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Decisione

52.2007.109

Autorizzazione a gestire un esercizio pubblico

13 giugno 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 2 è proprietaria di uno stabile (palazzo __________) a __________,

dato in locazione alla CO 1, nel quale sono situati due esercizi pubblici: il

bar __________ ed un certo numero di camere da affittare, ubicate ai piani superiori

dell'immobile. Entrambi gli stabilimento sono stati al centro di operazioni di

polizia miranti ad impedire che fossero utilizzati per esercitarvi la prostituzione.

L'anno scorso l'RI 2 ha disdetto il

contratto di locazione stipulato con la CO 1. La locataria ha contestato la

disdetta davanti al Pretore di Lugano (__________). La causa è tuttora pendente

e gli esercizi pubblici sono stati chiusi a partire dall'inizio di quest'anno

in seguito a disposizione del 13 ottobre 2006 dell'Ufficio dei permessi.

B. Il 20

ottobre 2006 la RI 1 ha chiesto all'Ufficio dei permessi di rilasciarle le

autorizzazioni a gestire per il bar __________ e per le sovrastanti camere da

affittare. A tale scopo ha prodotto un contratto di locazione stipulato con l'RI

2 il 10 novembre 2006.

Con decisione 19 gennaio 2006 l'Ufficio dei

permessi ha respinto la domanda in considerazione del fatto che davanti al

Pretore di Lugano era pendente una causa di annullamento della disdetta e di

protrazione della locazione, promossa dalla CO 1 contro l'RI 2.

Contro questa decisione l'RI 2 e la RI 1

sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e

postulando in via provvisionale il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso,

con conseguente rilascio delle autorizzazione richieste.

C. Con

decisione 13 marzo 2007 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la

domanda provvisionale. Il ricorso è invece stato respinto con giudizio

governativo del 17 aprile 2007.

Entrambe le decisioni hanno in sostanza

considerato che le autorizzazioni a gestire non potevano essere rilasciate

fintanto che non si sarà conclusa la causa pendente davanti al giudice civile.

D. Contro le

predette decisioni l'RI 2 e la RI 1 sono insorte davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio delle

autorizzazioni a gestire, dapprima in via provvisionale ed in seguito nel

merito.

Con svariate argomentazioni, le ricorrenti

negano in sostanza che la vertenza civile possa ostare al rilascio delle

autorizzazioni richieste.

E. All'accoglimento

dei ricorsi si oppongono il Presidente del Consiglio di Stato, il Consiglio di

Stato e la Sezione permessi e immigrazione, che non formulano osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la CO 1 con

argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb. La legittimazione attiva delle ricorrenti

è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in

ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). I fatti determinanti non sono oggetto di

contestazione.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LEsPub, un esercizio pubblico può essere aperto e

gestito soltanto se, cumulativamente, il proprietario dell'immobile dispone

della patente corrispondente (lett. a) e se il gerente è in possesso del

relativo certificato di capacità, nonché dell'autorizzazione a gestire di cui

all'art. 28 LEsPub (lett. b).

La patente è un permesso di polizia

del commercio mediante il quale l'autorità attesta che un determinato immobile

è idoneo, dal profilo delle esigenze poste dalla legislazione sugli esercizi

pubblici, ad ospitare un certo tipo di esercizio pubblico (art. 4 LEsPubb).

L'autorizzazione a gestire un

esercizio pubblico è invece un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità

accerta che una determinata persona, attiva in proprio o per conto di terzi,

in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo d'esercizio

pubblico e di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti

dalla responsabilità civile è abilitata a gestire un esercizio pubblico

(art. 28 LEsPubb). A differenza della patente, concepita come un permesso ad

rem, l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico si configura come un

permesso ad personam. Al pari della patente, anche l'autorizzazione a

gestire si fonda su esigenze di polizia del commercio. Queste non hanno

tuttavia per oggetto l'immobile, ma l'imprenditore che gestisce l'esercizio

pubblico, ovvero che direttamente e personalmente si occupa della sua

conduzione, portandone la responsabilità.

Il certificato di capacità è infine l'atto

con cui l'autorità attesta che una persona è in possesso delle conoscenze

professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico di un determinato

tipo (art. 19 LEsPubb). Il suo rilascio dipende, tra l'altro, dall'adempi-mento

dei requisiti personali posti dagli art. 26 e 27 LEsPubb.

2.2

L'art. 28 LEsPub, nella sua versione

originaria (BU 1995, 338), stabiliva che la gestione di un esercizio

pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona in

possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico

(...). Stando al testo di legge ed alle finalità perseguite da tale disposizione,

l'autorizzazione a gestire poteva essere rilasciata soltanto a persone in

possesso del certificato di capacità necessario. Titolare di questa autorizzazione,

secondo l'impostazione della legge, poteva quindi essere soltanto il gerente.

