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Decisione

52.2007.107

Autorizzazione edilizia per la demolizione di un albergo e permesso per l'edificazione di un nuovo stabile

28 agosto 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi, tempestivi, sono dunque

ricevibili in ordine.

1.2. Fondandosi sulla medesima fattispecie,

le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani ed è

sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta derivante da

precedenti contestazioni interessanti il medesimo quartiere. Il sopralluogo e

le altre prove chieste dagli insorgenti non appaiono dunque atte a procurare a

questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.Permesso di demolizione

2.1. La demolizione di opere edilizie per

iniziativa spontanea del proprietario costituisce un intervento soggetto a

permesso di costruzione (art. 1 cpv. 2 LE; 4 lett. b RLE). Al pari della

licenza edilizia, anche il permesso di demolizione si configura come un atto

amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di

diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti. La demolizione di

un'opera edilizia non si riduce alla sua eliminazione fisica, ma comporta necessariamente

anche una modifica dell'assetto del fondo, che, a lavori ultimati, deve risultare

conforme alle prescrizioni dell'ordinamento pianificatorio, edilizio ed ambientale

concretamente applicabili.

Oltre ad eventuali vincoli di conservazione

dell'opera edilizia, fra gli impedimenti di diritto pubblico, che possono

ostare al rilascio del permesso di demolizione fintanto che non ne risulti

dimostrata l'osservanza, vanno annoverate le misure di protezione dell'ambiente

durante l'esecuzione dei lavori. In particolare, occorre che nell'ambito

dell'esecuzione della demolizione venga rispettato il principio della

limitazione preventiva delle immissioni sancito dall'art. 11 LPAmb e dalle relative ordinanze di applicazione

(OIF, OIAt); principio, che è stato concretizzato da specifiche direttive dell'UFAM.

2.2. Davanti al Consiglio di Stato,

l'insorgente aveva, in concreto, eccepito l'insufficienza del preavviso del

Dipartimento del territorio (n. 52900), che si era limitato a richiamare il

rispetto delle prescrizioni di legge, della direttiva sulla protezione dell'aria

sui cantieri edili e della direttiva sul rumore dei cantieri, prendendo nel

contempo atto della dichiarazione di smaltimento dei rifiuti edili elaborata

dal progettista.

Con la risposta al ricorso, il Dipartimento

del territorio (UDC) ha precisato che per quel che riguarda la protezione

dell'aria andavano adottate le misure V1 - V6, M1 - M3, M6, M9 - M16, G1 - G9,

A1, A2, B1 - B5,

previste dalla direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva

aria cantieri, pubblicata dall'UFAFP, che potrebbe essere consultata all'indirizzo:

schweiz.ch/imperia/md/content/luft/fachgebiet/d/BauRLL_i.pdf, nonché i

provvedimenti supplementari, indicati dall'Ufficio per la prevenzione dei

rumori.

Il Governo ne ha dedotto che con queste

precisazioni il gravame fosse - di fatto - superato dagli eventi.

Le precisazioni, imposte dal dispositivo del giudizio governativo a titolo di

condizione della licenza, avrebbero in altri termini sanato i difetti lamentati

dal vicino opponente. La tesi non può essere condivisa.

Il Consiglio di Stato, che per quanto consta

a questo tribunale non ha nemmeno acquisito agli atti l'incarto del

Dipartimento del territorio relativo al preavviso emanato sulla domanda di

demolizione (inc. n. 52900), non poteva in effetti limitarsi a recepire in

blocco le condizioni supplementari indicate dal dipartimento con la risposta al

ricorso, ma doveva verificarne criticamente la congruenza e la sufficienza per

rapporto alle singole censure sollevate dal ricorrente. Procedendo in modo

analitico, invece di far capo al comodo ed abusato espediente di rinviare ai

considerandi in sede di dispositivo del giudizio, esso avrebbe anzitutto

constatato che l'indirizzo internet indicato dalla SPAA non è reperibile. Si

sarebbe inoltre verosimilmente accorto che alcune censure, quale ad esempio

quella relativa all'inammissibilità di lasciare la gestione dei rifiuti edili

alla discrezione del capocantiere, rimanevano del tutto inevase.

2.3. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso di RI 1 va dunque parzialmente accolto, annullando il

giudizio governativo impugnato in quanto riferito al permesso di demolizione.

In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli atti sono rinviati all'istanza

inferiore, affinché entri nel merito delle singole censure sollevate

dall'insorgente e si pronunci nuovamente sull’impugnativa inoltratagli dal

vicino opponente in quanto rivolta contro tale permesso.

3. Licenza

edilizia

3.1.

