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Decisione

52.2007.106

Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione

10 agosto 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi,

tempestivi, sono ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il

medesimo oggetto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm)

sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le ulteriori prove chieste dai

ricorrenti (testi, perizia) non appaiono atte a procurare la conoscenza di

nuovi fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi ed il problema

del traffico parassitario, che utilizza via __________ per raggiungere

rapidamente piazza __________ dalle zone di __________, dei __________i e di __________,

senza passare dalla rotonda di piazza __________, sono perfettamente noti a

questo tribunale, che ha già dovuto occuparsi di prescrizioni del traffico su

via __________ strada che rappresenta l’unico sbocco per il traffico

proveniente da via __________, da via __________ e da via __________ verso

piazza __________, rispettivamente, svoltando illecitamente a sinistra, verso

piazza __________ (STA 25.2.2002 n. 52.2002.61 in re comune di __________).

La stessa

ricorrente RI 1 ne dà atto in sede di replica.

2. Base

legale

2.1. Giusta

l’art. 3 cpv. 2 LALCStr, il Dipartimento del territorio, previa consultazione,

ha la facoltà di delegare ai comuni o ad altri enti pubblici o privati,

competenze conferitegli dalla legislazione cantonale. Esso ne stabilisce le

condizioni e la procedura.

Avvalendosi della

facoltà concessagli da tale norma, con risoluzione n. 128/2002, il Dipartimento

del territorio ha delegato al municipio di __________ la competenza ad adottare

i divieti, le limitazioni e le prescrizioni stabilite all'art. 3 cpv. 3 e 4

LCStr.

2.2. Secondo i

ricorrenti __________, __________ e __________, la delega in questione non

costituirebbe una base legale sufficiente. Mancherebbe in particolare un

regolamento comunale che disciplini l’esercizio delle facoltà delegate al municipio

dall’autorità cantonale. L’eccezione è priva di qualsiasi fondamento. Le prerogative

delegate dal Dipartimento del territorio agli esecutivi comunali in applicazione

dell'art. 3 cpv. 2 LALCStr possono essere immediatamente esercitate dal municipio

nel quadro dei poteri conferitigli dall’art. 106 lett. d LOC. Non occorre alcun

regolamento comunale che stabilisca ulteriormente, in modo astratto e generale,

le modalità con cui tale potere può essere esercitato.

3. Obbligo

di motivazione

3.1. Giusta

l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed

intimata alle parti. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la

trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del

provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro

diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla

legittimità dell'atto impugnato (Borghi Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1). Anche le prescrizioni locali

del traffico devono essere sorrette da un’adeguata motivazione. La motivazione

può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti. I destinatari del

provvedimento devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare

compiutamente il loro diritto di ricorso.

Eventuali carenze

di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A

tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e

che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti

da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.

3.2. In concreto,

la controversa decisione del municipio di vietare la circolazione su via __________

non è stata corredata da alcuna particolare giustificazione. In sede di

risposta ai ricorsi inoltrati da numerosi confinanti al Consiglio di Stato,

l’autorità comunale l’ha comunque giustificata con la necessità impellente di

eliminare il traffico parassitario che utilizza questa strada per raggiungere

piazza __________, evitando la rotonda di piazza __________. I ricorrenti hanno

potuto prendere compiutamente posizione su questa motivazione suppletoria

inoltrando un allegato di replica al Consiglio di Stato, autorità di ricorso

dotata di pieno potere di cognizione (art. 56 PAmm). Nella misura in cui era

dato, il difetto di motivazione lamentato dagli insorgenti è stato dunque sanato.

4. Diritto

di essere sentito

Prima di adottare

una decisione l'autorità è in linea di massima tenuta a sentire i diretti

interessati. Nel caso di provvedimenti di carattere concreto e generale (Allgemeinverfügungen),

ovvero rivolti ad una cerchia più o meno vasta ed indeterminata di destinatari,

non sussiste tuttavia un diritto di essere preventivamente ed individualmente

sentiti. Restano riservati i casi in cui tali provvedimenti toccano alcuni

destinatari in misura maggiore di altri. Nel caso di limitazioni della

circolazione volte a moderare il traffico, la dottrina reputa che dovrebbero

essere sentiti gli abitanti delle strade toccate da tali provvedimenti (Tobias

Jaag, Verkehrsberuhigung im Rechtsstaat, ZBl 1986, pag. 289 seg., 297 seg.;

Roger Marco Meier, Verkehrsberuhigungsmassnahmen nach dem Recht des Bundes und

des Kantons Zürich, 1989, pag. 239). Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto

che la procedura speciale, retta dall'art. 107 OSStr, escluda un diritto di

essere preventivamente sentito e che gli interessati abbiano la possibilità di

esprimersi soltanto in sede di ricorso (STF 14.10.1994 in ZBl 1995, pag. 508

consid. 4/4aa; BVR 2004 pag. 363 seg.; BR 2005, 129).

