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Decisione

52.2007.120

Revoca di 24 mesi della licenza di condurre per aver circolato in stato di ebrietà e provocato un incidente a distanza di soli 8 mesi dalla restituzione della patente, precedentemente revocata per ide

7 luglio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata presa sulla

base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. c, con l'avvertenza

che un'eventuale riammissione anticipata alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2

LCStr sarebbe stata esaminata unicamente sulla scorta di un preavviso

favorevole di Ingrado, previa partecipazione ad un corso di educazione stradale

per conducenti recidivi, un'astinenza controllata di almeno 8 mesi ed il

superamento di un esame psico-tecnico.

E. Con giudizio

27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

Preso atto

dei gravi reati commessi e della recidiva imputabile all'insorgente, l'autorità

di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che la durata della sanzione disposta

dalla Sezione della circolazione fosse severa ma comunque ossequiosa del principio

della proporzionalità.

F. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca irrogatagli venga ridotta al

minimo legale di 12 mesi.

A mente del ricorrente, la misura inflitta -

pari al doppio previsto dalla legge in caso di prima infrazione grave recidivante

- si avvera sproporzionata ed eccessivamente rigorosa, tenuto conto in

particolare del tasso alcolemico riscontrato al momento dell'incidente,

superiore di soli 0.06 g/kg alla soglia della concentrazione qualificata costitutiva

di infrazione grave.

G. Il Consiglio

di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel giudizio

impugnato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la Sezione

della circolazione, la quale avversa le tesi dell'insorgente con argomentazioni

che saranno riprese - per quanto necessario - nel seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 30

novembre 2006 e anche il precedente del ricorrente è posteriore al 1° gennaio

2005, la fattispecie va esaminata sotto ogni punto di vista - recidiva compresa

- alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti

adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce

con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella

giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione

della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione

al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome

contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e

rinvii).

3.

Il

ricorrente non contesta le infrazioni addebitategli. Censura unicamente dal

profilo della proporzionalità la misura amministrativa inflittagli in

conseguenza dell'incidente occorso il 30 novembre 2006.

3.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che guida un veicolo in stato di ebrietà qualificata e si oppone alla prova del

sangue o all'esame dell'alito (art. 16c cpv. 1 lett. b e d LCStr). In

tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata

per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Se nei cinque anni

precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave, la

misura non potrà essere tuttavia inferiore ai 12 mesi (art. 16c cpv. 2

lett. c LCStr).

3.2

Legge,

dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una

grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di

comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di

condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di

norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della

circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia

presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di

considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di

ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo

trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo

delitto (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,

vol. III, n. 2457 ss. in particolare n. 2461).

3.3

Nel caso in esame, dagli atti risulta che a meno di un anno dal conseguimento della licenza

di condurre RI 1 ha guidato in grave stato di ebrietà, è incorso in un incidente

senza coinvolgere terzi e si è quindi allontanato dal luogo del sinistro. Scontata

per l'accaduto un revoca di cinque mesi e mezzo giunta a scadenza il 19 aprile

2006, il 30 novembre 2006 - ovvero a distanza di neppure 8 mesi dalla

restituzione della patente - il ricorrente ha nuovamente circolato in stato di

ebrietà, andando a schiantarsi contro una vettura che procedeva regolarmente in

senso inverso. Il solo fatto di aver nuovamente guidato in stato di ebrietà a

meno di 5 anni da un precedente, identico delitto impone dunque l'adozione di

una severa amministrativa, che giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c dovrà

essere di almeno 12 mesi.

Nella quantificazione puntuale della sanzione

amministrativa che va inflitta all'insorgente, occorre tuttavia tener presente

che il tasso alcolemico minimo riscontrato al momento del sinistro (0.86 g/kg)

è sì relativamente contenuto per rapporto alla soglia della cosiddetta "concentrazione

qualificata" sancita dalla legge, ma si riferisce allo stato di ebbrezza

del conducente alle ore 06.20 del mattino, dopo esser rientrato in Ticino da

una nottata trascorsa a bere in locali notturni di __________. In questo stato,

RI 1 ha provocato un serio incidente della circolazione, perdendo la padronanza

di guida della propria autovettura e andando a cozzare frontalmente contro un

veicolo sopraggiungente sulla corsia di contromano. Egli ha quindi

concretamente messo in pericolo la sicurezza del traffico.

Come se non bastasse, tali eventi si sono

verificati a meno di otto mesi dalla restituzione della patente revocatagli per

identico titolo di reato, segno che il ricorrente nulla ha appreso dalla precedente

misura amministrativa.

Se ne

deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente

commesse dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, della

recidiva specifica di cui si è macchiato a pochi mesi dalla scadenza della

revoca inflittagli per identici reati e del fatto che quale croupier non può

invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore,

la revoca di ammonimento di complessivi 24 mesi disposta dalla Sezione della

circolazione risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto,

rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa

in Svizzera. La controversa misura va dunque tutelata, tanto più che il nuovo

diritto permette al ricorrente di essere riammesso alla guida, trascorsi 16

mesi di revoca, alle condizioni fissate dall'autorità cantonale (vedi art. 17

cpv. 2 LCStr e dispositivo 1.4. risoluzione 8 febbraio 2007 UGC).

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 16, 16c, 17, 31, 55 LCStr; 2

ONC; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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