3.1.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza

degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del

terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di

terrapieni, che sono computati sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto

nella misura in cui superano l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una

distanza di m 3.00 dal piede della facciata.

Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto

dei criteri di misurazione delle altezze. I comuni possono adottarne altri,

quali ad esempio quote assolute sul livello del mare o punti di riferimento

alternativi al terreno sistemato (Adelio Scolari, Commentario, II. ed, ad art.

40 LE n. 1217 seg.).

3.1.2. Secondo l’art. 9 cpv. 1 NAPR di __________,

le prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e minime

richieste. In assenza di una diversa disposizione, per la misurazione

dell'altezza, fanno per principio stato i criteri fissati dagli art. 40 e 41

LE. Un'eccezione è prevista soltanto per gli edifici che si affacciano sulle

strade. Derogando ai criteri di misurazione dell'altezza degli edifici fissati

dalla LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR dispone infatti che lungo le strade questo

parametro si misura:

- dove sono indicate delle linee di costruzione a partire da un

caposaldo sulla strada determinato dal piano;

- dove non sono fissate linee di costruzione, sulle strade in pendenza,

a partire da una quota di riferimento stabilita dal municipio, di regola

sull'asse della facciata, tenendo conto delle necessità spaziali del disegno

urbano.

L’eccezione distingue dunque due ipotesi, a

seconda che sulla strada siano fissate o meno di linee di costruzione. Se è

indicata una linea di costruzione, l'altezza si misura dal relativo caposaldo.

Se non è indicata alcuna linea di costruzione, questo parametro si misura

invece in modo differenziato a seconda che la strada è in pendenza o meno. Se

la strada è piana, non occorre stabilire alcun punto di riferimento: l'altezza,

misurata a partire dal livello del campo stradale, rimane in effetti la stessa

in qualsiasi punto della facciata. Se invece la strada è in pendenza, fa stato

la quota di riferimento, definita dal municipio, di regola sull'asse della

facciata. Regola più che mai discutibile, poiché, non considerando né la

lunghezza della facciata, né la pendenza della strada, può condurre ad altezze

di gran lunga divergenti dal limite di m 29.50 altrimenti previsto per la zona.

3.1.3. Il piano particolareggiato del centro

comunale (PPCC; prescrizioni dimensionali e tipologiche) fissa numerose linee

di costruzione, ma omette di stabilire i relativi capisaldi per la misurazione

delle altezze sulle strade alle quali queste linee sono abbinate. La lacuna,

evidente, è tutt'altro che trascurabile, poiché non permette di dedurre come

debba essere misurata l'altezza nei casi in cui il piano stabilisce delle linee

di costruzione lungo le strade (STA 16.3.2007 n. 52.2006.355 in re ISS). Il difetto

non riguarda l’art. 9 cpv. 1 NAPR in quanto tale, ma la rappresentazione cartografica

destinata ad integrare questa disposizione ed a permetterne l’applicazione

Considerandi

concreta. La norma di PR, di per sé, non presenta lacune. Carente è la relativa

rappresentazione cartografica.

3.1.4

L'ordinamento edilizio di __________

si scosta ulteriormente dalla maggior parte degli ordinamenti comunali, dichiarando

in pratica computabile sull'altezza degli edifici anche quella dei corpi

tecnici (locali macchine, ascensori, torri di raffreddamento per aria

condizionata, comignoli ecc.), che per l’art. 9 cpv. 2 NAPR non possono superare

la quota dell'altezza massima. La ricorrente CO 1 non contesta la norma in

quanto tale. Nella misura in cui potesse essere ancora censurata in sede di

applicazione concreta, non mette dunque conto di esaminarne la legittimità.

3.2

3.2.1

Nel caso in esame, il comparto B del

PPCC, nel quale è collocato l’albergo __________, presenta in particolare due

linee di costruzione (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. b NAPR), impropriamente definite

fronte con contiguità obbligatoria dalla rappresentazione cartografica:

una sul lato verso via __________ e l'altra sul lato adiacente verso via __________.

Le linee in questione non stabiliscono alcuna quota di riferimento per la

misurazione delle altezze. Per rimediare a questo difetto, il municipio ha

ritenuto di avvalersi della facoltà di fissare il punto di misurazione, concessagli

dall’art. 9 cpv. 1 NAPR nei casi in cui non sono indicate linee di costruzione.

Esso ha quindi stabilito che l'altezza dell'edificio fosse da misurare in

corrispondenza dell'angolo tra la facciata rivolta verso via __________ e

quella prospiciente via __________.

