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Decisione

52.2007.135

Revoca di un permesso di dimora - irricevibilità del ricorso

19 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.135

Data decisione, Autorità:

19.08.2007, TRAM

Titolo:

Revoca di un permesso di dimora - irricevibilità del ricorso

COMPETENZA

ESAME D'UFFICIO

PERMESSO DI DIMORA

REVOCA

art. 8 CEDU

art. 17 cpv. 2 LDDS

art. 83 let. c cf. 2 LTF

Incarto n.

52.2007.135

Lugano

19 agosto

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 aprile 2007 di

RI 1 6900 Lugano,

patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 27 marzo 2007 (n. 1681) del Consiglio

di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

decisione 8 febbraio 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi

e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

viste le risposte:

- 2 maggio 2007 del

Dipartimento delle istituzioni,

- 2 maggio 2007 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il cittadino serbo RI 1 (1983) si è

sposato il 4 luglio 2004 nel proprio Paese d'origine con la connazionale I__________

(1983), titolare di un permesso di dimora annuale in Svizzera;

che l'11 agosto 2005 il ricorrente è stato

autorizzato a entrare nel nostro Paese per vivere insieme alla moglie

nell'ambito della normativa in materia di ricongiungimento familiare (art. 38 e

39 OLS) e a tale scopo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale,

in seguito rinnovato fino al 7 agosto 2007;

che il 1° dicembre 2006 l'interessato ha chiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (URS) la modifica

dei dati relativi al suo indirizzo, indicando di essersi trasferito da __________

a __________ in un appartamento di un locale e mezzo adibito per una persona;

che il 1° febbraio 2007 I__________ ha informato l'URS che dal 27 novembre 2006 non faceva più

comunione domestica con il marito, che da allora non aveva più avuto sue

notizie e che era sua intenzione divorziare dallo stesso;

che, fondandosi sulle premesse emergenze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto che la

separazione dei coniugi __________ fosse definitiva e l'8 febbraio 2007 ha pertanto ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 marzo successivo per la

lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS);

che con giudizio 27

Considerandi

marzo 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ritenendo che vi fossero gli estremi per

revocare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e

che la decisione impugnata fosse conforme al principio della proporzionalità;

che contro la predetta pronunzia

governativa, RI 1 si aggrava

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e

postulando l'effetto sospensivo al gravame;

che il ricorrente contesta di richiamarsi al

matrimonio in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione di

fatto dalla moglie è dovuta a una crisi passeggera e la loro riconciliazione

imminente;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

considerato, in

diritto

che in materia di diritto degli stranieri la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai

gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto

nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso

ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.

, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii);

che la presente vertenza non concerne

tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso;

che in questo ambito, il Tribunale federale

ha già avuto modo di considerare che il provvedimento è impugnabile mediante

rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione

continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007,

consid. 1.1.;2C_21/2007 del 16.4.2007, consid. 1.2.);

che in concreto il permesso di dimora di RI

1, revocato dal dipartimento,

era valido fino al 7 agosto 2007;

che l'autorizzazione

di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è pertanto scaduta durante la procedura

ricorsuale: dato che egli non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare

tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto;

che il giudizio impugnato non concerne

tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di

rinnovare al qui ricorrente il permesso di dimora di cui era titolare: occorre

dunque esaminare se il ricorso in materia di diritto pubblico sia ricevibile sotto

questo profilo;

che l'interessato non può prevalersi di una

disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da

cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;

che non esiste infatti alcun trattato tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia (o la ex Repubblica federale

socialista di Iugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;

che il ricorrente non può prevalersi nemmeno

dell'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, secondo cui lo straniero sposato con una

persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla

proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, in quanto

egli vive separato di fatto dalla moglie dal dicembre 2006 e da allora egli non ha mai apportato la prova di

aver ricomposto la comunione domestica con la stessa;

che tale disposizione non gli dà pertanto

diritto a conservare il permesso di soggiorno, dal momento che l'unione

coniugale deve infatti sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr.

"Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del

lavoro", n. 631, emanate dall'UFM, stato maggio 2006);

che l'ammissibilità del gravame non può

essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della protezione della vita familiare garantita

da tale disposto, ritenuto che vive separato dalla consorte da oltre 8 mesi;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di

competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di

ulteriore disamina;

che tassa e spese di giustizia sono poste a

carico della parte soccombente (art. 28 PAmm);

che con l'emanazione del presente giudizio,

la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto

(art. 47 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 1, 4, 9, 17 LDDS;

8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 47, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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