Lexipedia

Decisione

52.2006.83

Demolizione di un muro a secco e di una serra fuori della zona edificabile

12 giugno 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il ricorrente RI 1 è proprietario dei mapp. n. __________ e __________

RF di __________, situati fuori della zona edificabile.

Tra il 1997 e il 1998 egli ha costruito una

serra tubolare con copertura rimovibile in plastica di m 13.50 x 3.10 x 2 m (mapp.

n. __________ RF) e un muretto in pietra a confine con la strada comunale di

altezza variabile tra m 0.40 e 1.00 e lungo poco più di 19 m (mapp. n. __________

RF).

L’autorità comunale, in seguito al

preavviso negativo del Dipartimento del territorio, ha negato all'insorgente il

permesso di costruzione in sanatoria.

Il diniego dell’autorizzazione è stato

confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 25 gennaio 2005, cresciuto in

giudicato.

B. Il 18 novembre 2005, con il consenso del Dipartimento del territorio,

il municipio ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere realizzate

abusivamente, ossia del muretto a confine e della serra.

C.

Con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di

Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata

dall'insorgente. Il Governo ha ritenuto che la violazione materiale della legge

fosse stata definitivamente accertata e che alla luce dell'eminente interesse

pubblico tendente alla tutela del territorio situato fuori zona edificabile, la

rimozione delle opere eseguite senza autorizzazione fosse giustificata e

proporzionata.

D. Contro

questa decisione il ricorrente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento: in via subordinata chiede la concessione della

licenza edilizia per il muro a confine (part. n. __________ RF) e la serra

(part. n. __________).

Non contesta che la

costruzione si trova fuori della zona edificabile. Rileva però che l’opera non

arreca alcun pregiudizio all’interesse pubblico. L’ordine di demolizione

sarebbe dunque sproporzionato. Ravvisa infine una disparità di trattamento rispetto

ad altri proprietari, i quali avrebbero costruito abusivamente senza che il

municipio abbia provveduto ad ordinarne la demolizione.

E.

All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio

di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi d’ordine e

di merito del ricorrente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per

rinvio dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e

personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base

degli atti (art. 18 PAmm), senza istruttoria. Il sopralluogo richiesto non

appare infatti atto a procurare a questo tribunale maggiori informazioni di

quelle acquisite con la documentazione già in possesso.

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite

in contrasto insanabile con il diritto edilizio materiale concretamente applicabile,

tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per

l'interesse pubblico.

Il

principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni

realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano

per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario

significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione

e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia

esigerne il rispetto (A. Scolari, Commentario, n. 1277 ad art. 43 LE). L'ordine

di demolizione o di rettifica delle opere eseguite in contrasto con il diritto

sostanziale costituisce il mezzo conferito all'autorità per ristabilire una situazione

conforme alla legge.

Se la

misura del ripristino risulta però sproporzionata o impossibile, il municipio irroga

una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al

vantaggio di natura economica che può derivare al proprietario dell'opera

dall'abuso commesso (art. 44 LE).

Secondo

la giurisprudenza, l'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per

la quale un'autorizzazione non poteva essere rilasciata non è per principio contrario

al principio di proporzionalità. Chi pone l'autorità di fronte al fatto

compiuto deve attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una

situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne

derivano per chi ha costruito (STF 23 luglio 2003, N.1P.336/2003 del 23 luglio

2003, consid. 2.1; STF 22 gennaio 2003, N.1A.103/2002, consid. 4.2).

La

proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata

comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme

al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne

deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini.

3.3.1

Nel caso in esame è stata esperita una procedura di domanda di

costruzione a posteriori, che riguardava il muro a confine e la serra. L'esecutivo

comunale ha negato il rilascio della licenza edilizia e il Governo, confermando

la decisione municipale, ha accertato l'esistenza di una violazione del diritto

materiale applicabile. La risoluzione del Consiglio di Stato è cresciuta in

giudicato incontestata.

Nulla osta dunque, da questo profilo,

all'adozione di un provvedimento di ripristino.

3.2

Per quanto attiene il muro a secco

posto a confine, l'intervento abusivo non è certamente irrilevante. Nonostante

presenti in diversi tratti un'altezza inferiore a 1 m, è pur vero che si estende

su una lunghezza di oltre 19 m, incidendo in misura significativa sul paesaggio

circostante e creando un elemento di estraneità.

La violazione materiale commessa dal

ricorrente si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività

edilizia fuori delle zone edificabili e che impediscono di tollerare simili

abusi. Il contrasto è grave ed evidente. L'interesse pubblico a rettificare

l'abuso commesso non è d'altra parte di trascurabile importanza. L'abbattimento

del muro in pietra non pone inoltre alcun problema di ordine tecnico. L'ordine

di ripristino non disattende pertanto il principio di proporzionalità. Gli inconvenienti,

per altro non comprovati, che la demolizione del manufatto arrecherebbe all'insorgente,

non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Quand'anche dovessero

effettivamente crearsi problemi di materiale proveniente dalla strada soprastante,

il comune dovrà intervenire con opportuni accorgimenti tecnici conformi alla legge.

Dal profilo della proporzionalità, il

provvedimento disposto dal municipio non presta insomma il fianco a critiche di

sorta. La demolizione del muretto si avvera infatti perfettamente idonea a

ripristinare una situazione consona al diritto e regge quindi alle critiche del

ricorrente.

3.3

Anche la serra, di notevoli dimensioni

si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività edilizia

fuori delle zone edificabili e che proteggono la natura e il paesaggio e salvaguardano

l'integrità del territorio e la sua pianificazione. Per di più, la possibilità

di smontare facilmente il manufatto, evocata dall'insorgente per poterne

disporre durante il periodo invernale e smantellarlo per il resto dell’anno, fa

apparire il provvedimento perfettamente esigibile e conforme al principio di proporzionalità.

Anche sotto questo aspetto il giudizio governativo è privo di violazioni del

diritto e deve essere confermato.

4.

Il

principio della parità di trattamento nell'illegalità, invocato dal ricorrente

con riferimento ad altre costruzioni abusive tollerate dal municipio nella

zona, non permette di giungere a diversa conclusione. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo deve prevalere su quello

riferito alla parità di trattamento. Ammettere il contrario significherebbe

premiare la politica del fatto compiuto e vanificare il processo pianificatorio.

L'ordinamento giuridico deve infatti

essere fatto rispettare indipendentemente se vi siano altri abusi, purtroppo,

non sanzionati.

5.

Sulla scorta di quanto esposto, il giudizio governativo resiste alle

critiche del ricorrente e va pertanto confermato, parimenti all'ordine

municipale di demolizione, immune da violazioni di diritto.

La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21, 43, 44 e 45 LE; 3, 18, 28, 43,

46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto .

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente la

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster