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Decisione

52.2007.10

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS

4 aprile 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i permessi per dimoranti temporanei CE/AELS e quelli di dimora CE/AELS. Ne

discende che per la revoca del permesso di domicilio CE/AELS si applicano le

disposizioni della LDDS nonché i pertinenti accordi di domicilio (v. n. 9.1. delle "Istruzioni

e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle

persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nonché i suoi 25 Stati membri nonché

i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein",

stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione:

Istruzioni OLCP).

3. 3.1. In

concreto, RI 1 è rientrata in Svizzera nel febbraio 2005 e ha ottenuto il

ripristino del suo permesso di domicilio CE/AELS, perché aveva documentato di disporre

di mezzi finanziari (oltre fr. 25'000.– e € 100'000.–) che il dipartimento ha considerato

sufficienti per permetterle di soggiornare in Svizzera senza svolgere

un'attività lucrativa e mantenere se stessa e la figlia T__________. A seguito

della nascita di B__________ e L__________ avvenuta il 23 giugno 2005 e a causa

della mancanza di mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento, RI 1 è

stata posta dal mese di agosto 2005 al beneficio di un assegno integrativo mensile

di fr. 1'836.– e di prima infanzia di fr. 1'026.–, quest'ultimo importo

aumentato a fr. 2'099.– mensili dal 1° gennaio 2006 (v. informazione fornita il

13.2.2006 via e-mail dall'USSI alla SPI, agli atti).

Interrogata il 27 febbraio 2006 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione finanziaria, la ricorrente ha -

tra l'altro - dichiarato:

"Il

23.06.2005 a __________ davo alla luce due bimbe: __________ L__________ e B__________.

Il padre è nient'altro che la persona con cui sono andata a convivere in

Portogallo, ovvero: __________ 1957 residente a __________ (..). In Portogallo ho avviato le

pratiche per il riconoscimento delle figlie presso il Tribunale competente a __________

(P). Ad oggi non ho ottenuto né il riconoscimento delle figlie né tanto meno

aiuto al mantenimento; ho sempre fatto fronte come ho potuto a tutte le spese

avendo, a suo tempo, fatto dei risparmi e ritirata la parte assicurativa del

terzo pilastro (ca 18'000.– franchi).

D1) Risulta che

al momento in cui ha presentato domanda per riottenere il permesso di domicilio

a __________, su richiesta, ha fornito delle garanzie finanziarie atte al suo

sostentamento nonché dei suoi figli. È

corretto, se sì in che misura? R1) Sì corrisponde al vero. Avendo un conto

deposito presso la Banca __________, sede di __________, conto in comune con mia

sorella __________, 1963, attualmente residente a __________, ho girato

l'intera somma - se non vado errata sui €90'000 - su un conto a mio solo nome

presso la __________, presentando quindi il tutto come garanzia. Di seguito mia

sorella ha ritirato la sua parte, €50'000, e di riflesso a mia disposizione ne

sono rimasti ca. €40'000. Premetto che tale importo, la mia parte, era frutto

di risparmi nonché della liquidazione del terzo pilastro. Evidentemente ho

sottaciuto questo particolare al momento della presentazione della domanda di

domicilio nella convinzione di poter riuscire comunque a far fronte a tutte le

spese. A quel momento il rapporto con il convivente era comunque ancora buono e

si prospettava il suo trasferimento in Svizzera per permettere, ad uno dei due,

di trovare un posto di lavoro. Come detto però la situazione è nel frattempo

Considerandi

peggiorata tanto che oggi mi ritrovo a tutti gli effetti sola.

D2) Al momento

attuale come si presenta la sua situazione finanziaria? R2) Praticamente non dispongo

più di risorse finanziarie; il conto aperto presso la __________ è stato

azzerato.

Mi ritrovo a

carico tutte le spese derivanti dall'economia domestica, dal crescere tre

figli, l'affitto appartamento 3 locali e mezzo; solo per quest'ultimo pago fr.

1360.

– mensili. Non percepisco alcun assegno dall'ex marito per la figlia T__________

avendo, nella sentenza di divorzio, definito che l'ex marito si prendeva a

carico il figlio __________ e io la figlia T__________. Alla nascita delle

ultime due figlie presso la __________, su interessamento del personale di

questa, vista la mia situazione, è stata inoltrata domanda per l'ottenimento di

assegni di prima infanzia. Da agosto 2005 mi è stato riconosciuto il diritto e

mi vengono corrisposti, prima sui fr. 2'500.–, passati poi 2'800.– ed ora

3'900.– ca. Con questi assegni riesco a far fronte alle necessità mie e delle figlie

(...).

Sulla base di tale dichiarazione il dipartimento

ha revocato il permesso di domicilio a RI 1 e il Consiglio di Stato ha

condiviso tale decisione, ritenendola conforme al principio della proporzionalità.

3.2

Ora, sapere se l'insorgente abbia dato

indicazioni false o taciuto scientemente dei fatti d’importanza essenziale in

merito alla propria situazione finanziaria e se il dipartimento non abbia abusato

del proprio potere di apprezzamento revocandole il permesso di domicilio, può

rimanere qui indeciso in quanto tali questioni appaiono in ogni caso superate

dagli eventi che si sono verificati nel corso di causa. Eventi, in virtù dei

quali la ricorrente può in ogni caso pretendere, come si vedrà qui appresso, di

conservare il permesso di cui è stata privata.

Dinnanzi al tribunale RI 1 ha prodotto infatti

un contratto di lavoro, sottoscritto il 22.1.2007 e valido a decorrere dal

15.3.2007

fino al 31.10.2007, per svolgere l'attività di cameriera con una retribuzione

netta di fr. 3'693.15 mensili, ciò che le permette di far fronte al proprio

mantenimento e quello delle figlie. Contrariamente a quanto assume il

dipartimento, il contratto di lavoro prodotto dinnanzi al tribunale non va

considerato alla stregua di una nuova domanda ai sensi dell'art. 63 cpv. 2

PAmm, di per sé irricevibile in questa sede. L'autorità di prime cure dimentica

infatti che, giusta il cpv. 1 della medesima norma, con il ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi

di prova.

Oltre a ciò, va pure osservato che questo

impiego, sebbene sia di durata limitata, le permette in ogni caso di essere riconosciuta

quale lavoratrice ai sensi dell'ALC. La Corte di giustizia delle Comunità

europee (CdGCE) ha precisato infatti che dev'essere considerato tale il

soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la

direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una

rimunerazione (cfr. sentenze CdGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat

Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land

Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). In questo senso, ella potrebbe

invocare pure l'applicazione dell'art. 6 cpv. 2 Allegato I ALC, secondo cui il

lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e

inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante

riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di

lavoro e ottiene pure il diritto al ricongiungimento familiare giusta l'art. 3

n. 1 Allegato I ALC.

4.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto

accolto e la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullata

così come il giudizio governativo che la conferma.

5.

Visto

l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e

delle spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

comunque alla ricorrente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito

registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 6 ALC; 24 Allegato I ALC; 9 LDDS; 83

lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 5 dicembre 2006 (n. 6033) del Consiglio di

Stato;

1.2. la decisione 17 agosto 2006 (COM 23) del Dipartimento

delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di

ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

5. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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