52.2006.96
Rlascio di un permesso di dimora CE/AELS
3 luglio 2006Italiano17 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2006.96
Data decisione, Autorità:
03.07.2006, TRAM
Titolo:
Rlascio di un permesso di dimora CE/AELS
DIMORA E RESIDENZA
LAVORO
PERMESSO CE O AELS
PROPORZIONALITÀ
art. 1 ALC
art. 4 ALC ALL1
art. 6 ALC ALL1
art. 24 ALC ALL1
art. 1 let. a LDDS
art. 10 cpv. 1 let. d LDDS
art. 16 OLCP
art. 23 OLCP
Incarto n.
52.2006.96
Lugano
3 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2006 di
RI
1 6900 Lugano-Paradiso,
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 21 febbraio 2006 (n. 906) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 novembre 2005 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli ha negato il rilascio
di un permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 16 marzo 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 22 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino portoghese RI 1 (1966) è giunto in Svizzera il 28 aprile 2002
ottenendo un permesso per stagionali A valido fino al 31 ottobre successivo per
lavorare nel ramo della ristorazione.
Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002
dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC;
RS 0.142.112.681), egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora
temporaneo L CE/AELS con scadenza fissata per il 15 ottobre 2003.
Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente
ha cambiato diversi posti di lavoro.
b) Gravemente ammalatosi, il 25 novembre
2002 il ricorrente ha dovuto lasciare l'attività di cameriere e barista. Dopo
avere subìto un intervento chirurgico nel 2003, su preavviso favorevole del
medico cantonale aggiunto egli ha ottenuto il rinnovo del suo permesso L per
motivi di cura fino al 13 ottobre 2005.
c) Il 13 luglio 2005 l'Ufficio AI ha
riconosciuto RI 1 invalido al 100% con effetto retroattivo dal 1° novembre 2003,
grado di invalidità successivamente ridotto, a decorrere dal 1° aprile 2005, al
60%.
Il 3 giugno 2005, egli si è annunciato
all'Ufficio regionale di collocamento di Lugano per la ricerca di un posto di
lavoro come cameriere o barman al 40%.
B. Con
decisione 28 novembre 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere
il rilascio di un permesso di dimora B CE/AELS in Svizzera e gli ha fissato un
termine con scadenza il 20 dicembre 2005 per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità dipartimentale ha posto in
evidenza il fatto che l'interessato non dispone di sufficienti mezzi finanziari
per soggiornare nel nostro paese come destinatario di prestazioni di servizio o
persona alla ricerca di un posto di lavoro e che le sue attuali condizioni di
salute gli permettevano di rientrare in Portogallo.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 2, 23, 24 Allegato I ALC, 16, 19, 23, 24 OLCP, la LDDS e l'ODDS.
C. Con
giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta daRI 1RI 1.
Il Governo ha ritenuto che l'interessato non
potesse invocare l'applicazione dell'ALC in quanto egli non svolge più un'attività
lucrativa dal novembre del 2002, è alla ricerca di un posto di lavoro da oltre
sei mesi e non dispone di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera.
Dopo avere rilevato che il ricorrente non può
ottenere un permesso di soggiorno nemmeno sulla base del diritto interno, l'Esecutivo
cantonale ha considerato la decisione dipartimentale conforme al principio
della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di dimora CE/AELS volto alla ricerca di un impiego o quantomeno per
poter vivere in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa. In via del tutto
subordinata, egli chiede che gli atti vengano rinviati all'autorità inferiore
per nuovo giudizio.
In sostanza, il ricorrente sostiene di avere
concrete possibilità di trovare un impiego, di avere i mezzi finanziari
sufficienti per mantenersi nel nostro paese senza far capo all'assistenza pubblica
e di avere pertanto diritto al permesso di dimora sulla base dell'ALC.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a
con rinvii).
1.3. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla
libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,
di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi
negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di
principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua
nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
In concreto, RI 1 detiene la cittadinanza
portoghese ed è titolare di un passaporto valido. Di conseguenza, egli dispone
di un diritto proprio a risiedere nel nostro paese e, in linea di principio, all'ottenimento
di una carta di soggiorno in virtù delle disposizioni dell'ALC.
1.4. Alla luce delle considerazioni che
precedono, si deve concludere che la decisione impugnata può essere dedotta davanti
all'alta Corte federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
Di conseguenza, la competenza di questo
Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Se il permesso in oggetto possa essergli rilasciato
è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Ne discende che il gravame, inoltrato
tempestivamente (art. 46 cpv. 1 PAmm) da una persona legittimata ad agire (art.
