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Decisione

52.2007.121

Contabilità comunale: spesa di gestione corrente/spesa di investimento

16 gennaio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti relativi devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati

fino al momento in cui la base legale entra in vigore (art. 17 cpv. 3 RGF LOC).

Giusta l'art. 18 RGF LOC, il preventivo del conto degli investimenti ha valore

programmatico e non deve essere votato dall'assemblea o dal consiglio comunale.

Il municipio può procedere a una determinata spesa d'investimento unicamente

sino a concorrenza del relativo credito votato.

3. 3.1. Secondo

il Manuale di contabilità per i comuni ticinesi (in seguito: Manuale), quando

una determinata uscita finanziaria serve a fornire una prestazione di consumo,

la stessa costituisce una spesa di gestione corrente (vol. 2, cap. 8.3.2, pag.

3-4), atteso che per prestazione di consumo si intende il finanziamento

immediato di un compito d'interesse pubblico. Di norma, solo importi

relativamente piccoli possono essere qualificati come spese di gestione

corrente (cfr. Rossi/Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996,

pag. 258).

Se per contro la spesa serve all'acquisto, alla creazione o alla miglioria di

beni amministrativi o patrimoniali che appartengono agli attivi di bilancio e

che hanno una durata e un utilizzo che copre più esercizi si è di fronte ad un

investimento (cfr. Rossi/Ferrari, op. cit., pag. 258; Manuale, vol. 2, cap.

8.3.2, pag. 34). Sono pure da considerare tali i contributi versati per

l'acquisizione, la costruzione ed il miglioramento di beni di terzi (cfr. Manuale,

vol. 2, cap. 8.3.2., pag. 4).

3.2. Per

determinare se il contributo litigioso debba essere qualificato come una spesa di

gestione corrente o come un investimento, occorre accertare lo scopo per il

quale è stato erogato.

Su questo specifico punto la convenzione conclusa il 12 ottobre 2006 tra il

comune di __________ e la __________ SA non è per il vero molto chiara.

Al paragrafo 3.1. della medesima, alla marginale "Scopo del presente

accordo", si afferma che il comune di __________ "(...) vede

con interesse la possibilità di una continuità nella gestione degli impianti di

risalita. Ciò principalmente per l'indotto che il relativo traffico di sportivi

ed escursionisti garantisce alla regione e in particolare al comune medesimo. Per

questa ragione si prevede con il presente contratto un contributo straordinario

di complessivi fr. 600'000.- da erogare nei termini che verranno indicati di

seguito."

"L'interesse a questo finanziamento - soggiunge il punto 3.2. della

convenzione - sussiste a condizione naturalmente che l'attività di gestione

degli impianti di risalita possa continuare per un numero minimo di anni. Di

qui la rateazione dell'erogazione di questo contributo".

Da quanto precede si deve dedurre che tramite la convenzione in parola il

comune di __________ ha semplicemente voluto fornire alla __________ SA un

aiuto finanziario destinato a garantire il mantenimento in esercizio degli impianti

Considerandi

di risalita esistenti. In particolare, si deve escludere che esso abbia inteso vincolare

l'uso del querelato importo al compimento di precisi investimenti da parte della

società beneficiaria. La convenzione impone infatti a quest' ultima, quale

unica condizione da rispettare per l'ottenimento del finanziamento annuale,

l'impegno "a tenere aperta la totalità degli impianti durante la

stagione invernale, innevamento permettendo, e durante la stagione estiva

(…) a tenere aperta almeno la funivia __________ " (cfr.

convenzione 12 ottobre 2006, paragrafo 5.3.). È vero che al paragrafo 5.2., ultima

frase, viene precisato che "le successive rate di fr. 100'000.- l'una saranno

vincolate alla presentazione di un piano finanziario e degli investimenti sulle

infrastrutture per i prossimi sei anni". Neppure da quest'ultima

clausola contrattuale si può tuttavia desumere che la somma che il comune ha

versato alla __________ SA è destinata a finanziare l'acquisto o la creazione di

nuovi beni oppure a migliorare le infrastrutture già esistenti. Il rispetto della

predetta condizione non impedisce infatti alla __________ SA di utilizzare l'importo

in questione e le successive rate che riceverà dal comune per far fronte alle

spese di consumo immediate o per coprire le perdite d'esercizio che essa

prevede di subire nei prossimi anni. In questo senso la società dispone dunque della

più ampia libertà per quanto attiene all'impiego della somma ricevuta.

È dunque a giusto titolo che l'importo di fr. 100'000.-, a valere quale contributo

2007.

a favore della __________ SA, è stato contabilizzato dal comune come una spesa

di gestione corrente.

Nulla muta a questo proposito che il municipio, anziché limitarsi a domandare un

aggiornamento del preventivo, abbia sottoposto al consiglio comunale per approvazione

detta convenzione e abbia chiesto al medesimo organo un credito di fr.

600'000.- per far fronte agli impegni finanziari che si era assunto nei

confronti della predetta società, seguendo così l'iter previsto dall'art. 13

lett. e LOC per le spese di investimento: il solo fatto che la procedura

adottata nell'occasione non fosse quella appropriata alle circostanze non influisce

certo sulla qualifica dal profilo contabile del contributo litigioso, il quale,

come detto, nella sua sostanza rappresenta senz'altro una spesa di gestione

corrente.

4.

L'insorgente

censura pure la scelta del comune di contabilizzare il querelato importo nel

conto n. 652.366.10, rilevando come in quest'ultimo debbano essere registrati

contributi di altro genere rispetto a quello qui in discussione.

Su questo punto gli argomenti sollevati dal ricorrente non sono del tutto privi

di fondamento. Tale registrazione non appare in effetti corretta già per il

fatto che nel suddetto conto devono di principio essere contabilizzati unicamente

i contributi correnti per scopi di consumo a favore di persone fisiche nel

territorio nazionale. (Manuale, vol. 1, capitolo 4.2, pag. 36), mentre che nel

caso in esame beneficiaria dell'importo litigioso è una società anonima. Meglio

sarebbe dunque stato contabilizzare tale uscita nel conto 652.365, il quale si

riferisce ai contributi correnti ad imprese e ad organizzazioni i cui capitali

oppure i cui organi sono interamente o prevalentemente di interesse privato (Manuale,

vol. 1 capitolo 4.2, pag. 35). Si tratta in ogni caso di un errore di forma il

quale non incide in alcun modo sulla sostanziale correttezza dei conti

preventivi approvati dal consiglio comunale e che pertanto non permette di accogliere,

neppure parzialmente, il ricorso in esame.

5.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto e il

giudizio impugnato confermato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 152, 154, 155, 157, 208, 209, 213 LOC; 26,

17, 18 RGF LOC; 3, 18, 28, 43, 60 segg. PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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