52.2007.106
Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione
10 agosto 2007Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2007.106
Data decisione, Autorità:
10.08.2007, TRAM
Titolo:
Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione
STRADE
art. 3 LACS
art. 10 LACS
art. 26 LPAMM
art. 5 cpv. 2 LSTRADE
art. 101 cpv. 3 OSSTR
Incarto n.
52.2007.106
52.2007.122
52.2007.124
52.2007.126
Lugano
10 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
c.
d.
29 marzo 2007 di
RI 1, ,
16 aprile 2007 di
__________,
patr. dall’avv. __________, ,
16 aprile 2007 di
__________,
patr. dall’avv. __________, ,
16 aprile 2007 di
__________,
patr. dall’avv. __________, ,
contro
la decisione 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato
(n. 1344) che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso la
decisione 25 agosto 2006 del municipio di __________ di posare un segnale di
divieto generale di circolazione nelle due direzioni in corrispondenza
dell'incrocio fra via __________ e via __________ nel centro storico;
viste le risposte:
- 11 aprile 2007 dell'Area
del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio;
- 17 aprile 2007 del
Consiglio di Stato;
- 30 maggio 2007 del
municipio di __________;
al ricorso di;
- 24 aprile 2007 del
Consiglio di Stato;
- 27 aprile 2007 dell'Area
del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio;
- 30 maggio 2007 del
municipio di __________;
ai ricorso di __________, __________ e __________;
preso atto della replica 19 giugno 2007 della
ricorrente RI 1 e delle dupliche:
-
25 giugno 2007
dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio;
-
26 giugno 2007 del
Consiglio di Stato;
-
27 giugno 2007 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
25 agosto 2006 il municipio di __________ ha deciso di posare in corrispondenza
dell'incrocio fra via __________ e via __________, nel centro storico
cittadino, un segnale 2.01 di "divieto generale di circolazione nelle due
direzioni", abbinato ad una tavola complementare recante l'indicazione
"eccezioni con permesso municipale (simbolo bicicletta) autorizzati".
La decisione, fondata sulla risoluzione n. 128 dell'aprile 2002 con cui il
Dipartimento del territorio ha delegato al municipio di __________ una serie di
competenze in materia di segnaletica stradale, è stata pubblicata sul FU n. 70
del 1° settembre 2006 (pag. 5715).
Contro tale
provvedimento si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti
citati in ingresso, che assieme ad altri insorgenti, ne hanno chiesto
l'annullamento.
B. Con
giudizio 13 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative e confermato
il provvedimento.
Illustrato il
quadro giuridico di riferimento, il Governo ha in sostanza ritenuto che il
divieto in contestazione si fondasse su una base legale chiara, rispondesse ad
un sufficiente interesse pubblico e rispettasse il principio di proporzionalità
e gli altri diritti costituzionali, di cui gli insorgenti lamentavano la
lesione. In quanto volto soprattutto a sopprimere il traffico parassitario che
transita attraverso via __________ e via __________i per raggiungere la piazza __________
senza passare dalla rotonda di piazza __________, sarebbe pienamente
giustificato. Non presentando connotazioni di natura pianificatoria, la
mancanza di un valido piano viario non osterebbe all'adozione del divieto, peraltro
conforme alle indicazioni del piano direttore, del piano regionale dei
trasporti ed alla zona d'incontro che il comune intende introdurre nel centro
storico cittadino.
C. Contro
il predetto giudizio governativo i quattro ricorrenti menzionati in epigrafe sono
insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato assieme al divieto censurato. Con distinti ricorsi, di analogo ed in
parte identico contenuto, gli insorgenti ripropongono e sviluppano ulteriormente
in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
a. Secondo i
ricorrenti __________, __________r e __________, il divieto in contestazione,
sprovvisto di qualsiasi motivazione, costituirebbe un provvedimento avventato,
non integrato in un piano generale del traffico, che non terrebbe inoltre conto
degli studi in corso per introdurre una zona d’incontro nel centro storico.
