52.2007.107
Autorizzazione edilizia per la demolizione di un albergo e permesso per l'edificazione di un nuovo stabile
28 agosto 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2007.107
Data decisione, Autorità:
28.08.2007, TRAM
Titolo:
Autorizzazione edilizia per la demolizione di un albergo e permesso per l'edificazione di un nuovo stabile
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
DEMOLIZIONE
IMMISSIONI
art. 16 LE
art. 40 LE
art. 41 LE
art. 11 LPAMB
Incarto n.
52.2007.107
52.2007.134
Lugano
28 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
29 marzo 2007 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
23 aprile 2007 della
CO 1,
patrocinata da avv. PA 2,
contro
la decisione 20 marzo 2007 del Consiglio di Stato
(n. 1472) che:
-
riforma la decisione
14 giugno 2006 con cui il municipio di __________ autorizza la CO 1 a demolire l’albergo __________ (part. 22);
-
annulla la licenza
edilizia 14 giugno 2006 rilasciata dal municipio di __________ alla CO 1 per
costruire sul medesimo fondo un nuovo stabile destinato ad albergo ed appartamenti;
viste le risposte:
- 5 aprile 2007 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 17 aprile 2007 del
Consiglio di Stato;
- 27 aprile 2007 della CO
1;
- 26 aprile 2007 del
municipio di __________;
al ricorso di RI 1 (a);
- 2 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 2007 del Dipartimento
del territorio (UDC);
- 2007 di RI 1;
- 2007 del municipio di __________;
al ricorso della CO 1 (b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
distinte domande del 20 febbraio 2006, la CO 1 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di demolire l’albergo __________ (part. 22),
situato all'intersezione tra via __________ e via __________, rispettivamente
di costruire sul medesimo terreno un nuovo edificio ad uso alberghiero e residenziale.
Ad entrambe le domande si è opposto RI 1,
proprietario dell’albergo __________ (part. 80), situato lungo via __________,
di fronte all'albergo __________, il quale ha sollevato, sia nei confronti
della demolizione, sia nei confronti della nuova edificazione, una serie di
censure che ha in seguito ripreso ed ulteriormente sviluppato davanti alle
istanze di ricorso.
Raccolti i preavvisi del Dipartimento del
territorio (n. 52900 e 52907), con decisioni 14 giugno 2006 il municipio ha
rilasciato alla CO 1 sia il permesso di demolire l’albergo esistente, sia la licenza
per costruire il previsto nuovo edificio. L'opposizione del vicino è stata
respinta con atto separato.
Contro entrambe le decisioni, RI 1 è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fossero annullate.
B. Con
giudizio 20 marzo 2007, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa,
riformando l'autorizzazione a demolire l'albergo esistente ed annullando il permesso
di costruire un nuovo stabile.
a. Nella misura in cui era rivolto contro il
permesso di demolizione, il ricorso è stato evaso ai sensi dei considerandi,
confermando l'autorizzazione alle condizioni supplementari addotte dal Dipartimento
del territorio in sede di risposta. Il Governo ha in sostanza rilevato che in
quella sede l'autorità cantonale aveva imposto tutte le necessarie
condizioni affinché la demolizione e lo smaltimento del materiale di demolizione
avvenisse nel pieno rispetto della legislazione applicabile in materia. Di
fatto, il gravame sarebbe stato superato dagli eventi.
b. La licenza edilizia è invece stata
annullata perché l'altezza del nuovo stabile (m 32.00), misurata secondo i
criteri fissati dall'art. 40 LE, supererebbe quella massima (m 29.50) prescritta
dalle NAPR. Contrariamente a quanto ritenuto dal municipio, la mancata
definizione di un caposaldo sulla linea di costruzione che grava il fondo verso
via __________ costituirebbe una lacuna che non potrebbe essere colmata facendo
capo alla facoltà di determinare la quota di riferimento prevista dall'art. 9
cpv. 1 NAPR. Questa norma permette all'autorità comunale di fissare la quota di
riferimento per la misurazione dell'altezza soltanto nel caso di fondi situati
lungo le strade in pendenza e prive di linee di costruzione. Ipotesi,
quest'ultima, che in concreto non si verifica.
