52.2007.12
Ricongiungimento famigliare
15 febbraio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2007.12
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento famigliare
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMIGLIARE
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
art. 17 cpv. 2 LDDS
Incarto n.
52.2007.12
Lugano
15 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 19 dicembre 2006 (n. 6345) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 13 novembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di
rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare
in favore della figlia __________ (1989);
viste le risposte:
- 17 gennaio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 23 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino ex iugoslavo (ora serbo) RI 1 (1965) è entrato per la prima volta in
Svizzera nel 1991 per svolgere un'attività lucrativa, ottenendo nel 2002 la
nazionalità elvetica. Il 2 maggio 2006 la moglie del ricorrente, la cittadina
svizzera __________ (1962), è deceduta.
RI 1 è padre di __________ (26.7.1989), nata
dal suo precedente matrimonio con la cittadina ex iugoslava M__________ (1968) e residente in Serbia.
B. a) Il 29
settembre 2006 è stato chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera
a Belgrado, di autorizzare __________ a entrare e a risiedere nel nostro Paese
per permetterle di vivere insieme al padre.
Alla domanda è stato allegato il consenso
della madre M__________ e uno scritto del padre, il quale ha manifestato il
desiderio di avere presso di sé la figlia per permetterle di proseguire gli
studi nel nostro paese.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 13
novembre 2006 l'autorità dipartimentale ha respinto la richiesta, ritenendo il
ricongiungimento tardivo, non dettato da circostanze oggettive ed
essenzialmente volto a offrire a __________ condizioni di vita migliori che nel
suo paese.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con
giudizio 19 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento
familiare per i motivi addotti dal dipartimento.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che __________ sia
autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di soggiorno.
Il ricorrente afferma che in precedenza non
vi erano le condizioni favorevoli per far giungere sua figlia in Svizzera a
causa della malattia di cui soffriva sua moglie __________. Sostiene inoltre di
avere un legame intenso e vivo con __________, la quale vive attualmente presso
Fatti
i nonni paterni. Tuttavia essi non possono più occuparsi di lei, in quanto
anziani e malati.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni
concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento
di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110,
in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1
con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi
ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta
norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati
si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118
Ib 155 consid. 1b).
In concreto, tali condizioni sono
soddisfatte. In effetti, RI 1 detiene la cittadinanza svizzera e Jelena aveva 17
anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare.
Conformemente alla norma menzionata, di principio,
__________ dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la
censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al
Tribunale federale attraverso un ricorso in materia di diritto pubblico, questa
sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.
1.4. Ritenuto che l'impugnativa è già
ammissibile dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in siffatte circostanze, può
rimanere indeciso sapere se il ricorso sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art.
8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche
art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II
377 consid. 7).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'art. 17
cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello
giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per
consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque
applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non
esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere
il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga
proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137
consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).
Nella valutazione di tale aspetto, si deve
tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali
cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante
il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita,
va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente
chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329
consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il
genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni
familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura
ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid.
3.1.3
).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive
volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere
da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in
effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,
ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli.
L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi,
risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il
ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.;
125.
II consid. 2a e 2d).
3.
Come
accennato in narrativa, nel 1991 RI 1 si è separato volontariamente da sua
figlia __________ (1989), la quale dal 1995 è affidata alla di lei madre M__________ (v. sentenza di divorzio 30 maggio 1995 del Tribunale comunale di __________). Nonostante avesse avuto il diritto al ricongiungimento già a
seguito del matrimonio con una cittadina svizzera nel 1996 e l'ottenimento
della nazionalità elvetica nel 2002, è solo il 29 settembre 2006 che egli ha domandato
il dipartimento che __________, ormai diciassettenne, fosse autorizzata a
entrare e a soggiornare definitivamente nel nostro paese. Considerato quindi che
da parecchi anni l'insorgente si è volontariamente separato dalla figlia, non si può certo ritenere che il loro legame
sia effettivamente di un'intensità tale da imporre il trasferimento definitivo di
quest'ultima in Svizzera. Il ricorrente afferma di avere sempre mantenuto,
nonostante la separazione, dei contatti con __________ tramite
visite reciproche, lettere e telefonate nonché versando
del denaro per il suo mantenimento e per la formazione scolastica. Sennonché, questi contatti non possono essere definiti preponderanti. È del tutto naturale
infatti che padre e figlia mantengano dei rapporti durante gli anni di
separazione e ciò è comunque insufficiente a far apparire questa relazione
familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio paese d'origine.
