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Decisione

52.2007.132

Consorzio per opere di interesse generale

14 marzo 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i principali fruitori della medesima. Quest'ultimi beneficerebbero dunque di un

vantaggio particolare ai sensi dell'art. 4 LCons, che ne impone il consorziamento.

Sostiene inoltre di essere una persona

giuridica di diritto privato e di non poter essere dunque inclusa in un

consorzio costituito esclusivamente da enti pubblici.

Da ultimo, contesta la legittimità del provvedimento litigioso laddove prevede

l'assunzione da parte del nuovo consorzio del disavanzo d'esercizio accumulato

dal vecchio consorzio.

E. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Dipartimento del territorio, divisione delle

costruzioni, adducendo una serie di argomenti, di cui si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

Dal canto loro il CO 4, il CO 3, il CO 1 e il CO 2 si sono rimessi al giudizio

di questo tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data (art. 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio

all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv.

1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

procedere all'assunzione delle prove richieste dalla ricorrente, che non appaiono

atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti di rilievo

per il presente giudizio (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. La

dichiarazione di pubblica utilità delle opere pronunciata dal Consiglio di Stato

il 9 marzo 2005 in applicazione dell'art. 8 LCons è cresciuta in giudicato; il

ricorso, inoltrato dinanzi al Gran Consiglio giusta l'art. 10 cpv. 1 LCons dalla

stessa RI 1, è difatti stato respinto da quest'ultima autorità il 6 novembre

2006.

La presente vertenza concerne dunque unicamente la partecipazione dell'insorgente

al nuovo consorzio e l'assunzione da parte di quest'ultimo del disavanzo

d'esercizio accumulato dal vecchio consorzio.

2.2

Giusta l'art. 1 LCons i laghi, i fiumi, i torrenti e gli altri corsi

d'acqua del Cantone devono essere sistemati e corretti con opere adatte (cpv.

1); devono pure essere eseguite le opere di premunizione, consolidamento,

piantagione ed imboschimento necessarie per prevenire od arrestare gli scoscendimenti,

le frane e le valanghe (cpv. 2). Qualora da queste opere derivi vantaggio a

tutta la collettività o a più di un interessato e sia inoltre riconosciuta la

loro pubblica utilità, esse dovranno essere eseguite e mantenute a mezzo ed a

spese dei consorzi (art. 3 cpv. 1 LCons). Nel caso di opere di interesse

generale, dovranno far parte del consorzio tutti i comuni, gli altri enti

pubblici e le aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende private che

esercitano un'attività di interesse generale, ai quali dalle opere derivi un

vantaggio (art. 4 cpv. 1 LCons). Nel caso invece di opere di prevalente

interesse particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati e le persone

giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, ai quali dalle opere derivi un

vantaggio particolare (art. 4 cpv. 2 LCons). Le spese saranno ripartite tra i

membri del consorzio in proporzione al vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1

LCons).

Giusta l'art. 29 LCons, quando l'interesse pubblico lo richiede, il Consiglio

di Stato può, su richiesta di uno o più interessati o d'ufficio, decretare

l'istituzione di consorzi obbligatori per l'esecuzione di qualsivoglia altra

opera che già non sia contemplata dall'art. 1 LCons.

3.

3.1. Come

esposto in narrativa, la ricorrente si duole innanzitutto della violazione del principio

di uguaglianza (art. 8 Cost.) per il motivo che non sono stati chiamati a far

parte del nuovo consorzio i proprietari di tutti i fondi serviti dalla strada in

questione. Rileva a questo proposito come siano soprattutto le varie aziende

private disseminate sul territorio del __________ a fruire di tale opera viaria.

In quanto portatrici di un interesse particolare prevalente ai sensi dell'art.

4.

cpv. 2 LCons, esse dovrebbero a loro volta partecipare alla manutenzione di

questa infrastruttura.