Il superamento del limite d'altezza sarebbe
ancor più grave se si considera che per l’art. 9 NAPR anche i corpi tecnici sul
tetto sono computati nell'altezza degli edifici.
C. Contro il
predetto giudizio, tanto l'istante in licenza, quanto il vicino opponente insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, la prima il
ripristino della licenza accordatale dal municipio, il secondo che anche il
permesso di demolizione sia annullato.
a. RI 1 rimprovera in sostanza al Consiglio
di Stato di non aver esaminato le censure che aveva sollevato in relazione allo
smaltimento dei rifiuti edili derivanti dalla demolizione. Nessun provvedimento
sarebbe stato d’altro canto imposto per limitare le vibrazioni. La Sezione protezione dell’aria dell’acqua e del suolo si sarebbe limitata a richiamare la
direttive dell’UFAFP sul rumore dei cantieri senza pronunciarsi concretamente
sul tipo di accorgimenti da adottare per ridurlo. Non sarebbe ammissibile demandare
la scelta dei provvedimenti al responsabile del cantiere.
b. Eccepita la legittimazione attiva
dell'opponente ad impugnare la licenza edilizia, la CO 1 sostiene invece che la linea di costruzione definita sul fondo senza precisare il
caposaldo di riferimento per la misurazione dell'altezza non limiterebbe lo
sviluppo verticale degli edifici. Considerato che via __________ non è piana,
corretta sarebbe la deduzione del municipio di fissare una quota di riferimento
in corrispondenza dell'intersezione di questa strada con via __________,
facendo capo alla facoltà concessagli dall'art. 9 cpv. 1 NAPR nel caso di
strade in pendenza.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, prosegue, le ripercussioni ambientali derivanti dalla nuova
costruzione sarebbero state compiutamente accertate. Eventuali lacune avrebbero
semmai dovuto essere colmate dall'autorità di ricorso in applicazione dell'art.
11 cpv. 3 RLE, evitando l'annullamento del permesso.
In ogni caso, conclude l'insorgente, i
difetti riscontrati potrebbero essere facilmente sanati, modificando il
progetto in modo da ridurre l'altezza, eliminando fra l'altro i corpi tecnici e
completando semmai gli accertamenti di natura ambientale.
D. All’accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio si rimette al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo.
RI 1 e la CO 1 si avversano vicendevolmente, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE.
Entrambi i ricorrenti sono legittimati a
ricorrere. Certa è anche la qualità per agire in giudizio dell’insorgente RI 1 (art.
43 PAmm). In quanto proprietario di uno stabile situato di fronte al fondo oggetto
dei controversi interventi, l'opponente appartiene infatti a quella limitata e
qualificata cerchia di persone che risultano legate all’oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto
a distinguere la loro situazione da quella del resto della collettività. Innegabile
è inoltre l'interesse di cui è portatore.
Fatti
I ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine.
1.2. Fondandosi sulla medesima fattispecie,
le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani ed è
sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta derivante da
precedenti contestazioni interessanti il medesimo quartiere. Il sopralluogo e
le altre prove chieste dagli insorgenti non appaiono dunque atte a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.Permesso di demolizione
2.1. La demolizione di opere edilizie per
iniziativa spontanea del proprietario costituisce un intervento soggetto a
permesso di costruzione (art. 1 cpv. 2 LE; 4 lett. b RLE). Al pari della
licenza edilizia, anche il permesso di demolizione si configura come un atto
amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti. La demolizione di
un'opera edilizia non si riduce alla sua eliminazione fisica, ma comporta necessariamente
anche una modifica dell'assetto del fondo, che, a lavori ultimati, deve risultare
conforme alle prescrizioni dell'ordinamento pianificatorio, edilizio ed ambientale
concretamente applicabili.
Oltre ad eventuali vincoli di conservazione
dell'opera edilizia, fra gli impedimenti di diritto pubblico, che possono
ostare al rilascio del permesso di demolizione fintanto che non ne risulti
dimostrata l'osservanza, vanno annoverate le misure di protezione dell'ambiente
durante l'esecuzione dei lavori. In particolare, occorre che nell'ambito
dell'esecuzione della demolizione venga rispettato il principio della
limitazione preventiva delle immissioni sancito dall'art. 11 LPAmb e dalle relative ordinanze di applicazione
(OIF, OIAt); principio, che è stato concretizzato da specifiche direttive dell'UFAM.
