52.2006.94
Rinnovo di un permesso di dimora
3 maggio 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
52.2006.94
Data decisione, Autorità:
03.05.2006, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSUNZIONE DELLE PROVE
DIMORA E RESIDENZA
DIRITTO DI REPLICA
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PERMESSO DI DIMORA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
RINNOVO
ALC
art. 8 CEDU
art. 7 LDDS
art. 18 cpv. 1 LPAMM
art. 49 cpv. 3 LPAMM
Incarto n.
52.2006.94
Lugano
3 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2006 di
RI 1 74
patrocinato dall PA 1 ,
contro
la risoluzione 21 febbraio 2006 (n. 901) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 8 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 17 marzo 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 22 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino __________ RI 1 (1972) è entrato in maniera irregolare in Svizzera il
6 marzo 2001, per poi sposarsi il 20 luglio 2001 a __________ con la cittadina
elvetica D__________ (1978), assumendone il cognome. A seguito del matrimonio
egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima
volta fino al 20 luglio 2005.
Dalla loro unione è nata __________ (17
giugno 2001).
B. a) Nell'aprile
del 2004 i coniugi __________ si sono separati di fatto. Attualmente il
ricorrente ha una relazione sentimentale con la cittadina italiana titolare di
un permesso CE/AELS M__________, sua moglie invece è legata a tale __________ A__________.
b) Il 14 ottobre 2004 D__________ è stata arrestata
e incarcerata fino al 28 ottobre 2004 unitamente a __________ A__________.
Preso atto di tale situazione, con decisione
supercautelare 27 ottobre 2004 la Commissione tutoria regionale (in seguito:
CTR) n. 2 di __________ ha privato provvisoriamente D__________ della custodia
parentale su E__________, collocando quest'ultima presso la nonna materna.
Il 2 dicembre 2004 la CTR di __________ ha
revocato la propria decisione, la quale è stata tuttavia annullata il 18 aprile
2005 dalla Sezione degli enti locali a seguito di un ricorso inoltrato da RI 1
che postulava il collocamento di E__________ presso la nonna materna. In
sostanza, l'autorità dipartimentale ha invitato la CTR di __________, nel
frattempo divenuta competente a trattare il caso in quanto D__________ si era
trasferita con la figlia a __________, a valutare l'idoneità della nonna e se
del caso modificare il collocamento della minore. La decisione è stata impugnata
da D__________ dinnanzi al Tribunale di appello. La causa è tuttora pendente.
c) Il 23 dicembre 2004 il Pretore di __________
ha accordato a RI 1 un diritto di visita su E__________ durante il sabato o la
domenica ogni quindici giorni, dalle ore 9.30 alle 17.30. Con decreto
supercautelare 14 gennaio 2005, gli ha inoltre fatto obbligo di versare alla
figlia un contributo alimentare di fr. 700.– mensili.
Il 23 febbraio 2005 il Pretore ha sospeso il
diritto di visita su E__________, che ha ripristinato il 22 settembre 2005 sotto
la sorveglianza del curatore su richiesta di RI 1, il quale intendeva avere un
ulteriore titolo che gli permettesse di proseguire tramite le autorità
competenti le ricerche di E__________, di ignota dimora insieme alla madre
dall'aprile del 2005.
d) L'8 novembre 2005 la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non
rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il
31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.
Il dipartimento ha ritenuto che l'interessato
si richiamasse a un matrimonio ormai privo di contenuto e scopo da ormai da un
anno e mezzo e tenuto conto che egli non poteva nemmeno esercitare il diritto
di visita su E__________, in quanto non era dato a sapere dove quest'ultima risiedesse.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 21 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta daRI 1
Il Governo ha rilevato che lo scopo per il
quale era stata concessa l'autorizzazione di soggiorno all'interessato era
venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la
moglie. Ha quindi ritenuto che egli invocasse il matrimonio in maniera
manifestamente abusiva per continuare a dimorare nel nostro paese, considerando
esigibile il suo rientro in __________.
