Lexipedia

Decisione

52.2006.99

Lavoratori distaccati sanzione amministrativa

17 novembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di assemblaggio di una sauna, una biosauna e un bagno turco che aveva

fornito al __________. Ritiene avere agito in buona fede, convinta che tale

genere di lavoro non soggiaccia alle prescrizioni salariali minime vigenti in

Svizzera nell'ambito del relativo contratto collettivo.

Evidenzia inoltre che in precedenza l'Ufficio

del lavoro ha già abbandonato un procedimento contravvenzionale nei suoi confronti,

aperto a torto per il mancato rispetto delle condizioni minime salariali

previste dal contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile.

La ricorrente chiede inoltre di concedere l'effetto

sospensivo all'impugnativa, al fine di permetterle di terminare i lavori che

sta svolgendo presso un centro wellness di __________.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in

seguito.

Considerato, in

diritto

1. Giusta l'art.

3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità

esamina d'ufficio la propria competenza.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è notoriamente fissata per clausola enumerativa. Il ricorso a

questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60

cpv. 1 PAmm).

1.2. In concreto il provvedimento

pronunciato il 31 maggio 2005 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei

confronti della ricorrente è stato reso in applicazione dell'art. 9 LDist,

relativo alle sanzioni amministrative che devono essere adottate in caso di infrazioni

a questa legge.

L'art. 10 LDist. dispone che in questi casi

la procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla

procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione

giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110).

A seguito dell'entrata in vigore della

LDist, il Cantone Ticino ha modificato i capoversi 1 e 4 dell'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge

cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), indicando che l'autorità incaricata di

applicare la LDist è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Nessuna

disposizione è per contro stata adottata dal legislatore ticinese riguardo ai

rimedi di diritto esperibili e alle istanze giudiziarie competenti

a statuire a livello cantonale sui gravami inoltrati contro le decisioni rese

dalle autorità di prime cure in materia di lavoratori distaccati. La legge cantonale

di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4) non è applicabile, dal momento

che l'oggetto della presente vertenza riguarda una sanzione amministrativa.

A dispetto dell'indicazione data dal

Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza

essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo

a pronunciarsi sul medesimo.

1.3. Sennonché l'art. 98a cpv. 1 OG, fa

obbligo ai cantoni di istituire un'autorità giudiziaria di ultima istanza

cantonale, laddove le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili

con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa norma è

direttamente applicabile dal 15 febbraio 1997: ciò comporta la competenza di un'autorità

giudiziaria cantonale anche qualora manchino disposizioni cantonali in merito

(DTF 123 II 231 consid. 7; decisione del Tribunale federale del 1° dicembre

2000 nella causa 1A.193/2000).

Ora, dal momento che, come appena illustrato

(cfr. supra consid. 1.2.), il provvedimento litigioso si fonda sul

diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale

federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 e

seg. OG non essendo dato nessuno dei motivi di inammissibilità elencati agli

art. da 99 a 102 OG, la competenza di questo tribunale dev'essere ugualmente

ammessa, ratione materiae, ai fini dell'attuazione del diritto di rango superiore.

1.4. Ne discende che il gravame in oggetto,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in

vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini

elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e

disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle

attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle

disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore

dal 1° giugno 2002).

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali

accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla

prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una

durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini CE/AELS che

effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di

lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza,

distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori

dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta

con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in

vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel

contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più

destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. art. 14 cpv. 1 OLCP e n. 6.3.1 delle

"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera

circolazione delle persone tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:

Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile

2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

2.2

Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale

pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro

svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il

Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di

accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base

giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei

lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata

adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio

2004.

3.

3.1.

Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati

almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali,

nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di

obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo

360a CO negli ambiti della retribuzione minima.

L'art. 4 cpv. 1 LDist precisa tuttavia che le prescrizioni

minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per i lavori di esigua

entità (lett. a) e per l'assemblaggio o la prima installazione, se i lavori

durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura

di beni (lett. b). Il cpv. 2 della medesima norma soggiunge che il Consiglio

federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il cpv. 1.

L'entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché

dal numero dei lavoratori interessati.

Inoltre, giusta l'art. 2 cpv. 2 del decreto

del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto

collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, del 5

agosto 2004 e applicabile pure sul territorio del Cantone Ticino, le

disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà

generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori

nelle aziende che effettuano lavori di istallazione e di servizio nei rami del

riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione, della costruzione di

tubazioni/cana-lizzazioni, dei lattonieri e degli installatori sanitari. Sono

escluse solo le aziende di produzione e commercio purché la fornitura, il

montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e

componenti forniti sotto il loro marchio oppure da essi stessi costruiti.

3.2

L'art. 6 cpv. 1 LDist impone che, prima dell'inizio dell'impiego,

il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone, per

scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie

per l'esecuzione dei controlli, in particolare l'identità delle persone

distaccate in Svizzera (lett. a), l'attività svolta in Svizzera (lett. b) e il

luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c). Il datore di lavoro deve allegare

alla notifica di cui al cpv. 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso

atto delle condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle

(art. 6 cpv. 2 LDist). Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la

notifica dell'impiego (art. 6 cpv. 3 LDist).

L'art. 6 cpv. 1 ODist ribadisce che la procedura di notifica

ai sensi dell'art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di

otto giorni per anno civile. Nel caso di attività nei settori dell'edilizia, dell'ingegneria

e nei rami accessori dell'edilizia, soggiunge l'art. 6 cpv. 2 lett. a ODist, la

notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori.

