52.2007.10
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS
4 aprile 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
52.2007.10
Data decisione, Autorità:
04.04.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS
DOMICILIO
MEZZI DI PROVA / NUOVI FATTI / NUOVE DOMANDE
PERMESSO CE O AELS
REVOCA
art. 1 ALC
art. 6 ALC
art. 3 ALC ALL1
art. 6 ALC ALL1
art. 24 ALC ALL1
art. 3 cpv. 2 LDDS
art. 9 cpv. 4 let. a LDDS
art. 16 OLCP
Incarto n.
52.2007.10
Lugano
4 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2007 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 5 dicembre 2006 (n. 6033) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 17 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca del suo permesso di
domicilio CE/AELS e di quello delle figlie T__________ (1997), L__________ e B__________
(2005);
viste le risposte:
- 17 gennaio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 23 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina portoghese RI 1 (1967), dopo aver lavorato a partire dagli anni '80 in
Svizzera in qualità di stagionale nel ramo della ristorazione, ha ottenuto nel
1993 un permesso di dimora e, nel 1995, di domicilio, trasformato nel 2002 in
un permesso CE/AELS.
La ricorrente, divorziata da un connazionale,
è madre di T__________ (1997) e __________ (1987), quest'ultimo affidato al
padre.
Il 30 settembre 2004 l'insorgente, dopo
avere notificato la partenza all'autorità competente, è tornata a vivere in
Portogallo unitamente a T__________.
B. a. Nel
febbraio 2005, RI 1 è rientrata nuovamente in Svizzera, raggiunta da T__________
il 30 marzo successivo. Dopo avere documentato di disporre di mezzi finanziari
sufficienti per il proprio mantenimento, all'interessata è stato ripristinato il
permesso di domicilio, così come quello della figlia.
Il 23 giugno 2005, la ricorrente ha dato
alla luce due gemelle, L__________ e B__________, nate dall'unione con un connazionale
residente in Portogallo e non ancora riconosciute dallo stesso. Data l'assenza
di mezzi finanziari sufficienti, dal 1° agosto 2005 ella è al beneficio dell'assegno
integrativo e di prima infanzia.
b. Interrogata in merito alla propria
situazione economica, il 27 febbraio 2006 RI 1 ha dichiarato alla polizia di avere
dovuto presentare una garanzia finanziaria per potere riottenere il permesso. A
questo scopo ella aveva girato, dal conto in comune con sua sorella al proprio,
€ 90'000 e, dopo aver ottenuto nuovamente l'autorizzazione di domicilio, quest'ultima
aveva ritirato la propria quota parte di € 50'000. Ha inoltre precisato di non
avere più risparmi a disposizione e di avere sottaciuto questo particolare
nella convinzione di riuscire a far fronte a tutte le spese.
c. Fondandosi sulle premesse emergenze, il
17 agosto 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio a RI 1 e, di
riflesso, alle figlie T__________, L__________ e B__________, per avere fornito
false indicazioni in merito alla propria situazione finanziaria. Alle stesse è
stato fissato un termine con scadenza il 18 settembre 2006 per lasciare il
territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla base dell'art. 9 cpv. 4
LDDS.
C. Con
giudizio 5 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per la revoca del permesso di domicilio in virtù dei motivi
addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento.
La ricorrente contesta di avere fornito
false indicazioni in merito alla propria situazione finanziaria, sostenendo di
avere semplicemente sottaciuto l'entità dei propri risparmi. Sottolinea inoltre
di non essere a carico dell'assistenza pubblica e che l'assegno integrativo e
di prima infanzia, destinato esclusivamente al mantenimento di L__________ e B__________,
è un diritto riconosciuto anche ai cittadini svizzeri. Pone inoltre in evidenza
il suo lungo soggiorno trascorso nel nostro paese, dove dal 1983 ha sempre
lavorato, e afferma di voler riprendere a svolgere un'attività lucrativa non
appena l'età delle sue due figlie gemelle glielo permetterà.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il dipartimento, quest'ultimo
con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. Il 24
gennaio 2007, RI 1 ha informato il tribunale di avere trovato un lavoro a tempo
determinato come cameriera a decorrere dalla metà di marzo.
Invitati ad esprimersi in merito, il
dipartimento ha ribadito la propria opposizione all'accoglimento del gravame,
mentre il Consiglio di Stato non ha preso posizione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un
diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF,
RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. L'accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1°
giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art.
