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Decisione

52.2006.87

Misure coercitive

27 marzo 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) L'8

marzo 2004 il ricorrente RI 1 ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo.

Sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, egli ha dichiarato essere

cittadino liberiano e di avere 15 anni e mezzo (10.9.1988).

Con decisione 29 ottobre 2004 l'Ufficio

federale dei rifugiati (UFR) si è rifiutato di entrare nel merito della richiesta,

in quanto l'interessato aveva mentito all'autorità sulla propria identità (art.

32 cpv. 2 lett. b LAsi). L'esame radiografico a cui egli era stato sottoposto

aveva infatti rilevato un'età ossea di almeno 19 anni e mezzo.

Allo stesso è quindi stato ordinato di

lasciare il territorio elvetico entro il 12 novembre 2004.

b) Il 6 dicembre 2004 RI 1 è stato fermato a

Paradiso dalla polizia e invitato ad allontanarsi dalla Svizzera.

Il 23 settembre 2005, il ricorrente è stato nuovamente

sorpreso sul nostro territorio, a Lugano. Interrogato dalla polizia, egli ha

dichiarato di non avere mai intrapreso nulla per ottenere i documenti necessari

al suo rimpatrio. Allo stesso è stato ancora una volta ordinato di lasciare il nostro

paese.

Il 1° dicembre 2005 egli si è presentato a

Chiasso presso il Centro di registrazione dell'Ufficio federale della

migrazione, dichiarando di non avere mai lasciato la Svizzera e di non essersi

mai presentato dinnanzi alle autorità diplomatiche del suo paese di origine per

ottenere i documenti di viaggio.

B. Ritenuto che

RI 1 continuava a sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione, con

decisione 5 dicembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la sua carcerazione per la durata di

tre mesi sulla base dell'art. 13b cpv. 1 lett. c e d LDDS.

Il provvedimento è stato convalidato il 6

dicembre 2005 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (in seguito: GIAR), il

quale ha rilevato come l'interessato avesse fornito false generalità, non avesse

fatto nulla per procurarsi i documenti necessari per il rimpatrio e si fosse

reso a più riprese irreperibile.

C. a) Allo

scopo di identificare la sua nazionalità, il 25 gennaio 2006 RI 1 è stato sottoposto

a un test linguistico, dal quale è emerso con una certezza del 97% che egli è

cittadino della Nigeria. Preso atto di tali emergenze, il dipartimento ha preso

contatto con la delegazione di quel paese per procedere all'audizione dell'interessato,

prevista nel corso del corrente mese di marzo.

Interrogato il 20 febbraio 2006 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua volontà di collaborare alla sua

identificazione, RI 1 ha ribadito le proprie generalità e di essere cittadino

liberiano, dichiarando inoltre di volere abbandonare la Svizzera autonomamente

se rilasciato.

b) Ritenuta la persistenza a non volere

collaborare alla propria identificazione, rendendo in questo modo difficile

all'autorità qualsiasi tentativo di procacciargli i documenti necessari all'espatrio,

il 21 febbraio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha prolungato

di tre mesi il periodo di carcerazione di RI 1 sulla base dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c LDDS.

Sentito il ricorrente, il 23 febbraio 2006

il GIAR ha convalidato la proroga fino al 5 giugno 2006.

D. Contro

quest'ultima pronunzia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo di essere immediatamente scarcerato.

Secondo il ricorrente, non facendo alcun

tentativo al fine di determinare la sua nazionalità, l'autorità dipartimentale avrebbe

procrastinato inutilmente la sua carcerazione. Dal canto suo, sostiene di non

potersi procurare personalmente i documenti necessari per lasciare la Svizzera a

causa della sua carcerazione e del fatto che l'ambasciata liberiana ha sede a Parigi.

Critica inoltre il dipartimento per non avergli

comunicato il nominativo del suo patrocinatore d'ufficio e per non avere

avvertito quest'ultimo del suo interrogatorio di polizia del 20 febbraio 2006.

Contesta infine che vi sarebbero concreti

indizi di pericolo di fuga se fosse immediatamente scarcerato.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni che il GIAR,

formulando una serie di osservazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 31 LALMC) e la

legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato

dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 31 LALMC e 46

cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. L'art.

