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Decisione

52.2006.92

Licenza per prolungare una tettoia di uno stabilimento

16 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I Servizi generali

del Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda alla

condizione che il generatore di corrente ed il compressore esistenti sotto l'attuale

tettoia funzionassero unicamente di giorno, che la limitazione del funzionamento

fosse garantita da un timer e che il soffitto della tettoia fosse

rivestito di materiale fonoassorbente.

Il 5 settembre 2005 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità

cantonale, al divieto di modificare senza permesso l'attuale uso dell'area interessata

e respingendo nel contempo l'opposizione della vicina.

B. Con

giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo

il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente, che aveva in particolare eccepito

anche la presenza di due enormi ventilatori, fonte di inammissibili immissioni

foniche.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la

domanda di costruzione fosse incompleta, poiché non indicava la destinazione

del prolungamento della tettoia e non teneva conto dei macchinari ivi

installati.

C. Contro il

predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della

licenza rilasciatale dal municipio.

L'insorgente rileva che la domanda di

costruzione ha per oggetto unicamente il prolungamento della tettoia esistente.

Esso servirebbe unicamente a proteggere dalle intemperie i materiali ivi

depositati. Il generatore di corrente ed il compressore installati sotto la

tettoia da prolungare produrrebbero immissioni inferiori ai valori limite d'immissione

(VLI) fissati dall'OIF per le zone residenziali (GS II).

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad

identica conclusione perviene il Dipartimento del territorio, che conferma il

preavviso espresso in precedenza.

Il municipio rileva che i compressori

esistono da una ventina d'anni e sono installati nell'attiguo stabilimento, che

il generatore di corrente è stato posato provvisoriamente per sopperire a momentanei

cali di tensione e che nel frattempo è stata autorizzata la costruzione di una

nuova cabina di trasformazione. Auspica quindi l'accoglimento dell'impugnativa.

La vicina opponente sollecita invece la

conferma del giudizio impugnato, sottolineando nuovamente che la domanda di

costruzione non tiene conto dei due ventilatori esistenti sotto la tettoia. Critica

inoltre le risultanze degli accertamenti fonici esperiti dalla SPAA.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere

posto rimedio mediante rinvio all'istanza inferiore (art. 65 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 7 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono

essere limitate secondo le disposizioni dell'au-torità esecutiva:

a. nella

maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile

sotto il profilo economico, e

b. in modo

che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di

pianificazione.

Se un impianto fisso già esistente al

momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato,

soggiunge l'art. 8 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche delle parti d'impianto

nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità

esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

e sopportabile sotto il profilo economico. Se la modifica è sostanziale, le

emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo

tale da non superare i valori limite d'immissione (cpv. 2). Le trasformazioni,

gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto

sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da

aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti

per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più

elevate (cpv. 3).

3.

Nel caso

concreto, il prolungamento della tettoia va configurato come una modifica di un

impianto fisso esistente. Torna quindi applicabile l'art. 8 OIF sopra citato.

La SPAA ha fondato il suo preavviso sulle

risultanze di accertamenti esperiti il 21 dicembre 2004, prima dell'inoltro

della domanda di costruzione qui in esame, per valutare il rumore prodotto da

un generatore provvisorio e da un compressore installati sotto la tettoia da

ampliare. In base a questi rilievi, le immissioni foniche prodotte da questi

due impianti sul fondo dell'opponente erano pari a 59.5 dB(A). Considerato che

l'allegato 6 all'OIF fissa in 60 dB(A) il VLI di giorno, rispettivamente in 50

dB(A) il VLI di notte, l'autorità cantonale ha imposto di limitare il

funzionamento di questi due impianti al periodo diurno (0700-1900). Ha inoltre

prescritto la posa di un rivestimento fonoassorbente sul soffitto della tettoia.

Di per sé con questi due provvedimenti, l'ampliamento della tettoia dovrebbe

essere conforme all'art. 8 OIF.

L'opponente ha tuttavia contestato anche il

rumore prodotto da due ventilatori esistenti sotto la tettoia, che non sono

stati presi in considerazione ai fini della valutazione del rumore complessivamente

prodotto dallo stabilimento della ricorrente.

Ora, in casi di questa natura, l'autorità di

ricorso di prima istanza non può semplicemente annullare la licenza impugnata,

sostenendo che la domanda di costruzione è incompleta ed esigendo la

ripetizione dell'intera procedura, ma deve esperire i necessari accertamenti,

esperendo un sopralluogo ed ordinando semmai una perizia fonica che verifichi

le risultanze dei rilievi effettuati dall'Ufficio prevenzione rumori della

SPAA.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non essendo compito

specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in

essere dall'autorità inferiore, il ricorso va parzialmente accolto, annullando

il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché,

completati gli accertamenti, statuisca nuovamente sull'impugnativa inoltratagli

da CO 1.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11 LPAmb;

7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 21 febbraio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 892) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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