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Decisione

52.2006.94

Rinnovo di un permesso di dimora

3 maggio 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini comunitari. Pone inoltre in evidenza di convivere dal 2004 con una

cittadina comunitaria, ciò che gli permetterebbe di invocare l'art. 8 CEDU.

In siffatte circostanze ritiene che il suo

rinvio in __________ sarebbe inopportuno. Chiede infine di essere sentito.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 5 aprile 2006, il ricorrente ha chiesto di replicare.

Non è stato dato seguito alla domanda per i

motivi che verranno esposti più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le

decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste

ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1 risulta ancora sposato con

la cittadina elvetica D__________. Di conseguenza egli ha, in linea di

principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso

sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito.

1.4.

1.4.1. Lo straniero può, a seconda delle

circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare

garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia

e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre

tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona

della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera

(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di

dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il

permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,

intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1

consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono sussistere anche tra il

figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (DTF 115

Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra gli stessi può

risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con

l'esercizio del diritto di visita (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258;

DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid. 1c).

1.4.2. In concreto, essendo figlia di una

cittadina elvetica, E__________ ha un diritto certo a risiedere in Svizzera. Di

conseguenza, la prima condizione affinché RI 1 possa invocare l'art. 8 CEDU è

adempiuta.

Per quanto riguarda invece le relazioni

dell'insorgente con la figlia, la quale è attualmente di ignota dimora

unitamente alla madre, occorre rilevare che il 22 settembre 2005 il Pretore di __________

ha ripristinato, sotto la sorveglianza di un curatore, il suo diritto di visita

su E__________, ogni quindici giorni, il sabato o la domenica, dalle ore 9.30

alle 17.30.

Ci si può pertanto chiedere se, date le

circostanze del caso, una simile modalità d'esercizio del diritto di visita sia

usuale e se il ricorso sia ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.

Sia come sia, la questione può rimanere

indecisa dal momento che, come si vedrà in seguito, il ricorso andrebbe comunque

respinto nel merito.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.

A torto il ricorrente sostiene che la

decisione di non rinnovargli il permesso di dimora doveva essere intimata anche

alla sua attuale compagna, alle autorità preposte alla ricerca di E__________ e

al datore di lavoro. Essi non sono lesi direttamente nei loro legittimi

interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm).

Infatti, l'autorizzazione di soggiorno è

stata concessa all'insorgente per vivere insieme a D__________ e non per altri

motivi.

1.6. Il ricorso può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Gli incarti richiamati dal ricorrente presso

il Ministero pubblico (procedura penale a carico della moglie e del suo

convivente), il Tribunale di appello (procedura relativa alla custodia di E__________,

inc. n. 11.2005.67), l'Ufficio federale di polizia (per la questione delle generalità

del convivente della moglie, il quale vivrebbe sotto copertura) e presso il

datore di lavoro (in merito all'attività svolta dall'insorgente) non sono

infatti atti ad apportare ulteriori elementi determinanti per il giudizio che

questo tribunale è chiamato a rendere, mentre l'incarto pendente presso la

Pretura di __________ relativo alle misure di protezione dell'unione coniugale

e all'esercizio del diritto di visita su E__________ è già stato acquisito agli

atti dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda invece la richiesta del

ricorrente di essere sentito personalmente, bisogna considerare che né la

legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto

di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le

proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, n. 141 e 146). In questo ambito va

rilevato che nemmeno l'art. 6 CEDU invocato dal ricorrente conferisce tale

diritto (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d).

2. L'insorgente

ha chiesto di poter replicare alle osservazioni presentate dal Consiglio di

Stato.

A questo proposito giova ricordare che il

diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), nei

casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono

influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di

prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione

ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5

ad art. 20 con riferimenti).

Orbene, la domanda di replica dell'insorgente

dev'essere respinta, in quanto con le loro risposte le autorità inferiori non hanno

apportato nuovi elementi di rilievo ai fini del presente giudizio.

3. 3.1.

