52.2007.135
Revoca di un permesso di dimora - irricevibilità del ricorso
19 agosto 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.135
Data decisione, Autorità:
19.08.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora - irricevibilità del ricorso
COMPETENZA
ESAME D'UFFICIO
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
art. 8 CEDU
art. 17 cpv. 2 LDDS
art. 83 let. c cf. 2 LTF
Incarto n.
52.2007.135
Lugano
19 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 2007 di
RI 1 6900 Lugano,
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 27 marzo 2007 (n. 1681) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 8 febbraio 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 2 maggio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 2 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il cittadino serbo RI 1 (1983) si è
sposato il 4 luglio 2004 nel proprio Paese d'origine con la connazionale I__________
(1983), titolare di un permesso di dimora annuale in Svizzera;
che l'11 agosto 2005 il ricorrente è stato
autorizzato a entrare nel nostro Paese per vivere insieme alla moglie
nell'ambito della normativa in materia di ricongiungimento familiare (art. 38 e
39 OLS) e a tale scopo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale,
in seguito rinnovato fino al 7 agosto 2007;
che il 1° dicembre 2006 l'interessato ha chiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (URS) la modifica
dei dati relativi al suo indirizzo, indicando di essersi trasferito da __________
a __________ in un appartamento di un locale e mezzo adibito per una persona;
che il 1° febbraio 2007 I__________ ha informato l'URS che dal 27 novembre 2006 non faceva più
comunione domestica con il marito, che da allora non aveva più avuto sue
notizie e che era sua intenzione divorziare dallo stesso;
che, fondandosi sulle premesse emergenze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto che la
separazione dei coniugi __________ fosse definitiva e l'8 febbraio 2007 ha pertanto ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 marzo successivo per la
lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS);
che con giudizio 27
Considerandi
marzo 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ritenendo che vi fossero gli estremi per
revocare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e
che la decisione impugnata fosse conforme al principio della proporzionalità;
che contro la predetta pronunzia
governativa, RI 1 si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e
postulando l'effetto sospensivo al gravame;
che il ricorrente contesta di richiamarsi al
matrimonio in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione di
fatto dalla moglie è dovuta a una crisi passeggera e la loro riconciliazione
imminente;
che all'accoglimento del gravame si
oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto
nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso
ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.
, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii);
che la presente vertenza non concerne
tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso;
che in questo ambito, il Tribunale federale
ha già avuto modo di considerare che il provvedimento è impugnabile mediante
rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione
continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007,
consid. 1.1.;2C_21/2007 del 16.4.2007, consid. 1.2.);
che in concreto il permesso di dimora di RI
1, revocato dal dipartimento,
era valido fino al 7 agosto 2007;
che l'autorizzazione
di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è pertanto scaduta durante la procedura
ricorsuale: dato che egli non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare
tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto;
che il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di
rinnovare al qui ricorrente il permesso di dimora di cui era titolare: occorre
dunque esaminare se il ricorso in materia di diritto pubblico sia ricevibile sotto
questo profilo;
che l'interessato non può prevalersi di una
disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da
cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;
che non esiste infatti alcun trattato tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia (o la ex Repubblica federale
socialista di Iugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;
che il ricorrente non può prevalersi nemmeno
dell'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, secondo cui lo straniero sposato con una
persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, in quanto
egli vive separato di fatto dalla moglie dal dicembre 2006 e da allora egli non ha mai apportato la prova di
aver ricomposto la comunione domestica con la stessa;
che tale disposizione non gli dà pertanto
diritto a conservare il permesso di soggiorno, dal momento che l'unione
coniugale deve infatti sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr.
"Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del
lavoro", n. 631, emanate dall'UFM, stato maggio 2006);
che l'ammissibilità del gravame non può
essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della protezione della vita familiare garantita
da tale disposto, ritenuto che vive separato dalla consorte da oltre 8 mesi;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di
competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di
ulteriore disamina;
che tassa e spese di giustizia sono poste a
carico della parte soccombente (art. 28 PAmm);
che con l'emanazione del presente giudizio,
la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto
(art. 47 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 1, 4, 9, 17 LDDS;
8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 47, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster