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Decisione

52.2006.95

Revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi per superamento del limite di velocità all'interno di località

26 aprile 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nata il 25 marzo 1970 ed ha conseguito la licenza di condurre

veicoli a motore nell'aprile del 1989.

B. Il 31 marzo 2005, verso le 18.59RI 1RI 1 ha circolato in territorio

di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di

76 km/h, laddove vige il limite di 50 km/h.

A seguito di

questa infrazione, con Strafbefehl del 24 giugno 2005 la Staatsanwaltschaft

del Canton __________ ha proposto la sua condanna al pagamento di una multa

di fr. 800.-. L'interessata non ha impugnato tale sanzione adottata in base all'art.

90 cpv. 2 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 17 novembre 2005 la

Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la

durata di tre mesi (dal 16 dicembre 2005 al 15 marzo 2006), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e

M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c

cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che

l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti

compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti

dello Strafbefehl pronunciato dalla Staatsanwaltschaft del Canton

__________. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata

minima di tre mesi.

E. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulando che previo annullamento della

risoluzione impugnata in via principale venga esonerata da qualsiasi

provvedimento e in via subordinata le venga inflitto un semplice ammonimento.

La ricorrente ripropone sostanzialmente le

tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare che i

fatti sono stati accertati in modo lacunoso. L'infrazione sarebbe stata infatti

commessa al di fuori del centro abitato gravato dal limite di 50 km/h.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppongono sia la Sezione della circolazione sia il Consiglio di

Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente,

destinataria del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Per le ragioni che

saranno meglio esposte in appresso, non occorre richiamare dal Canton __________

l'intero incarto penale relativo all'infrazione del 31 marzo 2005 o effettuare

un sopralluogo in quel di __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale,

l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di

condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una

decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II

97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una

procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente

sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità

dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si

sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di

condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze

quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per

presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio

della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del

caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121

Considerandi

II 214 consid. 3a).

2.2

In concreto, a seguito degli eventi

occorsi il 31 marzo 2005, la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha

ritenuto la ricorrente colpevole di aver superato il limite di velocità di 50

km/h vigente all'interno della località di __________, proponendo la sua condanna

al pagamento di una multa di fr. 800.-.

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede la

ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi

da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio,

questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti

vincolato alla condanna pronunciata nel Canton __________. D'altra parte, nulla

lascia ritenere che gli accertamenti operati in ambito penale siano errati al

punto da giustificare l'assunzione di prove a questo stadio procedurale. Se

l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di

un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto

indicati al punto 5 dello Strafbefehl e contestare l'infrazione che le

veniva addebitata (grave superamento del limite di velocità di 50 km/h). RI 1,

nonostante fosse stata avvertita che il procedimento amministrativo era stato

sospeso in attesa di un chiarimento delle sue responsabilità nell'ambito

dell'inchiesta penale in corso (vedi lettera 2 settembre 2005 inviatale

dall'UGC), è invece rimasta passiva. Ha supinamente accettato la condanna per

aver superato di 26 km/h il limite generale prescritto nell'abitato di __________.

In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica le impedisce di rimettere

in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura

amministrativa che si impone.

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato.

In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le

norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o

assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal

caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata per

almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto, un superamento del limite di

velocità di 25 km/h all'interno della località costituiva un'infrazione grave,

al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art.

16.

cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie

di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale. Oggi come allora, il

superamento del limite di velocità di 25 km/h all'interno di una località costituisce

un'infrazione grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata

con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3

Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 31 marzo 2005 RI

1.

ha superato di 26 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità

massima di 50 km/h consentita all'interno della località di __________ (Canton __________).

Essa ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi

della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di

revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti

conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è

che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di

cui la ricorrente si è resa protagonista.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC;

10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 Pamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della

ricorrente.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto

pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

3. Intimazione

a:

;

;

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,

3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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