L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un

cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di

dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non

sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in

materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla

limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

3.2. In concreto, dinnanzi al tribunale il

ricorrente precisa di essersi separato dalla moglie nell'aprile 2004 e di

vivere dall'estate di quell'anno con M__________ (doc. 2: dichiarazione 10

marzo 2006 della sua attuale convivente).

Di conseguenza, ritenuto che il matrimonio

dei coniugi __________ è privo ormai di ogni contenuto e scopo da ormai due

anni, a ragione il ricorrente non postula il rinnovo del permesso di soggiorno

rilasciatogli per vivere con la moglie (ricorso ad 3, pag. 7).

4. Il

ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.

4.1. Il diritto al rispetto della vita

privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza

nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la

stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico

del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,

o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un permesso di soggiorno

possa essere rilasciato - o rinnovato - in base all'art. 8 CEDU è una questione

che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e

privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).

Per quanto concerne gli interessi pubblici,

va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di

soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra

l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera

residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed

assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e 1 OLS). Questi

scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b,

22 consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione

degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed

economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in

secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado

d'integrazione dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del

quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il

comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale

sia su quello professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di specie,

sussistono altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato, segnatamente

se questi ha infranto disposizioni penali o di polizia degli stranieri (DTF 122

Considerandi

II 1 consid. 1). In effetti, il rilascio di un permesso di dimora in virtù

dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile.

Dal profilo dell'interesse privato al

rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di

principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore

vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza).

Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il

figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità

del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera

qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia del fatto che, a causa

della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici

non potrebbero essere mantenuti.

4.2

Innanzitutto, bisogna rilevare che,

durante il suo soggiorno, l'insorgente non ha sempre tenuto un comportamento

esemplare. Infatti, a diverse riprese, egli ha interessato le autorità amministrative

giudiziarie penali del nostro paese.

Con decreto d'accusa 11 dicembre 2003 il

Procuratore pubblico lo ha condannato a una multa di fr. 350.– per infrazione e

contravvenzione alla LStup e, per tale motivo, egli è stato ammonito il 6

febbraio 2004 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione con l'avvertenza che,

in caso di recidiva o di comportamento scorretto in futuro, sarebbero state

adottate delle misure amministrative nei suoi confronti, come l'espulsione o il

rimpatrio. Orbene, nonostante tale avvertimento, l'insorgente è stato nuovamente

condannato a una multa di fr. 200.– per ripetuta contravvenzione alla LStup (fatti

avvenuti tra la fine di novembre del 2003 e il 15 luglio 2004).

Va poi osservato che RI 1 risiede in

Svizzera regolarmente da quattro anni. Il suo soggiorno va quindi considerato

ancora di media durata. Inoltre egli ha i suoi principali legami sociali e culturali

e familiari in __________, dove è nato e cresciuto (v. curriculum vitae 17

luglio 2001). Per questi motivi, il suo rientro nel suo paese d'origine non gli

pone alcun problema di riadattamento.

Per quanto riguarda il suo rapporto con E__________

(17 giugno 2001), va rilevato che da quando il ricorrente si è separato da D__________

nell'aprile del 2004, sua figlia ha vissuto o con la madre o con la nonna

materna.

Ci si può invero chiedere se il ricorrente

possa invocare l'art. 8 CEDU. Dall'aprile del 2005 E__________ e la madre __________

sono infatti di ignota dimora, verosimilmente all'estero, e dal 4 ottobre 2005

sono ricercate tramite i servizi d'Interpol (doc. 3: scritto 2 marzo 2006 del

Dipartimento federale di giustizia al patrocinatore del ricorrente).

