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Decisione

52.2006.84

Licenza edilizia per ristrutturare il tetto di una casa d'abitazione

5 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i cosiddetti tetti "a botte". Contrariamente a quanto assume il

Consiglio di Stato, ciò non significa che questo particolare tipo di copertura

sfugga a qualsiasi limitazione dell’ingombro che inevitabilmente comporta. Non

è invero dato di vedere per qual motivo, inarcando gli spioventi, si dovrebbero

ammettere ingombri superiori a quelli di un tradizionale tetto a due falde. Anche

il colmo dei tetti a botte deve dunque soggiacere al limite d’altezza che scaturisce

dalla pendenza massima ammissibile delle falde.

2.2. Nel caso concreto, le gronde del nuovo tetto

"a botte" distano fra loro m 13.00 e si situano ad una quota di + m

7.48 rispetto alla quota 0.00 assegnata al pianterreno. Il colmo del tetto è invece

collocato ad una quota di + m 10.95 (Δ + 3.47). Dati questi parametri, la

pendenza degli spioventi di un tetto a falde, il cui colmo e le cui gronde

fossero collocate alle stesse quote, sarebbe pari al 53.3%. Non potrebbe dunque

essere autorizzato perché supera abbondantemente la pendenza massima (40%) prescritta

dall’art. 40 NAPR. Ma se un tetto a falde così configurato non potrebbe essere

autorizzato, nemmeno un tetto "a botte" con gli stessi parametri può

essere posto al beneficio del permesso. Il semplice inarcamento delle falde,

che già di per sé aumenta gli ingombri, non costituisce di certo un motivo che

possa giustificarlo.

Tenuto conto della distanza fra le gronde (m

13.00) e della pendenza massima (40%) il colmo del tetto "a botte"

può essere collocato al massimo ad una quota di m 2.60 superiore a quella delle

gronde, ovvero, stando ai piani, alla quota di + m 10.08.

La difformità non giustifica comunque l’annullamento

del permesso. Trattandosi di un difetto che può essere facilmente corretto,

basta infatti subordinare la licenza alla condizione che il colmo del tetto

Considerandi

venga abbassato di 87 cm.

3.

3.1. 2.1. Per

principio, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore

in epoca successiva alla loro edificazione possono essere soltanto mantenute e

riparate. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo

qualitativo o quantitativo l’identità della costruzione preesistente, sono

esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti la semplice manutenzione, sono

tuttavia ammesse se il contrasto non pregiudica in modo apprezzabile l’interesse

pubblico o quello dei vicini (art. 39 RLE).

3.2

In concreto, l’edificio del resistente,

costruito prima dell’entrata in vigore del PR, non rispetta la distanza minima

dal confine (m 5.00), prescritta dall’art. 40 NAPR. Si tratta quindi di una costruzione

esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.

Il municipio ha ritenuto che l’intervento

fosse ammissibile, escludendo che si tratti di una trasformazione sostanziale.

La modifica dell’aspetto esterno dell’edificio non è priva d’importanza. Reputando

che non sovvertisse in misura radicale l’identità dell’edificio e non pregiudicasse

l’interesse pubblico o quello dei vicini qui ricorrenti l’autorità comunale non

ha tuttavia abusato della latitudine di giudizio che l’art. 39 RLE gli riserva

ai fini dell’individuazione del limite tra interventi sostanziali e trasformazioni

ancora ammissibili. La valutazione è sostenibile.

Reputandola ammissibile l’autorità comunale

non ha dunque violato il diritto.

Da questo profilo, la licenza merita

pertanto di essere confermata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando il giudizio impugnato e confermando la licenza alla condizione di

abbassare di 87 cm il colmo del tetto "a botte".

La tassa di giustizia è suddivisa fra le

parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili,

commisurate secondo lo stesso criterio, sono invece poste a carico del resistente,

che non si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto all’albo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 760) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.

la licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata

dal municipio di CO 1 a CO 2 è confermata alla condizione che il colmo del

tetto a botte sia abbassato di 87 cm.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido nella misura

di fr. 600.- e del resistente per la differenza.

3. Il

resistente rifonderà fr. 800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe

le istanze.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Melano, 6818 Melano,

2. Michele

Vassalli, 6826 Riva S. Vitale,

3. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

4. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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