3.2.2

Con il giudizio impugnato Consiglio

di Stato ha sconfessato la tesi del municipio. A giusta ragione, poiché la

lacuna dell'ordinamento pianificatorio comunale sopra illustrata non può essere

colmata facendo capo per analogia alle regole fissate dall'art. 9 cpv. 1 NAPR

nei casi in cui mancano linee di costruzione. Le linee di costruzione non

mancano affatto. Il piano le ha chiaramente definite. Mancano soltanto i

capisaldi per misurare dell'altezza, che il piano ha omesso di fissare come

prevede la norma in questione. Contrariamente a quanto assume il municipio, non

v'è spazio per un intervento integrativo, volto a porre rimedio all'omissione.

Istituendo l'art. 9 cpv. 1 NAPR un regime

che deroga ai criteri di misurazione dell'altezza fissati dagli art. 40 e 41

LE, in caso di lacune come quella qui in discussione, rimane applicabile l'ordinamento

cantonale, che regola la misurazione dell'altezza in tutti i casi in cui il

fondo non si affaccia su una strada, rispettivamente in tutti i casi in cui

l'edificio sorge lungo strade piane, prive di linee di costruzione. Spetta al

consiglio comunale e non al municipio emendare il difetto attraverso una

variante di PR, che stabilisca in modo coerente per tutti i comparti gli

ingombri verticali degli edifici (STA 16.3.2007 n. 52.2006.355 in re ISS cit.).

3.2.3

In concreto, lo spigolo tra la

facciata ovest e la facciata nord della nuova costruzione si innalza sino alla

quota di m 306.59 s/m., corrispondente ad un'altezza di m 30.11 rispetto al

livello dell'antistante via __________ (quota m 276.48 s/m. = 278.80 - 2.32).

L'edificio non rispetta dunque l'altezza massima (m 29.50), fissata dall'art.

29.

cpv. 6 NAPR. Non conforme al diritto è pure l'altezza della facciata est interna,

che verrebbe ad innalzarsi ad una quota di m 30.29 (27.79 + 2.50) al di sopra

della soletta di copertura dell'autorimessa interrata, prevista su questo

versante. Lesivi dell'art. 9 cpv. 2 NAPR sono infine i corpi tecnici, alti m

1.

, previsti sul tetto dell'edificio.

Invano osserva la ricorrente CO 1 che via __________

non è una strada pianeggiante. Il fatto che sia una strada in pendenza non

permette al municipio di definire un punto di misurazione dell’al-tezza in

applicazione dell’art. 9 cpv. 1 NAPR. L'esercizio di tale facoltà non

presuppone soltanto che la strada sia in pendenza, ma anche che sia priva di

linee di costruzione. Presupposto, questo, che in concreto non è dato, poiché

il PPCC lungo via __________ fissa in modo chiaro ed inequivocabile una linea

di costruzione. Tanto meno il caposaldo di riferimento può essere fissato

all'intersezione fra via __________ e via __________, ove la sporgenza dell'immobile

dal suolo è minore.

Destituita di qualsiasi fondamento è

l'ulteriore obiezione della CO 1, secondo cui la linea di costruzione

definirebbe soltanto l’arretramento dalla strada, ma non sarebbe applicabile

allo sviluppo verticale dell’edificio. È in effetti universalmente ammesso che

gli arretramenti definiti dalle linee di costruzione si applicano anche allo

sviluppo verticale degli edifici. Una linea che non ne limitasse l’ingombro

sarebbe manifestamente priva di qualsiasi portata pratica.

Da respingere è comunque anche la tesi

dell'opponente RI 1, laddove nega la possibilità di far capo ai criteri di

misurazione dell'altezza fissati dagli art. 40 e 41 LE fintanto che non

verranno stabilite le quote di riferimento abbinate alle linee di costruzione

definite dal PPCC. Il criterio di misurazione fissato dall'art. 9 cpv. 1 NAPR attraverso

queste quote di riferimento rappresenta una deroga all'ordinamento sancito dal

diritto cantonale. Se tale criterio non può essere applicato perché mancano i

presupposti d'ordine pianificatorio e cartografico, si deve necessariamente ammettere

che i criteri di misurazione fissati dall'ordinamento cantonale (art. 40 e 41

LE), peraltro recepiti anche dalle NAPR di __________ per le altre zone, rimangano

comunque ulteriormente applicabili. Non si può ragionevolmente pretendere che l'assetto

pianificatorio locale venga reso inoperante da una norma difettosa ed inapplicabile.

Non può dunque essere accreditata la tesi dell'opponente secondo cui nella zona

del centro comunale non potrebbero essere rilasciate licenze edilizie fintanto

che non vengano definiti i punti di misurazione mancanti. I criteri di

misurazione sanciti dagli art. 40 e 41 LE garantiscono in ogni caso a

sufficienza i diritti dei vicini, poiché si può già sin d'ora escludere che le

quote di riferimento che dovranno essere ulteriormente definite dal

pianificatore comunale limiteranno in misura più incisiva le possibilità

edificatorie risultanti dall'applicazione del diritto cantonale.