L'Esecutivo cantonale ha considerato il
provvedimento adottato dall'autorità di prime cure conforme al principio della
proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU riguardo alle relazioni
con la figlia. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a non
rinnovargli il permesso di dimora era prevalente su quello dello stesso di
vivere in Svizzera per esercitare il suo diritto di visita sorvegliato e
limitato a E__________, tanto più che ella era di ignota dimora.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora.
Il ricorrente critica innanzitutto il
dipartimento per non avere intimato la decisione dipartimentale alla sua
convivente, al suo datore di lavoro e alle autorità preposte a rintracciare sua
figlia. Sostiene inoltre di avere diritto al permesso riguardo alle sue relazioni
con E__________ nell'ambito del ricongiungimento familiare. In questo senso,
ritiene la decisione sproporzionata e contraria al principio di uguaglianza con
Fatti
i cittadini comunitari. Pone inoltre in evidenza di convivere dal 2004 con una
cittadina comunitaria, ciò che gli permetterebbe di invocare l'art. 8 CEDU.
In siffatte circostanze ritiene che il suo
rinvio in __________ sarebbe inopportuno. Chiede infine di essere sentito.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 5 aprile 2006, il ricorrente ha chiesto di replicare.
Non è stato dato seguito alla domanda per i
motivi che verranno esposti più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le
decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste
ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 risulta ancora sposato con
la cittadina elvetica D__________. Di conseguenza egli ha, in linea di
principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso
sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito.
1.4.
1.4.1. Lo straniero può, a seconda delle
circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia
e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre
tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona
della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di
dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il
permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,
intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1
consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono sussistere anche tra il
figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (DTF 115
Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra gli stessi può
risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con
l'esercizio del diritto di visita (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258;
DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid. 1c).
1.4.2. In concreto, essendo figlia di una
cittadina elvetica, E__________ ha un diritto certo a risiedere in Svizzera. Di
conseguenza, la prima condizione affinché RI 1 possa invocare l'art. 8 CEDU è
adempiuta.
Per quanto riguarda invece le relazioni
dell'insorgente con la figlia, la quale è attualmente di ignota dimora
unitamente alla madre, occorre rilevare che il 22 settembre 2005 il Pretore di __________
ha ripristinato, sotto la sorveglianza di un curatore, il suo diritto di visita
su E__________, ogni quindici giorni, il sabato o la domenica, dalle ore 9.30
alle 17.30.
Ci si può pertanto chiedere se, date le
circostanze del caso, una simile modalità d'esercizio del diritto di visita sia
usuale e se il ricorso sia ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
Sia come sia, la questione può rimanere
indecisa dal momento che, come si vedrà in seguito, il ricorso andrebbe comunque
respinto nel merito.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.
A torto il ricorrente sostiene che la
decisione di non rinnovargli il permesso di dimora doveva essere intimata anche
alla sua attuale compagna, alle autorità preposte alla ricerca di E__________ e
al datore di lavoro. Essi non sono lesi direttamente nei loro legittimi
interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm).
Infatti, l'autorizzazione di soggiorno è
stata concessa all'insorgente per vivere insieme a D__________ e non per altri
motivi.
1.6. Il ricorso può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Gli incarti richiamati dal ricorrente presso
il Ministero pubblico (procedura penale a carico della moglie e del suo
convivente), il Tribunale di appello (procedura relativa alla custodia di E__________,
inc. n. 11.2005.67), l'Ufficio federale di polizia (per la questione delle generalità
del convivente della moglie, il quale vivrebbe sotto copertura) e presso il
datore di lavoro (in merito all'attività svolta dall'insorgente) non sono
infatti atti ad apportare ulteriori elementi determinanti per il giudizio che
questo tribunale è chiamato a rendere, mentre l'incarto pendente presso la
Pretura di __________ relativo alle misure di protezione dell'unione coniugale
e all'esercizio del diritto di visita su E__________ è già stato acquisito agli
atti dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda invece la richiesta del
ricorrente di essere sentito personalmente, bisogna considerare che né la
legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto
di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le
proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, n. 141 e 146). In questo ambito va
rilevato che nemmeno l'art. 6 CEDU invocato dal ricorrente conferisce tale
diritto (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d).
2. L'insorgente
ha chiesto di poter replicare alle osservazioni presentate dal Consiglio di
Stato.
