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Decisione

52.2006.96

Rlascio di un permesso di dimora CE/AELS

3 luglio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri

della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul

territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro

attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della

Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE

n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli

indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto

di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i

cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli

colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del

suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).

Bisogna comunque precisare che ai cittadini

di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il

diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano

di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari

sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno

e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1

Allegato I).

Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto

di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità

giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3

Allegato I ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi

finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a

una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano

l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi

familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del

19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità.

2.3. La LDDS e la sua ordinanza di

esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e

la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).

Ferma questa premessa e per quanto qui

interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS dispone che uno straniero può essere

espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo

continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

Tale condizione vale anche nell'ambito del

rilascio di un permesso di dimora.

2.4. Da quanto precede, risulta che la

normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC.

Di conseguenza, il caso in esame va

esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

3. RI 1 è entrato

in Svizzera il 28 aprile 2002 ed è stato posto al beneficio di un permesso di

dimora per stagionali A valido fino al 31 ottobre 2002, poi trasformato il 1°

giugno 2002 in un permesso di dimora temporaneo L CE/AELS con scadenza il 13

ottobre 2003, per lavorare nel ramo della ristorazione.

Egli ha svolto l'attività di cameriere e

barista in tre successivi esercizi pubblici del Luganese: dapprima a Paradiso

dal 28 aprile al 6 maggio 2002, poi a Lugano dal 7 al 25 giugno 2002, infine a

Magliaso dal 20 novembre 2002. Cinque giorni più tardi egli ha dovuto lasciare

il lavoro a causa di una grave malattia che lo ha portato, nel febbraio del

2003, a subìre un delicato intervento chirurgico. Successivamente, su preavviso

favorevole del medico cantonale aggiunto, il dipartimento gli ha rinnovato il permesso

L fino al 13 ottobre 2005 per motivi di cura.

A causa della sua malattia, il 13 luglio

2005 l'Ufficio AI lo ha dichiarato invalido, dapprima al 100% dal 1° novembre

2003, in seguito al 60% a partire dal 1° aprile 2005. Il 3 giugno 2005, egli si

è iscritto alla disoccupazione per la ricerca di un posto di lavoro come cameriere

o barman al 40%.

4. 4.1. Va in

primo luogo rilevato che al ricorrente non può essere rinnovato, sulla base

dell'art. 23 cpv. 1 OLCP, il permesso di dimora temporaneo CE/AELS concessogli

per motivi di cura nel 2003. Il 15 novembre 2005, il medico cantonale aggiunto

ha certificato infatti che lo stato attuale di salute di RI 1 è migliorato e

che eventuali trattamenti medici possono senz'altro essere forniti anche in

Portogallo. Del resto, nemmeno l'insorgente nega tale evidenza (ricorso al

Considerandi

Consiglio di Stato, ad 4 pag. 3).

4.2

Ferma questa premessa, occorre

esaminare se il ricorrente possa essere posto al beneficio di un permesso di

dimora CE/AELS, sia per la ricerca di un impiego al 40%, sia per risiedere nel

nostro paese senza svolgere attività lucrativa.

Innanzitutto bisogna rilevare che il

Consiglio di Stato ha indicato erroneamente che il ricorrente è al beneficio di

una prestazione complementare AVS/AI di fr. 433.50 (v. risoluzione governativa

ad E., pag. 4). Tale importo si riferisce in realtà al contributo AVS/AI/IPG

che l'insorgente è tenuto a versare per l'anno 2005 (v. decisione provvisoria 2

settembre 2005 di fissazione dei contributi 2005).

Bisogna comunque tenere in considerazione che

il 7 ottobre 2005 RI 1 ha effettivamente depositato una domanda per ottenere una prestazione complementare AVS/AI: già con l'inoltro di tale

richiesta egli dimostra di non disporre di mezzi finanziari

sufficienti per il suo sostentamento durante il soggiorno in Svizzera. Le sue entrate

ammontano a poco meno di fr. 700.– al mese e sono composte dalla rendita di invalidità

di fr. 55.– mensili e dalle indennità giornaliere di disoccupazione di fr.

32.65

ciascuna, pari a fr. 626.70 mensili (ricorso ad 9, pag. 3; doc. C: conteggio

mese di ottobre 2005 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Non bisogna

inoltre dimenticare che il ricorrente è sempre alla ricerca di un posto di

lavoro e che alla fine di ottobre 2005 egli aveva diritto a 158 indennità

giornaliere soltanto.

Lo conferma pure il fatto che con tali

entrate l'insorgente non riesce nemmeno a coprire il minimo vitale che, per una

persona sola, è di fr. 1'100.– senza includere ancora gli oneri di locazione e

di cassa malati.

Il ricorrente non pretende nemmeno di avere

altri redditi o sostanza sufficienti a disposizione. Egli si limita a indicare

che M__________ gli offre attualmente vitto e alloggio (doc. D) e la Lega

ticinese contro il cancro gli copre il pagamento della cassa malati (doc. E). Sennonché

tali aiuti, oltre a essere limitati nel tempo, non scaturiscono da un obbligo

legale, come può esserlo in materia di assistenza tra parenti giusta l'art. 328

cpv. 1 CC, o da un vero e proprio impegno contrattuale in favore di una persona

straniera al fine di garantirne il mantenimento durante tutto il suo soggiorno

in Svizzera.

In siffatte circostanze, si deve per forza concludere che il ricorrente

non dispone di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza

sociale durante il soggiorno in Svizzera.

Per quanto riguarda la richiesta

dell'insorgente di ottenere un permesso di dimora CE/AELS per la ricerca di un

impiego, bisogna considerare che egli è disoccupato dal mese di giugno 2005. Sebbene non abbia trovato un impiego allo scadere dei sei

mesi previsti dalla giurisprudenza europea (sentenza CdGCE

precitata, del 26 febbraio 1991, nella causa Anthonissen), il ricorrente

evidenzia che, secondo l'art. 18 OLCP, il permesso di breve durata

CE/AELS può essere prorogato a tale scopo fino a un anno, purché siano

dimostrati sforzi concreti in vista di trovare un impiego e sussistano buone

probabilità di trovare un impiego entro il termine stabilito. Sennonché, a parte il fatto che l'insorgente non ha dimostrato durante la

procedura ricorsuale di avere fatto tutto il possibile per trovare

un'occupazione al 40%, bisogna rilevare che, sempre secondo la menzionata

sentenza della CdGCE, non è dato un diritto alla proroga del permesso di

breve durata CE/AELS (cfr. Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione

graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera

e la Comunità europea e suoi 25 Stati membri nonché i Paesi membri dell'AELS: Istruzioni

OLCP, stato al 1° aprile 2006, n. 8.2.5).

In ogni caso, a prescindere da tali

considerazioni, bisogna considerare che, come ricordato dianzi (consid. 2), il

ricorrente non può pretendere il rilascio di un permesso di dimora finalizzato

alla ricerca di un posto di lavoro già per il fatto che non dispone di sufficienti

mezzi finanziari (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).

5.

Occorre

ora verificare se la decisione impugnata rispetta il principio della proporzionalità.

RI 1 risiede in Svizzera dalla fine di

aprile del 2002. Il suo soggiorno, durante il quale ha lavorato

complessivamente durante un solo mese, cambiando tre diversi posti di lavoro, va

quindi considerato di breve durata. Inoltre egli ha i suoi legami famigliari,

sociali e culturali in Portogallo, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di

giungere in Svizzera. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone

insormontabili problemi di riadattamento.

A titolo abbondanziale, va rilevato che la

decisione impugnata è pure rispettosa dell'art. 10 cpv.

1.

lett. d LDDS. Difatti, se il provvedimento è giustificato dal profilo dell'ALC,

lo è ancora di più se esaminato dal punto di vista della LDDS, ritenuto che con

la sua attuale situazione finanziaria RI 1 rischia di cadere concretamente in modo

continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

6.

In

siffatte circostanze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha

disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non concedere il

permesso di soggiorno richiesto a RI 1

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 100 cpv.

1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.

4. Intimazione

a:

,

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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