52.2006.9
Rinnovo di un permesso di dimora - nessun diritto dopo il divorzio - irricevibilità del ricorso
7 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.9
Data decisione, Autorità:
07.02.2006, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora - nessun diritto dopo il divorzio - irricevibilità del ricorso
IRRECEVIBILITÀ
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 38 OLS
Incarto n.
52.2006.9
Lugano
7 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 6 dicembre 2005 (n. 5843) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso
la decisione 26 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di
dimora;
viste le risposte:
- 16 gennaio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il cittadino della Bosnia Erzegovina RI
1 (1973) si è sposato il 10 dicembre 2000 nel proprio paese d'origine con la
connazionale A__________ (1977), titolare di un permesso di dimora nel nostro
cantone;
che a seguito del matrimonio, l'insorgente è
stato autorizzato a ricongiungersi con la consorte in Svizzera: giunto sul
suolo elvetico il 22 marzo 2001, egli ha ottenuto un permesso di dimora, in
seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 31 ottobre 2005;
che il 15 marzo 2005 il ricorrente e la
moglie A__________ si sono separati di fatto;
che con sentenza 28 giugno 2005, passata in
giudicato il 3 agosto successivo, il Segretario assessore della Pretura di
Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________;
che, fondandosi sulle premesse emergenze,
con decisione 26 ottobre 2005 il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso
di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per
lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 38 e 39 OLS);
che con giudizio 6 dicembre 2005 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;
che il Governo ha ritenuto che lo scopo per
il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessato (ricongiungimento
familiare) era venuto a mancare a seguito della separazione di fatto dalla
moglie A__________ nel marzo 2005 e del conseguente divorzio pronunciato il 28
giugno 2005, considerando inoltre esigibile il suo rientro in Bosnia-Erzegovina;
che al dispositivo n. 3 della decisione è
stato indicato che la stessa era definitiva;
che contro la predetta pronunzia
governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del suo
permesso di dimora e, in via del tutto subordinata, di retrocedere gli atti
all'autorità inferiore per nuovo giudizio;
che il ricorrente sostiene di avere diritto
al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno giusta l'art. 8 CEDU;
che, dopo avere precisato che il divorzio è
riconducibile ai problemi psichici di cui soffre la ex moglie, l'insorgente pone
in evidenza di continuare a frequentarla e non esclude di riprendere la vita
insieme a lei nel giro di pochi anni confidando in un miglioramento delle sue
condizioni di salute;
che egli chiede inoltre di assegnargli un
termine di 20 giorni per produrre la documentazione medica relativa alla patologia
di cui soffre la ex consorte;
che il dipartimento e il Consiglio di Stato
propongono per contro di dichiarare irricevibile il gravame;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto
nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che l'interessato non può prevalersi di una
disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da
cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;
che non esiste infatti alcun trattato
conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina
(o l'allora ex Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal
senso;
che autorizzato il 22 marzo 2001 a risiedere
in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare per vivere insieme alla
moglie A__________, l'insorgente è stato posto al beneficio di un permesso di
dimora annuale in virtù dell'art. 38 OLS, la consorte essendo anch'ella
titolare di un identico permesso;
che infatti giusta l'art. 38 cpv. 1 OLS,
l’autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a
farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non
coniugati, di cui deve prendersi cura;
che, tuttavia, a seguito della separazione
di fatto avvenuta nel corso del mese di marzo 2005 e del successivo divorzio
pronunciato il 28 giugno successivo, il ricorrente non può più prevalersi di
tale disposto per poter continuare a soggiornare nel nostro paese;
che contrariamente a quanto assume il
ricorrente, l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8
CEDU in quanto egli non può invocare la protezione della vita familiare
garantita da tale disposto, non essendovi più vita coniugale;
che l'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per
Fatti
i concubini il cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non è
evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 1997 I pag. 284);
Considerandi
che in esito alle considerazioni che precedono,
il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di
questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la
tempestività;
che la tassa di giudizio posta a carico del
soccombente è limitata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 38 OLS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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