2.2. Davanti al Consiglio di Stato,
l'insorgente aveva, in concreto, eccepito l'insufficienza del preavviso del
Dipartimento del territorio (n. 52900), che si era limitato a richiamare il
rispetto delle prescrizioni di legge, della direttiva sulla protezione dell'aria
sui cantieri edili e della direttiva sul rumore dei cantieri, prendendo nel
contempo atto della dichiarazione di smaltimento dei rifiuti edili elaborata
dal progettista.
Con la risposta al ricorso, il Dipartimento
del territorio (UDC) ha precisato che per quel che riguarda la protezione
dell'aria andavano adottate le misure V1 - V6, M1 - M3, M6, M9 - M16, G1 - G9,
A1, A2, B1 - B5,
previste dalla direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva
aria cantieri, pubblicata dall'UFAFP, che potrebbe essere consultata all'indirizzo:
schweiz.ch/imperia/md/content/luft/fachgebiet/d/BauRLL_i.pdf, nonché i
provvedimenti supplementari, indicati dall'Ufficio per la prevenzione dei
rumori.
Il Governo ne ha dedotto che con queste
precisazioni il gravame fosse - di fatto - superato dagli eventi.
Le precisazioni, imposte dal dispositivo del giudizio governativo a titolo di
condizione della licenza, avrebbero in altri termini sanato i difetti lamentati
dal vicino opponente. La tesi non può essere condivisa.
Il Consiglio di Stato, che per quanto consta
a questo tribunale non ha nemmeno acquisito agli atti l'incarto del
Dipartimento del territorio relativo al preavviso emanato sulla domanda di
demolizione (inc. n. 52900), non poteva in effetti limitarsi a recepire in
blocco le condizioni supplementari indicate dal dipartimento con la risposta al
ricorso, ma doveva verificarne criticamente la congruenza e la sufficienza per
rapporto alle singole censure sollevate dal ricorrente. Procedendo in modo
analitico, invece di far capo al comodo ed abusato espediente di rinviare ai
considerandi in sede di dispositivo del giudizio, esso avrebbe anzitutto
constatato che l'indirizzo internet indicato dalla SPAA non è reperibile. Si
sarebbe inoltre verosimilmente accorto che alcune censure, quale ad esempio
quella relativa all'inammissibilità di lasciare la gestione dei rifiuti edili
alla discrezione del capocantiere, rimanevano del tutto inevase.
2.3. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso di RI 1 va dunque parzialmente accolto, annullando il
giudizio governativo impugnato in quanto riferito al permesso di demolizione.
In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli atti sono rinviati all'istanza
inferiore, affinché entri nel merito delle singole censure sollevate
dall'insorgente e si pronunci nuovamente sull’impugnativa inoltratagli dal
vicino opponente in quanto rivolta contro tale permesso.
3. Licenza
edilizia
3.1.
3.1.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del
terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di
terrapieni, che sono computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto
nella misura in cui superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una
distanza di m 3.00 dal piede della facciata.
Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto
dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri,
quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento
alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art.
40 LE n. 1217 seg.).
3.1.2. Secondo l’art. 9 cpv. 1 NAPR di __________,
le prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e minime
richieste. In assenza di una diversa disposizione, per la misurazione
dell'altezza, fanno per principio stato i criteri fissati dagli art. 40 e 41
LE. Un'eccezione è prevista soltanto per gli edifici che si affacciano sulle
strade. Derogando ai criteri di misurazione dell'altezza degli edifici fissati
dalla LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR dispone infatti che lungo le strade questo
parametro si misura:
- dove sono indicate delle linee di costruzione a partire da un
caposaldo sulla strada determinato dal piano;
- dove non sono fissate linee di costruzione, sulle strade in pendenza,
a partire da una quota di riferimento stabilita dal municipio, di regola
sull'asse della facciata, tenendo conto delle necessità spaziali del disegno
urbano.