3.3

Giusta l'art. 9 cpv. 2 LDist, l'autorità

cantonale competente può, per lievi infrazioni all'art. 2 e per infrazioni agli

art. 3 e 6 LDist, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.–

franchi (lett. a); per infrazioni all'art. 2 LDist che

non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LDist o

per mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare al datore di

lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno

a cinque anni (lett. b); addossare totalmente o parzialmente al datore di

lavoro colpevole i costi dei controlli (lett. c).

Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una

sanzione notifica all'autorità federale competente una copia della sua

decisione. Quest'ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono

stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.

4.

4.1. In

concreto, la RI 1 non contesta di avere distaccato, dal 29 novembre al 3 dicembre

2004, tre suoi dipendenti (un elettricista, un manutentore e un montatore) per

svolgere alcuni lavori presso il __________ a __________.

Precisa tuttavia che gli operai si sono

limitati a montare e a collaudare una sauna, una biosauna e un bagno turco

facenti parte integrante del contratto di fornitura stipulato con __________

SA. La ricorrente sostiene che questi lavori, di puro assemblaggio, rientrano

nell'ambito dell'applicazione dell'eccezione prevista in questo ambito dall'art.

4.

LDist e che non soggiacciono pertanto alle prescrizioni salariali minime

vigenti in Svizzera nell'ambito del contratto collettivo di lavoro nel ramo

svizzero della tecnica della costruzione.

4.2

La questione inerente alla qualificazione opera di assemblaggio

o altre dei lavori eseguti dagli operai della ricorrente può restare aperta in

questa sede, in quanto irrilevante ai fine del giudizio.

Certo, l'art. 4 cpv. 1 litt. b LDist prevede che le

prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per l'assemblaggio

o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte

integrante di un contratto di fornitura di beni. La ricorrente dimentica tuttavia

che, giusta il cpv. 3 della medesima norma, tale eccezione non

è applicabile ai settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori

dell'edilizia.

In questo senso, bisogna considerare che, secondo l'art. 5 ODist,

le prestazioni di servizio concernenti i settori dell'edilizia e dell'ingegneria

civile, nonché i rami accessori dell'edilizia comprendono tutte le attività del

settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione,

modifica o eliminazione di costruzioni tra i quali, per quanto qui interessa, i

lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati (n. 4) e di installazione

o di equipaggiamento (n. 5) come possono essere i lavori relativi a una sauna, una

biosauna e un bagno turco.

Ne discende che, contrariamente a quanto

assume la ricorrente, il genere di intervento svolto dai propri dipendenti (assemblaggio

e montaggio) è un'attività tipica del settore edilizio e va pertanto regolamentata

dal contratto collettivo di lavoro del ramo svizzero della tecnica della costruzione.

La __________ precisa inoltre di essere una

società attiva nella commercializzazione di piscine, idromassaggi e di prodotti

destinati alla cura estetica, e che la sua attività consiste nell'acquisto di

detti beni presso le ditte produttrici e nella loro successiva rivendita ai

propri clienti, occupandosi del montaggio delle attrezzature nei locali del

cliente.

Ora, il fatto che la società sembrerebbe occuparsi

solo della commercializzazione degli impianti e non della loro costruzione, è

irrilevante ai fini del presente giudizio. Determinante è il genere di lavori

da essa eseguiti nella presente fattispecie.

Non permette di giungere a conclusioni più

favorevoli alla ricorrente nemmeno la circostanza secondo la quale il 24 maggio

2005.

l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha abbandonato una precedente procedura

contravvenzionale avviata nei confronti della società relativa sempre al

distaccamento di operai presso il __________. Tale procedimento concerne un

controllo effettuato il 27 ottobre 2004 ed è quindi precedente al distacco dei

lavoratori oggetto della presente vertenza. Non è pertanto necessario esaminare

i motivi di tale annullamento.

5.

La

sanzione amministrativa, commisurata in base al numero di lavoratori distaccati

(3), alla durata del distaccamento (5 giorni di 8 ore) e alla differenza tra il

salario contrattualmente dovuto in Svizzera (fr. 25.40/h per un totale di fr. 3'048.–)

e quello effettivamente versato (fr. 8.10/h per un totale di fr. 972.–), tiene

debitamente conto della gravità oggettiva della macroscopica infrazione

commessa e sopprime l'indebito vantaggio che la ricorrente si ha conseguito.

Contenuta nei limiti concessi dalla legge e

conforme al principio di proporzionalità, la decisione di vietare alla

datrice di lavoro di offrire i suoi servizi in Svizzera per la durata di un anno

e di porle a carico i costi del controllo e di giudizio di fr. 2'250.–, va dunque confermata.

Ritenuto che l'infrazione commessa dalla RI

1.

non può essere considerata di lieve entità, una sanzione pecuniaria fino a

fr. 5'000.– prevista all'art. 9 cpv. 2lett. LDist sarebbe insufficiente a

raggiungere lo scopo perseguito.

Occorre in effetti considerare che il 22

marzo 2005 alla società era già stata inflitta una multa di fr. 1'300.– da

parte dell'Ufficio della manodopera estera, perché nel novembre del 2004 essa non

aveva rispettato l'obbligo di notifica sancito dagli art. 6 LDist e 6 ODist.

6.

Il ricorso

va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di

oggetto (art. 47 PAmm).

La tassa di giudizio segue la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 98a, 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1 e 5

ALC; 2, 6, 9, 10 LDist; 5, 6 ODist; 1, 3, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster