52.2006.97
Permesso di dimora - abuso di diritto
11 maggio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.97
Data decisione, Autorità:
11.05.2006, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 7 cpv. 2 LDDS
Incarto n.
52.2006.97
Lugano
11 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 21 febbraio 2006 (n. 899) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 21 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 17 marzo 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 22 marzo 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina dominicana RI 1 (1969) si è sposata il 22 gennaio 2003 nel proprio paese
d'origine con il cittadino elvetico __________ (1949).
Il 24 giugno 2003 ella è entrata in Svizzera
per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora
annuale, in seguito rinnovato fino al 23 giugno 2005.
L'appartamento coniugale è stato notificato
in via ____________________ a __________.
B. a) Il 15
aprile 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni il rinnovo del proprio permesso di dimora, indicando
di vivere separata di fatto dal marito e di essersi trasferita a V__________.
b) Interrogata il 20 maggio 2005 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, ella ha
dichiarato di avere lasciato l'appartamento coniugale il 1° febbraio precedente
a causa dei problemi finanziari del marito, recandosi comunque nell'abitazione
coniugale di G__________ una volta la settimana per le pulizie e parlando con
lui quotidianamente per telefono.
Ha dichiarato inoltre di non essere
ottimista in merito a un'eventuale ricomposizione della comunione domestica.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze il 21
giugno 2005 il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI
1, fissandole un termine con scadenza il 31 agosto successivo per lasciare il
territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in
seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con il marito, ritenendo
in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva
per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8
ODDS).
C. Con
giudizio 21 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Esperita l'istruttoria, il Governo ha
ritenuto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata
per i motivi addotti dal dipartimento, rilevando che l'asserita ricomposizione
della comunione domestica avvenuta dopo l'emanazione della decisione
dipartimentale e durata un paio di mesi era stata escogitata per motivi di
causa.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora.
La ricorrente contesta di avere contratto un
matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera
manifestamente abusiva.
Ella sostiene di essersi dovuta separare dal
marito esclusivamente a causa dei problemi finanziari di quest'ultimo e di essere
comunque tornata nel frattempo a vivere insieme a lui, ricomponendo in tal modo
la comunione coniugale.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e
segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino
elvetico dal 2003. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al
rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso
sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli
accertamenti istruttori esperiti dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il
Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio
fittizio (segnatamente la differenza di età di oltre 20 anni dei coniugi, la
mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera, la mancata
conoscenza e le contraddizioni su alcuni elementi essenziali della vita del
partner, la breve convivenza durante il matrimonio), ha respinto l'impugnativa
rilevando come l'insorgente commettesse un chiaro abuso di diritto nell'invocare
un matrimonio ormai svuotato di qualsiasi contenuto.
Di conseguenza cadono nel vuoto le censure
della ricorrente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e
non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.
3. L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
4. 4.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 24
giugno 2003 per vivere insieme al marito cittadino elvetico.
Il 20 maggio 2005 RI 1 ha dichiarato alla
Polizia cantonale di essersi separata dal marito il 1° febbraio 2005 per
trasferirsi a V__________ a causa delle difficoltà finanziarie di quest'ultimo,
oberato da debiti e soggetto a pignoramento dello stipendio. Ella ha inoltre soggiunto
(pag. 2):
"Visto i
problemi finanziari del __________, non sono ottimista per un nostro ricongiungimento
sotto un unico tetto. Lui mi dice che solo con un 6 al lotto il tutto potrebbe
essere liquidato. Di sicuro non vi sarà un ricongiungimento in tempi brevi. Io
mi reco a G__________ presso l'appartamento del __________ ca. una volta alla
settimana per fargli le pulizie. Ci sentiamo giornalmente al telefono. Voglio
dire che la nostra relazione sentimentale si è un po' raffreddata a causa della
nostra separazione fisica, ossia che io abito da una parte e lui abita da
un'altra".
La versione dell'insorgente è stata
sostanzialmente confermata dal marito, analogamente interrogato il 20 maggio
2005 dalla polizia in merito alla sua situazione matrimoniale (v. verbale di __________,
agli atti).
4.2. Considerato che l'interessata viveva
separata dal marito da oltre quattro mesi e aveva escluso entro tempi brevi una
riconciliazione con il consorte, a ragione il 21 giugno 2005 il dipartimento ha
ritenuto che RI 1 invocasse in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio
al fine di ottenere il rinnovo del permesso di dimora.
