52.2007.114
Obbligo di sospensione lavori. Impresa non iscritta all'albo
11 luglio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.114
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, TRAM
Titolo:
Obbligo di sospensione lavori. Impresa non iscritta all'albo
ISCRIZIONE ALL'ALBO
art. 4 LEPIC
art. 15 LEPIC
art. 21 LPAMM
Incarto n.
52.2007.114
Lugano
11 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 aprile 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 marzo 2007 della Commissione di
vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di
impresario costruttore che le fa divieto di continuare i lavori da impresario
costruttore sulla part. __________ di __________;
vista la risposta 20 aprile 2007 della
Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della
professione di impresario costruttore:
preso atto delle osservazioni 5 luglio 2007
dell'insorgente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15
marzo 2007 la commissione paritetica cantonale (CPC) dell’edilizia ha chiesto
alla __________ di __________ di comunicarle nome, cognome, anno di nascita,
nazionalità e qualifica dei lavoratori alle sue dipendenze a decorrere dal 1°
gennaio 2007;
che il giorno seguente la __________ ha
chiesto alla commissione se nell’elenco richiesto dovevano figurare anche i
dipendenti della filiale italiana ed eventuali operai di aziende in subappalto;
che la CPC le ha chiesto di indicare i dipendenti assunti direttamente dalla filiale di __________ e il nominativo
delle aziende in subappalto;
che il 26 marzo 2007 la __________ ha
comunicato alla commissione in parola di occupare tre dipendenti (ing. __________
e __________) e che le aziende in subappalto erano la __________ per il
cantiere di __________ e la RI 1 di __________ per il cantiere aperto a __________;
che quello stesso giorno la Commissione di vigilanza (CV- LEPIC) ha notificato alla RI 1 una decisione, denominata ordine
di sospensione dei lavori, con cui le vietava di proseguire i lavori di
impresario costruttore sul cantiere di __________ (part. __________); il
provvedimento era giustificato dal fatto che la RI 1 non risultava iscritta all’albo cantonale delle imprese di costruzione;
che il 28 marzo 2007 la __________ ha
comunicato alla CV- LEPIC che i quattro operai della RI 1 presenti sul cantiere
di __________ erano soltanto manodopera in prestito, negando recisamente di
aver subappaltato i lavori alla predetta società;
che contro l’ordine impartitole la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
l’insorgente nega recisamente di operare quale impresa di costruzione sul
territorio svizzero;
che all’accoglimento del ricorso si oppone la CV- LEPIC, rilevando che i quattro operai della RI 1 attivi sul cantiere della __________ a __________
beneficiano di un permesso rilasciato dall’Ufficio di manodopera estera alla
società in quanto tale e non a loro individualmente;
che con ulteriori osservazioni del 5 luglio
2007 la RI 1 ha ribadito di non operare come impresa di costruzione sul
Considerandi
cantiere della __________ di __________;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 LEPIC;
che all’insorgente va riconosciuta la
legittimazione attiva, nella misura in cui il controverso ordine di sospensione
dei lavori potrebbe lederne direttamente gli interessi (art. 43 PAmm);
che il fatto che la RI 1, pur dichiarando di non operare come impresa di costruzione sul cantiere della __________,
impugni il divieto, induce a ritenere che abbia comunque un qualche interesse
ad ottenerne l'annullamento; se fosse effettivamente estranea a quel cantiere,
potrebbe altrimenti disinteressarsene;
che, entro questi limiti, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti
(art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione di particolari prove;
che giusta l’art. 4 LEPIC soltanto le
imprese di costruzione iscritte all’apposito albo sono abilitate ad eseguire
lavori di sopra e sottostruttura; non soggiace all'obbligo di iscrizione
all'albo l'esecuzione di lavori di modesta importanza (art. 4 cpv. 3 LEPIC);
che l’esecuzione di lavori di sopra e
sottostruttura riservati alle imprese iscritte all’albo da parte di imprese non
