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Decisione

52.2006.9

Rinnovo di un permesso di dimora - nessun diritto dopo il divorzio - irricevibilità del ricorso

7 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i concubini il cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non è

evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 1997 I pag. 284);

Considerandi

che in esito alle considerazioni che precedono,

il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di

questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la

tempestività;

che la tassa di giudizio posta a carico del

soccombente è limitata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 38 OLS; 100 cpv. 1 lett.

b n. 3 OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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