L’eccezione distingue dunque due ipotesi, a
seconda che sulla strada siano fissate o meno di linee di costruzione. Se è
indicata una linea di costruzione, l'altezza si misura dal relativo caposaldo.
Se non è indicata alcuna linea di costruzione, questo parametro si misura
invece in modo differenziato a seconda che la strada è in pendenza o meno. Se
la strada è piana, non occorre stabilire alcun punto di riferimento: l'altezza,
misurata a partire dal livello del campo stradale, rimane in effetti la stessa
in qualsiasi punto della facciata. Se invece la strada è in pendenza, fa stato
la quota di riferimento, definita dal municipio, di regola sull'asse della
facciata. Regola più che mai discutibile, poiché, non considerando né la
lunghezza della facciata, né la pendenza della strada, può condurre ad altezze
di gran lunga divergenti dal limite di m 29.50 altrimenti previsto per la zona.
3.1.3. Il piano particolareggiato del centro
comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee
di costruzione, ma omette di stabilire i relativi capisaldi per la misurazione
delle altezze sulle strade alle quali queste linee sono abbinate. La lacuna,
evidente, è tutt'altro che trascurabile, poiché non permette di dedurre come
debba essere misurata l'altezza nei casi in cui il piano stabilisce delle linee
di costruzione lungo le strade (STA 16.3.2007 n. 52.2006.355 in re ISS). Il difetto
non riguarda l’art. 9 cpv. 1 NAPR in quanto tale, ma la rappresentazione cartografica
destinata ad integrare questa disposizione ed a permetterne l’applicazione
Considerandi
concreta. La norma di PR, di per sé, non presenta lacune. Carente è la relativa
rappresentazione cartografica.
3.1.4
L'ordinamento edilizio di __________
si scosta ulteriormente dalla maggior parte degli ordinamenti comunali, dichiarando
in pratica computabile sull'altezza degli edifici anche quella dei corpi
tecnici (locali macchine, ascensori, torri di raffreddamento per aria
condizionata, comignoli ecc.), che per l’art. 9 cpv. 2 NAPR non possono superare
la quota dell'altezza massima. La ricorrente CO 1 non contesta la norma in
quanto tale. Nella misura in cui potesse essere ancora censurata in sede di
applicazione concreta, non mette dunque conto di esaminarne la legittimità.
3.2
3.2.1
Nel caso in esame, il comparto B del
PPCC, nel quale è collocato l’albergo __________, presenta in particolare due
linee di costruzione (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. b NAPR), impropriamente definite
fronte con contiguità obbligatoria dalla rappresentazione cartografica:
una sul lato verso via __________ e l'altra sul lato adiacente verso via __________.
Le linee in questione non stabiliscono alcuna quota di riferimento per la
misurazione delle altezze. Per rimediare a questo difetto, il municipio ha
ritenuto di avvalersi della facoltà di fissare il punto di misurazione, concessagli
dall’art. 9 cpv. 1 NAPR nei casi in cui non sono indicate linee di costruzione.
Esso ha quindi stabilito che l'altezza dell'edificio fosse da misurare in
corrispondenza dell'angolo tra la facciata rivolta verso via __________ e
quella prospiciente via __________.
3.2.2
Con il giudizio impugnato Consiglio
di Stato ha sconfessato la tesi del municipio. A giusta ragione, poiché la
lacuna dell'ordinamento pianificatorio comunale sopra illustrata non può essere
colmata facendo capo per analogia alle regole fissate dall'art. 9 cpv. 1 NAPR
nei casi in cui mancano linee di costruzione. Le linee di costruzione non
mancano affatto. Il piano le ha chiaramente definite. Mancano soltanto i
capisaldi per misurare dell'altezza, che il piano ha omesso di fissare come
prevede la norma in questione. Contrariamente a quanto assume il municipio, non
v'è spazio per un intervento integrativo, volto a porre rimedio all'omissione.
Istituendo l'art. 9 cpv. 1 NAPR un regime
che deroga ai criteri di misurazione dell'altezza fissati dagli art. 40 e 41
LE, in caso di lacune come quella qui in discussione, rimane applicabile l'ordinamento
cantonale, che regola la misurazione dell'altezza in tutti i casi in cui il
fondo non si affaccia su una strada, rispettivamente in tutti i casi in cui
l'edificio sorge lungo strade piane, prive di linee di costruzione. Spetta al
consiglio comunale e non al municipio emendare il difetto attraverso una
variante di PR, che stabilisca in modo coerente per tutti i comparti gli
ingombri verticali degli edifici (STA 16.3.2007 n. 52.2006.355 in re ISS cit.).
