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Decisione

52.2007.127

Delibera fornitura e messa in opera dell'impianto di rilevamento incendio delle gallerie autostradali

19 giugno 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18

luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,

retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la

fornitura e la messa in opera dell'impianto di rilevamento antincendio delle

gallerie autostradali del Piottino situate lungo la tratta Biasca - Varenzo

(lotto 64-M170-07; FU n. 57/2006 pag. 4856).

Il committente ha fissato i seguenti criteri

d'idoneità:

-

L'offerente deve potere

dimostrare di avere almeno una referenza (vedi Indicazioni della ditta

offerente - Referenza della ditta) nel settore del rilevamento incendio nei

tunnel stradali o autostradali di complessità comparabili, presso i quali sono

installati dei sistemi corrispondenti a quelli offerti;

-

L'offerente deve

dimostrare che almeno un sistema (vedi Indicazioni della ditta - Referenza dei

prodotti) di complessità e dimensione equivalente a quello proposto è stato

installato ed è in esercizio produttivo.

Per l'aggiudicazione ha invece stabilito i

seguenti criteri di valutazione:

- Prezzo 50%

- Costo di

manutenzione 25%

- Programma lavori 15%

- Organizzazione di

progetto 10%

Le modalità di valutazione dei singoli

criteri erano precisate dalle disposizione particolari (CPN 102) del capitolato

d'appalto.

La posizione 261 delle disposizioni

particolari (CPN 102) ammetteva la possibilità di presentare varianti di

progetto alla condizione che l'offerta di base fosse inoltrata

contemporaneamente e che gli elenchi prezzi avessero la stessa struttura (nel

limite del possibile) degli elenchi prezzi dell'offerta originale.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente nove offerte inoltrate da cinque concorrenti

operanti nel ramo. Il consorzio composto dalle ditte CO 1 (50%), CO 1 (25%) ed CO

1 (25%; in seguito consorzio CO 1) ne ha presentate due: una di fr. 784'713.55,

allestita secondo il capitolato, l'altra, in variante, di fr. 714'086. 55. Due

offerte sono anche state inoltrate dalla ricorrente RI 1: una di fr. 890'695.05,

l'altra (variante) di fr. 829'573.30.

Per comprovare la sua idoneità, il consorzio

CO 1 ha indicato come referenze del concorrente i tunnel della circonvallazione

di CO 1 e le gallerie autostradali del __________ e della __________ (CO 1).

Quale referenza del prodotto ha invece menzionato la galleria __________ e quella

del __________.

Valutate le offerte pervenutegli, il 27

marzo 2007 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al consorzio CO 1,

la cui offerta in variante è stata ritenuta la migliore.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

Eccepita la carenza di motivazione della

decisione censurata, l'insorgente contesta anzitutto che il consorzio CO 1

risponda ai criteri d'idoneità fissati dal capitolato. In merito alle referenze

del concorrente, la RI 1 osserva che la lista ufficiale delle referenze della CO

1 non menziona alcun tunnel a __________. La tecnologia applicata non sarebbe

peraltro nota. Per quel che concerne le referenze del prodotto, l'insorgente

rileva invece che nelle gallerie __________ e del __________ sono impiegati

prodotti di cui la RI 1 detiene l'esclusiva. Il cavo ProtectoWire proposto dal

consorzio aggiudicatario nella misura del 20% potrebbe essere installato solo

dalla RI 1 Per la misura restante (80%) il prodotto impiegato sarebbe invece di

provenienza ignota.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni ed il consorzio CO 1,

contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi nei seguenti considerandi.

E. Con la

replica e le dupliche le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive argomentazioni,

confermandosi nelle domande poste a giudizio in precedenza.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 CIAP e 4

DLACIAP, applicabili al concorso in oggetto in considerazione del valore della

commessa.

In quanto partecipante alla gara, la RI 1 è

senz'altro legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione ad essa

sfavorevole (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze nell'accertamento dei

fatti rilevanti potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata

e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché vi ponga rimedio e si

pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 13 lett. d CIAP, le

disposizioni cantonali d'ese-cuzione devono fra l'altro garantire una procedura

di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili.

