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Decisione

52.2006.93

Lavoratori distaccati sanzione amministrativa

5 ottobre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 28

ottobre 2004, l'Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) ha accertato

che non erano state rispettate le condizioni salariali minime di due dipendenti,

distaccati a __________ dal 25 al 29 ottobre 2004 dalla RI 1 (Italia, prov. di __________)

per svolgere alcuni lavori di montaggio di porte tagliafuoco presso l'azienda __________

SA.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il

28 febbraio 2005 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle

finanze e dell'economia ha intimato alla RI 1 un rapporto di contravvenzione e,

raccolte le sue osservazioni, con decisione 9 maggio 2005 le ha inflitto una

multa di fr. 3'864.– obbligandola inoltre a riversare ai propri dipendenti

distaccati la mercede dovuta di fr. 1'104.–.

L'autorità dipartimentale ha rimproverato

alla società di avere impiegato questi ultimi a condizioni salariali (fr.

11.20/h) non conformi a quelle prescritte dal contratto collettivo nazionale di

lavoro per l'artigianato del metallo (fr. 25.–/h).

La decisione è stata resa sulla base dell'art.

2 cpv. 1 lett. a della legge federale concernente le condizioni lavorative e

salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e le misure collaterali

(legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera: LDist; RS 823.20).

B. a) Contro

la predetta misura, il 13 maggio 2005 la RI 1 è insorta dinnanzi alla Pretura

penale, chiedendone l'annullamento.

b) Dopo uno scambio di opinioni tra la

Pretura penale e il Consiglio di Stato, quest'ultima autorità si è dichiarata

competente a statuire sui gravami interposti contro le decisioni di multa amministrativa

in materia di lavoratori distaccati, in quanto di natura squisitamente

amministrativa.

c) Con giudizio 7 febbraio 2006, il

Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1

contro la risoluzione dipartimentale del 28 febbraio 2005.

L'Esecutivo cantonale ha confermato la

decisione di multa per i motivi addotti dall'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro, considerandola inoltre conforme al principio della proporzionalità.

Ha invece ha annullato il provvedimento, in

quanto privo della necessaria base legale, laddove obbligava la società a

riversare ai propri dipendenti distaccati la mercede dovuta.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento nella misura in cui la

condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.

La ricorrente sostiene di avere svolto i

lavori per conto di una ditta appaltatrice, credendo che quest'ultima avesse

correttamente adempiuto ad ogni formalità. In ogni caso ritiene l'importo della

multa sproporzionato.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in

seguito.

Considerato, in

diritto

1. Giusta

l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso

l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a

questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60

cpv. 1 PAmm).

1.2. In concreto la multa pronunciata il 9

maggio 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti della

ricorrente è stata resa in applicazione dell'art. 9 LDist, relativo alle

sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni a

questa legge.

L'art. 10 LDist. dispone che in questi casi la procedura di ricorso è retta

dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;

RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16

dicembre 1943 (OG; RS 173.110).

A seguito dell'entrata in vigore della

LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge

cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di applicare

la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna disposizione è per

contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai rimedi di diritto

esperibili e alle istanze giudiziarie competenti a statuire a

livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dalle autorità

di prime cure in materia di lavoratori distaccati. La legge cantonale di procedura

per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento che l'oggetto

della presente vertenza riguarda una sanzione (pecuniaria) amministrativa.

A dispetto dell'indicazione data dal

Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza

essere dichiarato irricevibile, per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo

a pronunciarsi sul medesimo.

1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa

obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza

cantonale, laddove le decisioni di quest’ultime siano direttamente impugnabili

con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è

direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di

un'autorità giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali

in merito (DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1°dicembre

2000 nella causa 1A.193/2000).

Ora, dal momento che, come appena illustrato

(cfr. supra consid. 1.2.), il provvedimento litigioso si fonda sul

diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale

federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e

seg. OG non essendo dato nessuno dei motivi di inammissibilità elencati agli

art. da 99 a 102 OG, la competenza di questo tribunale dev'essere ugualmente

ammessa, ratione materiae, ai fini dell'attuazione del diritto di rango superiore.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in

vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini

elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e

disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle

attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle

disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore

dal 1° giugno 2002).

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali

accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla

prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una

durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che

effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di

lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza,

distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori

dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta

con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in

vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel

contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più

destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle

"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera

circolazione delle persone tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:

Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile

2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

2.2

Al fine di combattere il pericolo di

un'eventuale pressione sociale, che potrebbe causare la comparsa sul mercato

del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE,

il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di

accompagnamento per l'introduzione dell'ALC, volte a istituire una base

giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei

lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata

adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio

2004.

3.

3.1.

Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist, il datore di

lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative

e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio

federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti

normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO negli ambiti della retribuzione

minima.

L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell’inizio

dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal

Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni

necessarie per l’esecuzione dei controlli, in particolare l’identità delle

persone distaccate in Svizzera (lett. a), l’attività svolta in Svizzera (lett.

b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c). Il datore di lavoro

deve allegare alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale

egli ha preso atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a

rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto

giorni dopo la notifica dell’impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).

