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Decisione

52.2007.129

Posteggio al servizio di un nuovo centro commerciale. Calcolo del numero degli stalli in funzione delle vigenti prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente

28 gennaio 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i principali centri del Cantone e in prossimità degli assi stradali con elevato

volume di traffico (cfr. da ultimo La qualità dell'aria in Ticino, rapporto

2006, pubblicato nel maggio 2007, p. 14-15 e relativi allegati, p. 35-45). A

questa regola non sfugge la strada cantonale che collega, sul lato sinistro del

__________, __________. Dal 1991 al 2006 presso la stazione __________, che è

il punto di rilevamento più vicino ai centri commerciali di __________, sono

stati misurati valori medi annui tra un minimo di 40 (2006) ed un massimo di 64

(1991) µg/m3

(cfr. documento citato, pag. 43), con una chiara tendenza alla diminuzione negli

ultimi quattro anni. Recenti (2007) misurazioni effettuate all'interno del

comparto che dovrebbe ospitare il nuovo negozio della RI 1 indicano invece che

nella zona i valori di NO2 si aggirano tra 35 e 37 µg/m3 (cfr. risposta 24 maggio 2007 SPAAS).

3.5. Il progetto di cui alla domanda di

costruzione 3 marzo 2006 della RI 1 prevede di realizzare sul mapp. __________

un edificio compatto, di un solo piano, avente una SUL di 1'880 mq destinata

alla vendita nella misura di 997 mq, oltre che 104 posteggi.

Stando alle modalità di calcolo applicate

dalla Sezione della mobilità, in caso di realizzazione di 105 posteggi il

traffico generato dal negozio va situato in una media di 699 movimenti

giornalieri (= 600 TGM), così dettagliati:

valore min.

valore max.

corse generate dagli impiegati

25

35

corse generate dai clienti

+

760

1168

corse generate dalla consegna merci

+

4

6

totale corse generate

789

1209

riduzione per sinergie con altri commerci (-30%)

-

237

363

TOTALE

552

846

Un volume di traffico di questa ampiezza è

suscettibile di generare le seguenti immissioni ed emissioni atmosferiche (calcolazione

elaborata dalla SPAAS a richiesta del tribunale):

Immissione

Immissione

limite OIAt

senza nuovi

Aumento

Emissioni

totale

µg/m3

posteggi

immissioni

(ton/a)

µg/m3

Io (µg/m3)

P(µg/m3)

r (100 m)

36

30

36

0.138

3

0.1334

36

30

36

0.217

2

0.1334

36

30

36

0.340

1

0.1334

37

30

36

0.534

0

0.1334

36

30

36

0.340

1

0.1334

36

30

36

0.217

2

0.1334

36

30

36

0.138

3

0.1334

I dati esposti, frutto di calcoli basati su

parametri riferiti al 2007 e sul programma HBEFA 2.1., dimostrano che l'aumento

massimo delle immissioni di NO2 è appena superiore a 0.5 µg/m3, un incremento dunque poco significativo per rapporto al valore limite

di 30 µg/m3

fissato dall'OIAt (DTF 119 Ib 480 consid. 5e). Anche l'incidenza delle emissioni

si situa ad un livello tutto sommato trascurabile, ove solo si consideri che per

gli anni 2007/2008, all'interno del perimetro __________, è stato stimata un'emissione

globale di NOX di

230-240 t/anno dovuta al solo traffico stradale (fonte: studio __________).

A fronte di simili emergenze non v'è spazio

per ordinare una riduzione dei posteggi sulla scorta dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb,

anche perché il Rcpp in base al quale è stato calcolato il fabbisogno del

centro RI 1 tiene già conto del livello dell'inquinamento nella zona interessata

dall'intervento (cfr. art. 31a cpv. 3 LALPT; Rapporto 28 agosto 2003 della

commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 18

dicembre 2002 concernente la modifica della legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, in RVGC 2003-2004, vol. I, p. 693) e nella misura in cui limita gli stalli di parcheggio che possono

essere autorizzati persegue direttamente obbiettivi di protezione dell'aria propri

di un atto normativo emanato in applicazione della legislazione ambientale (URP

2000 p. 622).

4. In realtà,

l'autorità cantonale non ha nemmeno preso in considerazione l'eventualità di

ridurre il numero dei posteggi al servizio del progettato negozio RI 1, ma si è

sempre trincerata dietro una categorica opposizione al rilascio della licenza

edilizia stante il livello di inquinamento che grava sulla zona destinata ad

accogliere il nuovo centro commerciale. A torto, poiché un diniego del permesso

unicamente per ragioni ambientali non entra in linea di conto. La LPAmb è difatti una legge che istituisce dei provvedimenti, non dei divieti (DTF 125 II 129

consid. 4 con rinvii). La circostanza secondo cui nei confronti di un impianto

possono essere disposti provvedimenti tali da equivalere, di fatto, ad un divieto

di realizzazione, non muta questo principio.

4.1. Ferma questa premessa, si tratta ora di

verificare se l'ubicazione dell'impianto in una zona dove i valori limite

d'immissione fissati dall'allegato 7 OIAt risultano superati esiga l'adozione

di limitazioni più severe delle emissioni (cfr. anche art. 11 Rcpp).

Secondo l'art. 11 cpv. 3 LPAmb le

limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o

molesti. Se c'è da aspettarsi che l'impianto provochi immissioni eccessive, anche

se la limitazione preventiva delle emissioni (art. 11 cpv. 2 LPAmb) è

rispettata, l'autorità impone limitazioni completive o più severe delle

emissioni fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive (art.

5 cpv. 2 OIAt). Questa norma è tuttavia applicabile unicamente nel caso in cui

le immissioni eccessive sono provocate da un solo impianto stazionario (DTF 127

Considerandi

II 238 consid. 8b; DTF 120 Ib 436 consid. 2c/bb): condizione, questa, che in

concreto non si verifica. Se l'impianto comporta un superamento dei VLI insieme

ad altre fonti inquinanti, le limitazioni più severe delle emissioni devono

essere adottate conformemente al piano dei provvedimenti di cui i cantoni sono

tenuti a dotarsi in virtù degli art. 44a LPAmb e 31 ss. OIAt. Secondo la

giurisprudenza federale, occorre distinguere tra impianti che provocano

emissioni nella media e impianti che generano emissioni superiori alla media.

Se un impianto produce emissioni nella media, ovvero tipicamente prodotte anche

da altri impianti situati nella medesima zona di utilizzazione, in base ai

principi di coordinazione, di parità degli oneri e di uguaglianza, una limitazione

più severa delle emissioni può essere ordinata soltanto se espressamente

prevista dal piano dei provvedimenti, eventualmente previa modifica del piano

di utilizzazione (per le enunciazioni che precedono cfr. DTF 127 II 238,

consid. 8b; vedi anche DTF 124 II 272, consid. 4c/ee). Se un impianto produce

invece emissioni superiori alla media, l'autorità non è vincolata al piano dei

provvedimenti, ma può adottare anche misure fondate direttamente sugli art. 11

cpv. 3 e 12 LPAmb. È però necessario che rispettino il principio della parità

di trattamento e della proporzionalità (DTF 119 Ib 489 consid. 7; URP 1992 p. 202; Wolf, Führt übermässige Luftverschmutzung zu

Baubeschränkungen und Auszonungen?, URP 1991 p. 79; STA 52.95.330 del 25 settem-bre

1995, consid. 3.1.4. p. 11).

4.2

In applicazione degli art. 44a LPAmb e 31 ss.