L'eccezione di

violazione del diritto di essere sentito sollevata dai ricorrenti __________, __________

e __________, va quindi respinta.

5. Pianificazione

del traffico

5.1. Nel nostro

Cantone le strade locali sono pianificate dai comuni nel quadro della

pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 LStr), più precisamente mediante

l'adozione del piano del traffico in sede di piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e

cpv. 2 lett. p LALPT, 9 RLALPT). Detto strumento deve in particolare fissare la

rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati

(art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Per poter permettere un conveniente, coordinato

perseguimento dei principi e degli obiettivi pianificatori consegnati agli art.

1 e 3 LPT, nonché degli art. 2 e 25 LALPT, l'espletamento di questo compito

deve poter includere la facoltà di definire l'utilizzazione che potrà essere

fatta della rete viaria locale, ponendo - laddove necessario - divieti,

limitazioni od altre prescrizioni. Del resto la suddivisione operata a titolo

esemplificativo all'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT in vie di comunicazione, vie

ciclabili e pedonali, sentieri e posteggi pubblici sottende già di per sé

l'obbligo dell'autorità pianificatoria competente ad operare una scelta in

punto alle possibilità di utilizzazione delle singole componenti del piano

viario (STA 2 febbraio 1998 n. 52.97.217-224 in re R., D. e L. consid. 4.4.).

5.2. Il comune di

__________ risulta tuttora sprovvisto di un piano del traffico, concepito in

modo organico e coerente, conforme alla pianificazione di rango superiore e

valido per tutta la città. Gli studi in corso non si sono per il momento ancora

concretizzati in un messaggio municipale da sottoporre al consiglio comunale

per l'adozione. Allo stadio di progetto si trova anche il piano per la zona

d'incontro (ZI), che l'autorità comunale intende istituire nel centro storico

della città.

In tali circostanze,

vanno senz'altro disattese tutte le censure che i ricorrenti sollevano con

riferimento alla carente pianificazione del traffico. La mancanza di un piano

viario, componente essenziale di qualsiasi pianificazione del territorio, non

preclude affatto al municipio la facoltà di intervenire con singoli provvedimenti,

di natura puntuale, volti a disciplinare la circolazione nell'attesa che venga

adottato ed approvato un piano organico e coerente del traffico. Contrariamente

a quanto i ricorrenti pretendono, una diversa conclusione, che impedisse al

municipio di disciplinare il traffico sulle strade comunali fintanto che il comune

non si sia dotato di un piano viario vincolante, produrrebbe conseguenze

manifestamente inaccettabili. Va da sé, che quando il piano viario entrerà in

vigore occorrerà procedere ad una verifica della legittimità delle singole

misure adottate in precedenza: compresa quella qui in discussione, che dovrà

essere revocata se non risultasse conforme alle indicazioni di tale piano.

6. Interesse

Considerandi

pubblico

6.1

L'interesse

pubblico è un concetto dinamico, che permea tutta l'attività dello Stato ed

evolve con la società, riflettendone esigenze ed aspirazioni (Max Imboden/René

Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 57 B I seg.; René

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd.,

ibidem). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità

dei cittadini o una sua frazione significativa, che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Una prescrizione volta a limitare

la circolazione è sorretta da un sufficiente interesse pubblico quando la sua

adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici

e privati in gioco.

Censurabili, da

parte di questo tribunale, sono soltanto le ponderazioni degli interessi

contrapposti che integrano gli estremi della violazione del diritto (art. 61

PAmm), in quanto procedenti da apprezzamenti soggettivi, fondate su considerazioni

estranee alla materia o comunque altrimenti insostenibili.

6.2

Via __________

è una strada situata nel quartiere del centro storico di __________, che

collega via __________ a via __________, la quale sbocca su via __________. La

strada, lunga un centinaio di metri e larga circa tre metri nel punto più

stretto, è percorribile soltanto in discesa, tra le 0600 e le 2300. È priva di

marciapiedi ed è caratterizzata dalla presenza su entrambi i lati di vecchi

edifici, ad uso residenziale e commerciale, che si aprono direttamente sulla

pubblica via. Stando ai rilievi operati dall’autorità comunale nella primavera

e nell’autunno del 2002, ripetuti nell’autunno 2006, la strada è percorsa

giornalmente da oltre un centinaio di veicoli all’ora.

Il municipio ha

giustificato il divieto con l’intenzione di eliminare il traffico parassitario,

che utilizza __________ per scendere da __________, dai __________i e dalla

città vecchia in piazza __________ o nei quartieri bassi, transitando in

seguito da via __________ ed evitando, sia pur con manovre illecite, di passare

per la rotonda di piazza __________, spesso intasata nelle ore di punta. Si

tratta di una scorciatoia assai nota agli automobilisti __________ ed a questo

tribunale, la cui esistenza è attestata dalla stessa ricorrente RI 1, oltre che

dal volume di traffico, manifestamente superiore a quello indotto dagli

abitanti e dai piccoli commerci che si affacciano su via __________, su via

della __________ e sulla sottostante via __________.

Ritenendo che

l’interesse pubblico ad eliminare il traffico parassitario superasse

l’interesse privato dei ricorrenti ad accedere con i veicoli alle loro

abitazioni ed ai loro commerci, il municipio non è incorso in alcuna violazione

del diritto. La ponderazione degli interessi contrapposti operata dall’autorità

comunale è perfettamente sostenibile. L’interesse pubblico a canalizzare il traffico

veicolare, soprattutto quello di transito, verso la rotonda di piazza __________

e da qui semmai verso la galleria __________ si inserisce nel quadro della

pianificazione regionale del traffico, che attribuisce a quest’opera il compito

di ridurre nella misura massima possibile il traffico attraverso l’agglomerato

formato dai comuni di __________, __________ e __________. L’interesse pubblico

a limitare gli inconvenienti derivanti dal traffico non è dunque circoscritto a

coloro che abitano lungo le summenzionate strade del centro storico, ma tocca

anche gli abitanti di zone più discoste, che si estendono anche oltre i confini

della città. A questo importante interesse pubblico si contrappone quello

privato dei ricorrenti, che vorrebbero continuare ad usufruire della possibilità

di circolare in auto su via __________. L’interesse del ricorrente __________,

titolare di una farmacia situata sotto i portici di piazza __________, è sicuramente

inferiore a quello pubblico considerato dal municipio. Già oggi, infatti, la

sua farmacia non è raggiungibile in auto passando da via __________. Parimenti

soccombente è l’interesse fatto valere dalla ricorrente RI 1, la cui abitazione

rimane liberamente accessibile in auto da via __________. Di un certo rilievo è

soltanto l’interesse fatto valere dai ricorrenti __________ e __________, l’uno

titolare dell’albergo __________, l’altro di uno studio dentistico, entrambi

situati lungo via __________, che vorrebbero fosse mantenuta la possibilità per

i loro clienti di raggiungere in auto i rispettivi stabilimenti. Nemmeno nel

loro caso, la decisione del municipio di considerare prioritario l’interesse

pubblico ad eliminare il traffico parassitario dalla città vecchia appare

insostenibile.

Vanno dunque

disattese le censure sollevate dai ricorrenti in relazione all’esistenza di un

interesse pubblico sufficiente a legittimare la controversa prescrizione locale

del traffico.

7.

Proporzionalità

7.1

Giusta

l'art. 101 cpv. 3 OSStr, i segnali e le demarcazioni non devono essere

prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili.

Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale

del traffico, dispone poi l'art. 107 cpv. 5 OSStr, bisogna scegliere la misura

che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni.

Al pari di

qualsiasi misura amministrativa, anche le prescrizioni locali concernenti il

traffico devono rispettare il principio di proporzionalità. Devono quindi

essere idonee, necessarie ed adeguate ai fini del conseguimento dello scopo

perseguito (DTF 115 Ia 31; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

V. ed., N. 58 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. , parte

generale, n. 595 seg.).

L'idoneità è data

quando la misura adottata costituisce il mezzo corretto per ottenere il risultato

auspicato. La misura è quindi inidonea se esplica inutili effetti collaterali,

se non è abbastanza efficace o se con il pretesto di perseguire uno scopo mira

in realtà a conseguire un altro obbiettivo. Il requisito della necessità è

invece soddisfatto allorché il provvedimento, scelto fra più opzioni idonee a

raggiungere un certo risultato, rispetta la libertà nella misura massima

possibile. Va dunque adottata la misura meno restrittiva. Rispondono infine al

requisito dell'adeguatezza o della proporzionalità in senso stretto i

provvedimenti che si situano in un rapporto ragionevole con il risultato

previsto. Anche se idonea e necessaria, una misura può apparire comunque inadeguata

se impone restrizioni eccessive (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung;

Erg. Bd., ibidem).

