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Decisione

52.2007.136

Adozione di misure antincendio in un albergo esistente prima dell'entrata in vigore degli articoli relativi alla polizia del fuoco nella legge edilizia; provvedimenti necessari per rendere accettabile

1 giugno 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti elencati dettagliatamente nella perizia dell'ing. __________.

B. Con

giudizio 20 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine in questione,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Con succinta motivazione, il Governo ha in

sostanza ritenuto che le misure indicate dal perito fossero giustificate, in

quanto necessarie per garantire l'incolumità degli utenti dello stabile.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente rileva anzitutto che,

trattandosi di uno stabile esistente al momento dell'entrata in vigore degli

art. 41a-41g LE, la valutazione dei rischi d'incendio andrebbe fatta in base al

diritto vigente al momento del rilascio della licenza edilizia. Applicabile per

valutare il rischio d'incendio sarebbe in particolare la legge sulla polizia

del fuoco del 1949 (vLPF). Le norme entrate successivamente in vigore non gli

sarebbero invece opponibili. Le misure indicate dal perito servirebbero a porre

l'edificio in consonanza con il nuovo diritto ed a conseguire il certificato

antincendio. Per adeguare l'edificio alle esigenze della vLPF, riducendo il

rischio d'incendio ad un livello accettabile, sarebbero sufficienti misure meno

incisive, che andrebbero individuate in base ad una nuova perizia.

L'ordine, obietta, sarebbe comunque

inadeguato anche perché impone tempi eccessivamente brevi e non tiene

debitamente conto delle necessità d'esercizio dell'albergo.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva del ricorrente è certa ed incontestata (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza

contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche

fissate dal Consiglio di Stato. Sono applicabili, dispone l’art. 44c cpv. 1

RLE, le prescrizioni di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel

settore specifico dal Concordato intercantonale concernente l’eliminazione

degli ostacoli tecnici al commercio. Nei campi specifici, sono pure applicabili

le normative emanate dalle Associazioni professionali riconosciute di cui

all’allegato 3. I materiali e le parti della costruzione, i prodotti per gli impianti

e gli impianti per la sicurezza devono essere certificati da un ente accreditato

a livello federale.

Gli edifici di uso collettivo, quali istituiti

di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure gli edifici

di grande mole, le costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti

e gas, devono essere progettati e realizzati conformemente alle norme tecniche

in materia emanate dal Consiglio di Stato. La conformità deve essere comprovata

da un attestato rilasciato da un tecnico accreditato e da un successivo

certificato di collaudo a costruzione ultimata (art. 44d cpv. 3 e 4 LE).

2.2. Gli edifici e gli impianti esistenti

prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1° gennaio 1997: cfr. BU

96, 735), dispone l’art. 41g cpv. 1 LE, sono invece soggetti al diritto

precedente. Queste opere sfuggono di principio alle nuove disposizioni. Devono

essere adeguate solo in caso di riattamento, di trasformazione, di ricostruzione

o di ampliamento (art. 41g cpv. 2 LE).

Per "diritto precedente", contrariamente

a quanto pretende l'insorgente sulla base di un'indicazione dottrinale (Marco

Lucchini, Compendio di diritto edilizio, pag. 174 in fine), non è da intendere

il diritto in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia, ma l'art.

13 dell'abrogata legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949 (LPF 1949;

BU 1949, 135), che abilitava il municipio ad intervenire d’ufficio nei

confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure

necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione. Accreditando

la tesi del succitato autore, si impedirebbe altrimenti all'autorità comunale di

ordinare la messa in sicurezza degli stabili più vecchi, che non hanno magari

mai ottenuto una licenza perché costruiti in epoca remota e che presentano i

maggiori rischi d'incendio.

In quest'ottica, l'art. 44g cpv. 1 RLE

impone al proprietario degli edifici e degli impianti di cui all'art. 44d

(recte: 41g) LE, realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale

pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare

i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio

residuo.

3. 3.1. Nel

caso concreto, l'albergo __________ esiste dal 1954. Si tratta dunque di una

costruzione preesistente all'entrata in vigore degli art. 41a-41g LE, che, in

quanto tale, è soggetta al diritto anteriore, ovvero all'art. 13 vLPF. Sfugge

alle nuove disposizioni. Ad essa torna in particolare applicabile l’art. 44g

cpv. 1 RLE appena citato. Nella misura in cui costituisce un reale pericolo per

le persone e le cose, non si può quindi esigere che venga resa integralmente

conforme alle prescrizioni vigenti in materia d'incendi. Si può soltanto

pretendere che vengano adottati i provvedimenti necessari per rendere

accettabile il rischio residuo.