Il fatto inoltre che egli abbia chiesto il
ricongiungimento solo dopo il decesso della sua seconda moglie, perché le
condizioni non erano favorevoli a causa della depressione e dei problemi di alcool
di quest'ultima, non è qui determinante dal momento che l'insorgente ha
liberamente scelto di vivere in Svizzera (doc. B: dichiarazione 20.11.2006 Dr.
med. __________ prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato).
A prescindere dall'intensità del legame tra
padre e figlia, bisogna in ogni caso considerare che non
sussistono interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle
relazioni esistenti e impongano a __________, la quale
vive da sempre nella ex Iugoslavia, di trasferirsi in Svizzera presso il padre,
unico legame che ha nel nostro paese. Certo, il ricorrente pone in evidenza che
i propri genitori, presso i quali sua figlia vive attualmente a causa del suo
rapporto conflittuale con la madre, non possono più occuparsi di lei in quanto
anziani e malati e non sarebbero idonei a vivere indipendenti. Ora, dagli atti
risulta che il nonno __________ (1936) è affetto da Emiparesis l.dex,
Hipertensio art,. Diabetes mellitus Tip II, M. cordis isch. chr VES (Lown II) e
insuff. cordis Stad C, mentre la nonna __________ (1936) soffre di Hypertensio
art., VES (Lown-II), HLP Tip II/a, arthritis psoriatica, Sacroileitis bill.
Osteoporosis lumbalis (v. doc. C: certificati medici 10.1.2007; doc. B:
dichiarazione senza data dei conoscenti __________ e __________). Sennonché, a
prescindere che tale argomento è stato sollevato per la prima volta solo dinnanzi
al tribunale e che nella lettera di consenso del 27.9.2006 la madre M__________ aveva indicato di vivere ancora insieme a __________, non
è dato a vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni paterni siano
tali da impedire alla nipote di continuare a vivere nella Repubblica di Serbia.
Inoltre, raggiungendo il padre in Svizzera, ella verrebbe inserita in un ambiente
con un sistema culturale diverso dal suo e si troverebbe confrontata con
rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto di vista sia
scolastico che professionale.
Va anche tenuto presente che __________ è
ormai prossima alla maggiore età, ragione per la quale ella è in grado ormai di
affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese d'origine - dove è nata,
è cresciuta e ha i suoi legami sociali e culturali più stretti - e non
necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciulla. Visti
pertanto i modesti bisogni di custodia della nipote, nulla impedisce ai nonni
paterni di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone, non
da ultima dalla madre, cui __________ risulta pur sempre ancora affidata (cfr.
DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in:
RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).
Non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che ella intenda proseguire gli
studi in Svizzera (v. scritti 3 novembre e 27 settembre 2006, rispettivamente,
di RI 1 e M__________, agli atti). Essendo di natura essenzialmente economica,
tale motivo non è considerato dalla giurisprudenza quale cambiamento importante della situazione
familiare. Infine va osservato che __________ sta frequentando a N__________ la
scuola di medicina __________ per la formazione di infermiera-educatrice (v.
certificato 18.5.2006 allegato alla domanda di ricongiungimento) e che pertanto
è già entrata nel mondo del lavoro.
Visto quanto precede, si deve concludere che
i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti
e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4.
Occorre
esaminare ora se la decisione impugnata sia contraria all'art. 8 CEDU.
4.1
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2
L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza
di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2
CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla
Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e
dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e
straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno
sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della
famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed
infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate
dall'autorità (ibidem).
4.3
In concreto, è da escludere che l'art.
8.
CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo
violato. In primo luogo, padre e figlia vivono definitivamente separati quanto
meno dal 1995. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che
esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché
l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica
restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve
essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione
se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che
fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ risponda al
soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente scolastica o
professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere
le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute finora.
5.
Rifiutando
di rilasciare il permesso di dimora a __________, le autorità inferiori non
hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione
censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;
8 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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