Lo confermano inequivocabilmente i materiali legislativi e l'art. 3 cpv. 1

lett. b LEsPubb, che subordina l'apertura e la gestione dell'esercizio pubblico

al possesso, da parte del gerente, del certificato di capacità e dell'autorizzazione

a gestire di cui all'art. 28 LEsPubb (cfr. rapporto 25 novembre 1994 della

commissione della legislazione sul messaggio 14 aprile 1992 concernente la

revisione della legge sugli esercizi pubblici, in verbali del Gran Consiglio,

1994, sess. ord. aut., vol. 3, pag. 1708). L'autorizzazione a gestire poteva di

conseguenza essere rilasciata soltanto a persone fisiche.

L'art. 28 LEsPub è stato impugnato con

ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale da parte della Federazione

degli esercenti, che vi ravvisava una violazione della libertà di commercio e

di industria (art. 31 Cost. 1874), ritenendo che impedisse alle persone

giuridiche di essere titolari di uno o più esercizi pubblici. Con sentenza 7

marzo 1996, il Tribunale federale ha respinto l'obiezione, rilevando, fra l'altro,

che le persone giuridiche potevano gestire la propria attività per il

tramite di un dipendente o di un terzo, in possesso del certificato di capacità

e titolare della necessaria autorizzazione cantonale (RDAT 1996 II n. 55,

pag. 188; Marco Garbani/Aldo Ferrini, Legge sugli esercizi pubblici, Lugano

2002, ad art. 28 LEsPubb).

Richiamandosi a questa sentenza, il 21

aprile 1998 il Gran Consiglio ha modificato l'art. 28 LEsPub, precisando che l'autorizzazione

a gestire può essere rilasciata solo ad una persona, attiva in proprio o per

conto di terzi, in possesso del certificato di capacità (BU 1998, 197).

Siffatto emendamento ha forse reso più chiara la norma, ma ha lasciato

sostanzialmente immutato il principio che essa sancisce, ossia che titolare

dell'autorizzazione a gestire può essere solo una persona in possesso del

certificato di capacità, sia che lavori in proprio, sia che eserciti la sua

attività per conto di terzi, in particolare di un gestore.

La figura del gestore è stata introdotta

soltanto dal regolamento d'applicazione della LEsPub (RLEsPub), che definisce

questo operatore economico come l'imprenditore (persona fisica, morale [recte: giuridica] o unione di persone)

responsabile della conduzione dell'esercizio (art.

75.

cpv. 1 RLEsPub). Gerente è invece la persona fisica responsabile verso l'UP

ed il gestore del rispetto della legge e del regolamento (art. 80 RLEsPub).

Scostandosi

radicalmente dall'impostazione dell'art. 28 LEsPub, l'art. 76 RLEsPub ha dal

canto suo previsto che compete al gestore e non al gerente chiedere il rilascio

dell'autorizzazione a gestire, fornendo una serie di indicazioni (art. 77 RLEsPub)

e corredando la domanda da documenti riguardanti la sua situazione personale e

quella del gerente (art. 78 RLEsPub). In questo modo, il RLEsPub ha introdotto

la possibilità, per principio esclusa dall'art. 28 LEsPub, di rilasciare l'autorizzazione

a gestire anche a persone giuridiche o ad unioni di persone (società semplici,

in nome collettivo o in accomandita), ossia a soggetti che non possono essere

titolari di un certificato di capacità.

Il RLEsPub ha quindi stravolto la disciplina

retta dagli art. 3 cpv. 1 lett. b e 28 LEsPub, introducendo regole che si

scostano in misura sostanziale dall'ordinamento di legge (STA 5.7.2004 n.

52.2004.186

in re S. consid. 2).

2.3

Con il ricorso contro il giudizio di

merito, le ricorrenti hanno contestato la legittimità degli art. 76-78 RLEsPub,

sottolineandone il carattere di disposizioni praeter legem, appena

rilevato.

Nel loro stesso interesse, l'eccezione,

incautamente sollevata, viene lasciata indecisa. Se fosse accolta, il ricorso

andrebbe infatti respinto, poiché in quanto persone giuridiche l'RI 2 e la RI 1 non potrebbero conseguire

l'autorizzazione a gestire gli esercizi pubblici in oggetto. L'art. 28 LEsPubb permette infatti di rilasciare tale

autorizzazione soltanto a persone in possesso del certificato di capacità.

Certificato che, a dispetto della prassi instaurata dall'autorità cantonale in

base alle disposizioni del regolamento, per sua intrinseca natura può essere

rilasciato soltanto a persone fisiche (cfr. art. 26 e 27 LEsPubb).

