52.2006.86
Fornitura e posa di finestre in alluminio
13 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.86
Data decisione, Autorità:
13.04.2006, TRAM
Titolo:
Fornitura e posa di finestre in alluminio
SUBAPPALTO
art. 4 LCPUBB
art. 4 cpv. 1 LCPUBB
art. 24 LCPUBB
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2006.86
Lugano
13 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 marzo 2006 della
RI 1
contro
la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia
che aggiudica alla CO 1 sagl la fornitura e la posa di finestre in alluminio
dello stabile Casermetta;
viste le risposte:
- 14 marzo 2006 della CO 1
sagl;
- 16 marzo 2006 del
municipio di Malvaglia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
dicembre 2005 il municipio di Malvaglia ha invitato cinque ditte locali, attive
nel campo dei lavori di falegnameria e delle costruzioni metalliche, a
presentare un'offerta per la fornitura e la posa di persiane in
alluminio termolaccato, destinate a sostituire le vecchie persiane in legno di
uno stabile comunale, denominato Casermetta;
che il capitolato, alla posizione 17,
escludeva il subappalto;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di quattro ditte, fra cui quella della RI 1, qui
ricorrente, di
fr. 25'350.55 e quella della falegnameria CO 1 sagl, qui resistente, di fr. 17'365.55;
che, previa valutazione, il 24 febbraio 2006
il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 sagl, risultata prima in
graduatoria con 80.50 punti;
che contro la predetta decisione la ditta RI
1, classificatasi al secondo posto con 80.16 punti è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l'offerta della CO
1 sagl disattenderebbe il divieto di subappalto, perché la fabbricazione delle
Considerandi
nuove persiane, che rappresenta il 70% del valore dell'intera commessa,
verrebbe subappaltata a terzi;
che il ricorso è avversato dal municipio e
dall'aggiudicataria, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente;
che in sede di replica e di duplica le parti
si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e
domande;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la RI
1.
è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art.
18.
PAmm);
che l'art. 4 cpv. 1 LCPubb definisce
commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente ed offerente in
merito all'esecuzione di opere del genio civile o dell'edilizia; sono invece considerate
commesse di fornitura i contratti a titolo oneroso tra committente ed offerente
in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita,
leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (art. 4 cpv. 2 LCPubb); le commesse
che non possono essere annoverate in queste due categorie sono considerate
commesse di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb);
che, contrariamente a quanto sostiene la
ditta resistente, la commessa in esame non è una semplice fornitura; essa non ha
infatti per oggetto la compravendita di persiane prefabbricate, ma implica la confezione
e la successiva messa in opera di persiane fabbricate su misura; la gara ad
invito promossa dal municipio non prelude alla stipulazione di un contratto di
compravendita, ma è destinata a sfociare nella conclusione di un contratto di
appalto secondo l'art. 363 CO;
che l'art. 24 LCPubb vieta il subappalto,
riservando al committente la possibilità di ammetterlo negli atti di gara;
che per subappalto si intende generalmente
un negozio giuridico mediante il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione
dell'opera che si è impegnato a compiere per conto del committente originario;
il subappalto presuppone quindi l'esistenza di un appalto, ovvero di un
contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera ed il committente
a pagare una mercede (art. 363 CO; STA 29.3.2005 in re A.S./ T.G.; Peter Gauch,
Der Werkvertrag, IV. ed., Zurigo 1996, 138 seg.);
che il divieto, temperato dalla possibilità offerta
ai concorrenti di consorziarsi (art. 23 cpv. 1 LCPubb), mira ad assicurare che
la commessa sia eseguita in proprio dall'aggiudicatario, facendo capo alle sue
risorse personali e strutturali (cfr. in tal senso art. 44 cpv. 1 LCPubb; art.
28.
cpv. 1 RLCPubb; art. 364 cpv. 2 CO; messaggio del Consiglio di Stato n. 4086
del 28.10.1998 relativo all'adozione della LCPubb, ad art. 21);
che, nel caso concreto, la ricorrente
ravvisa una violazione del divieto di subappalto nel fatto che l'aggiudicataria
affiderebbe a terzi l'intera confezione su misura delle persiane, limitandosi in
sostanza a smontare quelle vecchie ed a mettere in opera sui supporti esistenti
quelle nuove;
che l'eccezione è fondata;
che affidando ad un'altra ditta,
sconosciuta, la fabbricazione su misura delle nuove persiane, l'aggiudicataria non
si limita infatti ad acquisire materiale, ma delega a terzi, estranei alla
procedura di concorso, la parte centrale e caratteristica della commessa;
che, stando alla valutazione della
ricorrente, che la resistente non contesta, la parte di commessa delegata a
terzi rappresenterebbe il 70% del suo valore totale;
che, ammettere l'offerta della CO 1 sagl,
contravviene in modo palese il principio della trasparenza, rendendo in larga
misura prive di sostanziale rilievo le verifiche operate dal committente sulla
sua idoneità generale e specifica, rispettivamente sulle sue referenze;
che anche nel caso in cui gli atti di gara
ammettono il subappalto, gli offerenti possono invero affidare a terzi soltanto
lavori speciali, d'importanza secondaria (cfr. PVG 2002 n. 38; 1991 n. 7); la
prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere
eseguita in proprio dall'offerente;
che stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la delibera impugnata e rinviando gli atti al municipio
affinché decida se la commessa può essere aggiudicata alla ricorrente;
che la tassa di giustizia è suddivisa in
parti uguali fra il committente e la resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di
Malvaglia è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio per nuova
decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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