13b cpv. 1 LDDS dispone che se è stata notificata una decisione di prima

istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità cantonale competente, allo

scopo di garantire l’esecuzione, può incarcerare lo straniero - tra

l'altro -:

se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende

sottrarsi all’espulsione, in particolare perché non si attiene all’obbligo di

collaborare per l'ottenimento dei documenti di legittimazione secondo l’art. 13f

LDDS e l’art. 8 cpv. 1 lett. a o cpv. 4 LAsi (lett. c);

o se, fondandosi sull’art. 32 cpv. 2 lett. a – c o sull’art.

33.

LAsi, l’ufficio competente ha deciso di non entrare nel merito (lett. d).

In particolare, l'art. 13f lett. c

LDDS dispone che lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura

prevista dalla presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei

fatti determinanti per l’applicazione della stessa, in particolare procurando i

documenti di legittimazione o collaborando affinché le autorità possano ottenerli.

Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 4 LAsi indica che in caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è

tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.

2.2

La carcerazione può durare tre mesi al massimo; se

particolari ostacoli si oppongono all’esecuzione dell’allontanamento o

dell’espulsione, con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale la

carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (art.

13b cpv. 2 LDDS). Va fatto subito il necessario, soggiunge il cpv. 3

della medesima norma, per l’esecuzione dell’espulsione o dell’allontanamento.

La proroga della carcerazione necessita del

consenso dell'autorità giudiziaria cantonale. A tal fine, essa tiene conto,

oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare

dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione dev'essere eseguita

(art. 13c cpv. 3 LDDS).

La richiesta di proroga della carcerazione

deve essere motivata ed inoltrata al giudice al più tardi sette giorni prima

della scarcerazione prevista dalla decisione (art. 29 LALMC).

3.

3.1. In

concreto, con decisione 29 ottobre 2004 cresciuta in giudicato, l'UFR non è

entrato nel merito della domanda d'asilo di RI 1 giusta l'art. 32 cpv. 2 lett.

b LAsi, in quanto egli aveva ingannato l'autorità sulla propria identità.

Nonostante che in quell'occasione gli fosse

stato ordinato di lasciare il nostro paese entro il 12 novembre successivo, RI

1.

ha continuato a risiedere in Svizzera. Egli non si è mai procacciato i

documenti di viaggio necessari per poter rientrare nel suo paese d'origine,

preferendo darsi alla macchia.

Nemmeno dopo essere stato sorpreso a due

riprese dalla polizia sul nostro territorio ed essere stato invitato nuovamente

ad andarsene dalla Svizzera, l'insorgente non ha intrapreso alcunché per

procurarsi i documenti di identità necessari al rimpatrio. Da qui la decisione

del Dipartimento delle istituzioni, fondata sull'art. 13b cpv. 1 lett. c e d

LDDS , di incarcerarlo per la durata di tre mesi in vista dello sfratto.

Ritenuto che durante questo periodo il

ricorrente non ha minimamente collaborato con le autorità alla propria

identificazione, rendendo alquanto problematico qualsiasi tentativo della medesima

volto a ottenere i documenti necessari per il suo espatrio, il 21 febbraio 2006

la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di prorogare di tre mesi la

durata della carcerazione, sulla base dell'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS.

3.2

La decisione, convalidata dal GIAR dopo

aver proceduto all'audizione del ricorrente, resiste alle critiche sollevate

nel gravame.

3.2.1

Innanzitutto, dal profilo procedurale, il fatto che l'insorgente sia

stato interrogato il 20 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale senza che fosse

presente il suo patrocinatore non risulta censurabile. Dall'art. 13d cpv. 1

LDDS può in effetti essere unicamente dedotto il diritto ad essere patrocinati

da un legale durante la procedura di messa in stato di detenzione e in

occasione del successivo controllo giudiziale della decisione di carcerazione o

di prolungamento della carcerazione (DTF 122 II 154 consid. 2c).

Né il diritto federale, né quello cantonale dispongono per contro che lo

straniero incarcerato debba essere assistito da un mandatario professionale ogniqualvolta

le autorità amministrative compiono degli atti istruttori in prospettiva del

suo allontanamento dalla Svizzera. Non è dato inoltre di vedere come nel caso

di specie l'assenza del patrocinatore al suddetto interrogatorio abbia potuto

influire in maniera apprezzabile sulla durata della carcerazione.