3.

3.1. Lasciata

aperta la questione relativa all'ammissibilità del rilascio di autorizzazioni a

gestire esercizi pubblici a persone giuridiche, resta da verificare se la vertenza

pendente davanti al Pretore di Lugano fra la RI 2 e la CO 1 possa costituire un

valido motivo per negare le autorizzazioni richieste.

La patente accerta che un immobile o una

parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all'apertura e alla gestione del

tipo di esercizio pubblico indicato (art. 4 LEsPubb). Il certificato di capacità attesta che una persona è in possesso

delle conoscenze professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico di

un determinato tipo (art. 19 LEsPubb). L'autorizzazione a gestire, dal canto suo, accerta che sono date

le premesse strutturali (patente) e professionali (certificato di capacità) previste

dalla legge per aprire e gestire un determinato esercizio pubblico (cfr. art. 3

cpv. 1 LEsPubb). Per certi

aspetti, l'autorizzazione a gestire costituisce dunque una sorta di nulla osta

all'apertura dell'esercizio pubblico.

3.2

L'art. 78 lett. d RLEsPubb esige che alla domanda di rilascio dell'autorizzazione a

gestire venga fra l'altro allegato anche il contratto

con il titolare della patente (proprietario dell'immobile).

L'esigenza di produrre il contratto

stipulato dal gestore dell'esercizio pubblico con il proprietario dell'immobile

è unicamente destinata a permettere all'autorità di formarsi un quadro esatto

dei rapporti tra i principali soggetti interessati allo stabilimento commerciale.

Si tratta dunque di un requisito di natura essenzialmente formale. A differenza

degli altri requisiti posti dalla norma in esame, il rilascio dell'autorizzazione

non dipende dal contenuto del contratto, che sfugge ad un esame di merito dell'autorità.

3.3

Nel caso concreto, le ricorrenti hanno

prodotto all'Ufficio dei permessi una copia del contratto di locazione che

hanno stipulato il 10 novembre 2006. È quanto occorre all'autorità per formarsi

un'idea sufficientemente precisa dei rapporti intercorrenti fra la proprietaria

dell'immobile, nonché titolare della patente (RI 2), e la società (RI 1), che

assumerebbe la gestione dei due esercizi pubblici.

La causa di annullamento della disdetta e di

protrazione della locazione pendente davanti al giudice civile tra la RI 2 e la

CO 1, precedente locataria dell'immobile, non costituisce un motivo sufficiente

per negare il rilascio delle autorizzazioni richieste. Le autorizzazioni a

gestire potrebbero semmai essere negate se gli esercizi pubblici in questione non

fossero al beneficio delle necessarie patenti o se il gerente non fosse in

possesso del corrispondente certificato di capacità e degli altri requisiti di

legge, ovvero se l'immobile non fosse ritenuto idoneo all'insediamento di

questo genere di attività commerciali o se il gerente non fosse in grado di

dimostrare mediante un titolo di studio di disporre delle necessarie conoscenze

professionali. Non può invece essere negata soltanto perché manca, almeno per

il momento, la dimostrazione concreta del definitivo scioglimento del rapporto

contrattuale tra la RI 2 e la resistente. Eventuali contestazioni sulla facoltà

di disporre dell'immobile sono di esclusiva competenza del giudice civile.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso interposto contro la decisione

17.

aprile 2007 del Consiglio di Stato va dunque accolto, annullando la decisione

19.

gennaio 2007 dell'Ufficio dei permessi. Non essendo dato di stabilire se gli

altri presupposti dell'autorizzazione siano soddisfatti, gli atti vanno

rinviati a quest'ufficio affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di

rilascio delle autorizzazioni richieste.

Il ricorso contro la decisione di rifiuto

del Presidente del Consiglio di Stato di rilasciare a titolo cautelare un'autorizzazione

a gestire gli esercizi pubblici, di per sé infondato, va invece stralciato dai

ruoli siccome diventato privo d'oggetto.

Dato l'esito, non si preleva tassa di

giustizia. Tenuto conto del ruolo sostanzialmente marginale della resistente CO

1, le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 4, 28, 72 LEsPubb;

76, 77, 78 RLEsPub; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso 9 maggio 2007 (a) è accolto.

Il

ricorso 30 marzo 2007 (b) è privo d'oggetto.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio

di Stato (n. 1894) e la decisione 19 gennaio 2007 dell'Ufficio dei permessi

sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati all'Ufficio dei

permessi affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di rilascio delle

autorizzazioni a gestire il bar __________ e le camere da affittare del palazzo

__________ di __________.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà fr. 1'000.-

alle ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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