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Decisione

52.2006.97

Permesso di dimora - abuso di diritto

11 maggio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi __________ non vivono in comunione domestica.

4.3. Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso

da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni

contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.

Considerandi

Ne consegue che è venuto meno il fine del

soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva

giustificato il rilascio di un permesso di dimora.

5.

RI 1 risiede regolarmente da circa due anni nel nostro Paese. Il suo

soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha

essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari nella Repubblica

Dominicana, dove viveva e risiedeva prima di giungere in Svizzera.

Dispositivo

Per questi motivi, il suo rientro in patria

non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento.

6. Avuto

riguardo di tutto quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere integralmente

respinto.

Tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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