Inoltre, come rilevato dal GIAR nella risposta al ricorso, se è vero che la

nomina del difensore non è stata notificata al ricorrente, è altrettanto vero

che tale circostanza è comunque subito stata comunicata al legale nominato.

Nulla ha dunque impedito all'insorgente e al suo patrocinatore di entrare

immediatamente in contatto e di conferire tra loro.

Ne discende che i diritti di parte del ricorrente non sono stati nell'occasione

violati.

3.2.2

Per quanto attiene poi al merito del provvedimento

litigioso, occorre considerare che RI 1 è tutt'oggi privo di documenti di

identità e non ha mai dimostrato di avere fatto tutto il possibile per

procurarseli. Il ricorrente è clandestino e non ha né relazioni stabili né

mezzi di sostentamento in Svizzera. Vi sono pertanto concreti indizi per ritenere

che, senza la proroga della sua carcerazione, egli tenti di sottrarsi allo

sfratto o cerchi di renderne difficile l'esecuzione, come ha peraltro già avuto

modo di fare in passato, dandosi alla macchia dopo la decisione di non entrata

nel merito della sua domanda d'asilo.

Invano egli sostiene di non avere potuto

prendere contatto con le autorità diplomatiche del suo paese perché si trova in

carcere. L'insorgente dimentica che avrebbe dovuto lasciare il territorio

svizzero entro il 12 novembre 2004 e che la sua incarcerazione in vista del suo

sfratto risale solo al 5 dicembre 2005, per cui ha avuto a disposizione più di

un anno per prendere contatto con le rappresentanze diplomatiche del suo paese

d'origine.

Inoltre, durante la sua carcerazione, RI 1 è

stato sottoposto a un test linguistico allo scopo di identificare la sua

nazionalità ed è emerso con una certezza del 97% che egli è cittadino della Nigeria,

avendone la fisionomia ed esprimendosi nell'inglese tipico di tale nazione (v.

rapporto 26 gennaio 2006 dell'interprete). Tale accertamento, richiesto

dall'UFR già nel novembre 2004, non era stato effettuato in precedenza poiché

l'interessato si era reso irreperibile (v. rapporto di trasmissione 3 dicembre

2004.

della Polizia cantonale).

L'argomento, secondo cui il ritardo

nell'ottenimento dei documenti di viaggio sarebbe da imputare esclusivamente al

modo in cui hanno agito le autorità svizzere, non può dunque essere assolutamente

condiviso. Anzi, come emerge dagli atti, durante il periodo di incarcerazione

quest'ultime si sono prodigate nel tentativo di finalmente accertare le sue

vere generalità, senza però poter contare sulla collaborazione dell'insorgente.

Considerato dunque l'avvicinarsi della

scadenza del termine della carcerazione e tenuto conto del comportamento tenuto

dal ricorrente, è a giusta ragione che il dipartimento ha deciso di prorogare

il suo fermo, così da permettere l'esecuzione di ulteriori accertamenti sulla

persona di RI 1, come ad esempio il suo esame da parte di una delegazione del

governo nigeriano che dovrebbe giungere in Svizzera nel corso del corrente mese

di marzo.

3.3

Ritenuto che il ricorrente intende

sottrarsi all’espulsione in quanto persiste a non attenersi all’obbligo di

collaborare per l'ottenimento dei suoi documenti di legittimazione, la proroga

di tre mesi della sua carcerazione si rivela conforme all'art. 13b cpv. 2 LDDS.

Dal momento che la proroga della

carcerazione è stata giustificata esclusivamente sulla base dei motivi di cui all'art.

13b cpv. 1 lett. c LDDS e che gli stessi risultano in concreto adempiuti, non occorre qui esaminare il provvedimento dal profilo dell'art.

13b cpv. 1 lett d LDDS, come proposto dal dipartimento nelle proprie osservazioni

al gravame.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Considerato che il ricorrente è al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, si prescinde dal prelievo

di tassa e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13b, 13c e 13f LDDS; 27, 29 e 31 LALMC;

3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm e la LAg;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro la

presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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