OIAt, nel 1991 il Consiglio di Stato ha adottato il piano di risanamento

dell'aria, composto da una prima serie di misure per ridurre od eliminare le

emissioni eccessive. Tale piano è poi stato completato nell'ottobre del 1992

con un secondo pacchetto di disposizioni. Il nuovo piano risanamento dell'aria

2007-2016 è stato adottato dal Consiglio di Stato il 12 giugno 2007,

posteriormente dunque alla decisione di diniego della licenza edilizia 11

luglio 2006 resa dal RI 1 ed all'emanazione del giudizio governativo 27 marzo

2007.

qui impugnato. La fattispecie va dunque esaminata alla luce del PRA 91-92

(Scolari, Commentario, n. 707 ss. ad art. 2 LE; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 3a ad art. 61 PAmm), anche perché il PRA

2007-2016 non ha ancora dato luogo ad atti normativi che possano concretamente

influire sull'esito del presente giudizio.

Per quanto qui interessa, la scheda dei

provvedimenti P12 prescrive che le norme contenute nei piani regolatori circa

il numero di posteggi richiesto per il rilascio delle licenze edilizie dovranno

essere adeguate alle finalità contenute nella LPAmb e nell'OIAt e stabilire

quote minime e massime per i posteggi, tenendo conto anche dell'accessibilità

della zona stessa tramite mezzi di trasporto pubblici. Questo provvedimento

tende a diminuire, a medio-lungo termine, il volume di traffico privato, permettendo

una diminuzione delle emissioni. La stessa finalità di contenimento del volume

di traffico privato - e pertanto delle emissioni - è perseguita dalla scheda

dei provvedimenti P17, specificatamente dedicata alla costruzione di edifici e

impianti con rilevante incidenza sull'organizzazione territoriale, la quale

stabilisce che l'autorizzazione cantonale per l'edificazione e l'ampliamento di

grossi centri commerciali è rilasciata di regola solo se tali centri sono

serviti da un efficiente servizio di trasporto pubblico atto a soddisfare

un'ampia quota delle esigenze di trasporto. Nella stessa si sottolinea che

l'applicazione di tale provvedimento, contemplato dalla LALPT, ha luogo

nell'ambito della procedura pianificatoria e di quella di rilascio del permesso

di costruzione.

L'esame della scheda dei provvedimenti P12

non può essere disgiunto, per i centri commerciali, da quello della scheda P17,

non solo perché quest'ultima persegue, per questa specifica categoria di

impianti, le stesse finalità, ma addirittura costituisce una condizione

imprescindibile per permetterne l'attuazione. In effetti, nell'ottica della

protezione dell'aria, la limitazione del numero dei posteggi è efficace solo

nella misura in cui è accompagnata da collegamenti efficaci ed attrattivi

mediante mezzi di trasporto pubblici. In difetto di questo provvedimento i

clienti, costretti a ricorrere all'automobile, provocherebbero lo stesso traffico

individuale verso il centro commerciale, a questo punto insufficientemente

dotato di posteggi. Il risultato può essere solo un incremento

dell'inquinamento atmosferico dovuto, in primo luogo, all'allungamento del

tempo di attesa (e di circolazione del veicolo) necessario per trovare un

posteggio libero (cfr. consid. 3.2. che precede con rinvii; inoltre RDAT

II-1995 n. 67 consid. 4d, p. 186, pure con rinvii).

4.3

Il PR di __________ del 1977, con

modifiche approvate dal Consiglio di Stato il 29 settembre 1999, non prevede una

regolamentazione particolare per l'allestimento di posteggi al servizio di

centri acquisti (cfr. art. 48, riferito al numero minimo di posteggi da

approntare in caso di costruzione di abitazioni, laboratori, fabbriche, depositi,

alberghi, motels, ristoranti e bar). Le NAPR (art. 41bis) contemplano invece un

apposito disciplinamento delle grandi superfici di vendita e esposizione,

inapplicabile alla fattispecie sia perché concernente l'edificazione di centri

acquisti con una superficie utile lorda di vendita superiore a 1'000 mq (RI 1 =

997.

mq), sia perché in ogni modo superato dal Rcpp, che ne ha provocato la decadenza

(vedi art. 31a cpv. 5 LALPT). La scheda dei provvedimenti P12 si è quindi

tradotta nei disposti di cui all'art. 31a LALPT e 1 ss. Rcpp. Norme che nella

misura in cui fissano il numero dei posteggi anche in funzione della qualità

del servizio di trasporto pubblico rispondono pure alle esigenze poste dalla scheda

dei provvedimenti P17. Quest'ultima ha peraltro trovato un riscontro legale,

vincolante nei confronti dei privati, all'art. 71 lett. d LALPT (già art. 68

LALPT), il quale subordina il rilascio della licenza edilizia per edifici o

impianti con rilevante incidenza sull'organizzazione territoriale - in

particolare per centri di acquisto-vendita con una SUL di almeno 1'000 mq (art.