3.2. La perizia allestita dall'ing. __________,

su incarico dello stesso ricorrente, ha anzitutto rilevato l'esistenza di un effettivo,

consistente (alto) pericolo per le persone derivante dalla mancanza di

segnalazioni e protezioni delle vie di fuga. Significativo (medio/ alto) è pure

stato valutato il pericolo derivante per l'edificio dalla mancanza di

compartimentazioni stagne. Il pericolo per il contenuto dell'albergo è invece

stato giudicato di minor entità. Nemmeno l'insorgente contesta queste deduzioni.

È quindi di principio data la premessa

dell'art. 44g cpv. 1 RLE che abilita il municipio ad ordinare provvedimenti

volti ad eliminare le cause di pericolo.

3.3. Individuati e valutati i rischi

d'incendio, il perito ha elaborato un concetto di protezione contro l'incendio

Considerandi

(cfr. perizia punto 4.3 pag. 9), volto a realizzare quelle misure atte a

ridurre il rischio di danni rilevanti ad un livello definito come normalmente

accettabile, in particolare:

- garantendo un rapido intervento grazie alla precoce scoperta

dei principi d'incendio con l'installazione di un impianto di rilevazione

d'incendio a sorveglianza totale;

- garantendo la sicura e veloce evacuazione delle persone ai

piani compartimentando il vano scala centrale e sostituendo i rivestimenti

delle vie di fuga (pavimenti, tende ecc.) con rivestimenti IC 5.2 o superiore;

- garantendo agibili fino all'aperto le US e le vie di fuga

necessarie per la sicurezza delle persone;

- completando l'installazione di apparecchi di spegnimento cosiddetti

"normali" (posti di spegnimento, estintori, ecc.);

- migliorando l'evacuazione del fumo in caso d'incendio;

- sensibilizzando il proprietario e/o gestore alle misure

preventive e creando un'organizzazione d'intervento efficiente durante

la presenza del personale.

3.4

Fatta questa premessa, il perito ha in

seguito verificato la conformità dell'albergo con le vigenti prescrizioni

antincendio, ponendo in risalto i difetti ed indicando i provvedimenti da adottare

per eliminarli. Su richiesta del municipio, l'ing. __________ ha successivamente

suddiviso le manchevolezze riscontrate in due categorie, allestite in base alla

gravità del difetto.

Senza profondersi in un particolare sforzo

di elaborazione, con la decisione impugnata il municipio si è limitato a trasformare

questo elenco in un ordine di risanamento, fissando un termine di tre mesi per

l'eliminazione dei difetti gravi ed un termine di sei mesi per i difetti meno

gravi. L'autorità comunale ha così ad esempio disposto quanto segue:

·

Tromba scale/atri

scale:

o

Scale aperte non

possibili

o

Rivestimenti

incombustibili per pareti e soffitti: eliminare rivestimenti combustibili e

sostituirli con rivestimenti IC 5.2 o superiore;

o

Rivestimenti pavimento

e gradini I.C. (indice di combustibilità) min. 5.2 (autoestinguente)

Formulazione, questa, che non permette di

stabilire con la dovuta certezza se, oltre all'eliminazione dei rivestimenti

incombustibili delle pareti e dei soffitti, il municipio abbia inteso imporre

al ricorrente anche di adeguare anche i rivestimenti del pavimento e dei gradini.

Analoghe considerazioni valgono per la successiva

disposizione:

·

Vie di fuga e uscite

di sicurezza:

Sono ammesse nelle vie di fuga solo porte a

battente.

Tutte le porte US o sulle vie di fuga

devono aprirsi nella direzione di fuga.

Larghezza minima delle porte US: min. 90 cm

Le US e vie di fuga devono essere sempre

libere da materiale o mobilio.

Tutte le porte che danno all'esterno (US)

non possono risultare chiuse a chiave e devono essere facilmente e

immediatamente apribili in caso di emergenza. Adottare dispositivi antipanico

(es. pomello esterno e maniglia interna, ecc.).

Ristorante: limitare la capienza a 100

posti o creare nuova US di sicurezza sostituendo con porte a battente le porte

scorrevoli.

Disposizione, anche questa, che non permette

di dedurre con la necessaria precisione se ed eventualmente quali ulteriori provvedimenti

il municipio intenda imporre al ricorrente oltre alla limitazione della

capienza del ristorante od alla creazione di un'uscita di sicurezza con porte a

battente.

