52.2007.137
Adozione di misure antincendio in un albergo esistente prima dell'entrata in vigore degli articoli relativi alla polizia del fuoco nella legge edilizia; provvedimenti necessari per rendere accettabile
5 giugno 2007Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.137
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, TRAM
Titolo:
Adozione di misure antincendio in un albergo esistente prima dell'entrata in vigore degli articoli relativi alla polizia del fuoco nella legge edilizia; provvedimenti necessari per rendere accettabile il rischio residuo.
POLIZIA DEL FUOCO
art. 41d LE
art. 41g LE
art. 44c RLE
art. 44g RLE
Incarto n.
52.2007.137
Lugano
5 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 aprile 2007 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 20 marzo 2007 del Consiglio di Stato
(n. 1478) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 25 gennaio 2007 con cui il municipio di CO 1 gli ha imposto di mettere
in atto nell'albergo __________ le misure antincendio previste dalla perizia
20 gennaio 2006 dell'ing. __________;
viste le risposte:
- 2 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 3 maggio 2007 del municipio
di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Analogamente
sollecitato dall'autorità comunale, il 15 dicembre 2005 il ricorrente RI 1 ha
incaricato l'ing. __________ di indicare le misure antincendio da adottare nell'albergo
__________, costruito nel 1961, al fine di ridurre il rischio residuo d'incendi
ad un livello accettabile.
Con referto 20 gennaio 2006, il perito ha
valutato il rischio residuo come segue:
-
alto per le persone (vie di fuga non
correttamente segnalate e protette);
-
medio/alto per l'edificio (compartimentazioni
non complete)
-
medio/basso per il contenuto
La perizia, allestita in base alle normative
vigenti, ha individuato una serie di mancanze, che sono state dettagliatamente
descritte. In un successivo rapporto del 23 novembre 2006, richiesto dal
municipio, il perito ha suddiviso le mancanze in due categorie a seconda della
gravità.
Con decisione 25 gennaio 2007 il municipio
ha ordinato al ricorrente di adattare l'edificio secondo un concetto di
protezione che renda accettabile il rischio residuo d'incendio, segnatamente eseguire
Fatti
i provvedimenti elencati dettagliatamente nella perizia dell'ing. __________.
B. Con
giudizio 20 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine in questione,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Con succinta motivazione, il Governo ha in
sostanza ritenuto che le misure indicate dal perito fossero giustificate, in
quanto necessarie per garantire l'incolumità degli utenti dello stabile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva anzitutto che,
trattandosi di uno stabile esistente al momento dell'entrata in vigore degli
art. 41a-41g LE, la valutazione dei rischi d'incendio andrebbe fatta in base al
diritto vigente al momento del rilascio della licenza edilizia. Applicabile per
valutare il rischio d'incendio sarebbe in particolare la legge sulla polizia
del fuoco del 1949 (vLPF). Le norme entrate successivamente in vigore non gli
sarebbero invece opponibili. Le misure indicate dal perito servirebbero a porre
l'edificio in consonanza con il nuovo diritto ed a conseguire il certificato
antincendio. Per adeguare l'edificio alle esigenze della vLPF, riducendo il
rischio d'incendio ad un livello accettabile, sarebbero sufficienti misure meno
incisive, che andrebbero individuate in base ad una nuova perizia.
L'ordine, obietta, sarebbe comunque
inadeguato anche perché impone tempi eccessivamente brevi e non tiene
debitamente conto delle necessità d'esercizio dell'albergo.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente è certa ed incontestata (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza
contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche
fissate dal Consiglio di Stato. Sono applicabili, dispone l'art. 44c cpv. 1
RLE, le prescrizioni di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel
settore specifico dal Concordato intercantonale concernente l'eliminazione
degli ostacoli tecnici al commercio. Nei campi specifici, sono pure applicabili
le normative emanate dalle Associazioni professionali riconosciute di cui all'allegato
3. I materiali e le parti della costruzione, i prodotti per gli impianti e gli
impianti per la sicurezza devono essere certificati da un ente accreditato a
livello federale.
Gli edifici di uso collettivo, quali
istituiti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come
pure gli edifici di grande mole, le costruzioni sotterranee e impianti per il
deposito di carburanti e gas, devono essere progettati e realizzati conformemente
alle norme tecniche in materia emanate dal Consiglio di Stato. La conformità
deve essere comprovata da un attestato rilasciato da un tecnico accreditato e
da un successivo certificato di collaudo a costruzione ultimata (art. 44d cpv.
3 e 4 LE).
2.2. Gli edifici e gli impianti esistenti
prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1° gennaio 1997: cfr. BU
96, 735), dispone l'art. 41g cpv. 1 LE, sono invece soggetti al diritto
precedente. Queste opere sfuggono di principio alle nuove disposizioni. Devono
essere adeguate solo in caso di riattamento, di trasformazione, di ricostruzione
o di ampliamento (art. 41g cpv. 2 LE).