7.2

Nel caso

concreto, il municipio ha ritenuto che per eliminare il traffico parassitario

da via __________ e dalle strade che portano a piazza __________, il divieto in

contestazione costituisse l’unica misura adeguata. I ricorrenti contestano

questa deduzione, obiettando in particolare che sarebbe sufficiente rafforzare

l’obbligo di svolta a destra per i conducenti provenienti da via __________i

che si immettono su piazza __________, in modo da convogliare comunque il

traffico verso la rotonda di piazza __________.

Il controverso

divieto costituisce una misura sicuramente idonea ad eliminare l’ingente volume

di traffico che transita su via __________ nell’intento di scansare la rotonda

di piazza __________. L’efficacia del provvedimento è certa. Nemmeno i

ricorrenti la mettono in discussione. Il divieto costituisce d’altro canto una

misura necessaria. L’esperienza ha chiaramente dimostrato che l’obbligo di

svolta a destra, esposto in corrispondenza dello sbocco di via __________ su

piazza __________, non impedisce comunque ai conducenti di svoltare a sinistra

per dirigersi verso piazza __________ o __________ e raggiungere poi, semmai, __________

e __________, attraverso via delle __________ e via __________, senza transitare

né dai semafori dell’imbarcadero, né da piazza __________. Basti al riguardo

considerare che dopo la posa del segnale in questione nel 2002 il traffico è

addirittura aumentato di un buon 20% (2006: oltre 2'000 movimenti). Invano

sostengono i ricorrenti che la posa di ostacoli fisici costituirebbe una misura

più adeguata e maggiormente rispettosa dei loro interessi. Se la presenza di

paletti, oltre che del segnale di svolta obbligatoria a destra, non è in grado

di indurre i conducenti a desistere dalla svolta a sinistra, è altamente

improbabile, per non dire escluso, che questo risultato possa essere conseguito

mediante uno spartitraffico o un altro ostacolo fisico. Il sacrificio imposto

ai ricorrenti non è d’altra parte intollerabile. La chiusura dei centri storici

al traffico motorizzato è considerata ovunque una misura sopportabile. Il

regime di eccezioni previsto dalla tavola complementare è d’altro canto atto a

mitigare le conseguenze che il divieto in contestazione comporta per i

residenti e per i commercianti.

8.

Libertà

economica e garanzia della proprietà.

8.1

Gli

operatori economici possono richiamarsi alla libertà economica (art. 27 Cost.

fed.) ed alla garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost. fed.)

anche per contestare la soppressione di un accesso veicolare alla loro azienda

od una limitazione della circolazione eccessivamente gravosa. Da queste libertà

costituzionali non possono tuttavia dedurre alcun diritto ad un accesso esente

da qualsiasi limitazione o al mantenimento del collegamento più breve con le

vie di transito (DTF 126 Ia 213 consid. 3a; ZBl 1998 pag. 379 consid. 5; Tobias

Jaag, op. cit., pag. 309).

8.2

Nel caso

concreto, già si è visto come il divieto in contestazione lasci sostanzialmente

immutate le attuali possibilità di accesso all'abitazione della ricorrente RI 1

od alla farmacia del ricorrente __________. La limitazione colpisce invece in misura

apprezzabile l’albergo garni del ricorrente __________ e lo studio dentistico

del ricorrente __________. Entrambi gli stabilimenti commerciali rimangono comunque

ancora accessibili con veicoli. Il divieto non è totale ed assoluto. La tavola

complementare che lo accompagna permette al municipio di concedere deroghe.

Spetterà all'autorità comunale evitare che le conseguenze del divieto divengano

eccessivamente gravose per gli operatori economici in questione, autorizzando

non solo residenti e fornitori, ma eventualmente anche tassisti ed altri

soggetti meritevoli, che non occorre qui indicare. Il tragitto che i clienti

dell'albergo ed i pazienti del medico dentista sono costretti a compiere a

piedi si riduce d'altro canto al tratto di strada in leggera discesa, lungo un

centinaio di metri al massimo, che separa gli stabili del ricorrente __________

dall'intersezione fra via __________ e via __________. Tratto che non può

comunque essere considerato eccessivo.

9.

In

esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di

giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 27 Cost. fed., 10 LALCStr; 206 LOC;

107 OSStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 Pamm

dichiara

e pronuncia:

1. I

ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è

suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.

3.Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a:

, ,

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.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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