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Decisione

52.2007.112

Aggiudicazione lavori di costruzione di una rotonda

7 maggio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I prezzi delle offerte degli altri

concorrenti hanno per contro conseguito note negative, varianti da - 1-.03 a -

17.50.

Dal profilo dell'attendibilità

dei prezzi, l'offerta della CO 1 ha ottenuto la

nota - 0.97. Le altre offerte sono invece state valutate con punteggi varianti

da + 4.84 a + 7.44.

Con decisione 20 marzo 2007 il Consiglio di

Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1. Pur riconoscendo che non avrebbe

potuto entrare in considerazione per l'aggiudicazione, il Governo ha in

sostanza ritenuto che i prezzi offerti fossero comunque attendibili, poiché

questa impresa era già presente sul cantiere in quanto aggiudicataria dei

lavori di scavo della galleria. Vantaggio, questo, che non era stato possibile

prendere in considerazione nell'ambito del preventivo allestito dal committente

ed utilizzato per valutare l'attendibilità dei

prezzi.

C. Contro la

predetta decisione il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

L'insorgente rimprovera essenzialmente al

Consiglio di Stato di aver violato la prescrizione di gara che esclude dall'aggiudicazio-ne

le offerte che avessero ottenuto la nota 0 in base al criterio dell'attendibilità dei prezzi.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e la CO 1, contestando

le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi

nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1

CIAP.

1.2. Per principio, la legittimazione attiva

ad impugnare le decisioni di aggiudicazione di commesse pubbliche è

riconosciuta soltanto ai concorrenti che possono comunque conseguire l'ag-giudicazione.

Per essere abilitati a contestare la decisione di delibera i concorrenti

esclusi devono quindi impugnare con successo la decisione che li estromette dalla

gara (STA 12.4.2006 in re P. n. 52.2006. 76; STA 21 .8.2006 in re E. e llcc

n. 52.6.197 consid. 1; STA 13.4.2005 in re P. n. 52.2006.100 consid. 1.1.; Wolf, Die Beschwerde gegen Vergabeentscheide, in ZBl 2003, pag.

12 note 61 e 62).

In concreto, il RI 1 non è stato formalmente

estromesso dalla gara. La legittimazione attiva non può dunque essergli negata.

È ben vero che la commessa non può comunque essergli aggiudicata, poiché il

prezzo della sua offerta è stato valutato con una nota negativa e le

prescrizioni di gara escludono espressamente dall'aggiudicazione le offerte il

cui prezzo ottiene la nota 0. Tale circostanza, che il consorzio ricorrente

peraltro non contesta minimamente, non basta tuttavia per negargli il diritto

di impugnare la decisione di aggiudicazione.

1.3. Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine. Non sussistendo contestazione sui fatti, il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

La posizione 224.100 del capitolato (CPN 102) stabilisce inequivocabilmente

che le offerte che ottengono la nota 0 dal profilo dell'attendibilità dei prezzi dell'offerta

non entrano in considerazione ai fini della delibera. Non sono escluse dalla

gara, ma non possono conseguire l'aggiudicazione.

L'offerta della CO 1 ha ottenuto la nota - 0.97 dal profilo dell'attendibilità dei prezzi. Non può dunque

entrare in considerazione per la delibera. Aggiudicando la commessa alla CO 1

il Consiglio di Stato ha chiaramente violato le condizioni di gara. Le giustificazioni

addotte per legittimare il provvedimento non possono essere avallate. La

prescrizione di gara era chiara e tassativa. Non può essere elusa valutando l'attendibilità dei prezzi della CO 1 con un metro di giudizio diverso

da quello applicato agli altri concorrenti allo scopo di tener conto del

vantaggio derivante a questa ditta dal fatto di essere appaltatrice dei lavori

di scavo della galleria. Tale circostanza era nota al committente già al momento

della messa a concorso dell'opera in discussione. Era dunque del tutto

prevedibile che la CO 1 avrebbe potuto inoltrare un'offerta sensibilmente più

conveniente di quelle presentate dagli altri concorrenti. Spettava dunque al

committente elaborare condizioni di gara che permettessero di tenerne

debitamente conto anche a livello di allestimento del preventivo interno, destinato

a fungere da parametro per la determinazione del preventivo di riferimento.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto nella

misura in cui postula l'annullamento della decisione di aggiudicazione. Va

invece respinto nella misura in cui chiede l'estromissione dell'offerta della CO

1.

Il punteggio insufficiente conseguito dall'offerta della resistente dal

profilo dell'attendibilità dei prezzi non costituisce un motivo d'esclusione. Esso rappresenta soltanto

un impedimento ad ottenere l'aggiudicazione. Impedimento, questo, che è del

tutto analogo a quello che si oppone ad una delibera a favore del ricorrente,

la cui offerta ha pure conseguito un punteggio inferiore a 0 dal profilo del prezzo.

Gli atti vanno dunque retrocessi al

committente per nuova decisione. Resta riservata la facoltà di aggiudicare la

commessa mediante incarico diretto per mancanza di offerte valide (art. 13 cpv.

1.

lett. a RLCPubb/ CIAP).

La tassa di giudizio, ridotta in

considerazione del fatto che lo Stato ne va esente al fine di evitare inutili

partite di giro, è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la resistente.

Nella misura in cui non sono compensate, le

ripetibili sono a carico dello Stato, parzialmente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 20 marzo 2007 (n. 1442) del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al committente per nuova

decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la resistente.

3. Lo Stato

rifonderà fr. 1'000.- al ricorrente e fr. 1'000.- alla resistente a titolo di

ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

5. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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