3.2.3
In concreto, lo spigolo tra la
facciata ovest e la facciata nord della nuova costruzione si innalza sino alla
quota di m 306.59 s/m., corrispondente ad un'altezza di m 30.11 rispetto al
livello dell'antistante via __________ (quota m 276.48 s/m. = 278.80 - 2.32).
L'edificio non rispetta dunque l'altezza massima (m 29.50), fissata dall'art.
29.
cpv. 6 NAPR. Non conforme al diritto è pure l'altezza della facciata est interna,
che verrebbe ad innalzarsi ad una quota di m 30.29 (27.79 + 2.50) al di sopra
della soletta di copertura dell'autorimessa interrata, prevista su questo
versante. Lesivi dell'art. 9 cpv. 2 NAPR sono infine i corpi tecnici, alti m
1.
, previsti sul tetto dell'edificio.
Invano osserva la ricorrente CO 1 che via __________
non è una strada pianeggiante. Il fatto che sia una strada in pendenza non
permette al municipio di definire un punto di misurazione dell’al-tezza in
applicazione dell’art. 9 cpv. 1 NAPR. L'esercizio di tale facoltà non
presuppone soltanto che la strada sia in pendenza, ma anche che sia priva di
linee di costruzione. Presupposto, questo, che in concreto non è dato, poiché
il PPCC lungo via __________ fissa in modo chiaro ed inequivocabile una linea
di costruzione. Tanto meno il caposaldo di riferimento può essere fissato
all'intersezione fra via __________ e via __________, ove la sporgenza dell'immobile
dal suolo è minore.
Destituita di qualsiasi fondamento è
l'ulteriore obiezione della CO 1, secondo cui la linea di costruzione
definirebbe soltanto l’arretramento dalla strada, ma non sarebbe applicabile
allo sviluppo verticale dell’edificio. È in effetti universalmente ammesso che
gli arretramenti definiti dalle linee di costruzione si applicano anche allo
sviluppo verticale degli edifici. Una linea che non ne limitasse l’ingombro
sarebbe manifestamente priva di qualsiasi portata pratica.
Da respingere è comunque anche la tesi
dell'opponente RI 1, laddove nega la possibilità di far capo ai criteri di
misurazione dell'altezza fissati dagli art. 40 e 41 LE fintanto che non
verranno stabilite le quote di riferimento abbinate alle linee di costruzione
definite dal PPCC. Il criterio di misurazione fissato dall'art. 9 cpv. 1 NAPR attraverso
queste quote di riferimento rappresenta una deroga all'ordinamento sancito dal
diritto cantonale. Se tale criterio non può essere applicato perché mancano i
presupposti d'ordine pianificatorio e cartografico, si deve necessariamente ammettere
che i criteri di misurazione fissati dall'ordinamento cantonale (art. 40 e 41
LE), peraltro recepiti anche dalle NAPR di __________ per le altre zone, rimangano
comunque ulteriormente applicabili. Non si può ragionevolmente pretendere che l'assetto
pianificatorio locale venga reso inoperante da una norma difettosa ed inapplicabile.
Non può dunque essere accreditata la tesi dell'opponente secondo cui nella zona
del centro comunale non potrebbero essere rilasciate licenze edilizie fintanto
che non vengano definiti i punti di misurazione mancanti. I criteri di
misurazione sanciti dagli art. 40 e 41 LE garantiscono in ogni caso a
sufficienza i diritti dei vicini, poiché si può già sin d'ora escludere che le
quote di riferimento che dovranno essere ulteriormente definite dal
pianificatore comunale limiteranno in misura più incisiva le possibilità
edificatorie risultanti dall'applicazione del diritto cantonale.
Immuni da violazioni del diritto appaiono
dunque le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato,
laddove reputa che la nuova costruzione disattenda l'altezza massima fissata
dalle NAPR.