L'elenco delle imprecisioni potrebbe

continuare, ma questo tribunale si ferma qui, poiché non rientra nei suoi

compiti sopperire alle palesi mancanze delle istanze precedenti, individuando

nel dettaglio e con precisione quali misure debbano essere concretamente

adottate dal ricorrente per attuare un concetto di protezione dagli incendi che

renda accettabile il rischio residuo d'incendi. Spetta in primo luogo al municipio

definire in modo esatto, piano per piano, locale per locale, tutti i provvedimenti

che il ricorrente è tenuto ad adottare, non già per rendere l'albergo compiutamente

conforme alle vigenti disposizioni antincendio, bensì per rispondere alle esigenze

dell'art. 44g cpv. 1 RLE, ovvero per ridurre il rischio d'incendio nei limiti

del tollerabile. Limiti, questi, che possono comunque essere valutati facendo

riferimento alle prescrizioni in vigore.

3.5

Con il giudizio impugnato il Consiglio

di Stato si è limitato ad avallare senza alcuna particolare motivazione

l'ordine di risanamento impartito dal municipio. Esso non ha minimamente verificato

se i provvedimenti prospettati dal perito fossero destinati a porre l'albergo

in consonanza con le vigenti disposizioni antincendio o se servissero soltanto

a ridurre il rischio d'incendio nei limiti fissati dall'art. 44g cpv. 1 RLE.

Parimenti non ha nemmeno posto rimedio alle imprecisioni in cui è incorso il

municipio nella determinazione delle misure da adottare.

In quanto fondato su accertamenti carenti,

il giudizio governativo non può essere confermato. Per principio, esso va

dunque annullato conformemente all'art. 65 cpv. 2 PAmm , rinviando gli atti

all'istanza inferiore, affinché emendati i difetti, statuisca nuovamente sul

ricorso inoltratole da RI 1. Sulla base delle indicazioni del perito, tenuto

conto che è in gioco l'incolumità dei clienti e del personale dell'albergo, in

questa sede può comunque essere confermato l'obbligo di dotare l'albergo, al

più tardi entro il 15 marzo 2008, inizio della prossima stagione turistica, di

un impianto di rilevazione incendio a sorveglianza totale e degli estintori

portatili previsti dal piano allegato al referto peritale. Non si può in

effetti negare che queste misure si rendano in ogni caso necessarie per ridurre

i rischi in caso d'incendio nei limiti fissati dall'art. 44g cpv. 1 RLE. Le

altre misure, che dovranno comunque essere meglio specificate, potranno essere

eventualmente ordinate soltanto dopo aver approfondito gli accertamenti per

stabilire se siano indispensabili per attuare un concetto di protezione che

renda attuabile il rischio residuo.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione governativa impugnata nella misura in cui conferma l'ordine di

adottare i provvedimenti che vanno oltre l'obbligo di dotare l'albergo di un

impianto di rilevazione incendio a sorveglianza totale e degli estintori

portatili previsti dal piano allegato al referto peritale. Entro questi limiti

l'ordine 25 gennaio 2007 del municipio è confermato con assegnazione di un

termine sino al 15 marzo 2008 per darvi seguito. Nella misura in cui il

giudizio è invece annullato, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato,

affinché, completati gli accertamenti si pronunci nuovamente sul ricorso

inoltratogli da RI 1.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne

va esente in quanto comparso in lite per esigenze di funzione.

Il comune rifonderà all'insorgente

un'indennità per ripetibili adeguatamente ragguagliata al grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 20 marzo 2007 del

Consiglio di Stato (n. 1477) è:

1.1.

confermata nella

misura in cui conferma l'ordine 25 gennaio 2007 impartito dal municipio di CO 1

al ricorrente di dotare l'albergo __________ di un impianto di rilevazione

incendio a sorveglianza totale e degli estintori portatili previsti dal piano

n. 1 allegato al referto 20 gennaio 2007 dell'ing. __________.

§ Ad

RI 1 è assegnato un termine sino al 15 marzo 2008 per darvi seguito.

1.2.

annullata nella

misura in cui conferma gli ulteriori provvedimenti indicati dall'ordine 25

gennaio 2007 del municipio di CO 1 e pone a carico del ricorrente una tassa di

giustizia di fr. 800.-.

§ Gli

atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei

considerandi previo completamento degli accertamenti.

2. La tassa di

giustizia è a carico del ricorrente nella misura di

fr. 500.-.

3. Il comune

di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di questa istanza.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

5. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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