52.2007.125
Licenze edilizie per la costruzione di una casa d'abitazione e otto posteggi; distanza dalla strada e dal bosco, numero di posteggi, trasferimento di un'eccedenza di superficie vincolata a verde e di
1 giugno 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2007.125
Data decisione, Autorità:
01.06.2007, TRAM
Titolo:
Licenze edilizie per la costruzione di una casa d'abitazione e otto posteggi; distanza dalla strada e dal bosco, numero di posteggi, trasferimento di un'eccedenza di superficie vincolata a verde e di SUL, vani presi in considerazione per calcolo SUL, sufficienza dell'accesso.
ACCESSO SUFFICIENTE
DISTANZA DAL BOSCO
DISTANZA DALLA STRADA
PARCHEGGIO / PARCHEGGI / POSTEGGIO / POSTEGGI
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
TRASFERIMENTO DEGLI INDICI
art. 4 cpv. 3 LCFO
art. 25 LE
art. 38 LE
art. 38a LE
art. 10 LFO
art. 13 LFO
art. 19 cpv. 1 LPT
art. 22 cpv. 2 let. b LPT
Incarto n.
52.2007.125
Lugano
1 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 aprile 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
tutti patrocinati da: PA 1
contro
a.
la decisione 13 marzo
2007 del Consiglio di Stato (n. 1339) che respinge l'impugnativa presentata
dagli insorgenti avverso la decisione 30 novembre 2006 con cui il municipio
di CO 2 ha rilasciato all'avv. CO 1 la licenza edilizia per costruire otto posteggi
sulla part. 515;
b.
la decisione 13 marzo
2007 del Consiglio di Stato (n. 1340) che respinge l'impugnativa presentata
da RI 3 avverso la decisione 30 novembre 2006 con cui il municipio di CO 2 ha
rilasciato all'avv. CO 1 la licenza edilizia per costruire una casa d'abitazione
sulla part. 1182 ;
viste le risposte:
- 24 aprile 2007 del
Consiglio di Stato;
- 2 maggio 2007 dell'avv.
CO 1;
- 16 maggio 2007 del
municipio di CO 2;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con due
distinte domande di costruzione del 22 agosto 2006, l'avv. CO 1 ha chiesto al
municipio di CO 2 il permesso di costruire dieci posteggi ed una casetta di
quattro appartamenti bilocali in località __________, nella zona residenziale estensiva
(Re+) del PR. I posteggi verrebbero realizzati sul terreno antistante la casa d'abitazione
che sorge sulla part. 515. La casa d'abitazione sorgerebbe invece sulla
sottostante part. 1182.
b. Alla domanda di costruzione per i
posteggi si sono opposti RI 1 e RI 2, proprietari di una casa d'abitazione
(part. 1457) situata di fronte ai posteggi, sull'altro lato della strada
comunale (via __________), nonché RI 3, proprietario di un terreno edificato (part.
516), confinante con il lato nord del fondo dedotto in edificazione. Alla
casetta bifamiliare si è invece opposto soltanto il vicino RI 3, contestandola
dal profilo degli indici e delle distanze.
c. In corso di procedura, l'istante ha
ridotto da 10 ad 8 il numero dei posteggi ed ha ridimensionato le aperture dei
locali adibiti a solaio previsti nel sottotetto.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, con separate decisioni del 30 novembre 2006 il
municipio ha rilasciato le licenze richieste, respingendo le opposizioni dei
vicini.
B. Con giudizi
del 13 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti,
respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dai vicini opponenti.
a. Con il primo giudizio (n. 1339), il
Governo ha in sostanza ritenuto che il posteggio, configurabile come semplice
cambiamento di destinazione del terreno, rispettasse il vincolo di area verde
minima sancito dall'art. 27 NAPR grazie alla superficie (mq 58) messa a
disposizione dal fondo (part. 1182) su cui verrebbe a sorgere lo stabile d'appartamenti.
b. Dopo aver respinto le eccezioni riferite
alle piccole modifiche apportate al progetto in corso di procedura, con il
secondo giudizio (n. 1140), l'Esecutivo cantonale ha anzitutto ritenuto che la
casa d'appartamenti rispettasse la distanza minima di 6 m, prescritta dall'art.
12 cpv. 3 NAPR verso la casa che dal 1961 sorge sul fondo contermine verso sud
(part. 1181) ad una distanza dal confine inferiore a quella fissata dal PR entrato
successivamente in vigore (1986). Parimenti rispettata sarebbe la distanza
verso l'area forestale, accertata dal Consiglio di Stato con decisione 22
maggio 2001, che ricopre le part. 448 e 449.