71a cpv. 1 LALPT) - alla condizione che sia garantita un'adeguata accessibilità

con mezzi di trasporto pubblici o collettivi, requisito che il progetto RI 1

adempie e che in futuro verrà ancor maggiormente soddisfatto con il

rinnovamento della stazione FFS e l'allacciamento al servizio ferroviario TILO.

Si deve pertanto concludere che nella misura

in cui le schede P12 e P17 del PRA 91-92 hanno dato luogo all'emanazione di

prescrizioni che il progetto in discussione rispetta, non sussistono le

premesse per ordinare l'esecuzione di meno di 105 posteggi sulla scorta del

piano di risanamento dell'aria.

4.4

Resta ancora da esaminare se l'impianto costituisce una

fonte di emissioni superiore alla media, che impone di ricorrere a

provvedimenti fondati direttamente sugli art. 11 cpv. 3 e 12 cpv. 2 della LPAmb

(DTF 124 II 272, consid. 4a). Stando alla giurisprudenza del Tribunale

federale, la distinzione tra emissioni medie ed emissioni superiori alla media

non va effettuata in termini astratti, sulla scorta di cifre assolute o

percentuali, bensì con riferimento alla zona di utilizzazione interessata (DTF

124.

II 272, consid. 4c/ee). Nella sentenza appena citata, la Corte federale ha

esaminato la compatibilità ambientale di un centro commerciale dotato di 422

posteggi previsto all'interno di una zona del centro cittadino di Schlieren

caratterizzata da residenze, attività commerciali ed artigianali poco moleste.

Il Tribunale ha osservato che l'inquinamento atmosferico generato dal traffico

indotto fosse superiore a quello mediamente riconducibile alle altre attività

praticate all'interno della medesima zona.

Nel caso di specie invece, non si può di certo affermare che

il negozio della RI 1 sia atto a provocare emissioni superiori alla media. Dotato

di una superficie di vendita di 997 mq con 105 posteggi, insediato in una zona

industriale nevralgica che ospita tra l'altro centri commerciali di notevoli

dimensioni (__________ecc.) e nella quale non sono ammessi insediamenti

residenziali (vedi art. 41 NAPR di __________), l'emporio della ricorrente non rientra

con certezza nel novero delle attività commerciali di ampiezza tale da generare

emissioni superiori alla media (cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.3 e rinvii). Un

inasprimento delle emissioni fondato sugli art. 11 cpv. 3 e 12 LPAmb è pertanto

escluso.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la risoluzione

11.

luglio 2006 del CO 1 assieme a quella del Consiglio di Stato che la conferma

e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasci all'istante la

licenza richiesta, alla condizione di realizzare 105 posteggi.

Date le

circostanze, non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili di

entrambe le sedi vanno invece poste a carico dello Stato, ai cui servizi è

imputabile il diniego del permesso che ha indotto la RI 1 ad adire tutte le autorità di ricorso cantonali (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le disposizioni di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. le

decisioni 27 marzo 2007 (n. 1666) del Consiglio di Stato e 11 luglio 2006 del CO

1 sono annullate;

1.2. gli atti sono

rinviati al CO 1 affinché rilasci alla RI 1 il permesso oggetto della domanda

di costruzione 3 marzo 2006, alla condizione di realizzare 105 posteggi.

2. Non si

prelevano spese, né tassa di giudizio.

3. Lo Stato

verserà alla RI 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

5. Intimazione

a:

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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