52.2006.8
Rilascio di un'autorizzazione di domicilio/rinnovo di un permesso di dimora - matrimonio - abuso di diritto
7 luglio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2006.8
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, TRAM
Titolo:
Rilascio di un'autorizzazione di domicilio/rinnovo di un permesso di dimora - matrimonio - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIMORA E RESIDENZA
DOMICILIO
MEZZI DI PROVA / NUOVI FATTI / NUOVE DOMANDE
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 14 LAG
art. 4 LDDS
art. 7 LDDS
art. 13 let. f OLS
Incarto n.
52.2006.8
Lugano
7 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 gennaio 2006 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5841) del Consiglio
di Stato che respinge, in quanto ricevibile, l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 17 ottobre 2005 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rifiuta di rilasciargli
un'autorizzazione di domicilio rispettivamente di rinnovargli il permesso di
dimora;
viste le risposte:
- 11 gennaio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo
vicissitudini che non occorre qui evocare, il 5 giugno 2000 il ricorrente RI 1
(1969), di nazionalità senegalese, è rientrato nel nostro paese per poi
sposarsi il 19 agosto 2000 a __________ con la cittadina elvetica __________
(1962).
A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto
un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino
al 18 agosto 2005.
L'insorgente lavora dal 15 marzo 2001 presso
una ditta di __________ in qualità di impiegato della produzione e, da qualche
tempo, svolge anche l'attività di ausiliario per un'impresa di pulizie di __________.
Il 20 ottobre 2004 i coniugi __________
hanno cessato la comunione domestica e, con sentenza 11 marzo 2005, sono stati
autorizzati a vivere separati dal Pretore del Distretto di __________.
B. a) Il 27
giugno 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di domicilio.
L'8 luglio successivo egli ha informato
l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che la sua attuale compagna,
la cittadina ruandese titolare di un permesso di dimora in Svizzera __________
(1971), era incinta.
b) Il 17 ottobre 2005 il dipartimento ha
deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a RI 1 e di non
rinnovargli nel contempo il permesso di dimora, fissandogli un termine con
scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il
quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di ottobre 2004, della vita in comune
con la moglie __________, considerato inoltre che egli aveva nel frattempo
allacciato una nuova relazione sentimentale.
Ha quindi ritenuto che egli invocasse il
matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel
nostro paese e ottenere il permesso di domicilio (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8
e 11 ODDS).
C. Con
giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa contro di essa interposta
da RI 1.
Il Governo ha ribadito i motivi addotti
dall'autorità di prime cure e ha ritenuto la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità, considerando esigibile il suo rientro nel
paese d'origine.
Visto che la relazione coniugale non era più
intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessato non poteva richiamarsi
alla protezione della vita famigliare sancita dall'art. 8 CEDU.
Nella misura in cui tale disposto veniva invocato
nell'ambito della sua attuale relazione con __________, il Consiglio di Stato
ha ritenuto che costituisse una nuova domanda e che la stessa doveva essere
presentata al dipartimento.
Infine ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dall'interessato.
Il 17 dicembre 2005, __________ ha dato alla
luce le figlie __________ e __________.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del
suo permesso di dimora.
Dopo avere addebitato la disunione alla
moglie, il ricorrente intende ora rifarsi una nuova vita nel nostro paese con
l'attuale compagna __________ e con le figlie __________ e __________.
Allontanarlo dalla Svizzera, egli soggiunge, significherebbe lasciarle cadere a
carico dell'assistenza pubblica. In siffatte circostanze, ritiene pertanto di
adempiere i requisiti del caso personale particolarmente rigoroso previsto
dall'art. 13 lett. f OLS.
Evidenzia pure che nel corso del mese di aprile
2006 __________ otterrà il diritto all'ottenimento del permesso di domicilio in
Svizzera, autorizzazione nella quale verranno inglobate anche __________ e __________,
ciò che gli permetterà di invocare l'art. 8 CEDU per ottenere il
ricongiungimento familiare con le stesse.
Pone inoltre in rilievo di vivere ormai da lungo
tempo nel nostro cantone e di essere ben integrato nel tessuto socioprofessionale
elvetico.
Chiede anche in questa sede di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 22
febbraio 2006 RI 1 ha riconosciuto ufficialmente __________ e __________ come proprie
figlie.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora
regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di
domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).
In concreto, il ricorrente è sposato con una
cittadina elvetica da oltre cinque anni. Di conseguenza egli ha, in linea di
principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio che al
rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Va già sin d'ora rilevato che dinnanzi al
tribunale il ricorrente non chiede più il rilascio di un'autorizzazione di
domicilio, ma unicamente il rinnovo del suo permesso di dimora.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Si può infatti rinunciare a raccogliere la
testimonianza di __________, __________ e di __________, rispettivamente
moglie, attuale compagna e datrice di lavoro dell'insorgente, in quanto tali
mezzi di prova non appaiono con tutta evidenza atti a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 è giunto nel nostro paese il 5 giugno 2000 per poi
sposarsi il 19 agosto 2000 con __________.
Fatti
I coniugi Sarr hanno cessato la comunione
domestica il 20 ottobre 2004 e l'11 marzo 2005 il Pretore del Distretto di __________
li ha autorizzati a vivere separati. L'insorgente ha escluso una possibile
riconciliazione con la moglie, tanto che l'8 luglio 2005 ha informato l'Ufficio
regionale degli stranieri di __________ di frequentare nel frattempo un'altra
donna con la quale convive ormai stabilmente e che gli ha dato due figlie gemelle.
3.2. Da quanto precede risulta pertanto in
modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio
matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'ottobre 2004, al fine
di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con
la consorte.
Sapere a chi è imputabile la disunione è
irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione
non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid.
3a).
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del
soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva
giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione oltre
un anno e mezzo fa dei coniugi RI 1 si è verificata prima della scadenza del
termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente
separati dal consorte elvetico.
3.3. RI 1 risiede stabilmente da circa
cinque anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato, tutto
sommato, ancora di breve durata. Inoltre egli ha ottenuto un permesso di dimora
giusta l'art. 7 LDDS al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il
fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera,
è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del
suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. Il semplice
fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette quindi di
pervenire ad una conclusione a lui più favorevole.
Visto quanto precede, l'insorgente non
potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi
Considerandi
dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno
in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con la moglie __________.
3.4
RI 1 pone in evidenza che il 17
dicembre 2005, durante la procedura ricorsuale, è diventato padre di __________
e __________ riconosciute ufficialmente il 22 febbraio 2006.
Sostiene che le stesse saranno verosimilmente
incluse nel permesso di domicilio che la madre __________ è in procinto di ottenere,
ciò che gli permetterà di essere posto al beneficio di un permesso di dimora
nell'ambito del ricongiungimento familiare con le figlie gemelle giusta l'art.
8.
CEDU. A suo dire, allontanarlo dalla Svizzera significherebbe far cadere la
sua compagna e le sue figlie a carico dell'assistenza pubblica perché le attuali
entrate di __________, pari a fr. 2'545.50, sarebbero insufficienti a mantenere
la famiglia senza ricorrere all'aiuto dello Stato. In siffatte circostanze,
l'insorgente ritiene che il suo permesso di dimora dovrebbe essergli rinnovato almeno
quale caso umanitario.
Ora, sapere se l'interessato adempie i
requisiti del caso rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS è una questione
che non va esaminata in questa sede, bensì presso l'autorità di prime cure, la
quale decide liberamente giusta l'art. 4 LDDS nel quadro delle disposizioni
della legge e dei trattati con l'estero (cfr. STF 5 marzo 2001 in re A.,
consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 291
segg.).
Al fine di rispettare il doppio grado di
giurisdizione spetterà pertanto al dipartimento chinarsi sulla domanda di RI 1
volta a ottenere il rilascio di un nuovo permesso di dimora per essere divenuto
nel frattempo padre di due figlie, le quali sarebbero in procinto di ottenere un'autorizzazione
di domicilio.
4.
Ne
consegue che la risoluzione impugnata, concernente il permesso di dimora che RI
1.
aveva ottenuto a seguito del matrimonio con una cittadina svizzera, non
risulta lesiva del principio della proporzionalità.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, così come la domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il
gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad
identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al
Consiglio di Stato.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm e la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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