Il divieto,
soggiungono, non si fonderebbe su una base legale sufficiente, poiché il comune
di __________ è privo di un regolamento che disciplini in modo astratto e
generale l’esercizio dei poteri delegatigli dal cantone in materia di
segnaletica stradale. L’inte-resse pubblico a sopprimere il traffico
parassitario di attraversamento della città vecchia non sarebbe peraltro documentato
e sarebbe comunque insufficiente a giustificare il divieto. Il provvedimento
sarebbe inoltre sproporzionato, poiché basterebbe impedire la svolta a sinistra
verso piazza __________ in corrispondenza dello sbocco di via __________ su
piazza __________. Esso colpirebbe inoltre in misura eccessiva gli abitanti di
via __________ e le attività commerciali che vi sono insediate. Le eccezioni
previste dalla tavola complementare non basterebbero a mitigarne i disagi.
Il divieto,
proseguono i ricorrenti, costituirebbe d’altro canto una misura pianificatoria.
Andrebbe quindi adottato nell’ambito di una variante del PR. La mancanza di un
piano viario non abiliterebbe il municipio a procedere mediante provvedimenti
puntuali. Né la chiusura di via __________ al traffico, prevista dal piano
viario allo studio, permetterebbe di anticipare il provvedimento.
Il divieto,
conclude il ricorrente __________, pregiudicherebbe le sue proprietà, nelle
quali sono insediati un albergo garni e lo studio dentistico del ricorrente __________,
impedendo ai clienti di raggiungerle in auto. Esso violerebbe pertanto anche la
garanzia costituzionale della proprietà e quella della libertà economica.
b. Analoghe
considerazioni sono sviluppate dalla ricorrente RI 1, che insiste soprattutto
sulla mancanza di un piano viario. Circostanza, questa, che impedirebbe al
municipio di disciplinare il traffico mediante provvedimenti puntuali, non
inquadrati in un contesto organico e coerente.
Il transito
attraverso via __________, soggiunge l'insorgente con la replica, servirebbe
peraltro ad alleggerire il carico di traffico sulla rotonda di piazza __________,
che non sarebbe in grado di smaltirlo nelle ore di punta.
D. All’accoglimento
dei ricorsi si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica
conclusione è pervenuto il municipio, contestando in dettaglio le tesi dei
ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.
L'Area del
supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio si è invece
astenuta da una presa di posizione.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione della
legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr). La
legittimazione attiva dei ricorrenti __________ e __________, proprietario il
primo, locatario il secondo, di immobili accessibili da via __________, è certa
(art. 43 PAmm). Dubbia è per contro la qualità per agire del ricorrente __________,
titolare di una farmacia situata all'estremità ovest di piazza __________, che
non è comunque raggiungibile con l'auto da via __________. Parimenti dubbia è
la legittimazione attiva della ricorrente RI 1, che, abitando in via __________,
non sembra direttamente e personalmente gravata dal provvedimento censurato. La
questione può comunque essere lasciata aperta, poiché i ricorsi di __________ e
di __________, maggiormente toccati degli altri due insorgenti dal divieto in
contestazione, devono comunque essere esaminati nel merito.
Fatti
I ricorsi,
tempestivi, sono ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il
medesimo oggetto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm)
sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le ulteriori prove chieste dai
ricorrenti (testi, perizia) non appaiono atte a procurare la conoscenza di
nuovi fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi ed il problema
del traffico parassitario, che utilizza via __________ per raggiungere
rapidamente piazza __________ dalle zone di __________, dei __________i e di __________,
senza passare dalla rotonda di piazza __________, sono perfettamente noti a
questo tribunale, che ha già dovuto occuparsi di prescrizioni del traffico su
via __________ strada che rappresenta l’unico sbocco per il traffico
proveniente da via __________, da via __________ e da via __________ verso
piazza __________, rispettivamente, svoltando illecitamente a sinistra, verso
piazza __________ (STA 25.2.2002 n. 52.2002.61 in re comune di __________).
La stessa
ricorrente RI 1 ne dà atto in sede di replica.
2. Base
legale
2.1. Giusta
l’art. 3 cpv. 2 LALCStr, il Dipartimento del territorio, previa consultazione,
ha la facoltà di delegare ai comuni o ad altri enti pubblici o privati,
competenze conferitegli dalla legislazione cantonale. Esso ne stabilisce le
condizioni e la procedura.
Avvalendosi della
facoltà concessagli da tale norma, con risoluzione n. 128/2002, il Dipartimento
del territorio ha delegato al municipio di __________ la competenza ad adottare
i divieti, le limitazioni e le prescrizioni stabilite all'art. 3 cpv. 3 e 4
LCStr.
2.2. Secondo i
ricorrenti __________, __________ e __________, la delega in questione non
costituirebbe una base legale sufficiente. Mancherebbe in particolare un
regolamento comunale che disciplini l’esercizio delle facoltà delegate al municipio
dall’autorità cantonale. L’eccezione è priva di qualsiasi fondamento. Le prerogative
delegate dal Dipartimento del territorio agli esecutivi comunali in applicazione
dell'art. 3 cpv. 2 LALCStr possono essere immediatamente esercitate dal municipio
nel quadro dei poteri conferitigli dall’art. 106 lett. d LOC. Non occorre alcun
regolamento comunale che stabilisca ulteriormente, in modo astratto e generale,
le modalità con cui tale potere può essere esercitato.
3. Obbligo
di motivazione
3.1. Giusta
l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed
intimata alle parti. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la
trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del
provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro
diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla
legittimità dell'atto impugnato (Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1). Anche le prescrizioni locali
del traffico devono essere sorrette da un’adeguata motivazione. La motivazione
può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti. I destinatari del
provvedimento devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare
compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze
di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A
tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e
che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti
da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.
3.2. In concreto,
la controversa decisione del municipio di vietare la circolazione su via __________
non è stata corredata da alcuna particolare giustificazione. In sede di
risposta ai ricorsi inoltrati da numerosi confinanti al Consiglio di Stato,
l’autorità comunale l’ha comunque giustificata con la necessità impellente di
eliminare il traffico parassitario che utilizza questa strada per raggiungere
piazza __________, evitando la rotonda di piazza __________. I ricorrenti hanno
potuto prendere compiutamente posizione su questa motivazione suppletoria
inoltrando un allegato di replica al Consiglio di Stato, autorità di ricorso
dotata di pieno potere di cognizione (art. 56 PAmm). Nella misura in cui era
dato, il difetto di motivazione lamentato dagli insorgenti è stato dunque sanato.
4. Diritto
di essere sentito
Prima di adottare
una decisione l'autorità è in linea di massima tenuta a sentire i diretti
interessati. Nel caso di provvedimenti di carattere concreto e generale (Allgemeinverfügungen),
ovvero rivolti ad una cerchia più o meno vasta ed indeterminata di destinatari,
non sussiste tuttavia un diritto di essere preventivamente ed individualmente
sentiti. Restano riservati i casi in cui tali provvedimenti toccano alcuni
destinatari in misura maggiore di altri. Nel caso di limitazioni della
circolazione volte a moderare il traffico, la dottrina reputa che dovrebbero
essere sentiti gli abitanti delle strade toccate da tali provvedimenti (Tobias
Jaag, Verkehrsberuhigung im Rechtsstaat, ZBl 1986, pag. 289 seg., 297 seg.;
Roger Marco Meier, Verkehrsberuhigungsmassnahmen nach dem Recht des Bundes und
des Kantons Zürich, 1989, pag. 239). Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto
che la procedura speciale, retta dall'art. 107 OSStr, escluda un diritto di
essere preventivamente sentito e che gli interessati abbiano la possibilità di
esprimersi soltanto in sede di ricorso (STF 14.10.1994 in ZBl 1995, pag. 508
consid. 4/4aa; BVR 2004 pag. 363 seg.; BR 2005, 129).
L'eccezione di
violazione del diritto di essere sentito sollevata dai ricorrenti __________, __________
e __________, va quindi respinta.
5. Pianificazione
del traffico
5.1. Nel nostro
Cantone le strade locali sono pianificate dai comuni nel quadro della
pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 LStr), più precisamente mediante
l'adozione del piano del traffico in sede di piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e
cpv. 2 lett. p LALPT, 9 RLALPT). Detto strumento deve in particolare fissare la
rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati
(art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Per poter permettere un conveniente, coordinato
perseguimento dei principi e degli obiettivi pianificatori consegnati agli art.
1 e 3 LPT, nonché degli art. 2 e 25 LALPT, l'espletamento di questo compito
deve poter includere la facoltà di definire l'utilizzazione che potrà essere
fatta della rete viaria locale, ponendo - laddove necessario - divieti,
limitazioni od altre prescrizioni. Del resto la suddivisione operata a titolo
esemplificativo all'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT in vie di comunicazione, vie
ciclabili e pedonali, sentieri e posteggi pubblici sottende già di per sé
l'obbligo dell'autorità pianificatoria competente ad operare una scelta in
punto alle possibilità di utilizzazione delle singole componenti del piano
viario (STA 2 febbraio 1998 n. 52.97.217-224 in re R., D. e L. consid. 4.4.).
5.2. Il comune di
__________ risulta tuttora sprovvisto di un piano del traffico, concepito in
modo organico e coerente, conforme alla pianificazione di rango superiore e
valido per tutta la città. Gli studi in corso non si sono per il momento ancora
concretizzati in un messaggio municipale da sottoporre al consiglio comunale
per l'adozione. Allo stadio di progetto si trova anche il piano per la zona
d'incontro (ZI), che l'autorità comunale intende istituire nel centro storico
della città.
In tali circostanze,
vanno senz'altro disattese tutte le censure che i ricorrenti sollevano con
riferimento alla carente pianificazione del traffico. La mancanza di un piano
viario, componente essenziale di qualsiasi pianificazione del territorio, non
preclude affatto al municipio la facoltà di intervenire con singoli provvedimenti,
di natura puntuale, volti a disciplinare la circolazione nell'attesa che venga
adottato ed approvato un piano organico e coerente del traffico. Contrariamente
a quanto i ricorrenti pretendono, una diversa conclusione, che impedisse al
municipio di disciplinare il traffico sulle strade comunali fintanto che il comune
non si sia dotato di un piano viario vincolante, produrrebbe conseguenze
manifestamente inaccettabili. Va da sé, che quando il piano viario entrerà in
vigore occorrerà procedere ad una verifica della legittimità delle singole
misure adottate in precedenza: compresa quella qui in discussione, che dovrà
essere revocata se non risultasse conforme alle indicazioni di tale piano.
6. Interesse
Considerandi
pubblico
6.1
L'interesse
pubblico è un concetto dinamico, che permea tutta l'attività dello Stato ed
evolve con la società, riflettendone esigenze ed aspirazioni (Max Imboden/René
Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 57 B I seg.; René
Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd.,
ibidem). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità
dei cittadini o una sua frazione significativa, che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Una prescrizione volta a limitare
la circolazione è sorretta da un sufficiente interesse pubblico quando la sua
adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla
collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici
e privati in gioco.
Censurabili, da
parte di questo tribunale, sono soltanto le ponderazioni degli interessi
contrapposti che integrano gli estremi della violazione del diritto (art. 61
PAmm), in quanto procedenti da apprezzamenti soggettivi, fondate su considerazioni
estranee alla materia o comunque altrimenti insostenibili.
6.2
Via __________
è una strada situata nel quartiere del centro storico di __________, che
collega via __________ a via __________, la quale sbocca su via __________. La
strada, lunga un centinaio di metri e larga circa tre metri nel punto più
stretto, è percorribile soltanto in discesa, tra le 0600 e le 2300. È priva di
marciapiedi ed è caratterizzata dalla presenza su entrambi i lati di vecchi
edifici, ad uso residenziale e commerciale, che si aprono direttamente sulla
pubblica via. Stando ai rilievi operati dall’autorità comunale nella primavera
e nell’autunno del 2002, ripetuti nell’autunno 2006, la strada è percorsa
giornalmente da oltre un centinaio di veicoli all’ora.
Il municipio ha
giustificato il divieto con l’intenzione di eliminare il traffico parassitario,
che utilizza __________ per scendere da __________, dai __________i e dalla
città vecchia in piazza __________ o nei quartieri bassi, transitando in
seguito da via __________ ed evitando, sia pur con manovre illecite, di passare
per la rotonda di piazza __________, spesso intasata nelle ore di punta. Si
tratta di una scorciatoia assai nota agli automobilisti __________ ed a questo
tribunale, la cui esistenza è attestata dalla stessa ricorrente RI 1, oltre che
dal volume di traffico, manifestamente superiore a quello indotto dagli
abitanti e dai piccoli commerci che si affacciano su via __________, su via
della __________ e sulla sottostante via __________.