L'art. 19 DirCIAP, al quale è nel frattempo subentrato l'art. 34 RLCPubb/ CIAP,

chiedeva al committente di stabilire criteri oggettivi e le prove da produrre

per il giudizio sull'idoneità finanziaria, economica, tecnica od organizzativa

degli offerenti.

Le cosiddette referenze servono

essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera

messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa.

Forniscono quindi informazioni sull'idoneità del concorrente. La bontà dell'offerta

è invece valutata mediante criteri d'aggiudicazione. Di

regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente

con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per

quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri,

specialisti).

Nella

valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,

il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente

sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2

d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte

del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che

vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza

richiama, a sua volta:

- la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione,

che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e

l'epoca in cui sono state effettuate;

- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni

fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente

integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate

(AGVE 2000, 291; LGVE 2002-II-9);

- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente,

che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di

difesa e consenta nello stesso tempo all'au-torità di ricorso di pronunciarsi

con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (STA

9.1.2004

in re C. n. 52.3.359 consid. 3).

2.2

Nel caso concreto, il committente ha

fissato nelle disposizioni particolari del capitolato (CPN 102) i seguenti due

criteri che ha denominato d'idoneità (pos. 223.110):

-

L'offerente deve potere

dimostrare di avere almeno una referenza (vedi Indicazioni della ditta

offerente - Referenza della ditta) nel settore del rilevamento incendio nei

tunnel stradali o autostradali di complessità comparabili, presso i quali sono

installati dei sistemi corrispondenti a quelli offerti;

-

L'offerente deve

dimostrare che almeno un sistema (vedi Indicazioni della ditta - Referenza dei

prodotti) di complessità e dimensione equivalente a quello proposto è stato

installato ed è in esercizio produttivo.

Il primo criterio è riferito al concorrente

in quanto tale. In sostanza, esso è volto a procurare al committente

indicazioni sulle attitudini del concorrente a fornire la prestazione oggetto

della gara. Si tratta dunque di un vero e proprio criterio d'idoneità.

Il secondo criterio, anch'esso definito d'idoneità,

non riguarda invece il concorrente, ma il prodotto offerto. Non fornendo indicazioni

sulle capacità tecniche del concorrente, ma sulla bontà dell'offerta il criterio

andrebbe classificato fra quelli d'aggiudica-zione. Il committente l'ha

tuttavia considerato alla stregua di un criterio d'idoneità ed a questa

configurazione, rimasta incontestata in sede di pubblicazione degli atti di

gara, ci si deve comunque attenere.

3.

3.1. Nel

caso concreto, il consorzio CO 1 ha indicato quale referenza della ditta CO 1

gli impianti di rilevamento di incendi, che sono stati installati, negli anni

2001-2004, in alcuni tunnel autostradali di __________, lunghi complessivamente

115.

km e dotati di 210 armadi di comando. Per la ditta CO 1, quale referenza, lo

stesso consorzio ha invece indicato le gallerie del __________ e della __________,

nelle quali questa ditta, negli anni 1983-1984, ha installato un simile

impianto in consorzio con altre tre ditte.

In sede di discussione d'offerta, la CO 1 ha

esibito la documentazione comprovante i lavori eseguiti nei tunnel della

circonvallazione di __________, che aveva addotto come referenza. Le indicazioni

fornite in questa occasione non sono tuttavia state protocollate nel verbale

della riunione. Il committente non ha nemmeno acquisito agli atti copia della

documentazione esibita. Non è pertanto dato di sapere su quali elementi il

committente abbia fondato le sue deduzioni. Non potendosi procedere alle necessarie

verifiche se ne deve dedurre che nella misura in cui si fonda sulle attitudini

di questa ditta, l'idoneità del consorzio CO 1 non risulta compiutamente comprovata

da riscontri oggettivi e verificabili.

Invano chiede il consorzio resistente di

acquisire agli atti nuovi documenti, destinati a provare le caratteristiche dei

lavori eseguiti dalla CO 1 a __________. Spetta per principio al committente

esperire i necessari accertamenti nell'ambito della discussione d'offerta.

