52.2007.120
Revoca di 24 mesi della licenza di condurre per aver circolato in stato di ebrietà e provocato un incidente a distanza di soli 8 mesi dalla restituzione della patente, precedentemente revocata per ide
7 luglio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.120
Data decisione, Autorità:
07.07.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di 24 mesi della licenza di condurre per aver circolato in stato di ebrietà e provocato un incidente a distanza di soli 8 mesi dalla restituzione della patente, precedentemente revocata per identico titolo di reato
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. c LCSTR
Incarto n.
52.2007.120
Lugano
7 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 2007 di
RI 1,
patrocinato da: avv. PA 1,
contro
la decisione 27 marzo 2007 (n. 1682) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 febbraio 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 24 mesi;
viste le risposte:
- 20 aprile 2007 della
Sezione della circolazione;
- 24 aprile 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il __________ ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 2004. Il 5
novembre 2005 gli è stata dapprima sequestrata e poi revocata la patente per cinque
mesi e mezzo a seguito di un incidente della circolazione cagionato in stato di
ebrietà (1.34 - 1.98 g/kg).
B. Il 30 maggio
2006, verso le ore 06.20, RI 1 ha circolato ebbro (0.86 - 1.27 g/kg) in
territorio di __________, dove nell'abbordare una curva piegante a destra
perdeva la padronanza di guida e andava a cozzare frontalmente contro un
veicolo sopraggiungente sulla corsia di contromano.
C. A seguito di
questo concorso di infrazioni, il ministero pubblico ha proposto che RI 1 venisse
condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna
ed al pagamento di una multa di fr. 1'200.-. Il prevenuto si è opposto al decreto
di accusa e la procedura è tuttora pendente.
D. In relazione
ai medesimi fatti, l'8 febbraio 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 24 mesi (dal 30 novembre 2006
al 29 novembre 2008), autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo
Fatti
i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata presa sulla
base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. c, con l'avvertenza
che un'eventuale riammissione anticipata alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2
LCStr sarebbe stata esaminata unicamente sulla scorta di un preavviso
favorevole di Ingrado, previa partecipazione ad un corso di educazione stradale
per conducenti recidivi, un'astinenza controllata di almeno 8 mesi ed il
superamento di un esame psico-tecnico.
E. Con giudizio
27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
Preso atto
dei gravi reati commessi e della recidiva imputabile all'insorgente, l'autorità
di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che la durata della sanzione disposta
dalla Sezione della circolazione fosse severa ma comunque ossequiosa del principio
della proporzionalità.
F. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca irrogatagli venga ridotta al
minimo legale di 12 mesi.
A mente del ricorrente, la misura inflitta -
pari al doppio previsto dalla legge in caso di prima infrazione grave recidivante
- si avvera sproporzionata ed eccessivamente rigorosa, tenuto conto in
particolare del tasso alcolemico riscontrato al momento dell'incidente,
superiore di soli 0.06 g/kg alla soglia della concentrazione qualificata costitutiva
di infrazione grave.
G. Il Consiglio
di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel giudizio
impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la Sezione
della circolazione, la quale avversa le tesi dell'insorgente con argomentazioni
che saranno riprese - per quanto necessario - nel seguito.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 30
novembre 2006 e anche il precedente del ricorrente è posteriore al 1° gennaio
2005, la fattispecie va esaminata sotto ogni punto di vista - recidiva compresa
- alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti
adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce
con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella
giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione
della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione
al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e
rinvii).
3.
Il
ricorrente non contesta le infrazioni addebitategli. Censura unicamente dal
profilo della proporzionalità la misura amministrativa inflittagli in
conseguenza dell'incidente occorso il 30 novembre 2006.
3.1
Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che guida un veicolo in stato di ebrietà qualificata e si oppone alla prova del
sangue o all'esame dell'alito (art. 16c cpv. 1 lett. b e d LCStr). In
tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Se nei cinque anni
precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave, la
misura non potrà essere tuttavia inferiore ai 12 mesi (art. 16c cpv. 2
lett. c LCStr).
3.2
Legge,
dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una
grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di
comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di
condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di
norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della
circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia
presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di
considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di
ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo
trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo
delitto (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, n. 2457 ss. in particolare n. 2461).
3.3
Nel caso in esame, dagli atti risulta che a meno di un anno dal conseguimento della licenza
di condurre RI 1 ha guidato in grave stato di ebrietà, è incorso in un incidente
senza coinvolgere terzi e si è quindi allontanato dal luogo del sinistro. Scontata
per l'accaduto un revoca di cinque mesi e mezzo giunta a scadenza il 19 aprile
2006, il 30 novembre 2006 - ovvero a distanza di neppure 8 mesi dalla
restituzione della patente - il ricorrente ha nuovamente circolato in stato di
ebrietà, andando a schiantarsi contro una vettura che procedeva regolarmente in
senso inverso. Il solo fatto di aver nuovamente guidato in stato di ebrietà a
meno di 5 anni da un precedente, identico delitto impone dunque l'adozione di
una severa amministrativa, che giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c dovrà
essere di almeno 12 mesi.
Nella quantificazione puntuale della sanzione
amministrativa che va inflitta all'insorgente, occorre tuttavia tener presente
che il tasso alcolemico minimo riscontrato al momento del sinistro (0.86 g/kg)
è sì relativamente contenuto per rapporto alla soglia della cosiddetta "concentrazione
qualificata" sancita dalla legge, ma si riferisce allo stato di ebbrezza
del conducente alle ore 06.20 del mattino, dopo esser rientrato in Ticino da
una nottata trascorsa a bere in locali notturni di __________. In questo stato,
RI 1 ha provocato un serio incidente della circolazione, perdendo la padronanza
di guida della propria autovettura e andando a cozzare frontalmente contro un
veicolo sopraggiungente sulla corsia di contromano. Egli ha quindi
concretamente messo in pericolo la sicurezza del traffico.
Come se non bastasse, tali eventi si sono
verificati a meno di otto mesi dalla restituzione della patente revocatagli per
identico titolo di reato, segno che il ricorrente nulla ha appreso dalla precedente
misura amministrativa.
Se ne
deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente
commesse dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, della
recidiva specifica di cui si è macchiato a pochi mesi dalla scadenza della
revoca inflittagli per identici reati e del fatto che quale croupier non può
invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore,
la revoca di ammonimento di complessivi 24 mesi disposta dalla Sezione della
circolazione risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto,
rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa
in Svizzera. La controversa misura va dunque tutelata, tanto più che il nuovo
diritto permette al ricorrente di essere riammesso alla guida, trascorsi 16
mesi di revoca, alle condizioni fissate dall'autorità cantonale (vedi art. 17
cpv. 2 LCStr e dispositivo 1.4. risoluzione 8 febbraio 2007 UGC).
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 16, 16c, 17, 31, 55 LCStr; 2
ONC; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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