Ritenendo che
l’interesse pubblico ad eliminare il traffico parassitario superasse
l’interesse privato dei ricorrenti ad accedere con i veicoli alle loro
abitazioni ed ai loro commerci, il municipio non è incorso in alcuna violazione
del diritto. La ponderazione degli interessi contrapposti operata dall’autorità
comunale è perfettamente sostenibile. L’interesse pubblico a canalizzare il traffico
veicolare, soprattutto quello di transito, verso la rotonda di piazza __________
e da qui semmai verso la galleria __________ si inserisce nel quadro della
pianificazione regionale del traffico, che attribuisce a quest’opera il compito
di ridurre nella misura massima possibile il traffico attraverso l’agglomerato
formato dai comuni di __________, __________ e __________. L’interesse pubblico
a limitare gli inconvenienti derivanti dal traffico non è dunque circoscritto a
coloro che abitano lungo le summenzionate strade del centro storico, ma tocca
anche gli abitanti di zone più discoste, che si estendono anche oltre i confini
della città. A questo importante interesse pubblico si contrappone quello
privato dei ricorrenti, che vorrebbero continuare ad usufruire della possibilità
di circolare in auto su via __________. L’interesse del ricorrente __________,
titolare di una farmacia situata sotto i portici di piazza __________, è sicuramente
inferiore a quello pubblico considerato dal municipio. Già oggi, infatti, la
sua farmacia non è raggiungibile in auto passando da via __________. Parimenti
soccombente è l’interesse fatto valere dalla ricorrente RI 1, la cui abitazione
rimane liberamente accessibile in auto da via __________. Di un certo rilievo è
soltanto l’interesse fatto valere dai ricorrenti __________ e __________, l’uno
titolare dell’albergo __________, l’altro di uno studio dentistico, entrambi
situati lungo via __________, che vorrebbero fosse mantenuta la possibilità per
i loro clienti di raggiungere in auto i rispettivi stabilimenti. Nemmeno nel
loro caso, la decisione del municipio di considerare prioritario l’interesse
pubblico ad eliminare il traffico parassitario dalla città vecchia appare
insostenibile.
Vanno dunque
disattese le censure sollevate dai ricorrenti in relazione all’esistenza di un
interesse pubblico sufficiente a legittimare la controversa prescrizione locale
del traffico.
7.
Proporzionalità
7.1
Giusta
l'art. 101 cpv. 3 OSStr, i segnali e le demarcazioni non devono essere
prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili.
Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale
del traffico, dispone poi l'art. 107 cpv. 5 OSStr, bisogna scegliere la misura
che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni.
Al pari di
qualsiasi misura amministrativa, anche le prescrizioni locali concernenti il
traffico devono rispettare il principio di proporzionalità. Devono quindi
essere idonee, necessarie ed adeguate ai fini del conseguimento dello scopo
perseguito (DTF 115 Ia 31; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V. ed., N. 58 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. , parte
generale, n. 595 seg.).
L'idoneità è data
quando la misura adottata costituisce il mezzo corretto per ottenere il risultato
auspicato. La misura è quindi inidonea se esplica inutili effetti collaterali,
se non è abbastanza efficace o se con il pretesto di perseguire uno scopo mira
in realtà a conseguire un altro obbiettivo. Il requisito della necessità è
invece soddisfatto allorché il provvedimento, scelto fra più opzioni idonee a
raggiungere un certo risultato, rispetta la libertà nella misura massima
possibile. Va dunque adottata la misura meno restrittiva. Rispondono infine al
requisito dell'adeguatezza o della proporzionalità in senso stretto i
provvedimenti che si situano in un rapporto ragionevole con il risultato
previsto. Anche se idonea e necessaria, una misura può apparire comunque inadeguata
se impone restrizioni eccessive (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung;
Erg. Bd., ibidem).