3.2

La

censura dev'essere respinta. Il consorzio in esame è indubbiamente finalizzato

alla manutenzione di un'opera di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 cpv.

1.

LCons, che procura vantaggi non soltanto ai proprietari dei fondi serviti

dalla medesima, ma addirittura all'intera comunità, la quale dispone attraverso

tale strada di una via d'accesso ad un vasto comprensorio che ospita numerosi

insediamenti soprattutto artigianali, industriali e di servizio. Tale

circostanza è stata riconosciuta anche dalla stessa ricorrente nel suo

ricorso/opposizione del 6 maggio 2005 laddove essa ha affermato che "gli

interessi generali per tale arteria depongono quindi senz'altro per una sua

pubblica utilità" (cfr. punto 2, pag. 3). È quindi a giusto titolo

che, distanziandosi dall'ipotesi contemplata dal cpv. 2 di detta disposizione,

il Governo non vi ha incluso tutti i proprietari dei vari fondi ubicati lungo

il suo tracciato, ma si è limitato ad esigere la partecipazione degli enti

pubblici e delle aziende pubbliche e private esercitanti un'attività di

interesse generale, che comunque traggono a loro volta un vantaggio dall'arteria

viaria in questione. L'esclusione dei privati serviti da quest'ultima

infrastruttura stradale non è dunque stata decisa senza alcun valido motivo,

come sostenuto nel gravame, ma in ossequio ad una chiara disposizione di legge,

introdotta allo scopo di permettere l'istituzione di enti non eccessivamente

appesantiti nei loro apparati burocratici e amministrativi dall'elevato numero

di partecipanti anche laddove l'interesse per le opere consortili coinvolge una

vasta cerchia di soggetti (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 3013 del 22

gennaio 1986 concernente la revisione parziale della legge sui consorzi del 21

luglio 1913, pag. 1). Ciò non toglie comunque che i vari proprietari fondiari che

non sono stati chiamati a far parte del consorzio litigioso potranno ugualmente

essere tenuti a partecipare finanziariamente al medesimo, essendo in questi

casi data la facoltà per i comuni consorziati di prelevare nei loro confronti

dei contributi in applicazione della legge sui contributi di miglioria (art. 5

cpv. 2 LCons).

4.

L'insorgente sostiene poi che, in quanto persona giuridica di diritto

privato, essa non possa venire inclusa in un consorzio formato unicamente da

enti pubblici.

Anche questo argomento non può essere condiviso. Innanzitutto va detto che l'RI

1.

è un'ex azienda municipalizzata che, in virtù dell'art. 2a della legge sulla

municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP), è stata

trasformata pochi anni or sono in una società anonima, il cui capitale

azionario è comunque interamente detenuto dal comune di __________, come è

stato esplicitamente ammesso nel gravame. A tutt'oggi la ricorrente è pertanto

ancora un'azienda pubblica e in quanto tale rientra tra i soggetti giuridici

che possono essere chiamati a partecipare ad un consorzio per opere d'interesse

generale, istituito sulla base dell'art. 4 cpv. 1 LCons. Il semplice fatto che la

stessa abbia assunto oggi la forma di una persona giuridica di diritto privato

non basta a ribaltare tale conclusione.

A prescindere da questo aspetto, si deve comunque ammettere che la ricorrente svolge

un'attività di interesse generale, avendo quale scopo societario principale la

produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia a enti

pubblici, società e privati. Per questo motivo, anche nel caso in cui la si

volesse considerare alla stregua di un'azienda privata, essa non potrebbe pretendere

di venir esclusa dal nuovo ente, visto che, come esposto in precedenza (consid.

2.

), l'art. 4 cpv. 1 LCons prevede un obbligo di partecipazione anche per

questa specifica categoria di soggetti giuridici.

Pacifico è poi il fatto che, in quanto proprietaria di una centrale elettrica

raggiungibile attraverso la strada di collegamento del __________, l'insorgente

tragga da quest'opera un certo vantaggio.

5.5.1

Da ultimo, la ricorrente si duole del fatto che il Consiglio di

Stato abbia deciso di far assumere al nuovo consorzio il disavanzo d'esercizio

accumulato al 31 dicembre 2006 dal vecchio consorzio, per una somma di fr. 267'316,65,

da cui dovrà essere dedotto l'importo di fr. 100'000.- che il Cantone intende

mettere a disposizione.

Afferma che tale disavanzo avrebbe dovuto essere riequilibrato dai membri del

vecchio consorzio, visto per di più che essi hanno mantenuto il diritto di

utilizzare la strada in questione senza alcun ulteriore onere. Sostiene che su

questo punto la soluzione praticata dal Governo è sprovvista di base legale,

non è sorretta da alcun interesse pubblico ed è lesiva del principio della

proporzionalità e del divieto di retroattività.

5.2

Tali critiche sono nella loro sostanza

fondate. In particolare occorre rilevare che la decisione del Consiglio di

Stato di accollare al nuovo consorzio il disavanzo d'esercizio accumulato dal

vecchio non sia sorretta da alcuna base legale. D'altra parte sia il Consiglio

di Stato, che il Dipartimento del territorio hanno giustificato il querelato

provvedimento, invocando in sostanza ragioni di mera praticità, le quali però

non bastano a supplire all'assenza di un valido fondamento legale, che permetta

di derogare al principio, ancorato all'art. 5 cpv. 1 LCons, secondo cui le

spese devono essere ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al

vantaggio che loro deriva. La soluzione prevista dal Governo determina infatti

che gran parte dei membri del vecchio consorzio vengano liberati dai loro obblighi

contributivi maturati in passato, mentre che i membri del nuovo ente, oltre a

conservare la quota del debito d'esercizio già a loro carico, si trovino a

dover contribuire anche per dei vantaggi di cui hanno beneficiato altri.

Il richiamo, contenuto nella risposta del Dipartimento del territorio, alla

sentenza resa il 18 ottobre 2000 da questo tribunale nella causa comune di __________

c. __________ (inc. n. 52.2000.156) è inconferente. In tale occasione, il Tribunale

cantonale amministrativo si è infatti limitato a stabilire che, dal momento che

l'art. 28 LCons attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di sciogliere

un consorzio in forza di uno speciale decreto, alla medesima autorità

dev'essere pure riconosciuto il compito di statuire in merito all'attribuzione delle

proprietà del consorzio disciolto. Nulla per contro può essere desunto da tale

decisione in merito alle modalità di liquidazione del disavanzo d'esercizio

accumulato da un ente destinato ad essere dissolto.

Su questo punto la decisione impugnata non può dunque essere tutelata.

6.

6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso è dunque parzialmente

accolto, annullando la decisione governativa impugnata limitatamente al punto

n. 7 del suo dispositivo, inerente all'assunzione da parte del nuovo consorzio

del disavanzo d'esercizio accumulato dal vecchio consorzio. Per il resto il gravame

è respinto, ragione per la quale la partecipazione della ricorrente al nuovo

ente consortile per la manutenzione della strada del __________ è confermata.

6.2

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente proporzionalmente

al suo grado di soccombenza, ritenuto che il Cantone ne va esente in quanto

comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi

particolari (art. 28 PAmm).

Quest'ultimo verserà all'insorgente, patrocinata da un avvocato iscritto nel

relativo albo cantonale, un importo ridotto a titolo di indennità per

ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 Cost; 1, 3, 4, 5, 8, 29, 32 LCons; 3,

18, 28, 31, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione 27 marzo 2007

(n. 1592) con cui il Consiglio di Stato ha istituito il nuovo consorzio per la

manutenzione della strada del __________ è confermata, tranne per quanto

attiene al punto n. 7 del suo dispositivo che è annullato.

2. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr.

500.-.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alRI 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe

le sedi.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

5. Intimazione

a:

;

;

;

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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