iscritte costituisce un’evidente violazione di legge, che richiama l’adozione
da parte della competente autorità (CV- LEPIC) di misure volte a ripristinare
una situazione conforme al diritto;
che in questi casi, fra i provvedimenti
volti a ripristinare una situazione conforme al diritto va annoverato l’ordine
di cessare l’attività abusiva;
che l’ordine di cessare l’attività non
autorizzata, rispettivamente il divieto di proseguire i lavori intrapresi
abusivamente possono essere emanati in via provvisionale, a norma dell’art. 21
PAmm, che demanda all’autorità amministrativa il compito di adottare, d’ufficio
o su istanza di parte, opportune misure cautelari;
che le misure cautelari, immediatamente
esecutive (art. 21 cpv. 3 PAmm), si fondano su un giudizio di apparenza (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm
n. 1 lett. c); esperiti i necessari accertamenti, l'autorità decide poi nel merito,
adottando i provvedimenti che si impongono;
che, nel caso concreto, dagli atti risulta
che la __________, impresa iscritta all’albo delle imprese di costruzione, sta
eseguendo a __________ lavori di sotto e soprastruttura, che secondo l’art. 4
LEPIC rientrano fra quelli riservati alle imprese iscritte; nemmeno la
ricorrente sostiene che si tratti di lavori di modesta entità, di valore inferiore
a fr. 30'000.-;
che, disponendo di un solo operaio (__________),
la __________ si sarebbe fatta prestare la necessaria manodopera dalla RI 1,
impresa di costruzione italiana, di cui non è dato sapere se risponda ai
requisiti posti dall’art. 7 LEPIC;
che, dopo aver effettuato all’Ufficio della
manodopera estera le notifiche richieste dalla LF sui lavoratori distaccati, la RI 1 sostiene di essersi limitata a prestare alla __________ quattro operai da impiegare sul
cantiere di __________;
che il prestatore di manodopera non è
considerato un subappaltatore (Peter Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., 1996, n.
138; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994, pag. 69);
la sua prestazione si limita in effetti alla locazione del personale dietro
pagamento; non ha per oggetto l'esecuzione dell'opera o di una parte di essa;
che secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge
federale dell'8 ottobre 1989 sul collocamento ed il personale a prestito (RS
823.
) il contratto di fornitura di personale a prestito deve essere stipulato
in forma scritta; la validità del contratto dipende dall'osservanza della forma
prescritta (art. 11 cpv. 2 CO);
che la ricorrente non ha prodotto alcun
contratto scritto atto a comprovare che la sua prestazione si limita alla messa
a disposizione di quattro operai albanesi a titolo di prestito di manodopera;
che, in tali circostanze, tenuto conto che
l'opera che la __________ si è impegnata a compiere viene per finire realizzata
dalle maestranze messe a disposizione dalla __________, non appare per nulla
fuori luogo ipotizzare che la ricorrente operi sul cantiere in qualità di
subappaltatrice, sopperendo in tal modo alla quasi totale mancanza di personale
dell'appaltatrice, incapace di eseguire i lavori con un organico proprio come
presuppone l’art. 1 cpv. 2 LEPIC;
che non si può invero negare che l’esternalizzazione
(outsourcing) della quasi totalità delle maestranze necessarie al cantiere
finisca per prefigurare, almeno in apparenza, una cessione in subappalto a
terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la __________
si è impegnata a fornire al committente;
che, nel quadro dell’adozione del
provvedimento di merito che la CV-LEPIC deve ancora emanare, resta comunque
riservata alla ricorrente la possibilità di dimostrare che le restanti
prestazioni fornite in questa fase dei lavori dalla __________ dal profilo dei
mezzi (macchinari ed attrezzature) impiegati sono d’importanza tale da permettere
di qualificare l'impiego di personale messo a disposizione dalla RI 1 alla stregua
di un semplice ed irrito prestito di manodopera;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 15 LEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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