7.2
Nel caso
concreto, il municipio ha ritenuto che per eliminare il traffico parassitario
da via __________ e dalle strade che portano a piazza __________, il divieto in
contestazione costituisse l’unica misura adeguata. I ricorrenti contestano
questa deduzione, obiettando in particolare che sarebbe sufficiente rafforzare
l’obbligo di svolta a destra per i conducenti provenienti da via __________i
che si immettono su piazza __________, in modo da convogliare comunque il
traffico verso la rotonda di piazza __________.
Il controverso
divieto costituisce una misura sicuramente idonea ad eliminare l’ingente volume
di traffico che transita su via __________ nell’intento di scansare la rotonda
di piazza __________. L’efficacia del provvedimento è certa. Nemmeno i
ricorrenti la mettono in discussione. Il divieto costituisce d’altro canto una
misura necessaria. L’esperienza ha chiaramente dimostrato che l’obbligo di
svolta a destra, esposto in corrispondenza dello sbocco di via __________ su
piazza __________, non impedisce comunque ai conducenti di svoltare a sinistra
per dirigersi verso piazza __________ o __________ e raggiungere poi, semmai, __________
e __________, attraverso via delle __________ e via __________, senza transitare
né dai semafori dell’imbarcadero, né da piazza __________. Basti al riguardo
considerare che dopo la posa del segnale in questione nel 2002 il traffico è
addirittura aumentato di un buon 20% (2006: oltre 2'000 movimenti). Invano
sostengono i ricorrenti che la posa di ostacoli fisici costituirebbe una misura
più adeguata e maggiormente rispettosa dei loro interessi. Se la presenza di
paletti, oltre che del segnale di svolta obbligatoria a destra, non è in grado
di indurre i conducenti a desistere dalla svolta a sinistra, è altamente
improbabile, per non dire escluso, che questo risultato possa essere conseguito
mediante uno spartitraffico o un altro ostacolo fisico. Il sacrificio imposto
ai ricorrenti non è d’altra parte intollerabile. La chiusura dei centri storici
al traffico motorizzato è considerata ovunque una misura sopportabile. Il
regime di eccezioni previsto dalla tavola complementare è d’altro canto atto a
mitigare le conseguenze che il divieto in contestazione comporta per i
residenti e per i commercianti.
8.
Libertà
economica e garanzia della proprietà.
8.1
Gli
operatori economici possono richiamarsi alla libertà economica (art. 27 Cost.
fed.) ed alla garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost. fed.)
anche per contestare la soppressione di un accesso veicolare alla loro azienda
od una limitazione della circolazione eccessivamente gravosa. Da queste libertà
costituzionali non possono tuttavia dedurre alcun diritto ad un accesso esente
da qualsiasi limitazione o al mantenimento del collegamento più breve con le
vie di transito (DTF 126 Ia 213 consid. 3a; ZBl 1998 pag. 379 consid. 5; Tobias
Jaag, op. cit., pag. 309).
8.2
Nel caso
concreto, già si è visto come il divieto in contestazione lasci sostanzialmente
immutate le attuali possibilità di accesso all'abitazione della ricorrente RI 1
od alla farmacia del ricorrente __________. La limitazione colpisce invece in misura
apprezzabile l’albergo garni del ricorrente __________ e lo studio dentistico
del ricorrente __________. Entrambi gli stabilimenti commerciali rimangono comunque
ancora accessibili con veicoli. Il divieto non è totale ed assoluto. La tavola
complementare che lo accompagna permette al municipio di concedere deroghe.
Spetterà all'autorità comunale evitare che le conseguenze del divieto divengano
eccessivamente gravose per gli operatori economici in questione, autorizzando
non solo residenti e fornitori, ma eventualmente anche tassisti ed altri
soggetti meritevoli, che non occorre qui indicare. Il tragitto che i clienti
dell'albergo ed i pazienti del medico dentista sono costretti a compiere a
piedi si riduce d'altro canto al tratto di strada in leggera discesa, lungo un
centinaio di metri al massimo, che separa gli stabili del ricorrente __________
dall'intersezione fra via __________ e via __________. Tratto che non può
comunque essere considerato eccessivo.
9.
In
esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.
La tassa di
giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 27 Cost. fed., 10 LALCStr; 206 LOC;
107 OSStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 Pamm
dichiara
e pronuncia:
1. I
ricorsi sono respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è
suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
3.Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
, ,
, ,
, ,
, ,
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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