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Decisione

52.2006.78

Lavoratori distaccati sanzione amministrativa

18 dicembre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di lavoro e di riposo, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha

ritenuto che le condizioni di impiego non fossero conformi alla legge federale

sul lavoro in quanto il foglio delle presenze prodotto indicava unicamente

l'ammontare giornaliero delle ore lavorate senza precisare tuttavia la

ripartizione delle medesime sull'arco della giornata. Per questo motivo, il 27

ottobre 2005 l'autorità cantonale, senza più interpellare la RI 1, ha inflitto a

quest'ultima una multa amministrativa di fr. 300.– per violazione dell'art. 2

cpv. 1 lett. b LDist.

5.3. Da quanto precede, risulta che alla

ricorrente non è stata data la possibilità di esprimersi adeguatamente, prima

dell'emanazione della decisione di multa, in merito ai rimproveri che le sono

stati mossi e ciò contrariamente alla prassi usualmente seguita dall'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro. È infatti

noto a questo tribunale che in altri casi analoghi detta autorità, prima di pronunciare

una sanzione, ha interpellato gli interessati, informandoli compiutamente degli

addebiti a loro carico e invitandoli a formulare delle osservazioni in

proposito (STA 5 ottobre 2006, inc. 52.2006.50; STA 5 ottobre 2006, inc. 52.2006.93).

Contrariamente a quanto assume il Consiglio

di Stato, il fatto che con lo scritto del 18 ottobre 2005 la ricorrente abbia risposto

- tra le altre cose - alla domanda relativa al controllo giornaliero delle ore

di lavoro non permette di ritenere che essa abbia potuto esprimersi sul

provvedimento che di lì a poco l'autorità di prime cure avrebbe poi adottato

nei suoi confronti. Lo dimostra il fatto che fino alla decisione di multa la

denunciata era stata unicamente avvertita che, qualora non avesse fornito la

documentazione richiesta, sarebbe stata avviata nei suoi confronti una procedura

penale giusta l'art. 12 LDist per violazione del suo obbligo di fornire

informazioni alle autorità. Nulla per contro le era stato prospettato riguardo

ad un'eventuale sanzione amministrativa ex art. 9 LDist per il mancato rispetto

delle condizioni lavorative prescritte dall'art. 2 cpv. 1 lett. b LDist. Ne

discende che, in virtù anche della natura sanzionatoria del provvedimento adottato

nei confronti della ricorrente, tale omissione configura una violazione dei

diritti di parte di quest'ultima.

5.4. Secondo il Consiglio di Stato, la RI 1 avrebbe

avuto modo di esprimersi in merito ai motivi per cui era stata multata in sede

ricorsuale, dove ha pure prodotto degli attestati indicanti l'orario di lavoro

svolto il 29 e 30 settembre 2005 dai propri dipendenti distaccati (doc. H, I e

L: 08.00-12.00 e 13.00-17.00). Ora, è vero che la giurisprudenza ammette che

Considerandi

una violazione del diritto di essere sentito possa essere sanata ove

l'interessato abbia avuto modo di esprimersi davanti ad un'autorità di ricorso

munita di piena cognizione o quantomeno di una cognizione identica a quella

della precedente istanza – quale è il Consiglio di Stato -, che gli abbia

consentito di esaminare con compiutezza l'intero incarto (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese,, n. 2b ad art. 20 con numerosi

riferimenti giurisprudenziali). È però altresì vero che, sempre in base alla

prassi, la possibilità di porre rimedio in sede ricorsuale ad una violazione

del diritto di essere sentito va presa in considerazione in situazioni del

tutto eccezionali e dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e

privati in gioco, tenendo segnatamente conto del genere di pronuncia che è

stata emanata violando detta garanzia fondamentale e dell'intensità con la

quale la medesima influisce sulla posizione del destinatario. In virtù della

loro natura sostanzialmente afflittiva, le decisioni con le quali l'ente

pubblico pronuncia una sanzione pecuniaria, sia essa di carattere amministrativo

o penale, rientrano senz'altro nel novero di quegli atti che incidono in maniera

sensibile sulla situazione giuridica - e non solo – del soggetto che vanno a

colpire, e questo indipendentemente dagli importi in gioco. In questo ambito la

possibilità di far valere le proprie ragioni solo in sede di ricorso non

permette di regola di compensare a sufficienza la lesione del diritto di essere

sentito perpetrata dall'autorità che ha emanato la pronuncia litigiosa, per cui

si giustifica di rinviare gli atti a quest'ultima per nuovo giudizio

rispettando in tal modo il doppio grado di giurisdizione (Michele Albertini,

Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren

des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 459 segg., in particolare 466 e

467.

e i rif. giurisprudenziali e dottrinali ivi contenuti; Scolari, op. cit.,

n. 501).

5.5

In conclusione la censura sollevata

dalla ricorrente in merito alla violazione del suo diritto di essere sentita s'avvera

dunque fondata e come tale dev'essere accolta.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso va di conseguenza accolto per violazione di una garanzia

essenziale di procedura (art. 61 PAmm), senza ulteriore disamina, e la decisione

dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, annullate in ordine.

Rimane riservata all'autorità dipartimentale

la facoltà di riassumere il procedimento, invitando la ricorrente a formulare

osservazioni in merito agli addebiti che intenderà muoverle, ma questo dopo

avere verificato nuovamente se siano dati gli estremi per una sanzione

pecuniaria per mancato rispetto dei periodi di lavoro e di riposo giusta l'art. 9 LDist oppure per avviare una procedura penale ai

sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. a LDist per mancato ottemperamento dell'obbligo

di fornire informazioni previsto dall'art. 7 cpv. 2 e 3 LDist.

7.

Visto

l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone

Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito

registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG;

1 e 5 ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 6 ODist; 1, 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

a) la risoluzione 7

febbraio 2006 (n. 622) del Consiglio di Stato;

b) la decisione 27

ottobre 2005 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle

finanze e dell'economia.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

4. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento

finanze e economia, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, 6500 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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