1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
In linea di principio, RI 1 può prevalersi
del menzionato accordo bilaterale per poter ottenere una carta di soggiorno in
virtù delle disposizioni dell'ALC, in quanto è cittadina portoghese ed è titolare
di un passaporto valido. Del resto, ella aveva ottenuto un permesso di
domicilio CE/AELS, con termine di controllo fissato per il 1° maggio 2008.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di
diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Inoltre il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è
necessario procedere infatti all'audizione della ricorrente, in quanto tale
mezzo di prova non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio che è chiamato a rendere. Tanto
più che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte
il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117
II 132 consid. 3b; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e
146).
2. 2.1. Ai
cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito
il diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se
dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi
finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante
il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6
ALC e 24 cpv. 1 Allegato I). Per il computo dei mezzi finanziari
sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno
incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la
disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art.
16 cpv. 2 OLCP, i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o
dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati
sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e
se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la
legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo
straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a
determinare la sua decisione.
L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone che il
permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto
dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza
essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni
false o la dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono
essere costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione
giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che
direttamente o indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra
la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno deve insomma
sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo rimessa all'apprezzamento
dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del permesso conseguito
mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto
amministrativo, in particolare quello di proporzionalità.
2.3. La LDDS e la sua ordinanza di
esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e
se la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a
LDDS).
Ora, è assodato che nel caso di specie, per quanto riguarda la revoca del permesso di domicilio CE/AELS,
continuano ad essere applicabili le condizioni dell'art. 9 cpv. 4 LDDS. In
effetti l'ALC e il suo Protocollo non contengono disposizioni sulla
revoca del permesso di domicilio CE/AELS, in quanto si limitano a disciplinare
Fatti
i permessi per dimoranti temporanei CE/AELS e quelli di dimora CE/AELS. Ne
discende che per la revoca del permesso di domicilio CE/AELS si applicano le
disposizioni della LDDS nonché i pertinenti accordi di domicilio (v. n. 9.1. delle "Istruzioni
e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle
persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
nonché i suoi 25 Stati membri nonché
i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein",
stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione:
Istruzioni OLCP).
3. 3.1. In
concreto, RI 1 è rientrata in Svizzera nel febbraio 2005 e ha ottenuto il
ripristino del suo permesso di domicilio CE/AELS, perché aveva documentato di disporre
di mezzi finanziari (oltre fr. 25'000.– e € 100'000.–) che il dipartimento ha considerato
sufficienti per permetterle di soggiornare in Svizzera senza svolgere
un'attività lucrativa e mantenere se stessa e la figlia T__________. A seguito
della nascita di B__________ e L__________ avvenuta il 23 giugno 2005 e a causa
della mancanza di mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento, RI 1 è
stata posta dal mese di agosto 2005 al beneficio di un assegno integrativo mensile
di fr. 1'836.– e di prima infanzia di fr. 1'026.–, quest'ultimo importo
aumentato a fr. 2'099.– mensili dal 1° gennaio 2006 (v. informazione fornita il
13.2.2006 via e-mail dall'USSI alla SPI, agli atti).
Interrogata il 27 febbraio 2006 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione finanziaria, la ricorrente ha -
tra l'altro - dichiarato:
"Il
23.06.2005 a __________ davo alla luce due bimbe: __________ L__________ e B__________.
Il padre è nient'altro che la persona con cui sono andata a convivere in
Portogallo, ovvero: __________ 1957 residente a __________ (..). In Portogallo ho avviato le
pratiche per il riconoscimento delle figlie presso il Tribunale competente a __________
(P). Ad oggi non ho ottenuto né il riconoscimento delle figlie né tanto meno
aiuto al mantenimento; ho sempre fatto fronte come ho potuto a tutte le spese
avendo, a suo tempo, fatto dei risparmi e ritirata la parte assicurativa del
terzo pilastro (ca 18'000.– franchi).
D1) Risulta che
al momento in cui ha presentato domanda per riottenere il permesso di domicilio
a __________, su richiesta, ha fornito delle garanzie finanziarie atte al suo
sostentamento nonché dei suoi figli. È
corretto, se sì in che misura? R1) Sì corrisponde al vero. Avendo un conto
deposito presso la Banca __________, sede di __________, conto in comune con mia
sorella __________, 1963, attualmente residente a __________, ho girato
l'intera somma - se non vado errata sui €90'000 - su un conto a mio solo nome
presso la __________, presentando quindi il tutto come garanzia. Di seguito mia
sorella ha ritirato la sua parte, €50'000, e di riflesso a mia disposizione ne
sono rimasti ca. €40'000. Premetto che tale importo, la mia parte, era frutto
di risparmi nonché della liquidazione del terzo pilastro. Evidentemente ho
sottaciuto questo particolare al momento della presentazione della domanda di
domicilio nella convinzione di poter riuscire comunque a far fronte a tutte le
spese. A quel momento il rapporto con il convivente era comunque ancora buono e
si prospettava il suo trasferimento in Svizzera per permettere, ad uno dei due,
di trovare un posto di lavoro. Come detto però la situazione è nel frattempo
Considerandi
peggiorata tanto che oggi mi ritrovo a tutti gli effetti sola.
D2) Al momento
attuale come si presenta la sua situazione finanziaria? R2) Praticamente non dispongo
più di risorse finanziarie; il conto aperto presso la __________ è stato
azzerato.
Mi ritrovo a
carico tutte le spese derivanti dall'economia domestica, dal crescere tre
figli, l'affitto appartamento 3 locali e mezzo; solo per quest'ultimo pago fr.
1360.
– mensili. Non percepisco alcun assegno dall'ex marito per la figlia T__________
avendo, nella sentenza di divorzio, definito che l'ex marito si prendeva a
carico il figlio __________ e io la figlia T__________. Alla nascita delle
ultime due figlie presso la __________, su interessamento del personale di
questa, vista la mia situazione, è stata inoltrata domanda per l'ottenimento di
assegni di prima infanzia. Da agosto 2005 mi è stato riconosciuto il diritto e
mi vengono corrisposti, prima sui fr. 2'500.–, passati poi 2'800.– ed ora
3'900.– ca. Con questi assegni riesco a far fronte alle necessità mie e delle figlie
(...).
Sulla base di tale dichiarazione il dipartimento
ha revocato il permesso di domicilio a RI 1 e il Consiglio di Stato ha
condiviso tale decisione, ritenendola conforme al principio della proporzionalità.
3.2
Ora, sapere se l'insorgente abbia dato
indicazioni false o taciuto scientemente dei fatti d’importanza essenziale in
merito alla propria situazione finanziaria e se il dipartimento non abbia abusato
del proprio potere di apprezzamento revocandole il permesso di domicilio, può
rimanere qui indeciso in quanto tali questioni appaiono in ogni caso superate
dagli eventi che si sono verificati nel corso di causa. Eventi, in virtù dei
quali la ricorrente può in ogni caso pretendere, come si vedrà qui appresso, di
conservare il permesso di cui è stata privata.
Dinnanzi al tribunale RI 1 ha prodotto infatti
un contratto di lavoro, sottoscritto il 22.1.2007 e valido a decorrere dal
15.3.2007
fino al 31.10.2007, per svolgere l'attività di cameriera con una retribuzione
netta di fr. 3'693.15 mensili, ciò che le permette di far fronte al proprio
mantenimento e quello delle figlie. Contrariamente a quanto assume il
dipartimento, il contratto di lavoro prodotto dinnanzi al tribunale non va
considerato alla stregua di una nuova domanda ai sensi dell'art. 63 cpv. 2
PAmm, di per sé irricevibile in questa sede. L'autorità di prime cure dimentica
infatti che, giusta il cpv. 1 della medesima norma, con il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi
di prova.
Oltre a ciò, va pure osservato che questo
impiego, sebbene sia di durata limitata, le permette in ogni caso di essere riconosciuta
quale lavoratrice ai sensi dell'ALC. La Corte di giustizia delle Comunità
europee (CdGCE) ha precisato infatti che dev'essere considerato tale il
soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la
direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una
rimunerazione (cfr. sentenze CdGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat
Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land
Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). In questo senso, ella potrebbe
invocare pure l'applicazione dell'art. 6 cpv. 2 Allegato I ALC, secondo cui il
lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e
inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante
riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di
lavoro e ottiene pure il diritto al ricongiungimento familiare giusta l'art. 3
n. 1 Allegato I ALC.
4.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto
accolto e la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullata
così come il giudizio governativo che la conferma.
5.
Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
delle spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
comunque alla ricorrente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito
registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 6 ALC; 24 Allegato I ALC; 9 LDDS; 83
lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 5 dicembre 2006 (n. 6033) del Consiglio di
Stato;
1.2. la decisione 17 agosto 2006 (COM 23) del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di
ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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