La superficie del piano mansardato, ha poi
rilevato il Governo, non sarebbe computabile come SUL, poiché l'altezza media
dei locali è inferiore al minimo di m 2.30 prescritto dall'art. 35 cpv. 1 RLE.
Conforme al diritto sarebbe anche il trasferimento di 53 mq di SUL dalla vicina
part. 515.
C. Contro i predetti
giudizi, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al municipio
affinché annulli a sua volta le controverse licenze edilizie.
a. I posteggi, sostengono anzitutto i ricorrenti,
sarebbero da configurare come costruzione accessoria. Dovrebbero dunque rispettare
la distanza di 4.00 m dalla strada prescritta dagli art. 17 lett. b e 20 lett.
b NAPR. Lesiva del diritto, proseguono, sarebbe pure la riduzione dell'area
verde esistente. Il trasferimento di superficie verde dalla vicina part. 515
non sarebbe ammissibile.
b. Il ricorrente RI 3 chiede invece che l'estensione
dell'area forestale che ricopre i fondi vicini venga nuovamente accertata onde
stabilire se la controversa casa d'appartamenti rispetti effettivamente la
distanza minima dal bosco prescritta dalla legge.
La superficie dei locali sottotetto, obietta
in seguito, andrebbe conteggiata nella SUL, poiché i locali si prestano
oggettivamente ad essere utilizzati per l'abitazione.
L'accesso all'edificio, conclude, sarebbe
comunque insufficiente.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il beneficiario del permesso, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva di tutti gli insorgenti, proprietari di fondi vicini e
già opponenti, ad impugnare il permesso di costruzione dei posteggi è certa.
Altrettanto certa è la legittimazione attiva del ricorrente RI 3 ad impugnare
la licenza edilizia rilasciata per la casa d'appartamenti. Il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dai piani ed è nota a questo tribunale che ha recentemente dovuto
occuparsi di un ricorso riguardante i fondi a valle di quelli dedotti in
edificazione. La richiesta di procedere ad un ulteriore accertamento forestale
avanzata dal ricorrente RI 3 va disattesa, poiché il limite del bosco a
contatto con la zona edificabile è già stato accertato in modo vincolante dal
Consiglio di Stato nel 2001.
2. Posteggi
2.1. Distanze dalla strada (via __________)
2.1.1. La distanza delle costruzioni verso
le strade è fissata dalle linee di arretramento. Ove non siano fissate linee d'arretramento,
verso le strade comunali deve essere rispettata una distanza di 4.00 m dal
ciglio esterno (art. 17 lett. b NAPR). Verso l'area pubblica le costruzioni
accessorie devono rispettare la distanza prevista per gli edifici principali
(art. 20 lett. b NAPR).
Le distanze dalle strade servono
essenzialmente a tutelare la sicurezza della circolazione, a garantire la
possibilità di futuri allargamenti ed a dare all'ambiente un aspetto decoroso
ed ordinato (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 25 LE, n. 1029).
2.1.2. Per principio, le distanze dalle
strade non si applicano alle opere accessorie, quali muri di cinta, muri di
sostegno o posteggi scoperti, situate entro le linee di arretramento. Salvo
casi particolari, queste opere non pregiudicano infatti le finalità perseguite
dalle distanze dalle strade (STA 14.9.2004 n. 52.2004.99 in re K. e E. consid.
4.3.; Scolari, op. cit., ibidem, n. 1030).
2.1.3. Nel caso concreto, il controverso
posteggio verrebbe realizzato su un terreno (part. 515) situato immediatamente
a valle del ciglio est di via __________, per la quale il PR non fissa linee di
arretramento. L'opera, situata ad una quota m 1.70 inferiore al livello del
campo stradale, comporterebbe una modica escavazione del terreno, già
attualmente più basso della strada, che verrebbe sorretto da un muro di sostegno.
Trattandosi di un posteggio scoperto, che
non crea ingombri suscettibili di pregiudicare le finalità perseguite dalle
norme sulle distanze dalle strade, le distanze prescritte dall'art. 20 b NAPR
non si applicherebbero nemmeno se si volesse configurare l'opera alla stregua
di una costruzione accessoria.
