52.2006.92
Licenza per prolungare una tettoia di uno stabilimento
16 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.92
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, TRAM
Titolo:
Licenza per prolungare una tettoia di uno stabilimento
INQUINAMENTO FONICO
art. 21 LE
art. 7 cpv. 1 LIFD
art. 8 OIF
Incarto n.
52.2006.92
Lugano
16 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 892) che annulla la licenza edilizia 5 settembre 2005 rilasciata dal
municipio di Agno alla ricorrente per prolungare una tettoia del suo stabilimento
(part. __________);
viste le risposte:
- 22 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
- 10 aprile 2006 del
municipio di Agno;
- 19 aprile 2006 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 24 aprile 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12
maggio 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di Agno il permesso di prolungare
di 10 m una tettoia aperta, lunga 46 m e larga 14 facente parte del suo
stabilimento, situato nella zona industriale (part. __________).
Alla domanda si è opposta CO 1, proprietaria
di una casa d'abitazione (part. __________) situata nella vicina zona
residenziale, oltre la linea ferroviaria __________, che ha contestato l'intervento
dal profilo delle immissioni foniche prodotte dai macchinari collocati sotto l'attuale
tettoia, paventando in particolare che il prolungamento li incanalasse verso il
suo fondo.
Fatti
I Servizi generali
del Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda alla
condizione che il generatore di corrente ed il compressore esistenti sotto l'attuale
tettoia funzionassero unicamente di giorno, che la limitazione del funzionamento
fosse garantita da un timer e che il soffitto della tettoia fosse
rivestito di materiale fonoassorbente.
Il 5 settembre 2005 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità
cantonale, al divieto di modificare senza permesso l'attuale uso dell'area interessata
e respingendo nel contempo l'opposizione della vicina.
B. Con
giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo
il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente, che aveva in particolare eccepito
anche la presenza di due enormi ventilatori, fonte di inammissibili immissioni
foniche.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
domanda di costruzione fosse incompleta, poiché non indicava la destinazione
del prolungamento della tettoia e non teneva conto dei macchinari ivi
installati.
C. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciatale dal municipio.
L'insorgente rileva che la domanda di
costruzione ha per oggetto unicamente il prolungamento della tettoia esistente.
Esso servirebbe unicamente a proteggere dalle intemperie i materiali ivi
depositati. Il generatore di corrente ed il compressore installati sotto la
tettoia da prolungare produrrebbero immissioni inferiori ai valori limite d'immissione
(VLI) fissati dall'OIF per le zone residenziali (GS II).
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il Dipartimento del territorio, che conferma il
preavviso espresso in precedenza.
Il municipio rileva che i compressori
esistono da una ventina d'anni e sono installati nell'attiguo stabilimento, che
il generatore di corrente è stato posato provvisoriamente per sopperire a momentanei
cali di tensione e che nel frattempo è stata autorizzata la costruzione di una
nuova cabina di trasformazione. Auspica quindi l'accoglimento dell'impugnativa.
La vicina opponente sollecita invece la
conferma del giudizio impugnato, sottolineando nuovamente che la domanda di
costruzione non tiene conto dei due ventilatori esistenti sotto la tettoia. Critica
inoltre le risultanze degli accertamenti fonici esperiti dalla SPAA.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere
posto rimedio mediante rinvio all'istanza inferiore (art. 65 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 7 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono
essere limitate secondo le disposizioni dell'au-torità esecutiva:
a. nella
maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile
sotto il profilo economico, e
b. in modo
che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di
pianificazione.
Se un impianto fisso già esistente al
momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato,
soggiunge l'art. 8 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche delle parti d'impianto
nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità
esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio
e sopportabile sotto il profilo economico. Se la modifica è sostanziale, le
emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo
tale da non superare i valori limite d'immissione (cpv. 2). Le trasformazioni,
gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto
sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da
aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti
per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più
elevate (cpv. 3).
3.
Nel caso
concreto, il prolungamento della tettoia va configurato come una modifica di un
impianto fisso esistente. Torna quindi applicabile l'art. 8 OIF sopra citato.
La SPAA ha fondato il suo preavviso sulle
risultanze di accertamenti esperiti il 21 dicembre 2004, prima dell'inoltro
della domanda di costruzione qui in esame, per valutare il rumore prodotto da
un generatore provvisorio e da un compressore installati sotto la tettoia da
ampliare. In base a questi rilievi, le immissioni foniche prodotte da questi
due impianti sul fondo dell'opponente erano pari a 59.5 dB(A). Considerato che
l'allegato 6 all'OIF fissa in 60 dB(A) il VLI di giorno, rispettivamente in 50
dB(A) il VLI di notte, l'autorità cantonale ha imposto di limitare il
funzionamento di questi due impianti al periodo diurno (0700-1900). Ha inoltre
prescritto la posa di un rivestimento fonoassorbente sul soffitto della tettoia.
Di per sé con questi due provvedimenti, l'ampliamento della tettoia dovrebbe
essere conforme all'art. 8 OIF.
L'opponente ha tuttavia contestato anche il
rumore prodotto da due ventilatori esistenti sotto la tettoia, che non sono
stati presi in considerazione ai fini della valutazione del rumore complessivamente
prodotto dallo stabilimento della ricorrente.
Ora, in casi di questa natura, l'autorità di
ricorso di prima istanza non può semplicemente annullare la licenza impugnata,
sostenendo che la domanda di costruzione è incompleta ed esigendo la
ripetizione dell'intera procedura, ma deve esperire i necessari accertamenti,
esperendo un sopralluogo ed ordinando semmai una perizia fonica che verifichi
le risultanze dei rilievi effettuati dall'Ufficio prevenzione rumori della
SPAA.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non essendo compito
specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in
essere dall'autorità inferiore, il ricorso va parzialmente accolto, annullando
il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché,
completati gli accertamenti, statuisca nuovamente sull'impugnativa inoltratagli
da CO 1.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11 LPAmb;
7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 21 febbraio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 892) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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