Il fatto inoltre che la disunione sarebbe
imputabile al marito perché oberato da debiti è ininfluente ai fini della
decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF
20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
La ricorrente sostiene invero di avere
ripreso la vita in comune nel corso del mese di giugno del 2005. A sostegno
della sua tesi richiama le dichiarazioni prodotte dinnanzi al Consiglio di
Stato rilasciate da suo marito il 30 giugno e 26 agosto 2005 (doc. D e E) e dal
responsabile della ditta presso cui entrambi i coniugi __________ attualmente lavorano
(doc. F, datato 25 agosto 2005).
Sennonché, l'insorgente sembra dimenticare
che la successiva istruttoria esperita dal Governo ha permesso di confermare le
conclusioni cui è giunto il dipartimento.
Interrogata nuovamente dalla Polizia
cantonale il 2 dicembre 2002, RI 1 ha affermato infatti di avere vissuto con il
marito solo da luglio a settembre 2005 per poi separarsi nuovamente. Sollecitata
dall'agente interrogante in merito al suo soggiorno a V__________, ella ha inoltre
precisato (ad R12, pag. 3):
"(...) Voglio comunque dire che sono
uscita dall'appartamento nel mese di giugno-luglio 2005 ed ho cambiato
domicilio portandolo nuovamente a G__________ in via __________ con mio marito.
Con lui sono rimasta presso l'appartamento ma circa 1.5 mese fa abbiamo
litigato e la relazione ha cominciato ad avere dei problemi. Dopo quel periodo
io mi reco a G__________ in via __________ solo per prendere i vestiti ed a
pulire l'appartamento e qualche volta rimango là a dormire. Per il resto dormo
da amici a L__________ e G__________. Se la giurista ne riterrà il caso le darò
le informazioni concernente queste persone. Alla precisa domanda se ho un'altra
relazione sentimentale con un altro uomo mi avvalgo della facoltà di non
rispondere".
Interrogato lo stesso giorno, il marito
della ricorrente ha dal canto suo dichiarato (pag. 4):
"D16:
Quindi, signor __________, sua moglie __________ vive tutti i giorni con lei in
via __________ a G__________? R16: Non esattamente. Siamo sposati e domiciliati
entrambi a G__________. Io vivo regolarmente nell'appartamento di via __________,
per contro mia moglie vi risiede solo saltuariamente, una o al massimo due
volte la settimana.
D17: Dove vive
sua moglie quando non sta con lei? R17: Presumo a V__________, da quello che ne
so io.
D18: Signor __________,
a noi della polizia risulta che sua moglie non abita più a V__________ dal
07.2005 e non riceve la posta. Cosa mi può dire in merito? R18: Non so cosa
dire. Io sapevo che stava a V__________ in via __________, non mi risultano
altri indirizzi (...)".
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel
corso della procedura e della durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti
elementi per ritenere che i coniugi __________ hanno da tempo organizzato
autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta.
Il fatto che la ricorrente non risieda
stabilmente presso l'appartamento coniugale è peraltro stato confermato dalla
custode del palazzo di via __________ e accertato dal sopralluogo nei locali
effettuato dalla polizia in presenza dei coniugi __________ (v. rapporto
d'esecuzione 2 dicembre 2005).
In questo senso, non sono certo le saltuarie
visite che l'insorgente farebbe al marito che permettono di ritenere che i
coniugi __________ ricomporranno la comunione coniugale non appena il marito
della ricorrente avrà sanato i suoi debiti. Del resto la ricorrente non può
pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere
dalla situazione finanziaria del marito. Tanto più che non è la prima volta che
Fatti
i coniugi __________ non vivono in comunione domestica.
4.3. Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso
da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni
contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.
Considerandi
Ne consegue che è venuto meno il fine del
soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva
giustificato il rilascio di un permesso di dimora.
5.
RI 1 risiede regolarmente da circa due anni nel nostro Paese. Il suo
soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha
essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari nella Repubblica
Dominicana, dove viveva e risiedeva prima di giungere in Svizzera.
Dispositivo
Per questi motivi, il suo rientro in patria
non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento.
6. Avuto
riguardo di tutto quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere integralmente
respinto.
Tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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