3.3
Variante
3.3.1
Notoriamente, il principio di
proporzionalità vieta di respingere domande di costruzione non conformi al diritto
quando il difetto può essere facilmente sanato subordinando la licenza a
clausole accessorie volte a correggerlo.
Le varianti, dispone l’art. 16 LE,
comportano la ripetizione della procedura di rilascio del permesso, secondo la
procedura ordinaria o quella di semplice notifica, a meno che le differenze non
superino un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile.
3.3.2
Nel caso concreto, la CO 1 ha proposto davanti a questo tribunale una variante riduttiva, volta essenzialmente a
rimuovere i difetti rilevati dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
La variante prevede di ridurre l'altezza
dell'edificio, abbassandolo, a suo dire, di m 2.30 ed eliminando tutti i corpi
tecnici previsti sui tetti. I locali di riscaldamento e di dissipazione dell'energia
verrebbero collocati nel sottosuolo, in un ulteriore piano interrato, nel quale
verrebbero sistemate anche le installazioni tecniche che il progetto originario
prevedeva di collocare sul tetto.
La proposta di abbassare il tetto
dell'edificio alla quota di m 306.30 s/m. non è tuttavia atta ad emendare compiutamente
i difetti. Lo spigolo formato dalle facciate ovest e nord è infatti alto m
29.67
rispetto al campo stradale antistante, che si situa alla quota di m
276.63
s/m. Quota, questa, che può essere dedotta per interpolazione da quella
dell'angolo nordovest del fondo, misurata dal geometra (punto di riferimento n.
1.
m 276.06 s/m.), dalla distanza dello spigolo in questione da questo punto (m
12.
) e dalla pendenza di via __________ (4.55%), calcolata in base alla
differenza di quota rispetto al punto di riferimento n. 3, situato alla quota
di m 278.51 s/m.
A prescindere da questa difformità, che
potrebbe eventualmente ancora essere corretta, imponendo a titolo di ulteriore
condizione della licenza di abbassare lo stabile di altri 17 cm, sino alla quota di m 306.13 s/m., la variante riduttiva non può comunque essere approvata,
poiché non prevede alcun camino sul tetto per l’eva-cuazione dei gas
dell’impianto di riscaldamento. Mancanza, questa, che è stata rilevata dal
rapporto 9 marzo 2007 dello studio tecnico __________, prodotto dalla stessa CO
1.
senza proporre alcuna soluzione concreta atta a rispondere sia alle raccomandazioni
dell'UFAFP, che impongono ai camini di superare di almeno m 1.50 la quota dei
tetti piani, sia all’art. 9 cpv. 2 NAPR, che impedisce ai camini di
oltrepassare l'altezza massima ammessa (m 306.13 s/m.). Non essendo dato di
vedere quali accorgimenti potrebbero soddisfare queste due esigenze contrastanti,
la variante non può essere approvata nemmeno subordinandola a condizioni volte
a correggere anche questo difetto.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso di RI 1 va parzialmente
accolto, mentre quello della CO 1 deve essere respinto. Il giudizio governativo
impugnato è dunque annullato nella misura in cui conferma il permesso di demolizione
dell’albergo __________. È invece confermato nella misura in cui annulla la
licenza edilizia per la costruzione di un nuovo edificio. Gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sul ricorso
inoltratogli da RI 1 contro il permesso di demolizione, pronunciandosi sulla
congruenza e sulla sufficienza delle condizioni supplementari addotte dal
Dipartimento del territorio in sede di risposta al ricorso per rispondere alle
censure d'ordine ambientale sollevate dall'opponente.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente CO 1 in considerazione della sua pressoché totale soccombenza. Per
la stessa ragione, nella misura in cui non sono compensate, anche le ripetibili
sono addebitate a questa ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 11 LPAmb;
3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso di RI 1 (a) è parzialmente accolto.
Il
ricorso della CO 1 (b) è respinto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione
20 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1472) è annullata nella misura in cui
conferma il permesso di demolizione alle condizioni poste dal Dipartimento del
territorio con le osservazioni al ricorso;
1.2. gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente sul ricorso
inoltratogli da RI 1 contro il permesso di demolizione.
2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della CO 1, che rifonderà
fr. 4'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
,
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,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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