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Decisione

52.2007.100

Aggiudicazione trasporto fanghi freschi

3 aprile 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di servizio, che si è impegnato per contratto ad affidare alla ricorrente sino

al 2009;

che la censura è priva di fondamento; il

contratto in essere non gli impedisce affatto di aprire una procedura volta ad

aggiudicare la medesima prestazione di servizio, eventualmente anche ad un'altra

ditta, scelta fra quelle invitate assieme alla ricorrente a formulare un'offerta;

che il contratto in essere con la ricorrente

non gli impedisce né di avviare le procedure necessarie per stipulare un altro

Considerandi

contratto, né di stipularlo effettivamente; l'eventualità che il nuovo

contratto d'appalto possa ledere quello esistente non limita per nulla la libertà

contrattuale del committente (cfr. STA 52.2.210 in re D. SA consid. 4);

che, ancor più infondata, oltre che del tutto

incomprensibile, visto che la ricorrente è stata anch'essa invitata, appare la

censura che questa solleva con riferimento al vantaggio che una delle altre

ditte invitate (__________) ritrarrebbe dalla conoscenza degli elementi del

contratto concluso nel 2004 con il resistente;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro

respinto, addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 10, 11, 32, 36, 38 LCPubb; 3, 18,

28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-

al consorzio resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

patrocinata da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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