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Decisione

52.2006.8

Rilascio di un'autorizzazione di domicilio/rinnovo di un permesso di dimora - matrimonio - abuso di diritto

7 luglio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi Sarr hanno cessato la comunione

domestica il 20 ottobre 2004 e l'11 marzo 2005 il Pretore del Distretto di __________

li ha autorizzati a vivere separati. L'insorgente ha escluso una possibile

riconciliazione con la moglie, tanto che l'8 luglio 2005 ha informato l'Ufficio

regionale degli stranieri di __________ di frequentare nel frattempo un'altra

donna con la quale convive ormai stabilmente e che gli ha dato due figlie gemelle.

3.2. Da quanto precede risulta pertanto in

modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio

matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'ottobre 2004, al fine

di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con

la consorte.

Sapere a chi è imputabile la disunione è

irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione

non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid.

3a).

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del

soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva

giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione oltre

un anno e mezzo fa dei coniugi RI 1 si è verificata prima della scadenza del

termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente

separati dal consorte elvetico.

3.3. RI 1 risiede stabilmente da circa

cinque anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato, tutto

sommato, ancora di breve durata. Inoltre egli ha ottenuto un permesso di dimora

giusta l'art. 7 LDDS al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il

fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera,

è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del

suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. Il semplice

fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette quindi di

pervenire ad una conclusione a lui più favorevole.

Visto quanto precede, l'insorgente non

potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi

Considerandi

dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno

in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con la moglie __________.

3.4

RI 1 pone in evidenza che il 17

dicembre 2005, durante la procedura ricorsuale, è diventato padre di __________

e __________ riconosciute ufficialmente il 22 febbraio 2006.

Sostiene che le stesse saranno verosimilmente

incluse nel permesso di domicilio che la madre __________ è in procinto di ottenere,

ciò che gli permetterà di essere posto al beneficio di un permesso di dimora

nell'ambito del ricongiungimento familiare con le figlie gemelle giusta l'art.

8.

CEDU. A suo dire, allontanarlo dalla Svizzera significherebbe far cadere la

sua compagna e le sue figlie a carico dell'assistenza pubblica perché le attuali

entrate di __________, pari a fr. 2'545.50, sarebbero insufficienti a mantenere

la famiglia senza ricorrere all'aiuto dello Stato. In siffatte circostanze,

l'insorgente ritiene che il suo permesso di dimora dovrebbe essergli rinnovato almeno

quale caso umanitario.

Ora, sapere se l'interessato adempie i

requisiti del caso rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS è una questione

che non va esaminata in questa sede, bensì presso l'autorità di prime cure, la

quale decide liberamente giusta l'art. 4 LDDS nel quadro delle disposizioni

della legge e dei trattati con l'estero (cfr. STF 5 marzo 2001 in re A.,

consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 291

segg.).

Al fine di rispettare il doppio grado di

giurisdizione spetterà pertanto al dipartimento chinarsi sulla domanda di RI 1

volta a ottenere il rilascio di un nuovo permesso di dimora per essere divenuto

nel frattempo padre di due figlie, le quali sarebbero in procinto di ottenere un'autorizzazione

di domicilio.

4.

Ne

consegue che la risoluzione impugnata, concernente il permesso di dimora che RI

1.

aveva ottenuto a seguito del matrimonio con una cittadina svizzera, non

risulta lesiva del principio della proporzionalità.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, così come la domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il

gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad

identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al

Consiglio di Stato.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm e la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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