52.2007.139
Permesso di domicilio/dimora
24 luglio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2007.139
Data decisione, Autorità:
24.07.2007, TRAM
Titolo:
Permesso di domicilio/dimora
ABUSO DI DIRITTO
DOMICILIO
PERMESSO DI DIMORA
PERMESSO DI DOMICILIO
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2007.139
Lugano
24 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione 27 marzo 2007 (n. 1671) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 21 novembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto del rilascio
di un'autorizzazione di domicilio e rispettivamente di mancato rinnovo del
permesso di dimora;
viste le risposte:
- 4 maggio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 15 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 agosto 1994 la cittadina bulgara RI 1 (1970), già beneficiaria
a partire dal 1991 di diversi permessi di corta durata per lavorare quale
artista di night-club, si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero G__________
(1964) dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di __________, ottenendo così un
permesso di dimora annuale per vivere con il coniuge nel nostro Paese.
Con decisione 30 luglio 1999, confermata in ultima battuta dal Tribunale
federale il 25 maggio 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si è
rifiutata di rinnovarle la suddetta autorizzazione di soggiorno, in quanto da
tempo ella non viveva più in comunione domestica con il marito.
Il 28 maggio 2001 è quindi stato pronunciato il divorzio dei coniugi __________.
B. a. Il 9
novembre 2001 RI 1 ha contratto matrimonio con il cittadino elvetico R__________
davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. Ancora una volta le è
dunque stato rilasciato un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato regolarmente
con ultima scadenza al 13 agosto 2006, al fine di vivere con il marito.
b. Il 31 luglio 2006 RI 1 ha chiesto il rilascio del permesso di domicilio con
cambiamento di indirizzo e di comune.
Interrogato il 21 settembre seguente dalla Polizia cantonale in merito alla sua
situazione matrimoniale, R__________, ha dichiarato di non vivere più con la
moglie dall'estate del 2002. L'8 novembre 2006 la polizia ha quindi interrogato
quest'ultima, la quale ha ammesso che dal dicembre 2005 il marito risiede da
solo a __________ mentre che lei dall'agosto del 2006 convive a __________ con il
cittadino svizzero M__________, con il quale ha allacciato una relazione
sentimentale.
c. Preso atto delle risultanze dell'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale,
con decisione 21 novembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
risolto di non rilasciare a RI 1 il permesso di domicilio e di non rinnovarle
l'autorizzazione dimora, fissandole quindi un termine sino al 31 gennaio 2007
per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per
il quale l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a
mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con il marito,
ritenendo in tal modo che ella invocasse il suo matrimonio in maniera manifestamente
abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese
C. Con
giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso
all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento e ha considerato
esigibile il suo rientro in Bulgaria.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, il suo annullamento con
il conseguente rinnovo del permesso di dimora e, in via subordinata, una
dilazione del termine per lasciare la Svizzera.
Riassunti i fatti, ammette di non vivere più da tempo con il marito e di avere
allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo, con il quale
intenderebbe sposarsi non appena ottenuto il divorzio. Rileva di essere in
Svizzera da molti anni, di essersi ben integrata e di avere avviato da qualche
anno un attività commerciale a __________.
All'accoglimento del gravame si oppongono
sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di
principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o
di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio
2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta
norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora
regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di
domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).
In concreto, la ricorrente risulta sempre
sposata con il cittadino elvetico R__________ da oltre 5 anni, per cui ella ha,
in linea di principio, diritto al rilascio sia dell'autorizzazione di domicilio
che al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto
pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Ne consegue che il gravame in oggetto,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 43 PAmm), è in linea di principio ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Inammissibile
risulta per contro la domanda, formulata in via subordinata dalla ricorrente,
di prorogarle il termine di partenza, non essendo questo tribunale competente a
statuire su aspetti che attengono all'esecuzione dell'allontanamento.
2. L'art. 7
LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che
questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2). Per costante
giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico
è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di
tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il
caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un
matrimonio che sussiste unicamente a livello formale al solo fine di ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non
risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II
145, consid. 2.2.).
Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore
ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di
un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza
di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro
necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non
siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal
vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127
II 49, consid. 5a e rif.).
3. Come
accennato in narrativa, nel caso di specie la ricorrente ha ottenuto un permesso
di dimora a seguito del suo matrimonio contratto nel 2001 con il cittadino
svizzero R__________. Dagli atti di causa risulta che i coniugi __________ si
sono separati di fatto perlomeno già a partire dal dicembre del 2005,
allorquando il marito si è trasferito a __________. In precedenza, nel corso
del 2004, la ricorrente aveva conosciuto il cittadino svizzero M__________, con
il quale è in seguito nata una relazione sentimentale tanto che dall'agosto del
2006 essi convivono sotto il medesimo tetto a __________.
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle
dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura nonché della
durata della separazione dei coniugi __________, vi sono sufficienti elementi
per ritenere che quest'ultimi abbiano da tempo organizzato autonomamente le
loro rispettive vite e che il loro matrimonio esista soltanto sulla carta.
D'altra parte, va rilevato come anche la stessa ricorrente non abbia nemmeno tentato
di affermare il contrario nel suo gravame.
Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso
da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni
contenuto e scopo ormai da almeno un anno e mezzo, al fine di continuare a
beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito. Ne
consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio a suo favore di un
permesso di dimora. Difatti, la separazione dei coniugi si è verificata prima
della scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere
definitivamente separati dal consorte elvetico.
La posizione della ricorrente non merita
pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente
rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.
4. RI 1 ha risieduto stabilmente nel nostro Paese dal 1994 al 2000 e dal novembre 2001 all'agosto 2006,
dopo di che il suo soggiorno è stato tollerato in attesa di una decisione
definitiva in merito al suo permesso. Nel complesso la sua permanenza in Svizzera
va quindi considerata di media/lunga durata. Ella ha comunque dei legami piuttosto
stretti con la Bulgaria, paese nel quale è nata, ha vissuto sia prima di giungere
in Svizzera nel 1994 all'età di 24 anni che nel corso del 2001 e dove tutt'ora risiedono
Fatti
i suoi più stretti familiari. Per questi motivi, il suo rientro in patria non
gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento. Il semplice fatto che
ella si senta ben integrata nel nostro Cantone non permette quindi di pervenire
a delle conclusioni a lei più favorevoli.
Inoltre la ricorrente ha ottenuto un
permesso di dimora al fine di vivere con il marito R__________ e non per altri
motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività
lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale
e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente
ambito determinante.
Considerandi
La misura litigiosa non risulta pertanto
lesiva del principio della proporzionalità.
Infine, l'insorgente non può nemmeno
prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al
fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo
disposto, non essendovi più alcuna vita famigliare con il proprio coniuge.
5.
In
siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
deciso di non rilasciare a RI 1 l'autorizzazione di domicilio e di negarle il
rinnovo del permesso di dimora per aver invocato in maniera manifestamente
abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
6.
Stando
così le cose, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto. Tassa
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF;
10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico dell'insorgente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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