43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Occorre
innanzitutto determinare in quali casi ad un soggetto giuridico può essere riconosciuta
la qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC. La Corte di giustizia delle
Comunità europee (CdGCE) ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto
che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la
direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una
rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di
lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore,
fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli
effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una
persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come
un lavoratore (sentenze CdGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez
Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land
Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La CdGCE ha considerato a
più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige
che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di
consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si
trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali
e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto
(sentenza CdGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745,
punto 16; sentenza CdGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc.
1997 I-329, punto 27; sentenza CdGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle
Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16).
Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a
disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di
occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole
a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso
di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato
ospitante (sentenza CdGCE del 26 febbraio 1991 Anthonissen, C-292/89, Racc.
1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine
di tre mesi (sentenza CdGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità
europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Essa ha pure
rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere
per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza
CdGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc.
1993 IB2925, punto 14).
Occorre inoltre osservare che, giusta l'art.
6 cpv. 6 Allegato I ALC, la carta di soggiorno in corso di validità non può
essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando
lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro
dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione
involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente. In
questo senso, l'art. 23 cpv. 1 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione
della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), dispone che i
permessi per dimoranti temporanei, di dimora ordinari e i permessi per
frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati solo se non
sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2. Il diritto di continuare a risiedere in
Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che, come appena
illustrato, dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato
Fatti
I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri
della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul
territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro
attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della
Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE
n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli
indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto
di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i
cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli
colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del
suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).
Bisogna comunque precisare che ai cittadini
di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il
diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano
di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari
sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno
e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1
Allegato I).
Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto
di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità
giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3
Allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi
finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a
una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano
l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi
familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del
19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità.
2.3. La LDDS e la sua ordinanza di
esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e
la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).
Ferma questa premessa e per quanto qui
interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS dispone che uno straniero può essere
espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo
continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
Tale condizione vale anche nell'ambito del
rilascio di un permesso di dimora.
2.4. Da quanto precede, risulta che la
normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC.
Di conseguenza, il caso in esame va
esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.
3. RI 1 è entrato
in Svizzera il 28 aprile 2002 ed è stato posto al beneficio di un permesso di
dimora per stagionali A valido fino al 31 ottobre 2002, poi trasformato il 1°
giugno 2002 in un permesso di dimora temporaneo L CE/AELS con scadenza il 13
ottobre 2003, per lavorare nel ramo della ristorazione.
Egli ha svolto l'attività di cameriere e
barista in tre successivi esercizi pubblici del Luganese: dapprima a Paradiso
dal 28 aprile al 6 maggio 2002, poi a Lugano dal 7 al 25 giugno 2002, infine a
Magliaso dal 20 novembre 2002. Cinque giorni più tardi egli ha dovuto lasciare
il lavoro a causa di una grave malattia che lo ha portato, nel febbraio del
2003, a subìre un delicato intervento chirurgico. Successivamente, su preavviso
favorevole del medico cantonale aggiunto, il dipartimento gli ha rinnovato il permesso
L fino al 13 ottobre 2005 per motivi di cura.
A causa della sua malattia, il 13 luglio
2005 l'Ufficio AI lo ha dichiarato invalido, dapprima al 100% dal 1° novembre
2003, in seguito al 60% a partire dal 1° aprile 2005. Il 3 giugno 2005, egli si
è iscritto alla disoccupazione per la ricerca di un posto di lavoro come cameriere
o barman al 40%.
4. 4.1. Va in
primo luogo rilevato che al ricorrente non può essere rinnovato, sulla base
dell'art. 23 cpv. 1 OLCP, il permesso di dimora temporaneo CE/AELS concessogli
per motivi di cura nel 2003. Il 15 novembre 2005, il medico cantonale aggiunto
ha certificato infatti che lo stato attuale di salute di RI 1 è migliorato e
che eventuali trattamenti medici possono senz'altro essere forniti anche in
Portogallo. Del resto, nemmeno l'insorgente nega tale evidenza (ricorso al
Considerandi
Consiglio di Stato, ad 4 pag. 3).
4.2
Ferma questa premessa, occorre
esaminare se il ricorrente possa essere posto al beneficio di un permesso di
dimora CE/AELS, sia per la ricerca di un impiego al 40%, sia per risiedere nel
nostro paese senza svolgere attività lucrativa.
Innanzitutto bisogna rilevare che il
Consiglio di Stato ha indicato erroneamente che il ricorrente è al beneficio di
una prestazione complementare AVS/AI di fr. 433.50 (v. risoluzione governativa
ad E., pag. 4). Tale importo si riferisce in realtà al contributo AVS/AI/IPG
che l'insorgente è tenuto a versare per l'anno 2005 (v. decisione provvisoria 2
settembre 2005 di fissazione dei contributi 2005).