Per "diritto precedente",
contrariamente a quanto pretende l'insorgente sulla base di un'indicazione
dottrinale (__________, Compendio di diritto edilizio, pag. 174 in fine), non è
da intendere il diritto in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia,
ma l'art. 13 dell'abrogata legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949
(LPF 1949; BU 1949, 135), che abilitava il municipio ad intervenire d'ufficio
nei confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure
necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione.
Accreditando la tesi del succitato autore, si impedirebbe altrimenti all'autorità
comunale di ordinare la messa in sicurezza degli stabili più vecchi, che non
hanno magari mai ottenuto una licenza perché costruiti in epoca remota e che
presentano i maggiori rischi d'incendio.
In quest'ottica, l'art. 44g cpv. 1 RLE
impone al proprietario degli edifici e degli impianti di cui all'art. 44d
(recte: 41g) LE, realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale
pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare
i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio
residuo.
3. 3.1. Nel
caso concreto, l'albergo __________ esiste dal 1961. Si tratta dunque di una
costruzione preesistente all'entrata in vigore degli art. 41a-41g LE. In quanto
tale, è soggetta al diritto anteriore, ovvero all'art. 13 vLPF. Sfugge alle
nuove disposizioni. Ad essa torna in particolare applicabile l'art. 44g cpv. 1
RLE appena citato. Nella misura in cui costituisce un reale pericolo per le persone
e le cose, non si può quindi esigere che venga resa integralmente conforme alle
prescrizioni vigenti in materia d'incendi. Si può soltanto pretendere che
vengano adottati i provvedimenti necessari per rendere accettabile il rischio
residuo.
3.2. La perizia allestita dall'ing. __________,
su incarico dello stesso ricorrente, ha anzitutto rilevato l'esistenza di un
effettivo, consistente (alto) pericolo per le persone derivante dalla mancanza
di segnalazioni e protezioni delle vie di fuga. Significativo (medio/ alto) è
pure stato valutato il pericolo derivante per l'edificio dalla mancanza di
compartimentazioni stagne. Il pericolo per il contenuto dell'albergo è invece
stato giudicato di minor entità. Nemmeno l'insorgente contesta queste
deduzioni.
È quindi di principio data la premessa dell'art.
44g cpv. 1 RLE che abilita il municipio ad ordinare provvedimenti volti ad
Considerandi
eliminare le cause di pericolo.
3.3
Individuati e valutati i rischi d'incendio,
il perito ha elaborato un concetto di protezione contro l'incendio (cfr.
perizia punto 4.3 pag. 9), volto a realizzare quelle misure atte a ridurre
il rischio di danni rilevanti ad un livello definito come normalmente accettabile,
in particolare:
- garantendo un rapido intervento grazie alla precoce scoperta
dei principi d'incendio con l'installazione di un impianto di rilevazione d'incendio
a sorveglianza totale;
- garantendo la sicura e veloce evacuazione delle persone ai
piani compartimentando il vano scala centrale e sostituendo i rivestimenti
delle vie di fuga (pavimenti, tende ecc.) con rivestimenti IC 5.2 o superiore;
- garantendo agibili fino all'aperto le US e le vie di fuga
necessarie per la sicurezza delle persone;
- completando l'installazione di apparecchi di spegnimento cosiddetti
"normali" (posti di spegnimento, estintori, ecc.);
- migliorando l'evacuazione del fumo in caso d'incendio;
- sensibilizzando il proprietario e/o gestore alle misure
preventive e creando un'organizzazione d'intervento efficiente durante
la presenza del personale;
3.4
Fatta questa premessa, il perito ha in
seguito verificato la conformità dell'albergo con le vigenti prescrizioni
antincendio, ponendo in risalto i difetti ed indicando i provvedimenti da adottare
per eliminarli. Su richiesta del municipio, l'ing. __________ ha successivamente
suddiviso le manchevolezze riscontrate in due categorie, allestite in base alla
gravità del difetto.
Senza profondersi in un particolare sforzo
di elaborazione, con la decisione impugnata il municipio si è limitato a
trasformare questo elenco in un ordine di risanamento, fissando un termine di
tre mesi per l'eliminazione dei difetti gravi ed un termine di sei mesi per i
difetti meno gravi. L'autorità comunale ha così ad esempio disposto quanto
segue:
·
Tromba scale/atri
scale:
o
Scale aperte non
possibili
o
Rivestimenti
incombustibili per pareti e soffitti: eliminare rivestimenti combustibili e
sostituirli con rivestimenti IC 5.2 o superiore;
o
Rivestimenti pavimento
e gradini I.C. (indice di combustibilità) min. 5.2 (autoestinguente)
Formulazione, questa, che non permette di
stabilire con la dovuta certezza se, oltre all'eliminazione dei rivestimenti
incombustibili delle pareti e dei soffitti, il municipio abbia inteso imporre
al ricorrente anche di adeguare anche i rivestimenti del pavimento e dei gradini.
Analoghe considerazioni valgono per la
successiva disposizione:
·
Vie di fuga e uscite
di sicurezza:
Sono ammesse nelle vie di fuga solo porte a
battente.
Tutte le porte US o sulle vie di fuga
devono aprirsi nella direzione di fuga.