Le eccezioni sollevate in proposito dai
ricorrenti non possono dunque essere accolte. Una diversa conclusione si
porrebbe in contrasto stridente con la prassi costante invalsa non soltanto a __________
ma in tutti i comuni del Cantone in materia di posteggi ubicati su terreni a
confine con le strade.
2.2. Numero di posteggi
2.2.1. Secondo l'art. 60 cpv. 1 NAPR le
nuove costruzioni devono essere dotate di un numero di posteggi privati
adeguato alla loro destinazione. Per gli edifici ad uso abitativo, è imposta la
realizzazione di un posto auto per ogni 100 mq di SUL, ritenuto un minimo di un
posteggio per appartamento (unità abitativa).
La norma si limita ad imporre il numero
minimo di posteggi. Non fissa alcun massimo.
2.2.2. I ricorrenti sostengono che si
potrebbero realizzare al massimo sette posteggi. L'obiezione è priva di
fondamento, perché l'art. 60 NAPR non limita il numero massimo di posteggi.
Fatti
I posteggi sono d'altro canto commisurati
alle esigenze dei quattro appartamenti che verrebbero realizzati sulla part.
1182 e delle tre unità abitative, due delle quali di oltre 100 mq di SUL, in
cui è suddiviso lo stabile esistente sulla part. 515, che per il momento
dispone soltanto di un posteggio.
Le eccezioni sollevate dai ricorrenti vanno
dunque respinte.
2.3. Superficie verde
2.3.1. A norma degli art. 27 e 52 NAPR, per
le nuove costruzioni nella zona Re+ una superficie pari al 40% della superficie
del terreno deve essere vincolata a verde permanente come giardini, orti,
parchi, prati, viali non pavimentati ecc.
A differenza di norme analoghe di altri
comuni, l'art. 27 NAPR non esige che l'area verde formi una superficie unitaria
utilizzabile per lo svago ed il ristoro.
2.3.2. In base all'art. 38a LE, quantità
edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini
appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente
se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono
compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa.
Il trasferimento di quantità edificatorie da
un fondo ad un altro si configura in sostanza come un semplice aumento della superficie
presa in considerazione ai fini di un determinato intervento edilizio.
2.3.3. In concreto, i ricorrenti non
contestano il calcolo della superficie vincolata a verde allestito dal
Consiglio di Stato, che ha rettificato quello allegato dal resistente alla
domanda di costruzione, avallato dall'autorità comunale. Nemmeno il resistente
solleva obiezioni in proposito.
Gli insorgenti si limitano a censurare l'ammissibilità
del trasferimento al fondo dedotto in edificazione (part. 515) di un'eccedenza
di 58 mq di superficie vincolata a verde, risultante dall'edificazione della
part. 1182; trasferimento, che a loro avviso il Consiglio di Stato avrebbe
indebitamente ritenuto d'ufficio per conformare all'art. 27 NAPR la licenza
impugnata.
Anche questa censura è infondata. I
presupposti dell'art. 38a LE per trasferire 58 mq di superficie vincolata a
verde dalla part. 1182 alla part. 515 sono compiutamente soddisfatti. I fondi appartengono
alla stessa zona (Re+) del PR. Sono funzionalmente connessi, poiché sono
separati da un sentiero pedonale largo circa un metro ed il posteggio che verrà
realizzato sulla part. 515 servirà almeno in parte alle unità abitative che
verranno realizzate sulla part. 1182. Il trasferimento non intralcia inoltre la
pianificazione. Esso non compromette infine l'uso razionale del territorio ed
un'edificazione armoniosa.
Il controverso trasferimento di superficie
verde è stato d'altro canto prospettato dal resistente stesso, proprietario dei
due fondi. Non è stato dunque disposto d'ufficio dal Consiglio di Stato.
2.4. Deturpazione ed impatto ambientale
Le censure di deturpazione del paesaggio e
di insostenibilità dell'impatto ambientale derivante dal traffico indotto dal
posteggio possono essere ignorate in quanto destituite di qualsiasi fondamento.
3. Casa d'appartamenti
3.1. Distanza dal bosco
3.1.1. Giusta gli art. 10 e 13 LFo il limite
del bosco a contatto con la zona edificabile è accertato mediante decisioni
vincolanti di carattere puntuale o nell'ambito dell'adozione e della revisione
dei piani di utilizzazione.
A norma dell'art. 13 cpv. 1 NAPR tutte le
costruzioni devono distare almeno 10 m dal limite del bosco indicato nel PR o
accertato dall'autorità forestale.