Bisogna comunque tenere in considerazione che
il 7 ottobre 2005 RI 1 ha effettivamente depositato una domanda per ottenere una prestazione complementare AVS/AI: già con l'inoltro di tale
richiesta egli dimostra di non disporre di mezzi finanziari
sufficienti per il suo sostentamento durante il soggiorno in Svizzera. Le sue entrate
ammontano a poco meno di fr. 700.– al mese e sono composte dalla rendita di invalidità
di fr. 55.– mensili e dalle indennità giornaliere di disoccupazione di fr.
32.65
ciascuna, pari a fr. 626.70 mensili (ricorso ad 9, pag. 3; doc. C: conteggio
mese di ottobre 2005 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Non bisogna
inoltre dimenticare che il ricorrente è sempre alla ricerca di un posto di
lavoro e che alla fine di ottobre 2005 egli aveva diritto a 158 indennità
giornaliere soltanto.
Lo conferma pure il fatto che con tali
entrate l'insorgente non riesce nemmeno a coprire il minimo vitale che, per una
persona sola, è di fr. 1'100.– senza includere ancora gli oneri di locazione e
di cassa malati.
Il ricorrente non pretende nemmeno di avere
altri redditi o sostanza sufficienti a disposizione. Egli si limita a indicare
che M__________ gli offre attualmente vitto e alloggio (doc. D) e la Lega
ticinese contro il cancro gli copre il pagamento della cassa malati (doc. E). Sennonché
tali aiuti, oltre a essere limitati nel tempo, non scaturiscono da un obbligo
legale, come può esserlo in materia di assistenza tra parenti giusta l'art. 328
cpv. 1 CC, o da un vero e proprio impegno contrattuale in favore di una persona
straniera al fine di garantirne il mantenimento durante tutto il suo soggiorno
in Svizzera.
In siffatte circostanze, si deve per forza concludere che il ricorrente
non dispone di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza
sociale durante il soggiorno in Svizzera.
Per quanto riguarda la richiesta
dell'insorgente di ottenere un permesso di dimora CE/AELS per la ricerca di un
impiego, bisogna considerare che egli è disoccupato dal mese di giugno 2005. Sebbene non abbia trovato un impiego allo scadere dei sei
mesi previsti dalla giurisprudenza europea (sentenza CdGCE
precitata, del 26 febbraio 1991, nella causa Anthonissen), il ricorrente
evidenzia che, secondo l'art. 18 OLCP, il permesso di breve durata
CE/AELS può essere prorogato a tale scopo fino a un anno, purché siano
dimostrati sforzi concreti in vista di trovare un impiego e sussistano buone
probabilità di trovare un impiego entro il termine stabilito. Sennonché, a parte il fatto che l'insorgente non ha dimostrato durante la
procedura ricorsuale di avere fatto tutto il possibile per trovare
un'occupazione al 40%, bisogna rilevare che, sempre secondo la menzionata
sentenza della CdGCE, non è dato un diritto alla proroga del permesso di
breve durata CE/AELS (cfr. Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione
graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea e suoi 25 Stati membri nonché i Paesi membri dell'AELS: Istruzioni
OLCP, stato al 1° aprile 2006, n. 8.2.5).
In ogni caso, a prescindere da tali
considerazioni, bisogna considerare che, come ricordato dianzi (consid. 2), il
ricorrente non può pretendere il rilascio di un permesso di dimora finalizzato
alla ricerca di un posto di lavoro già per il fatto che non dispone di sufficienti
mezzi finanziari (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).
5.
Occorre
ora verificare se la decisione impugnata rispetta il principio della proporzionalità.
RI 1 risiede in Svizzera dalla fine di
aprile del 2002. Il suo soggiorno, durante il quale ha lavorato
complessivamente durante un solo mese, cambiando tre diversi posti di lavoro, va
quindi considerato di breve durata. Inoltre egli ha i suoi legami famigliari,
sociali e culturali in Portogallo, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di
giungere in Svizzera. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone
insormontabili problemi di riadattamento.
A titolo abbondanziale, va rilevato che la
decisione impugnata è pure rispettosa dell'art. 10 cpv.
1.
lett. d LDDS. Difatti, se il provvedimento è giustificato dal profilo dell'ALC,
lo è ancora di più se esaminato dal punto di vista della LDDS, ritenuto che con
la sua attuale situazione finanziaria RI 1 rischia di cadere concretamente in modo
continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
6.
In
siffatte circostanze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha
disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non concedere il
permesso di soggiorno richiesto a RI 1
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.
4. Intimazione
a:
,
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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