52.2006.84
Licenza edilizia per ristrutturare il tetto di una casa d'abitazione
5 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.84
Data decisione, Autorità:
05.04.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per ristrutturare il tetto di una casa d'abitazione
DISTANZA DAL CONFINE
art. 21 LE
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2006.84
Lugano
5 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 marzo 2006 di
RI 1,
patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 760), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata dal municipio di CO 1 a CO 2 per
ristrutturare il tetto della casa d’abitazione che sorge sulla part. 155;
viste le risposte:
- 14 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 16 marzo 2006 di CO 2;
- 20 marzo 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
resistente CO 2 è proprietario di una casa d’abitazione (part. 155), situata a __________
in località __________, nella zona residenziale semi-intensiva R3-06. L’edificio,
strutturato su due piani abitabili, dista circa 2 m dal confine verso la part.
154 ed è coperto da un tetto a quattro falde.
Il 6 maggio 2005 lo stesso resistente ha
chiesto al municipio il permesso di sostituire il tetto esistente con un tetto
cosiddetto "a botte", in modo da ricavare un appartamento nel
sottotetto, già parzialmente abitabile. Alla domanda si sono opposti i ricorrenti
RI 1, comproprietari di una casetta a schiera situata sull’attigua part. 154,
che hanno contestato l’intervento dal profilo dell’aumento degli ingombri, della
pendenza delle falde del tetto ed in quanto concernente un edificio che non
rispetta la distanza minima dal confine (m 5.00) prescritta dall’art. 40 NAPR
per edifici alti più di 8.00 m.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 13 luglio 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l’opposizione.
B. Con
giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
il ricorso contro di essa inoltrato dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
pendenza delle falde del tetto prescritta dall’art. 40 NAPR non fosse
applicabile e che la trasformazione rientrasse nei limiti dell’art. 39 RLE.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento.
In sostanza, gli insorgenti negano che la
trasformazione non alteri l’identità dell’edificio esistente. Si tratterebbe di
un intervento sostanziale, che determina un importante aumento della volumetria
e che non può di conseguenza essere autorizzato, poiché riguarda un edificio
esistente in contrasto con la distanza minima dal confine prescritta dall’art.
40 NAPR.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il beneficiario della licenza, contestando le tesi degli
insorgenti con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.
2.2.1. L’art. 40 NAPR di __________, disciplinante l’attività edilizia
della zona R3 in cui è situato l’edificio del resistente, stabilisce che la
pendenza delle falde del tetto è del 30-40%. L’angolo sull’orizzonte può
quindi variare da un minimo di circa 22° ad un massimo di circa 27°. Anche se
non fissa un’altezza massima del colmo, limitando al 40% la pendenza delle
falde del tetto, la norma stabilisce comunque un limite all’ingombro che può
oltrepassare il filo di gronda senza essere computato sull’altezza. Rapportata
alla distanza che separa le gronde, la pendenza massima determina in effetti
indirettamente l’altezza del colmo.
L’art. 40 NAPR non prende in considerazione
Fatti
i cosiddetti tetti "a botte". Contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, ciò non significa che questo particolare tipo di copertura
sfugga a qualsiasi limitazione dell’ingombro che inevitabilmente comporta. Non
è invero dato di vedere per qual motivo, inarcando gli spioventi, si dovrebbero
ammettere ingombri superiori a quelli di un tradizionale tetto a due falde. Anche
il colmo dei tetti a botte deve dunque soggiacere al limite d’altezza che scaturisce
dalla pendenza massima ammissibile delle falde.
2.2. Nel caso concreto, le gronde del nuovo tetto
"a botte" distano fra loro m 13.00 e si situano ad una quota di + m
7.48 rispetto alla quota 0.00 assegnata al pianterreno. Il colmo del tetto è invece
collocato ad una quota di + m 10.95 (Δ + 3.47). Dati questi parametri, la
pendenza degli spioventi di un tetto a falde, il cui colmo e le cui gronde
fossero collocate alle stesse quote, sarebbe pari al 53.3%. Non potrebbe dunque
essere autorizzato perché supera abbondantemente la pendenza massima (40%) prescritta
dall’art. 40 NAPR. Ma se un tetto a falde così configurato non potrebbe essere
autorizzato, nemmeno un tetto "a botte" con gli stessi parametri può
essere posto al beneficio del permesso. Il semplice inarcamento delle falde,
che già di per sé aumenta gli ingombri, non costituisce di certo un motivo che
possa giustificarlo.
Tenuto conto della distanza fra le gronde (m
13.00) e della pendenza massima (40%) il colmo del tetto "a botte"
può essere collocato al massimo ad una quota di m 2.60 superiore a quella delle
gronde, ovvero, stando ai piani, alla quota di + m 10.08.
La difformità non giustifica comunque l’annullamento
del permesso. Trattandosi di un difetto che può essere facilmente corretto,
basta infatti subordinare la licenza alla condizione che il colmo del tetto
Considerandi
venga abbassato di 87 cm.
3.
3.1. 2.1. Per
principio, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore
in epoca successiva alla loro edificazione possono essere soltanto mantenute e
riparate. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo
qualitativo o quantitativo l’identità della costruzione preesistente, sono
esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti la semplice manutenzione, sono
tuttavia ammesse se il contrasto non pregiudica in modo apprezzabile l’interesse
pubblico o quello dei vicini (art. 39 RLE).
3.2
In concreto, l’edificio del resistente,
costruito prima dell’entrata in vigore del PR, non rispetta la distanza minima
dal confine (m 5.00), prescritta dall’art. 40 NAPR. Si tratta quindi di una costruzione
esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.
Il municipio ha ritenuto che l’intervento
fosse ammissibile, escludendo che si tratti di una trasformazione sostanziale.
La modifica dell’aspetto esterno dell’edificio non è priva d’importanza. Reputando
che non sovvertisse in misura radicale l’identità dell’edificio e non pregiudicasse
l’interesse pubblico o quello dei vicini qui ricorrenti l’autorità comunale non
ha tuttavia abusato della latitudine di giudizio che l’art. 39 RLE gli riserva
ai fini dell’individuazione del limite tra interventi sostanziali e trasformazioni
ancora ammissibili. La valutazione è sostenibile.
Reputandola ammissibile l’autorità comunale
non ha dunque violato il diritto.
Da questo profilo, la licenza merita
pertanto di essere confermata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando il giudizio impugnato e confermando la licenza alla condizione di
abbassare di 87 cm il colmo del tetto "a botte".
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili,
commisurate secondo lo stesso criterio, sono invece poste a carico del resistente,
che non si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto all’albo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 760) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.
la licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata
dal municipio di CO 1 a CO 2 è confermata alla condizione che il colmo del
tetto a botte sia abbassato di 87 cm.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido nella misura
di fr. 600.- e del resistente per la differenza.
3. Il
resistente rifonderà fr. 800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Melano, 6818 Melano,
2. Michele
Vassalli, 6826 Riva S. Vitale,
3. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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