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Decisione

52.2007.12

Ricongiungimento famigliare

15 febbraio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i nonni paterni. Tuttavia essi non possono più occuparsi di lei, in quanto

anziani e malati.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni

concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento

di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto

federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110,

in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1

con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli

celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel

permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi

ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta

norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati

si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118

Ib 155 consid. 1b).

In concreto, tali condizioni sono

soddisfatte. In effetti, RI 1 detiene la cittadinanza svizzera e Jelena aveva 17

anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare.

Conformemente alla norma menzionata, di principio,

__________ dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la

censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al

Tribunale federale attraverso un ricorso in materia di diritto pubblico, questa

sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.

1.4. Ritenuto che l'impugnativa è già

ammissibile dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in siffatte circostanze, può

rimanere indeciso sapere se il ricorso sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art.

8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche

art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II

377 consid. 7).

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 17

cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello

giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per

consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque

applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non

esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere

il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga

proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137

consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).

Nella valutazione di tale aspetto, si deve

tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali

cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante

il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita,

va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente

chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329

consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il

genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni

familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura

ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid.

3.1.3

).

Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase

LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive

volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere

da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in

effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,

ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli.

L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi,

risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il

ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.;

125.

II consid. 2a e 2d).

3.

Come

accennato in narrativa, nel 1991 RI 1 si è separato volontariamente da sua

figlia __________ (1989), la quale dal 1995 è affidata alla di lei madre M__________ (v. sentenza di divorzio 30 maggio 1995 del Tribunale comunale di __________). Nonostante avesse avuto il diritto al ricongiungimento già a

seguito del matrimonio con una cittadina svizzera nel 1996 e l'ottenimento

della nazionalità elvetica nel 2002, è solo il 29 settembre 2006 che egli ha domandato

il dipartimento che __________, ormai diciassettenne, fosse autorizzata a

entrare e a soggiornare definitivamente nel nostro paese. Considerato quindi che

da parecchi anni l'insorgente si è volontariamente separato dalla figlia, non si può certo ritenere che il loro legame

sia effettivamente di un'intensità tale da imporre il trasferimento definitivo di

quest'ultima in Svizzera. Il ricorrente afferma di avere sempre mantenuto,

nonostante la separazione, dei contatti con __________ tramite

visite reciproche, lettere e telefonate nonché versando

del denaro per il suo mantenimento e per la formazione scolastica. Sennonché, questi contatti non possono essere definiti preponderanti. È del tutto naturale

infatti che padre e figlia mantengano dei rapporti durante gli anni di

separazione e ciò è comunque insufficiente a far apparire questa relazione

familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio paese d'origine.

Il fatto inoltre che egli abbia chiesto il

ricongiungimento solo dopo il decesso della sua seconda moglie, perché le

condizioni non erano favorevoli a causa della depressione e dei problemi di alcool

di quest'ultima, non è qui determinante dal momento che l'insorgente ha

liberamente scelto di vivere in Svizzera (doc. B: dichiarazione 20.11.2006 Dr.

med. __________ prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato).

A prescindere dall'intensità del legame tra

padre e figlia, bisogna in ogni caso considerare che non

sussistono interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle

relazioni esistenti e impongano a __________, la quale

vive da sempre nella ex Iugoslavia, di trasferirsi in Svizzera presso il padre,

unico legame che ha nel nostro paese. Certo, il ricorrente pone in evidenza che

i propri genitori, presso i quali sua figlia vive attualmente a causa del suo

rapporto conflittuale con la madre, non possono più occuparsi di lei in quanto

anziani e malati e non sarebbero idonei a vivere indipendenti. Ora, dagli atti

risulta che il nonno __________ (1936) è affetto da Emiparesis l.dex,

Hipertensio art,. Diabetes mellitus Tip II, M. cordis isch. chr VES (Lown II) e

insuff. cordis Stad C, mentre la nonna __________ (1936) soffre di Hypertensio

art., VES (Lown-II), HLP Tip II/a, arthritis psoriatica, Sacroileitis bill.

Osteoporosis lumbalis (v. doc. C: certificati medici 10.1.2007; doc. B:

dichiarazione senza data dei conoscenti __________ e __________). Sennonché, a

prescindere che tale argomento è stato sollevato per la prima volta solo dinnanzi

al tribunale e che nella lettera di consenso del 27.9.2006 la madre M__________ aveva indicato di vivere ancora insieme a __________, non

è dato a vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni paterni siano

tali da impedire alla nipote di continuare a vivere nella Repubblica di Serbia.

Inoltre, raggiungendo il padre in Svizzera, ella verrebbe inserita in un ambiente

con un sistema culturale diverso dal suo e si troverebbe confrontata con

rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista sia

scolastico che professionale.

Va anche tenuto presente che __________ è

ormai prossima alla maggiore età, ragione per la quale ella è in grado ormai di

affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese d'origine - dove è nata,

è cresciuta e ha i suoi legami sociali e culturali più stretti - e non

necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciulla. Visti

pertanto i modesti bisogni di custodia della nipote, nulla impedisce ai nonni

paterni di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone, non

da ultima dalla madre, cui __________ risulta pur sempre ancora affidata (cfr.

DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in:

RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).

Non permette di giungere a diversa

conclusione il fatto che ella intenda proseguire gli

studi in Svizzera (v. scritti 3 novembre e 27 settembre 2006, rispettivamente,

di RI 1 e M__________, agli atti). Essendo di natura essenzialmente economica,

tale motivo non è considerato dalla giurisprudenza quale cambiamento importante della situazione

familiare. Infine va osservato che __________ sta frequentando a N__________ la

scuola di medicina __________ per la formazione di infermiera-educatrice (v.

certificato 18.5.2006 allegato alla domanda di ricongiungimento) e che pertanto

è già entrata nel mondo del lavoro.

Visto quanto precede, si deve concludere che

i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti

e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

4.

Occorre

esaminare ora se la decisione impugnata sia contraria all'art. 8 CEDU.

4.1

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha

diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità

nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

4.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo

familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b

con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza

di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2

CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla

Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e

dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e

straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno

sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della

famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non

sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle

relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed

infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate

dall'autorità (ibidem).

4.3

In concreto, è da escludere che l'art.

8.

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo

violato. In primo luogo, padre e figlia vivono definitivamente separati quanto

meno dal 1995. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che

esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché

l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica

restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve

essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione

se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che

fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ risponda al

soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o

professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere

le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute finora.

5.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a __________, le autorità inferiori non

hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione

censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;

8 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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