3.1.2. Nel caso in esame, il Consiglio di
Stato ha approvato con decisione 22 maggio 2001 (n. 2469) il limite del bosco a
contatto con la zona edificabile di __________, accertato dalla Sezione
forestale. Le risultanze dell'accertamento, pubblicate sul FU n. 91 del 14
novembre 1997, sono opponibili all'insorgente RI 3, che, pur avendone avuto la
possibilità, non le ha contestate. Il fatto che non siano ancora state
formalmente integrate nel PR in conformità dell'art. 4 cpv. 3 LCFo non permette
di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente.
3.1.3. In concreto, il Consiglio di Stato ha
accertato che le part. 448 e 449 sono ricoperte da bosco sin sul confine verso
la part. 516 di proprietà del ricorrente RI 3. I fondi del resistente e la
part. 1519 sono situati fuori dall'area forestale.
La controversa costruzione rispetta
abbondantemente la distanza minima di 10 m dal bosco che ricopre la part. 449.
Il balcone della facciata nordest si situa infatti a circa 11 m dal limite del
bosco. Risulta dunque pienamente rispettata la distanza minima di 10 m dal bosco
fissata dall'art. 13 cpv. 1 NAPR.
3.2. SUL
3.2.1. Quale superficie utile lorda si
considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli
edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione
orizzontale. Non vengono computate tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili
per l'abitazione o il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE).
Determinante ai fini dell'inclusione nel
computo della SUL, non è l'indicazione data dai piani, ma l'oggettiva
possibilità di utilizzare la superficie di un determinato locale a fini
Considerandi
abitativi o lavorativi.
3.2.2
Il progetto della casa in discussione
prevede di realizzare nel sottotetto due ampi solai direttamente collegati
mediante una scala ai sottostanti locali adibiti a soggiorno. Annessi al solaio
rivolto verso nordest vi sarebbero inoltre un locale ad uso stenditoio, un
locale destinato a lavanderia ed un locale riservato al riscaldamento. Accanto
all'altro solaio verrebbe invece realizzata una camera da letto con un piccolo
locale doccia/WC. Il calcolo della SUL prende in considerazione unicamente
questi due vani (14.91 mq).
Al fine di escludere che lo stenditoio ed il
solaio rivolto a nordest potessero essere utilizzati a fini abitativi, il
municipio ha preteso che le ampie finestre previste sulla facciata nordest
fossero ridotte innalzando la parete che da sul balcone antistante sino ad un'altezza
di m 1.90 dal pavimento. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente subordinato la
licenza alla riduzione a m 0.50 x 0.70 dei lucernari (velux) previsti
sulle falde del tetto, ad una sola presa elettrica per vano, al divieto di
posare serpentine o corpi riscaldanti, al mantenimento della soletta allo stato
grezzo, nonché all'eliminazione delle aperture sulle facciate.
Con queste condizioni, l'inabitabilità dei
vani in questione, peraltro necessari, considerata la mancanza di un piano
scantinato, risulta ampiamente garantita. Vanno dunque disattese le contestazione
che il ricorrente solleva in proposito.
3.2.3
Al fine di rimanere nei limiti dell'indice
di sfruttamento (i.s. = 0.55) fissato dall'art. 52 NAPR, verrebbero trasferiti
circa 54 mq di SUL dalla part. 515 alla part. 1182.
Il ricorrente non contesta i calcoli della
SUL. Contesta tuttavia che si possa trasferire SUL dalla part. 515 alla part.
1182.
e superficie vincolata a verde nel senso opposto.
Sull'ammissibilità del trasferimento di SUL
dal profilo dell'art. 38a LE valgono le considerazioni esposte al considerando
2.3.3
I fondi appartengono alla stessa zona e sono funzionalmente connessi. Il
trasferimento di SUL contenuto entro limiti modesti non pregiudica inoltre né
la pianificazione, né un'edificazione rispettosa dei luoghi.
Parimenti immune da violazioni del diritto è
inoltre il trasferimento di SUL in una direzione, rispettivamente di area verde
nell'altra. L'ammissibilità risulta evidente se si considera che il trasferimento
di quantità edificatorie alla fin fine non è altro che un'estensione della
superficie edificabile conteggiata nel quadro del calcolo dell'i.s. o della
superficie verde minima.
Anche queste censure sono dunque da
respingere.
3.3
Sufficienza dell'accesso
3.3.1
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT,
l'autorizzazione a costruire è accordata solo se il fondo è urbanizzato. A tal
fine, esso deve, fra l'altro, essere dotato di accesso sufficiente ai fini
della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).
La nozione di accesso sufficiente è un
concetto giuridico indeterminato del diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid.
4a). Il suo contenuto precettivo deve quindi essere concretamente determinato,
tenendo conto delle finalità perseguite da questo requisito, della destinazione
della costruzione che deve servire e della situazione concreta dei luoghi (DTF 123 II 337 consid. 5b). Per risultare
sufficiente, l'accesso deve anzitutto essere configurato in modo tale da non
compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del
traffico. Esso deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di
giungere liberamente sul posto. Da questo profilo, un accesso è quindi
considerato sufficiente solo quando è tale da consentire ai mezzi di soccorso
di raggiungere la costruzione senza difficoltà (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; RVJ 2004, p. 65).
In linea di
massima, l'accesso deve essere veicolare (cfr. art. 19 LPT nella versione
tedesca: Zufahrt e non Zugang). Esso deve consentire ai veicoli di avvicinarsi
convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo dedotto in
edificazione. Ciò non significa ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba
essere raggiungibile con un veicolo. Accessi pedonali possono bastare
soprattutto nelle regioni di montagna, dove la realizzazione di strade di
accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni del suolo (DFGP, op. cit., ad art. 19 n. 13; Zimmerlin, op.
cit., § 156 N. 8c; RDAT
II-1994 n. 42).
In caso di contestazione dell'adeguatezza
dell'accesso le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,
limitandosi a verificare che l'interpretazione data dall'autorità decidente
alla nozione di accesso sufficiente non violi il diritto, travalicando in
particolare i limiti della latitudine di giudizio che deve esserle riconosciuta
nell'ambito dell'applicazione di concetti giuridici indeterminati. Censurabili,
in quanto lesive del diritto, sono soltanto le valutazioni basate su
considerazioni insostenibili od estranee alla materia, che attribuiscono al
concetto da determinare un contenuto inconciliabile con i principi fondamentali
del diritto.
3.3.2
Il fondo dedotto in edificazione non
è dotato di accesso veicolare diretto. Attraverso via __________, una strada
comunale larga circa 3 m che serve il comparto in discussione, le auto possono
raggiungere soltanto il posteggio di cui si è detto sopra. Per accedere alla
casa, dal posteggio occorre invece proseguire a piedi per alcune decine di
metri, percorrendo il sentiero pedonale che separa i fondi del resistente.
Il municipio ha ritenuto l'accesso
sufficiente.
Nella misura in cui riguarda la capacità di
via __________ di sopportare l'incremento di traffico conseguente alla nuova
edificazione, la valutazione dell'autorità comunale non viola il diritto. Per
quanto opinabile possa apparire all'insorgente, la deduzione è tutto sommato
ancora sostenibile. La rete delle strade che serve la zona Re+ non è certamente
un esempio di urbanizzazione oculata. Essa risponde comunque alle esigenze
minime che si possono porre al riguardo.
Parimenti da respingere sono le eccezioni,
sollevate per la prima volta in questa sede con riferimento al carattere
pedonale dell'accesso diretto al fondo. L'interpretazione data dall'autorità comunale
alla nozione indeterminata di accesso sufficiente non è per nulla
insostenibile. Anche se non sono in grado di raggiungere l'edificio, i veicoli
possono infatti avvicinarsi ad esso sino ad una distanza del tutto ragionevole,
che permette anche ai mezzi di soccorso di intervenire in modo efficace.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di
giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa
ed ai valori in discussione sono posti a carico dei ricorrenti, tenendo conto
del fatto che il ricorrente RI 3 ha impugnato anche la licenza edilizia per la
casa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 38a LE; 7 LCFo; 13, 17, 20, 52
NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico:
-
del ricorrente RI 3 nella misura di fr. 750.-
-
dei ricorrenti RI 3, RI 1 e RI 2 in solido nella
misura di fr. 750.-
3. I
ricorrenti rifonderanno fr. 2'0+-00.- al resistente avv. CO 1 a titolo di
ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione
a:
++
terzi implicati
1. avv. Mauro
Moroni Stampa, 6900 Lugano,
1 patrocinato da: avv. Claudio
Cereghetti, 6903 Lugano,
2. Municipio
di Comano, 6949 Comano,
3. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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