Larghezza minima delle porte US: min. 90 cm
Le US e vie di fuga devono essere sempre
libere da materiale o mobilio.
Tutte le porte che danno all'esterno (US)
non possono risultare chiuse a chiave e devono essere facilmente e
immediatamente apribili in caso di emergenza. Adottare dispositivi antipanico
(es. pomello esterno e maniglia interna, ecc.).
Disposizione, anche questa, che non permette
di dedurre con la necessaria precisione se ed eventualmente quali provvedimenti
il municipio intenda effettivamente imporre al ricorrente.
L'elenco delle imprecisioni potrebbe
continuare, ma questo tribunale si ferma qui, poiché non rientra nei suoi
compiti sopperire alle palesi mancanze delle istanze precedenti, individuando
nel dettaglio e con precisione quali misure debbano essere concretamente
adottate dal ricorrente per attuare un concetto di protezione dagli incendi che
renda accettabile il rischio residuo d'incendi. Spetta in primo luogo al municipio
definire in modo esatto, piano per piano, locale per locale, dispositivo per dispositivo,
tutti i provvedimenti che il ricorrente è tenuto ad adottare, non già per rendere
l'albergo compiutamente conforme alle vigenti disposizioni antincendio, bensì
per rispondere alle esigenze dell'art. 44g cpv. 1 RLE, ovvero per ridurre il
rischio d'incendio nei limiti del tollerabile. Limiti, questi, che possono
comunque essere valutati facendo riferimento alle prescrizioni in vigore.
3.5
Con il giudizio impugnato il Consiglio
di Stato si è limitato ad avallare senza alcuna particolare motivazione l'ordine
di risanamento impartito dal municipio. Esso non ha minimamente verificato se i
provvedimenti prospettati dal perito fossero destinati a porre l'albergo in
consonanza con le vigenti disposizioni antincendio o se servissero soltanto a
ridurre il rischio d'incendio nei limiti fissati dall'art. 44g cpv. 1 RLE.
Parimenti non ha nemmeno posto rimedio alle imprecisioni in cui è incorso il
municipio nella determinazione delle misure da adottare.
In quanto fondato su accertamenti carenti,
il giudizio governativo non può essere confermato. Per principio, esso va
dunque annullato conformemente all'art. 65 cpv. 2 PAmm , rinviando gli atti all'istanza
inferiore, affinché emendati i difetti, statuisca nuovamente sul ricorso
inoltratole da RI 1. Sulla base delle indicazioni del perito, tenuto conto che
è in gioco l'incolumità dei clienti e del personale dell'albergo, in questa
sede può comunque essere confermato l'obbligo di dotare l'albergo, al più tardi
entro il 15 marzo 2008, inizio della prossima stagione turistica, di un impianto
di rilevazione incendio a sorveglianza totale e degli estintori portatili
previsti dal piano allegato al referto peritale. Non si può in effetti negare
che queste misure si rendano in ogni caso necessarie per ridurre i rischi in
caso d'incendio nei limiti fissati dall'art. 44g cpv. 1 RLE. Le altre misure,
che dovranno comunque essere meglio specificate, potranno essere eventualmente
ordinate soltanto dopo aver approfondito gli accertamenti per stabilire se
siano indispensabili per attuare un concetto di protezione che renda attuabile
il rischio residuo.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione governativa impugnata nella misura in cui conferma l'ordine di
adottare i provvedimenti che vanno oltre l'obbligo di munire l'albergo di un
impianto di rilevazione incendio a sorveglianza totale e degli estintori
portatili previsti dal piano allegato al referto peritale. Entro questi limiti
l'ordine 25 gennaio 2007 del municipio è confermato con assegnazione di un
termine sino al 15 marzo 2008 per darvi seguito. Nella misura in cui il
giudizio è invece annullato, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato,
affinché, completati gli accertamenti si pronunci nuovamente sul ricorso
inoltratogli da RI 1.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne
va esente in quanto comparso in lite per esigenze di funzione.
Il comune rifonderà all'insorgente un'indennità
per ripetibili adeguatamente ragguagliata al grado di soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20 marzo 2007 del
Consiglio di Stato (n. 1477) è:
1.1.
confermata nella
misura in cui conferma l'ordine 25 gennaio 2007 impartito dal municipio di CO 1
al ricorrente di installare nell'albergo __________ un impianto di rilevazione
incendio a sorveglianza totale e gli estintori portatili previsti dal piano n.
1 allegato al referto 20 gennaio 2007 dell'ing. __________.
§ Ad
RI 1 è assegnato un termine sino al 15 marzo 2008 per darvi seguito.
1.2.
annullata nella
misura in cui conferma gli ulteriori provvedimenti indicati dall'ordine 25
gennaio 2007 del municipio di CO 1 e pone a carico del ricorrente una tassa di
giustizia di fr. 800.-.
§ Gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei
considerandi previo completamento degli accertamenti.
2. La tassa di
giustizia è a carico del ricorrente nella misura di
fr. 500.-.
3. Il comune
di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di questa istanza.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Municipio
di Paradiso, 6900 Paradiso,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster