisioni di multa amministrativa
in materia di lavoratori distaccati, in quanto di natura squisitamente
amministrativa.
c) Con giudizio 7 febbraio 2006, il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la
risoluzione dipartimentale del 27 ottobre 2005.
In limine, il Governo ha respinto la censura
della violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla ricorrente, la
quale si era lamentata del fatto che non le era stato intimato un rapporto di
contravvenzione prima dell'adozione del provvedimento impugnato; secondo
l'Esecutivo cantonale essa aveva potuto determinarsi al riguardo, sia con
diversi scritti sia tramite l'impugnativa e l'allegato di replica inoltrati.
Nel merito, ha confermato la decisione di
multa per i motivi addotti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Non
portava a diversa conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il fatto che
con il gravame l'insorgente avesse versato agli atti la documentazione
richiesta relativa all'effettivo periodo di lavoro giornaliero in quanto doveva
essere disponibile immediatamente.
Infine, ha considerato l'importo della multa
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone, in via preliminare, l'annullamento per
carenza di legittimazione passiva e, in via principale, la nullità per
violazione di norme essenziali di procedura e carenza di base legale,
rispettivamente, l'annullamento per apprezzamento arbitrario dei fatti.
In ordine, la ricorrente contesta che sia la
società a essere chiamata a rispondere, in quanto nulla impediva all'autorità
di prime cure identificare il responsabile della ditta.
Ribadisce inoltre la censura di violazione
del suo diritto di essere sentita per non avere ricevuto, prima della pronuncia
della sanzione, un rapporto di contravvenzione che le avrebbe permesso di prendere
posizione sulle pretese infrazioni commesse.
Nel merito, pone in evidenza il fatto che
l'art. 9 LDist non contempla l'infrazione per mancata produzione di documenti
volti a comprovare il rispetto dei periodi di riposo.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerato, in
diritto
1. Giusta
l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a
questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60
cpv. 1 PAmm).
1.2. In concreto la multa pronunciata il 27
ottobre 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della
ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle
sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a questa
legge.
L'art. 10 LDist. dispone che in questi casi
la procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione
giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110).
A seguito dell'entrata in vigore della
LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge
cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di
applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna
disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai
rimedi di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti
a statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese
dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati.
La legge cantonale di procedura per le
contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento che l'oggetto della
presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa. A dispetto
dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso
dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile, per incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi sul medesimo.
1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa
obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza
cantonale, laddove le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili
con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è
direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di
un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali
in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1.
Dicembre 2000 nella causa 1A.193/2000).
Ora, dal momento che, come appena illustrato
(cfr. supra consid. 1.1.), il provvedimento litigioso si fonda sul
diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale
federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e
seg. OG non essendo dato nessuno dei motivi di inammissibilità elencati agli
art. da 99 a 102 OG, la competenza di questo tribunale dev'essere ugualmente
ammessa, ratione materiae, ai fini dell'attuazione del diritto di rango superiore.
1.4. Ne discende che il gravame in oggetto,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica)
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine
e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
2. 2.1.
L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini
elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e
disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle
attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti
(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle
disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore
dal 1° giugno 2002).
Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali
accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla
prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una
durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che
effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di
lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza,
distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori
dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta
con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in
vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel
contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più
destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle
"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:
Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile
2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).
2.2. Al fine di combattere il pericolo di
un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del
lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il
Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di
accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base
giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei
lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata
adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio
2004.
3. 3.1.
Secondo l'art. 2 cpv. 1 LDist, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori
distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi
federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di
obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo
360a CO negli ambiti - tra l'altro - della retribuzione minima
(lett. a ) e dei periodi di lavoro e di riposo (lett. b).
L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell’inizio
dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal
Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indi
cazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli, in
particolare l’identità delle persone distaccate in Svizzera (lett. a),
l’attività svolta in Svizzera (lett. b) e il luogo in cui saranno eseguiti i
lavori (lett. c). Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al cpv.
1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste
negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro
può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego (art. 6
cpv. 3 LDist).
L'art. 6 ODist ribadisce che la procedura di notifica ai sensi
dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto
giorni per anno civile e che nel caso di attività in determinati settori la
notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori (cpv.
2).
L'art. 7 stabilisce che, su richiesta, il datore di lavoro
deve mettere a disposizione degli organi competenti ad esercitare il controllo
sul rispetto dalla LDist tutti i documenti che provano l'osservanza delle
condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati (cpv. 2).
Se tali documenti non esistono o se essi non sono più
disponibili, il datore di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni
legali, in quanto non possa fornire la prova di non avere alcuna colpa nella
perdita dei documenti giustificativi (cpv. 3).
3.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente può, per lievi
infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una
multa amministrativa sino a fr. 5'000.–. È applicabile l’art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS
313.0). L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità
federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene
un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata
in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).
L'art. 12 cpv. 1 LDist. prevede quindi, a
titolo di sanzione penale. La possibilità di infliggere una multa sino a fr.
40'000.--, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice
penale commina una pena più grave, a chiunque in violazione dell'obbligo di
fornire informazioni alle autorità di controllo si rifiuta di darle o fornisce
scientemente informazioni false (lett. a), come pure a chiunque si oppone al
controllo dell'autorità competente o
lo impedisce in altro modo (lett. b).
4. 4.1. Innanzitutto,
la ricorrente chiede di annullare il provvedimento di multa per carenza di
legittimazione passiva.
Secondo la RI 1 l'autorità di prime cure non
doveva avviare un procedimento nei confronti della società, bensì contro la
persona fisica responsabile del personale all'interno della stessa.
4.2. L'art. 7 cpv. 1 DPA, applicabile giusta
il rinvio di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, sancisce che se la multa
applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone
punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati
all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette
persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona
giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.
Ora, di fronte ad una sanzione pecuniaria tutto
sommato contenuta, come quella qui in esame, non si poteva certo esigere dall'Ufficio
dell'Ispettorato del lavoro l'avvio di un'inchiesta al fine di determinare
quale fosse la persona fisica all'interno della RI 1 responsabile
dell'infrazione litigiosa. Questo modo di agire ha peraltro permesso all'autorità
di prime cure di non incorrere in spese di accertamento che avrebbero poi
potuto essere accollate totalmente o parzialmente alla ditta multata (art. 9
cpv. 2 lett. c LDist.). Su questo punto la critica risulta dunque infondata.
5. La
ricorrente si lamenta anche per il fatto che l'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro non le ha intimato un rapporto di contravvenzione prima di infliggerle
la sanzione litigiosa, ragione per la quale essa non avrebbe potuto pienamente
esercitare il suo diritto di essere sentita.
5.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi
su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione
e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove,
di conoscere i risul-
tati delle stesse, di determinarsi a
riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7
giugno 1996 in re Moretti).
Come ha osservato il Consiglio di Stato, la
normativa in materia di lavoratori distaccati non prevede espressamente che, prima
di infliggere una sanzione pecuniaria di natura amministrativa, occorra intimare
alla parte interessata un avviso scritto indicante i fatti, il luogo, la data
ed il periodo in cui le infrazioni sarebbero avvenute e le norme di legge o di
regolamento che si reputano essere state disattese. Nemmeno a livello cantonale
sussistono norme che esigono esplicitamemte l'espletamento di una simile formalità
da parte dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, non essendo – per esempio –
la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (LPContr)
applicabile al procedimento in esame, per via della sua natura squisitamente amministrativa.
Sennonché, laddove una persona corre il rischio di essere lesa da una decisione
dell'autorità, come è senz'altro il caso in presenza di una sanzione amministrativa
di natura pecuniaria, il suo bisogno di giustificarsi prima che questo atto
venga adottato nei suoi confronti risulta fondamentale e quindi degno di protezione
dal profilo costituzionale (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed, n. 490 con rif. giurisprudenziali). La notifica di un simile avviso si
configura infatti in questo ambito come una formalità, volta a garantire al
prevenuto adeguate possibilità di difesa, partecipando all'accertamento dei
fatti in contraddittorio e prendendo anticipatamente posizione sui rimproveri
che gli vengono rivolti. Esso costituisce dunque la base per un'eventuale
successiva adozione di misure amministrative nei suoi confronti (cfr. per
analogia: RDAT 1990 N. 8; Scolari, Diritto amministrativo N. 277).
5.2. In concreto, il 6 ottobre 2005 l'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro ha invitato la RI 1 a voler produrre entro il 14 ottobre
successivo determinati documenti, tra i quali i cedolini di busta paga per il
mese di settembre, e a rispondere a diverse domande concernenti i dipendenti
distaccati in Svizzera (M__________ e S__________), segnatamente i loro orari
giornalieri di lavoro, e volte ad accertare se durante la loro attività presso
la __________ SA, __________, era stato tenuto un controllo giornaliero delle
ore lavoro, e se sì, in che modo esattamente.
Il 17 ottobre 2005 l'autorità ha ribadito la richiesta, da evadere entro il 19
dello stesso mese, avvertendo la RI 1 che in caso di mancato rispetto del
termine fissato sarebbe stata avviata la procedura contravvenzionale ai sensi
dell'art. 12 LDist.
Il 18 ottobre seguente la ricorrente ha
risposto alle domande sottopostele, inviando tra l'altro il certificato di
salario ed il foglio delle presenze dei dipendenti distaccati nel mese di
settembre nel nostro paese. Sulla base di tale documentazione, per quanto riguarda
Fatti
i periodi di lavoro e di riposo, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha
ritenuto che le condizioni di impiego non fossero conformi alla legge federale
sul lavoro in quanto il foglio delle presenze prodotto indicava unicamente
l'ammontare giornaliero delle ore lavorate senza precisare tuttavia la
ripartizione delle medesime sull'arco della giornata. Per questo motivo, il 27
ottobre 2005 l'autorità cantonale, senza più interpellare la RI 1, ha inflitto a
quest'ultima una multa amministrativa di fr. 300.– per violazione dell'art. 2
cpv. 1 lett. b LDist.
5.3. Da quanto precede, risulta che alla
ricorrente non è stata data la possibilità di esprimersi adeguatamente, prima
dell'emanazione della decisione di multa, in merito ai rimproveri che le sono
stati mossi e ciò contrariamente alla prassi usualmente seguita dall'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro. È infatti
noto a questo tribunale che in altri casi analoghi detta autorità, prima di pronunciare
una sanzione, ha interpellato gli interessati, informandoli compiutamente degli
addebiti a loro carico e invitandoli a formulare delle osservazioni in
proposito (STA 5 ottobre 2006, inc. 52.2006.50; STA 5 ottobre 2006, inc. 52.2006.93).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, il fatto che con lo scritto del 18 ottobre 2005 la ricorrente abbia risposto
- tra le altre cose - alla domanda relativa al controllo giornaliero delle ore
di lavoro non permette di ritenere che essa abbia potuto esprimersi sul
provvedimento che di lì a poco l'autorità di prime cure avrebbe poi adottato
nei suoi confronti. Lo dimostra il fatto che fino alla decisione di multa la
denunciata era stata unicamente avvertita che, qualora non avesse fornito la
documentazione richiesta, sarebbe stata avviata nei suoi confronti una procedura
penale giusta l'art. 12 LDist per violazione del suo obbligo di fornire
informazioni alle autorità. Nulla per contro le era stato prospettato riguardo
ad un'eventuale sanzione amministrativa ex art. 9 LDist per il mancato rispetto
delle condizioni lavorative prescritte dall'art. 2 cpv. 1 lett. b LDist. Ne
discende che, in virtù anche della natura sanzionatoria del provvedimento adottato
nei confronti della ricorrente, tale omissione configura una violazione dei
diritti di parte di quest'ultima.
5.4. Secondo il Consiglio di Stato, la RI 1 avrebbe
avuto modo di esprimersi in merito ai motivi per cui era stata multata in sede
ricorsuale, dove ha pure prodotto degli attestati indicanti l'orario di lavoro
svolto il 29 e 30 settembre 2005 dai propri dipendenti distaccati (doc. H, I e
L: 08.00-12.00 e 13.00-17.00). Ora, è vero che la giurisprudenza ammette che
Considerandi
una violazione del diritto di essere sentito possa essere sanata ove
l'interessato abbia avuto modo di esprimersi davanti ad un'autorità di ricorso
munita di piena cognizione o quantomeno di una cognizione identica a quella
della precedente istanza – quale è il Consiglio di Stato -, che gli abbia
consentito di esaminare con compiutezza l'intero incarto (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese,, n. 2b ad art. 20 con numerosi
riferimenti giurisprudenziali). È però altresì vero che, sempre in base alla
prassi, la possibilità di porre rimedio in sede ricorsuale ad una violazione
del diritto di essere sentito va presa in considerazione in situazioni del
tutto eccezionali e dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e
privati in gioco, tenendo segnatamente conto del genere di pronuncia che è
stata emanata violando detta garanzia fondamentale e dell'intensità con la
quale la medesima influisce sulla posizione del destinatario. In virtù della
loro natura sostanzialmente afflittiva, le decisioni con le quali l'ente
pubblico pronuncia una sanzione pecuniaria, sia essa di carattere amministrativo
o penale, rientrano senz'altro nel novero di quegli atti che incidono in maniera
sensibile sulla situazione giuridica - e non solo – del soggetto che vanno a
colpire, e questo indipendentemente dagli importi in gioco. In questo ambito la
possibilità di far valere le proprie ragioni solo in sede di ricorso non
permette di regola di compensare a sufficienza la lesione del diritto di essere
sentito perpetrata dall'autorità che ha emanato la pronuncia litigiosa, per cui
si giustifica di rinviare gli atti a quest'ultima per nuovo giudizio
rispettando in tal modo il doppio grado di giurisdizione (Michele Albertini,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 459 segg., in particolare 466 e
467.
e i rif. giurisprudenziali e dottrinali ivi contenuti; Scolari, op. cit.,
n. 501).
5.5
In conclusione la censura sollevata
dalla ricorrente in merito alla violazione del suo diritto di essere sentita s'avvera
dunque fondata e come tale dev'essere accolta.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso va di conseguenza accolto per violazione di una garanzia
essenziale di procedura (art. 61 PAmm), senza ulteriore disamina, e la decisione
dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, annullate in ordine.
Rimane riservata all'autorità dipartimentale
la facoltà di riassumere il procedimento, invitando la ricorrente a formulare
osservazioni in merito agli addebiti che intenderà muoverle, ma questo dopo
avere verificato nuovamente se siano dati gli estremi per una sanzione
pecuniaria per mancato rispetto dei periodi di lavoro e di riposo giusta l'art. 9 LDist oppure per avviare una procedura penale ai
sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. a LDist per mancato ottemperamento dell'obbligo
di fornire informazioni previsto dall'art. 7 cpv. 2 e 3 LDist.
7.
Visto
l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone
Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito
registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG;
1 e 5 ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 6 ODist; 1, 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 7
febbraio 2006 (n. 622) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 27
ottobre 2005 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle
finanze e dell'economia.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
4. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Dipartimento
finanze e economia, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, 6500 Bellinzona,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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