A questo proposito giova ricordare che il
diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), nei
casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono
influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di
prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione
ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5
ad art. 20 con riferimenti).
Orbene, la domanda di replica dell'insorgente
dev'essere respinta, in quanto con le loro risposte le autorità inferiori non hanno
apportato nuovi elementi di rilievo ai fini del presente giudizio.
3. 3.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non
sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.2. In concreto, dinnanzi al tribunale il
ricorrente precisa di essersi separato dalla moglie nell'aprile 2004 e di
vivere dall'estate di quell'anno con M__________ (doc. 2: dichiarazione 10
marzo 2006 della sua attuale convivente).
Di conseguenza, ritenuto che il matrimonio
dei coniugi __________ è privo ormai di ogni contenuto e scopo da ormai due
anni, a ragione il ricorrente non postula il rinnovo del permesso di soggiorno
rilasciatogli per vivere con la moglie (ricorso ad 3, pag. 7).
4. Il
ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
4.1. Il diritto al rispetto della vita
privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza
nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la
stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico
del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,
o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un permesso di soggiorno
possa essere rilasciato - o rinnovato - in base all'art. 8 CEDU è una questione
che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e
privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).
Per quanto concerne gli interessi pubblici,
va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di
soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra
l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera
residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed
assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e 1 OLS). Questi
scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b,
22 consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione
degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed
economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in
secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado
d'integrazione dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del
quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il
comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale
sia su quello professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di specie,
sussistono altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato, segnatamente
se questi ha infranto disposizioni penali o di polizia degli stranieri (DTF 122
Considerandi
II 1 consid. 1). In effetti, il rilascio di un permesso di dimora in virtù
dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile.
Dal profilo dell'interesse privato al
rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di
principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore
vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza).
Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il
figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità
del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera
qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia del fatto che, a causa
della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici
non potrebbero essere mantenuti.
4.2
Innanzitutto, bisogna rilevare che,
durante il suo soggiorno, l'insorgente non ha sempre tenuto un comportamento
esemplare. Infatti, a diverse riprese, egli ha interessato le autorità amministrative
giudiziarie penali del nostro paese.
Con decreto d'accusa 11 dicembre 2003 il
Procuratore pubblico lo ha condannato a una multa di fr. 350.– per infrazione e
contravvenzione alla LStup e, per tale motivo, egli è stato ammonito il 6
febbraio 2004 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione con l'avvertenza che,
in caso di recidiva o di comportamento scorretto in futuro, sarebbero state
adottate delle misure amministrative nei suoi confronti, come l'espulsione o il
rimpatrio. Orbene, nonostante tale avvertimento, l'insorgente è stato nuovamente
condannato a una multa di fr. 200.– per ripetuta contravvenzione alla LStup (fatti
avvenuti tra la fine di novembre del 2003 e il 15 luglio 2004).
Va poi osservato che RI 1 risiede in
Svizzera regolarmente da quattro anni. Il suo soggiorno va quindi considerato
ancora di media durata. Inoltre egli ha i suoi principali legami sociali e culturali
e familiari in __________, dove è nato e cresciuto (v. curriculum vitae 17
luglio 2001). Per questi motivi, il suo rientro nel suo paese d'origine non gli
pone alcun problema di riadattamento.
Per quanto riguarda il suo rapporto con E__________
(17 giugno 2001), va rilevato che da quando il ricorrente si è separato da D__________
nell'aprile del 2004, sua figlia ha vissuto o con la madre o con la nonna
materna.
Ci si può invero chiedere se il ricorrente
possa invocare l'art. 8 CEDU. Dall'aprile del 2005 E__________ e la madre __________
sono infatti di ignota dimora, verosimilmente all'estero, e dal 4 ottobre 2005
sono ricercate tramite i servizi d'Interpol (doc. 3: scritto 2 marzo 2006 del
Dipartimento federale di giustizia al patrocinatore del ricorrente).