Sia come sia, a prescindere pure dalla

questione a sapere se il legame tra l'insorgente e sua figlia sia

effettivamente stretto e intensamente vissuto e se egli provveda regolarmente a

versare il contributo alimentare di fr. 700.– in favore di E__________ fissato

con decreto supercautelare 14 gennaio 2005, bisogna considerare che RI 1

continua a disporre di un ordinario diritto di visita sotto la sorveglianza di

un curatore limitato al sabato o la domenica ogni quindici giorni, dalle ore

9.30

alle 17.30. Inoltre, nel ricorso contro la decisione 2 dicembre 2004 della

CTR di __________ esposta in narrativa, egli non ha postulato l'affidamento

della bimba, bensì che venisse nuovamente collocata presso la nonna materna.

Considerata pertanto l'assenza di stretti

legami affettivi con la figlia, così come richiesti dalla giurisprudenza,

bisogna ritenere che l'attuale relazione con E__________ non è in ogni caso sufficiente

per considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico.

Certo, tenuto conto della lontananza, la

partenza alla volta di __________ gli renderà l'esercizio del diritto di visita

alquanto difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli ostacoli

insormontabili dal momento che tale diritto potrà, con i dovuti adeguamenti,

continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici, ritenuto

pure che egli può contare su un curatore educativo che avrà il compito di occuparsi

delle relazioni personali tra padre e figlia (v. decisione 22 settembre 2005

del Pretore __________).

Per quanto riguarda invece i rapporti con la

cittadina italiana domiciliata M__________, con la quale il ricorrente ha una

relazione sentimentale dall'estate del 2004 (doc. 2), vi sono dubbi che egli

possa invocare l'applicazione della menzionata disposizione convenzionale.

Contrariamente infatti a quanto assume l'insorgente,

l'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il cui matrimonio è

imminente e seriamente voluto, ciò che non risulta nel caso di specie (cfr.

Wurzburger, op. cit., pag. 284). In questo senso, egli non potrebbe pretendere

nemmeno che l'autorità sospenda la propria decisione per evitare il suo

allontanamento fino alla pronuncia del divorzio e consentirgli in seguito di

convolare a nozze con la nuova compagna.

Bisogna quindi concludere che nemmeno l'attuale

relazione con M__________ è sufficiente per considerare l'interesse privato di RI

1.

prevalente su quello pubblico.

Non permette di giungere a diversa

conclusione il fatto che egli lavori. La sua autorizzazione a svolgere

un'attività lucrativa in Svizzera, infatti, è soltanto una conseguenza

dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per

cui non è determinante nel presente ambito.

4.3

Di conseguenza, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

8.

CEDU nella misura in cui è applicabile nel caso di specie.

5.

Il

ricorrente non può inoltre far valere nemmeno la violazione del principio di

uguaglianza invocando l'ALC dal profilo del ricongiungimento familiare con la

figlia in quanto egli, non essendo né cittadino elvetico né comunitario, non

beneficia di nessun diritto ad essere trattato allo stesso modo di un cittadino

comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Come

precisato in una recente sentenza dal Tribunale federale, la regolamentazione

in materia di ricongiungimento familiare (e le sue conseguenze) prevista

dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione

transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali

norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da

uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).

Per quanto riguarda l'adattamento dei

diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista

dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di

discriminazione, l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad

una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento

di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato,

consid. 5). Tuttavia, tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di

un permesso di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale

cantonale amministrativo non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

nel valutare se concedere o meno un permesso di soggiorno all'insorgente giusta

l'art. 4 LDDS. Il dipartimento fruisce infatti di un esteso potere

discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo

Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione

del diritto.

Spetta pertanto al dipartimento nell'ambito

del suo potere discrezionale decidere se, a seconda delle circostanze, un

cittadino extracomunitario possa ottenere un permesso di dimora a titolo di

ricongiungimento familiare ed è in questo senso che va interpretata la guida

pratica sulla "Libera circolazione delle persone" (edizione 2002),

invocata dal ricorrente per fondare i propri argomenti sulla parità di trattamento.

Giova in ogni caso rilevare che la guida in parola è stata aggiornata nel

luglio 2004 e, al fine di evitare l'insorgere di equivoci, non fa più

esplicitamente riferimento al principio di uguaglianza.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese giudiziarie seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10

lett. a LALPS; 1, 4, 7 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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