52.2007.100
Aggiudicazione trasporto fanghi freschi
3 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
52.2007.100
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione trasporto fanghi freschi
AGGIUDICAZIONE
art. 4 LCPUBB
art. 7 LCPUBB
art. 10 LCPUBB
art. 11 LCPUBB
art. 32 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 38 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.100
Lugano
3 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 marzo 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 15 marzo 2007 del CO 1 che indice un
pubblico concorso ad invito per aggiudicare il trasporto di fanghi freschi
dall'impianto di __________ all'impianto del __________;
vista la risposta 2 aprile 2007 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12
giugno 2004 il CO 1 ha sottoscritto un contratto per servizi con la ricorrente RI
1, con il quale le ha fra l'altro affidato il trasporto dei fanghi dall'impianto
di depurazione delle acque (__________) di __________ a quello del __________
di __________, al prezzo di fr. 125.00 l'ora, per un periodo di cinque anni,
rinnovabile tacitamente di anno in anno;
che il 15 marzo 2007 il CO 1 ha invitato sei
ditte del ramo, fra cui la ricorrente, ad inoltrare un'offerta per il trasporto
di fanghi freschi dal suo __________ a quello del __________ di __________;
che contro questo bando di concorso la RI 1
è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, secondo l'insorgente, il bando
impugnato sarebbe del tutto abusivo, poiché avrebbe per oggetto lo
stesso servizio che le è stato appaltato sino al 2009;
che il bando, soggiunge, sarebbe comunque
viziato dal fatto che una delle ditte invitate (__________), che le è stata nel
frattempo indebitamente affiancata, conoscerebbe i contenuti e le condizioni
economiche del contratto stipulato dalla stessa ricorrente con il consorzio nel
2004; sarebbe dunque leso il principio della parità di trattamento fra
concorrenti;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 lett.
a LCPubb, che prevede la possibilità di impugnare direttamente davanti a questo
tribunale gli elementi del bando;
che all'insorgente (art. 43 PAmm), personalmente
toccata in quanto invitata a partecipare alla gara, oltre che come attuale
appaltatrice del servizio messo a concorso, può essere riconosciuta la
legittimazione attiva ad impugnare la decisione con cui il committente apre una
gara volta ad aggiudicare eventualmente a terzi la medesima prestazione di
servizio;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che il ricorso in tema di commesse pubbliche
è proponibile contro le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso di
potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb);
che, in concreto, la ricorrente ravvisa una
violazione del diritto nel fatto che il CO 1 metta a concorso una prestazione
Fatti
di servizio, che si è impegnato per contratto ad affidare alla ricorrente sino
al 2009;
che la censura è priva di fondamento; il
contratto in essere non gli impedisce affatto di aprire una procedura volta ad
aggiudicare la medesima prestazione di servizio, eventualmente anche ad un'altra
ditta, scelta fra quelle invitate assieme alla ricorrente a formulare un'offerta;
che il contratto in essere con la ricorrente
non gli impedisce né di avviare le procedure necessarie per stipulare un altro
Considerandi
contratto, né di stipularlo effettivamente; l'eventualità che il nuovo
contratto d'appalto possa ledere quello esistente non limita per nulla la libertà
contrattuale del committente (cfr. STA 52.2.210 in re D. SA consid. 4);
che, ancor più infondata, oltre che del tutto
incomprensibile, visto che la ricorrente è stata anch'essa invitata, appare la
censura che questa solleva con riferimento al vantaggio che una delle altre
ditte invitate (__________) ritrarrebbe dalla conoscenza degli elementi del
contratto concluso nel 2004 con il resistente;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro
respinto, addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 10, 11, 32, 36, 38 LCPubb; 3, 18,
28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-
al consorzio resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
patrocinata da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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