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Decisione

52.2006.86

Fornitura e posa di finestre in alluminio

13 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.86

Data decisione, Autorità:

13.04.2006, TRAM

Titolo:

Fornitura e posa di finestre in alluminio

SUBAPPALTO

art. 4 LCPUBB

art. 4 cpv. 1 LCPUBB

art. 24 LCPUBB

art. 43 LPAMM

Incarto n.

52.2006.86

Lugano

13 aprile

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 marzo 2006 della

RI 1

contro

la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia

che aggiudica alla CO 1 sagl la fornitura e la posa di finestre in alluminio

dello stabile Casermetta;

viste le risposte:

- 14 marzo 2006 della CO 1

sagl;

- 16 marzo 2006 del

municipio di Malvaglia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 22

dicembre 2005 il municipio di Malvaglia ha invitato cinque ditte locali, attive

nel campo dei lavori di falegnameria e delle costruzioni metalliche, a

presentare un'offerta per la fornitura e la posa di persiane in

alluminio termolaccato, destinate a sostituire le vecchie persiane in legno di

uno stabile comunale, denominato Casermetta;

che il capitolato, alla posizione 17,

escludeva il subappalto;

che in tempo utile sono pervenute al

committente le offerte di quattro ditte, fra cui quella della RI 1, qui

ricorrente, di

fr. 25'350.55 e quella della falegnameria CO 1 sagl, qui resistente, di fr. 17'365.55;

che, previa valutazione, il 24 febbraio 2006

il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 sagl, risultata prima in

graduatoria con 80.50 punti;

che contro la predetta decisione la ditta RI

1, classificatasi al secondo posto con 80.16 punti è insorta davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l'offerta della CO

1 sagl disattenderebbe il divieto di subappalto, perché la fabbricazione delle

Considerandi

nuove persiane, che rappresenta il 70% del valore dell'intera commessa,

verrebbe subappaltata a terzi;

che il ricorso è avversato dal municipio e

dall'aggiudicataria, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente;

che in sede di replica e di duplica le parti

si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e

domande;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la RI

1.

è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art.

18.

PAmm);

che l'art. 4 cpv. 1 LCPubb definisce

commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente ed offerente in

merito all'esecuzione di opere del genio civile o dell'edilizia; sono invece considerate

commesse di fornitura i contratti a titolo oneroso tra committente ed offerente

in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita,

leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (art. 4 cpv. 2 LCPubb); le commesse

che non possono essere annoverate in queste due categorie sono considerate

commesse di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb);

che, contrariamente a quanto sostiene la

ditta resistente, la commessa in esame non è una semplice fornitura; essa non ha

infatti per oggetto la compravendita di persiane prefabbricate, ma implica la confezione

e la successiva messa in opera di persiane fabbricate su misura; la gara ad

invito promossa dal municipio non prelude alla stipulazione di un contratto di

compravendita, ma è destinata a sfociare nella conclusione di un contratto di

appalto secondo l'art. 363 CO;

che l'art. 24 LCPubb vieta il subappalto,

riservando al committente la possibilità di ammetterlo negli atti di gara;

che per subappalto si intende generalmente

un negozio giuridico mediante il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione

dell'opera che si è impegnato a compiere per conto del committente originario;

il subappalto presuppone quindi l'esistenza di un appalto, ovvero di un

contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera ed il committente

a pagare una mercede (art. 363 CO; STA 29.3.2005 in re A.S./ T.G.; Peter Gauch,

Der Werkvertrag, IV. ed., Zurigo 1996, 138 seg.);

che il divieto, temperato dalla possibilità offerta

ai concorrenti di consorziarsi (art. 23 cpv. 1 LCPubb), mira ad assicurare che

la commessa sia eseguita in proprio dall'aggiudicatario, facendo capo alle sue

risorse personali e strutturali (cfr. in tal senso art. 44 cpv. 1 LCPubb; art.

28.

cpv. 1 RLCPubb; art. 364 cpv. 2 CO; messaggio del Consiglio di Stato n. 4086

del 28.10.1998 relativo all'adozione della LCPubb, ad art. 21);

che, nel caso concreto, la ricorrente

ravvisa una violazione del divieto di subappalto nel fatto che l'aggiudicataria

affiderebbe a terzi l'intera confezione su misura delle persiane, limitandosi in

sostanza a smontare quelle vecchie ed a mettere in opera sui supporti esistenti

quelle nuove;

che l'eccezione è fondata;

che affidando ad un'altra ditta,

sconosciuta, la fabbricazione su misura delle nuove persiane, l'aggiudicataria non

si limita infatti ad acquisire materiale, ma delega a terzi, estranei alla

procedura di concorso, la parte centrale e caratteristica della commessa;

che, stando alla valutazione della

ricorrente, che la resistente non contesta, la parte di commessa delegata a

terzi rappresenterebbe il 70% del suo valore totale;

che, ammettere l'offerta della CO 1 sagl,

contravviene in modo palese il principio della trasparenza, rendendo in larga

misura prive di sostanziale rilievo le verifiche operate dal committente sulla

sua idoneità generale e specifica, rispettivamente sulle sue referenze;

che anche nel caso in cui gli atti di gara

ammettono il subappalto, gli offerenti possono invero affidare a terzi soltanto

lavori speciali, d'importanza secondaria (cfr. PVG 2002 n. 38; 1991 n. 7); la

prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere

eseguita in proprio dall'offerente;

che stando così le cose, il ricorso va

accolto, annullando la delibera impugnata e rinviando gli atti al municipio

affinché decida se la commessa può essere aggiudicata alla ricorrente;

che la tassa di giustizia è suddivisa in

parti uguali fra il committente e la resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di

Malvaglia è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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