52.2007.112
Aggiudicazione lavori di costruzione di una rotonda
7 maggio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.112
Data decisione, Autorità:
07.05.2007, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione lavori di costruzione di una rotonda
ESCLUSIONE
art. 15 CIAP
Incarto n.
52.2007.112
Lugano
7 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2007 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 20 marzo 2007 (n. 1442) del Consiglio
di Stato che aggiudica alla ditta CO 1 i lavori di costruzione della rotonda
all'entrata nord della galleria Vedeggio-Cassarate;
viste le risposte:
- 20 aprile 2007 della
Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;
- 27 aprile 2007 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
novembre 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i
lavori di costruzione della rotonda prevista al portale nord della galleria Vedeggio-Cassarate.
Il committente ha fissato i seguenti criteri
d'aggiudicazione:
- Prezzo 35%
- Programma lavori 25%
- Organizzazione
del cantiere 25%
- Attendibilità dei
prezzi dell'offerta 15%.
Le modalità di valutazione dei criteri d'aggiudicazione
erano precisate dalle disposizioni particolari del capitolato (CPN 102; pos.
224.100). Il prezzo sarebbe stato valutato come segue:
- minor
offerente punti 6 x 100
- altri
offerenti
punti
= 6 – [00.45 x (Δ%)1.5] x 100
dove Δ% =
Δ prezzo espresso in %
La posizione precisava che non sarebbero
stati attribuiti punti negativi e che le offerte che avessero conseguito 0
punti in base a questo criterio non sarebbero state prese in considerazione per
l'aggiudicazione.
L'attendibilità
dei prezzi dell'offerta sarebbe invece stata
valutata confrontando l'importo offerto con l'analogo preventivo di riferimento
ed assegnando il punteggio in base alla seguente formula:
Prezzo uguale al preventivo di riferimento +/- 10% punti 6 x 100
Prezzo + 30% rispetto al preventivo di riferimento punti 0 x 100
Prezzo - 30% rispetto al preventivo di riferimento punti 0 x
100
Per gli altri prezzi interpolazione
lineare x 100
Le offerte che conseguono punti 0 in questo criterio non vengono prese
in considerazione per l'eventuale delibera.
Il preventivo di riferimento (Prif) viene definito mediando
il preventivo del committente (Pcom) con la media dei prezzi delle
offerte:
Prif = (media dei prezzi delle offerte + Pcom) :
2
A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria dello Stato
in busta chiusa e sigillata un preventivo quale base per l'elaborazione del
presente criterio.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque concorrenti. Fra queste,
v'erano quella del RI 1 di fr. 6'357'303.70, e quella dell'impresa CO 1 di fr.
4'928'394.40.
In sede di valutazione, dal profilo del prezzo
il committente ha assegnato la nota massima (6.0) all'offerta inoltrata
dalla CO 1.
Fatti
I prezzi delle offerte degli altri
concorrenti hanno per contro conseguito note negative, varianti da - 1-.03 a -
17.50.
Dal profilo dell'attendibilità
dei prezzi, l'offerta della CO 1 ha ottenuto la
nota - 0.97. Le altre offerte sono invece state valutate con punteggi varianti
da + 4.84 a + 7.44.
Con decisione 20 marzo 2007 il Consiglio di
Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1. Pur riconoscendo che non avrebbe
potuto entrare in considerazione per l'aggiudicazione, il Governo ha in
sostanza ritenuto che i prezzi offerti fossero comunque attendibili, poiché
questa impresa era già presente sul cantiere in quanto aggiudicataria dei
lavori di scavo della galleria. Vantaggio, questo, che non era stato possibile
prendere in considerazione nell'ambito del preventivo allestito dal committente
ed utilizzato per valutare l'attendibilità dei
prezzi.
C. Contro la
predetta decisione il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rimprovera essenzialmente al
Consiglio di Stato di aver violato la prescrizione di gara che esclude dall'aggiudicazio-ne
le offerte che avessero ottenuto la nota 0 in base al criterio dell'attendibilità dei prezzi.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e la CO 1, contestando
le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP.
1.2. Per principio, la legittimazione attiva
ad impugnare le decisioni di aggiudicazione di commesse pubbliche è
riconosciuta soltanto ai concorrenti che possono comunque conseguire l'ag-giudicazione.
Per essere abilitati a contestare la decisione di delibera i concorrenti
esclusi devono quindi impugnare con successo la decisione che li estromette dalla
gara (STA 12.4.2006 in re P. n. 52.2006. 76; STA 21 .8.2006 in re E. e llcc
n. 52.6.197 consid. 1; STA 13.4.2005 in re P. n. 52.2006.100 consid. 1.1.; Wolf, Die Beschwerde gegen Vergabeentscheide, in ZBl 2003, pag.
12 note 61 e 62).
In concreto, il RI 1 non è stato formalmente
estromesso dalla gara. La legittimazione attiva non può dunque essergli negata.
È ben vero che la commessa non può comunque essergli aggiudicata, poiché il
prezzo della sua offerta è stato valutato con una nota negativa e le
prescrizioni di gara escludono espressamente dall'aggiudicazione le offerte il
cui prezzo ottiene la nota 0. Tale circostanza, che il consorzio ricorrente
peraltro non contesta minimamente, non basta tuttavia per negargli il diritto
di impugnare la decisione di aggiudicazione.
1.3. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine. Non sussistendo contestazione sui fatti, il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
La posizione 224.100 del capitolato (CPN 102) stabilisce inequivocabilmente
che le offerte che ottengono la nota 0 dal profilo dell'attendibilità dei prezzi dell'offerta
non entrano in considerazione ai fini della delibera. Non sono escluse dalla
gara, ma non possono conseguire l'aggiudicazione.
L'offerta della CO 1 ha ottenuto la nota - 0.97 dal profilo dell'attendibilità dei prezzi. Non può dunque
entrare in considerazione per la delibera. Aggiudicando la commessa alla CO 1
il Consiglio di Stato ha chiaramente violato le condizioni di gara. Le giustificazioni
addotte per legittimare il provvedimento non possono essere avallate. La
prescrizione di gara era chiara e tassativa. Non può essere elusa valutando l'attendibilità dei prezzi della CO 1 con un metro di giudizio diverso
da quello applicato agli altri concorrenti allo scopo di tener conto del
vantaggio derivante a questa ditta dal fatto di essere appaltatrice dei lavori
di scavo della galleria. Tale circostanza era nota al committente già al momento
della messa a concorso dell'opera in discussione. Era dunque del tutto
prevedibile che la CO 1 avrebbe potuto inoltrare un'offerta sensibilmente più
conveniente di quelle presentate dagli altri concorrenti. Spettava dunque al
committente elaborare condizioni di gara che permettessero di tenerne
debitamente conto anche a livello di allestimento del preventivo interno, destinato
a fungere da parametro per la determinazione del preventivo di riferimento.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto nella
misura in cui postula l'annullamento della decisione di aggiudicazione. Va
invece respinto nella misura in cui chiede l'estromissione dell'offerta della CO
1.
Il punteggio insufficiente conseguito dall'offerta della resistente dal
profilo dell'attendibilità dei prezzi non costituisce un motivo d'esclusione. Esso rappresenta soltanto
un impedimento ad ottenere l'aggiudicazione. Impedimento, questo, che è del
tutto analogo a quello che si oppone ad una delibera a favore del ricorrente,
la cui offerta ha pure conseguito un punteggio inferiore a 0 dal profilo del prezzo.
Gli atti vanno dunque retrocessi al
committente per nuova decisione. Resta riservata la facoltà di aggiudicare la
commessa mediante incarico diretto per mancanza di offerte valide (art. 13 cpv.
1.
lett. a RLCPubb/ CIAP).
La tassa di giudizio, ridotta in
considerazione del fatto che lo Stato ne va esente al fine di evitare inutili
partite di giro, è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la resistente.
Nella misura in cui non sono compensate, le
ripetibili sono a carico dello Stato, parzialmente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 20 marzo 2007 (n. 1442) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al committente per nuova
decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la resistente.
3. Lo Stato
rifonderà fr. 1'000.- al ricorrente e fr. 1'000.- alla resistente a titolo di
ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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