Sia come sia, a prescindere pure dalla
questione a sapere se il legame tra l'insorgente e sua figlia sia
effettivamente stretto e intensamente vissuto e se egli provveda regolarmente a
versare il contributo alimentare di fr. 700.– in favore di E__________ fissato
con decreto supercautelare 14 gennaio 2005, bisogna considerare che RI 1
continua a disporre di un ordinario diritto di visita sotto la sorveglianza di
un curatore limitato al sabato o la domenica ogni quindici giorni, dalle ore
9.30
alle 17.30. Inoltre, nel ricorso contro la decisione 2 dicembre 2004 della
CTR di __________ esposta in narrativa, egli non ha postulato l'affidamento
della bimba, bensì che venisse nuovamente collocata presso la nonna materna.
Considerata pertanto l'assenza di stretti
legami affettivi con la figlia, così come richiesti dalla giurisprudenza,
bisogna ritenere che l'attuale relazione con E__________ non è in ogni caso sufficiente
per considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico.
Certo, tenuto conto della lontananza, la
partenza alla volta di __________ gli renderà l'esercizio del diritto di visita
alquanto difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli ostacoli
insormontabili dal momento che tale diritto potrà, con i dovuti adeguamenti,
continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici, ritenuto
pure che egli può contare su un curatore educativo che avrà il compito di occuparsi
delle relazioni personali tra padre e figlia (v. decisione 22 settembre 2005
del Pretore __________).
Per quanto riguarda invece i rapporti con la
cittadina italiana domiciliata M__________, con la quale il ricorrente ha una
relazione sentimentale dall'estate del 2004 (doc. 2), vi sono dubbi che egli
possa invocare l'applicazione della menzionata disposizione convenzionale.
Contrariamente infatti a quanto assume l'insorgente,
l'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il cui matrimonio è
imminente e seriamente voluto, ciò che non risulta nel caso di specie (cfr.
Wurzburger, op. cit., pag. 284). In questo senso, egli non potrebbe pretendere
nemmeno che l'autorità sospenda la propria decisione per evitare il suo
allontanamento fino alla pronuncia del divorzio e consentirgli in seguito di
convolare a nozze con la nuova compagna.
Bisogna quindi concludere che nemmeno l'attuale
relazione con M__________ è sufficiente per considerare l'interesse privato di RI
1.
prevalente su quello pubblico.
Non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che egli lavori. La sua autorizzazione a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera, infatti, è soltanto una conseguenza
dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per
cui non è determinante nel presente ambito.
4.3
Di conseguenza, un'attenta ponderazione
di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il
provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.
8.
CEDU nella misura in cui è applicabile nel caso di specie.
5.
Il
ricorrente non può inoltre far valere nemmeno la violazione del principio di
uguaglianza invocando l'ALC dal profilo del ricongiungimento familiare con la
figlia in quanto egli, non essendo né cittadino elvetico né comunitario, non
beneficia di nessun diritto ad essere trattato allo stesso modo di un cittadino
comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Come
precisato in una recente sentenza dal Tribunale federale, la regolamentazione
in materia di ricongiungimento familiare (e le sue conseguenze) prevista
dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione
transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali
norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da
uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).
Per quanto riguarda l'adattamento dei
diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista
dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di
discriminazione, l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad
una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento
di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato,
consid. 5). Tuttavia, tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di
un permesso di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale
cantonale amministrativo non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
nel valutare se concedere o meno un permesso di soggiorno all'insorgente giusta
l'art. 4 LDDS. Il dipartimento fruisce infatti di un esteso potere
discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo
Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione
del diritto.
Spetta pertanto al dipartimento nell'ambito
del suo potere discrezionale decidere se, a seconda delle circostanze, un
cittadino extracomunitario possa ottenere un permesso di dimora a titolo di
ricongiungimento familiare ed è in questo senso che va interpretata la guida
pratica sulla "Libera circolazione delle persone" (edizione 2002),
invocata dal ricorrente per fondare i propri argomenti sulla parità di trattamento.
Giova in ogni caso rilevare che la guida in parola è stata aggiornata nel
luglio 2004 e, al fine di evitare l'insorgere di equivoci, non fa più
esplicitamente riferimento al principio di uguaglianza.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 1, 4, 7 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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