L'art. 6 cpv. 1 ODist ribadisce che la procedura di notifica

ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di

otto giorni per anno civile. Nel caso di attività nei seguenti settori,

soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, la notifica dev'essere effettuata

indipendentemente dalla durata dei lavori: edilizia, ingegneria e rami

accessori dell’edilizia (lett. a); ristorazione (lett. b); lavori di pulizia in

aziende e economie domestiche (lett. c); servizio di sorveglianza e di

sicurezza (lett. d); commercio ambulante a norma dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b

della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (lett. e). In

casi urgenti, come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi

non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza

del termine di otto giorni di cui all’art. 6 cpv. 3 LDist, ma al più presto il

giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).

3.2

Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente può, per lievi

infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist, pronunciare una

multa amministrativa sino a fr. 5'000.– franchi. È applicabile l’art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS

313.

). L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità

federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene

un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata

in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv. 3 LDist).

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che se la multa

applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone

punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati

all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette

persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona

giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza

personalità giuridica (art. 7 cpv. 2 DPA).

4.

4.1. In

concreto, il 28 ottobre 2004 l'AIC ha accertato che dal 25 al 29 dello stesso

mese la RI 1, ditta attiva nel ramo delle metalcostruzioni e specializzata nel

montaggio e la manutenzione di manufatti antincendio, aveva distaccato a __________

dei suoi dipendenti allo scopo di svolgere alcuni lavori di montaggio di porte

tagliafuoco presso l'azienda __________ SA, senza che fossero state rispettate

le condizioni salariali prescritte dalla Convenzione collettiva nazionale di

lavoro nel settore dell'Unione svizzera del metallo, decretata di

obbligatorietà generale dall'art. 7 cpv. 1 lett. 1 LDist.

La ricorrente non contesta la materialità dell'infrazione addebitatale. Essa

eccepisce però di avere svolto i lavori di montaggio delle porte tagliafuoco in

qualità di ditta subappaltatrice per conto delle __________ S.p.A., azienda produttrice

e venditrice di tali prodotti, convinta che quest'ultima avesse rispettato ogni

formalità. Ritiene pertanto che la multa amministrativa inflittale sia ingiustificata.

4.2

L'obbiezione sollevata dall'insorgente è

infondata. Gli art. 2 cpv. 1 lett. a LDist e 6 cpv. 1 LDist. obbligano indiscriminatamente

tutti i datori di lavoro con domicilio o sede all'estero a garantire ai loro

dipendenti distaccati in Svizzera le condizioni lavorative e salariali vigenti

nel nostro Paese e a notificare alle competenti autorità cantonali le

informazioni necessarie per l'esecuzione dei dovuti controlli. Questi obblighi

sussistono a prescindere dal fatto che il datore di lavoro in questione agisca nel

caso concreto quale unico appaltatore delle commessa o in qualità di subappaltatore

della medesima.

Neppure qualora nell'ambito di un rapporto di subappalto, l'appaltatore

primario (ad esempio l'appaltatore totale, generale o principale) sia venuto

meno al suo dovere - previsto dall'art. 5 cpv. 1 LDist. - di obbligare contrattualmente

il subappaltatore a rispettare la LDist, quest'ultimo può sfuggire alle sue

responsabilità dal profilo amministrativo. In effetti, giusta il cpv. 2 di

questa stessa norma, le conseguenze di una simile omissione consistono unicamente

nel fatto che l'appaltatore primario può pure lui essere sanzionato sulla base

dell'art. 9 LDist. per le infrazioni commesse dal subappaltatore e che, sotto

l'aspetto civile, esso risponde in solido con quest'ultimo per il mancato

adempimento delle condizioni lavorative e salariali minime di cui all'art. 2

LDist (v. Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la

Svizzera e la CE, FF n. 34 del 31 agosto 1999, ad n. 276.21 pag. 5356). Nulla

muta per contro in questi casi per quanto attiene alla punibilità giusta l'art.

9.

LDist. del subappaltatore.

Può pertanto restare aperta in questa sede la questione di sapere se la __________

S.p.A. abbia obbligato contrattualmente la RI 1 a rispettare la normativa in

materia di lavoratori distaccati in Svizzera giusta l'art. 5 cpv. 1 LDist., in

quanto, alla luce di quanto appena esposto, la circostanza è del tutto

ininfluente per l'esito del presente giudizio.

5.

La multa

amministrativa, commisurata in base al numero di lavoratori distaccati (2),

alla durata del distaccamento (5 giorni di 8 ore) e alla differenza tra il

salario contrattualmente dovuto in Svizzera (fr. 25.–/h per un totale di fr.

2'000.–) e quello effettivamente versato (fr. 11.20/h per un totale di fr.

896.

–), tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione

commessa e sopprime l'indebito vantaggio che la ricorrente si è procacciata.

Contenuta nei limiti concessi dalla legge e conforme al principio di

proporzionalità, va dunque confermata.

6.

Il ricorso

va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giudizio segue la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 97, 98a OG; 1 e 5 ALC; 2, 5, 6, 9, 10

LDist; 6 ODist; 1, 3, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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