Immuni da violazioni del diritto appaiono

dunque le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato,

laddove reputa che la nuova costruzione disattenda l'altezza massima fissata

dalle NAPR.

3.3

Variante

3.3.1

Notoriamente, il principio di

proporzionalità vieta di respingere domande di costruzione non conformi al diritto

quando il difetto può essere facilmente sanato subordinando la licenza a

clausole accessorie volte a correggerlo.

Le varianti, dispone l’art. 16 LE,

comportano la ripetizione della procedura di rilascio del permesso, secondo la

procedura ordinaria o quella di semplice notifica, a meno che le differenze non

superino un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile.

3.3.2

Nel caso concreto, la CO 1 ha proposto davanti a questo tribunale una variante riduttiva, volta essenzialmente a

rimuovere i difetti rilevati dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.

La variante prevede di ridurre l'altezza

dell'edificio, abbassandolo, a suo dire, di m 2.30 ed eliminando tutti i corpi

tecnici previsti sui tetti. I locali di riscaldamento e di dissipazione dell'energia

verrebbero collocati nel sottosuolo, in un ulteriore piano interrato, nel quale

verrebbero sistemate anche le installazioni tecniche che il progetto originario

prevedeva di collocare sul tetto.

La proposta di abbassare il tetto

dell'edificio alla quota di m 306.30 s/m. non è tuttavia atta ad emendare compiutamente

i difetti. Lo spigolo formato dalle facciate ovest e nord è infatti alto m

29.67

rispetto al campo stradale antistante, che si situa alla quota di m

276.63

s/m. Quota, questa, che può essere dedotta per interpolazione da quella

dell'angolo nordovest del fondo, misurata dal geometra (punto di riferimento n.

1.

m 276.06 s/m.), dalla distanza dello spigolo in questione da questo punto (m

12.

) e dalla pendenza di via __________ (4.55%), calcolata in base alla

differenza di quota rispetto al punto di riferimento n. 3, situato alla quota

di m 278.51 s/m.

A prescindere da questa difformità, che

potrebbe eventualmente ancora essere corretta, imponendo a titolo di ulteriore

condizione della licenza di abbassare lo stabile di altri 17 cm, sino alla quota di m 306.13 s/m., la variante riduttiva non può comunque essere approvata,

poiché non prevede alcun camino sul tetto per l’eva-cuazione dei gas

dell’impianto di riscaldamento. Mancanza, questa, che è stata rilevata dal

rapporto 9 marzo 2007 dello studio tecnico __________, prodotto dalla stessa CO

1.

senza proporre alcuna soluzione concreta atta a rispondere sia alle raccomandazioni

dell'UFAFP, che impongono ai camini di superare di almeno m 1.50 la quota dei

tetti piani, sia all’art. 9 cpv. 2 NAPR, che impedisce ai camini di

oltrepassare l'altezza massima ammessa (m 306.13 s/m.). Non essendo dato di

vedere quali accorgimenti potrebbero soddisfare queste due esigenze contrastanti,

la variante non può essere approvata nemmeno subordinandola a condizioni volte

a correggere anche questo difetto.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso di RI 1 va parzialmente

accolto, mentre quello della CO 1 deve essere respinto. Il giudizio governativo

impugnato è dunque annullato nella misura in cui conferma il permesso di demolizione

dell’albergo __________. È invece confermato nella misura in cui annulla la

licenza edilizia per la costruzione di un nuovo edificio. Gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sul ricorso

inoltratogli da RI 1 contro il permesso di demolizione, pronunciandosi sulla

congruenza e sulla sufficienza delle condizioni supplementari addotte dal

Dipartimento del territorio in sede di risposta al ricorso per rispondere alle

censure d'ordine ambientale sollevate dall'opponente.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente CO 1 in considerazione della sua pressoché totale soccombenza. Per

la stessa ragione, nella misura in cui non sono compensate, anche le ripetibili

sono addebitate a questa ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 11 LPAmb;

3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso di RI 1 (a) è parzialmente accolto.

Il

ricorso della CO 1 (b) è respinto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione

20 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1472) è annullata nella misura in cui

conferma il permesso di demolizione alle condizioni poste dal Dipartimento del

territorio con le osservazioni al ricorso;

1.2. gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente sul ricorso

inoltratogli da RI 1 contro il permesso di demolizione.

2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della CO 1, che rifonderà

fr. 4'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

,;

,

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,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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