52.2006.83
Demolizione di un muro a secco e di una serra fuori della zona edificabile
12 giugno 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.83
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TRAM
Titolo:
Demolizione di un muro a secco e di una serra fuori della zona edificabile
DEMOLIZIONE
PARITÀ ED EQUITÀ DI TRATTAMENTO
art. 43 LE
art. 44 LE
Incarto n.
52.2006.83
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione 7 febbraio 2006 (n. 630) del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la
risoluzione 18 novembre 2005 con cui il CO 1 ha ordinato la demolizione degli
interventi eseguiti abusivamente sui mapp. n. __________ e __________ RF,
fuori zona edificabile;
viste le risposte:
- 7 marzo 2006 del Consiglio
di Stato;
- 24 marzo 2006 del CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il ricorrente RI 1 è proprietario dei mapp. n. __________ e __________
RF di __________, situati fuori della zona edificabile.
Tra il 1997 e il 1998 egli ha costruito una
serra tubolare con copertura rimovibile in plastica di m 13.50 x 3.10 x 2 m (mapp.
n. __________ RF) e un muretto in pietra a confine con la strada comunale di
altezza variabile tra m 0.40 e 1.00 e lungo poco più di 19 m (mapp. n. __________
RF).
L’autorità comunale, in seguito al
preavviso negativo del Dipartimento del territorio, ha negato all'insorgente il
permesso di costruzione in sanatoria.
Il diniego dell’autorizzazione è stato
confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 25 gennaio 2005, cresciuto in
giudicato.
B. Il 18 novembre 2005, con il consenso del Dipartimento del territorio,
il municipio ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere realizzate
abusivamente, ossia del muretto a confine e della serra.
C.
Con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di
Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata
dall'insorgente. Il Governo ha ritenuto che la violazione materiale della legge
fosse stata definitivamente accertata e che alla luce dell'eminente interesse
pubblico tendente alla tutela del territorio situato fuori zona edificabile, la
rimozione delle opere eseguite senza autorizzazione fosse giustificata e
proporzionata.
D. Contro
questa decisione il ricorrente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento: in via subordinata chiede la concessione della
licenza edilizia per il muro a confine (part. n. __________ RF) e la serra
(part. n. __________).
Non contesta che la
costruzione si trova fuori della zona edificabile. Rileva però che l’opera non
arreca alcun pregiudizio all’interesse pubblico. L’ordine di demolizione
sarebbe dunque sproporzionato. Ravvisa infine una disparità di trattamento rispetto
ad altri proprietari, i quali avrebbero costruito abusivamente senza che il
municipio abbia provveduto ad ordinarne la demolizione.
E.
All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio
di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi d’ordine e
di merito del ricorrente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per
rinvio dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e
personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm), senza istruttoria. Il sopralluogo richiesto non
appare infatti atto a procurare a questo tribunale maggiori informazioni di
quelle acquisite con la documentazione già in possesso.
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite
in contrasto insanabile con il diritto edilizio materiale concretamente applicabile,
tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per
l'interesse pubblico.
Il
principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni
realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano
per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario
significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione
e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia
esigerne il rispetto (A. Scolari, Commentario, n. 1277 ad art. 43 LE). L'ordine
di demolizione o di rettifica delle opere eseguite in contrasto con il diritto
sostanziale costituisce il mezzo conferito all'autorità per ristabilire una situazione
conforme alla legge.
Se la
misura del ripristino risulta però sproporzionata o impossibile, il municipio irroga
una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al
vantaggio di natura economica che può derivare al proprietario dell'opera
dall'abuso commesso (art. 44 LE).
Secondo
la giurisprudenza, l'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per
la quale un'autorizzazione non poteva essere rilasciata non è per principio contrario
al principio di proporzionalità. Chi pone l'autorità di fronte al fatto
compiuto deve attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una
situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne
derivano per chi ha costruito (STF 23 luglio 2003, N.1P.336/2003 del 23 luglio
2003, consid. 2.1; STF 22 gennaio 2003, N.1A.103/2002, consid. 4.2).
La
proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata
comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme
al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne
deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini.
3.3.1
Nel caso in esame è stata esperita una procedura di domanda di
costruzione a posteriori, che riguardava il muro a confine e la serra. L'esecutivo
comunale ha negato il rilascio della licenza edilizia e il Governo, confermando
la decisione municipale, ha accertato l'esistenza di una violazione del diritto
materiale applicabile. La risoluzione del Consiglio di Stato è cresciuta in
giudicato incontestata.
Nulla osta dunque, da questo profilo,
all'adozione di un provvedimento di ripristino.
3.2
Per quanto attiene il muro a secco
posto a confine, l'intervento abusivo non è certamente irrilevante. Nonostante
presenti in diversi tratti un'altezza inferiore a 1 m, è pur vero che si estende
su una lunghezza di oltre 19 m, incidendo in misura significativa sul paesaggio
circostante e creando un elemento di estraneità.
La violazione materiale commessa dal
ricorrente si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività
edilizia fuori delle zone edificabili e che impediscono di tollerare simili
abusi. Il contrasto è grave ed evidente. L'interesse pubblico a rettificare
l'abuso commesso non è d'altra parte di trascurabile importanza. L'abbattimento
del muro in pietra non pone inoltre alcun problema di ordine tecnico. L'ordine
di ripristino non disattende pertanto il principio di proporzionalità. Gli inconvenienti,
per altro non comprovati, che la demolizione del manufatto arrecherebbe all'insorgente,
non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Quand'anche dovessero
effettivamente crearsi problemi di materiale proveniente dalla strada soprastante,
il comune dovrà intervenire con opportuni accorgimenti tecnici conformi alla legge.
Dal profilo della proporzionalità, il
provvedimento disposto dal municipio non presta insomma il fianco a critiche di
sorta. La demolizione del muretto si avvera infatti perfettamente idonea a
ripristinare una situazione consona al diritto e regge quindi alle critiche del
ricorrente.
3.3
Anche la serra, di notevoli dimensioni
si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività edilizia
fuori delle zone edificabili e che proteggono la natura e il paesaggio e salvaguardano
l'integrità del territorio e la sua pianificazione. Per di più, la possibilità
di smontare facilmente il manufatto, evocata dall'insorgente per poterne
disporre durante il periodo invernale e smantellarlo per il resto dell’anno, fa
apparire il provvedimento perfettamente esigibile e conforme al principio di proporzionalità.
Anche sotto questo aspetto il giudizio governativo è privo di violazioni del
diritto e deve essere confermato.
4.
Il
principio della parità di trattamento nell'illegalità, invocato dal ricorrente
con riferimento ad altre costruzioni abusive tollerate dal municipio nella
zona, non permette di giungere a diversa conclusione. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo deve prevalere su quello
riferito alla parità di trattamento. Ammettere il contrario significherebbe
premiare la politica del fatto compiuto e vanificare il processo pianificatorio.
L'ordinamento giuridico deve infatti
essere fatto rispettare indipendentemente se vi siano altri abusi, purtroppo,
non sanzionati.
5.
Sulla scorta di quanto esposto, il giudizio governativo resiste alle
critiche del ricorrente e va pertanto confermato, parimenti all'ordine
municipale di demolizione, immune da violazioni di diritto.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21, 43, 44 e 45 LE; 3, 18, 28, 43,
46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto .
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente la
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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