Questo tribunale deve in linea di massima limitarsi a verificare la legittimità

delle conclusioni tratte dal committente sulla base delle prove che questi ha

raccolto in sede di discussione e di valutazione delle offerte. Non si può

pretendere che il giudice si sostituisca al committente nell'acquisizione agli

atti della documentazione destinata a comprovare il buon fondamento delle

conclusioni alle quali è pervenuto. Soprattutto in tema di commesse pubbliche,

dal tribunale si può al massimo esigere un completamento degli accertamenti esperiti.

L'idoneità del consorzio resistente non

appare adeguatamente comprovata nemmeno dalle installazioni che sarebbero state

messe in opera dalla consorziata CO 1 nelle stesse gallerie che formano oggetto

della presente commessa.

È ben vero che il capitolato non poneva

alcun limite temporale alle referenze ammissibili. In un settore caratterizzato

da una rapida e costante evoluzione tecnologica come quello degli impianti di

rilevamento di incendi non si può tuttavia ragionevolmente pretendere di

dimostrare l'idoneità di una ditta, adducendo come referenza un lavoro eseguito

oltre vent'anni fa nell'ambito di un consorzio al quale partecipava con un'interessenza

oltretutto minoritaria. A prescindere dal fatto che i lavori indicati come referenza

sono stati eseguiti dalla ditta CO 1 e non dalla dalla ditta CO 1, che è stata

costituita soltanto il 7 dicembre 1987, scindendo la ditta originaria, la

perdita di knowhow conseguente al normale avvicendamento del personale, che si

verifica all'interno di qualsiasi ditta su un arco temporale corrispondente ad

un'intera generazione, suffraga ulteriormente questa conclusione.

3.2

Con il secondo criterio, definito anch'esso

d'idoneità sebbene riferito al contenuto dell'offerta e non alle attitudini dei

partecipanti alla gara, il committente chiedeva in sostanza ai concorrenti di

dimostrare che il prodotto proposto, ovvero il sistema di rilevamento degli incendi

concretamente offerto, era stato installato con successo in almeno un impianto

di dimensioni analoghe. Il criterio, formulato in termini non propriamente

felici, non esigeva che il prodotto fosse stato installato dal concorrente

stesso. Era sufficiente dimostrare che si tratta dello stesso prodotto. In particolare,

del prodotto Protectowire 4000, fabbricato dalla LIOS Technology e non dell'intero

sistema, completo di supporti informatici, nel quale questo prodotto viene integrato.

A titolo di referenza, il consorzio

resistente ha indicato le gallerie __________ e del __________. Con questa

indicazione il consorzio CO 1 ha in sostanza inteso riferirsi al prodotto Protectowire

4000, che costituirebbe la base tecnica sia degli impianti di rilevamento

installati (da altre ditte) nelle due gallerie, sia dell'impianto formante

oggetto dell'offerta in contestazione.

Il committente ha ritenuto soddisfatto anche

questo criterio. Nemmeno questa deduzione appare tuttavia suffragata da riscontri

inoppugnabili e concretamente verificabili. Essa si fonda in effetti su una

documentazione piuttosto frammentaria, che il committente, verosimilmente sulla

base delle proprie conoscenze, integrate da ulteriori informazioni non

adeguatamente protocollate, ha ritenuto sufficiente.

Nemmeno da questo profilo, la decisione

impugnata può essere confermata. Non spetta invero a questo tribunale procedere

ad una estenuante collazione delle informazioni sparse negli atti e degli

eventuali ulteriori aspetti presi in considerazione dal committente per

valutare l'idoneità del prodotto offerto dal consorzio resistente. Non potendosi

ragionevolmente ipotizzare di far capo a periti, questo tribunale, che dispone

di limitate conoscenze tecniche, può pronunciarsi con la dovuta cognizione di

causa sulla legittimità di questa valutazione soltanto se viene messo in grado

di esprimere un simile giudizio attraverso un'ordinata, completa ed analitica

raccolta di tutti gli elementi di fatto considerati dal committente per

suffragare le sue deduzioni.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al committente, affinché,

completati gli atti secondo le indicazioni illustrate ai precedenti considerandi,

si pronunci nuovamente sulle offerte rimaste in gara.

Dato che l'esito è da ascrivere in primo

luogo alle manchevolezze del committente, si prescinde dal prelievo di una

tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 15 CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di

Stato (n. 1583) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al committente per nuova

decisione, previo completamento degli atti.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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