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Decisione

52.2007.139

Permesso di domicilio/dimora

24 luglio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi più stretti familiari. Per questi motivi, il suo rientro in patria non

gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento. Il semplice fatto che

ella si senta ben integrata nel nostro Cantone non permette quindi di pervenire

a delle conclusioni a lei più favorevoli.

Inoltre la ricorrente ha ottenuto un

permesso di dimora al fine di vivere con il marito R__________ e non per altri

motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale

e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente

ambito determinante.

Considerandi

La misura litigiosa non risulta pertanto

lesiva del principio della proporzionalità.

Infine, l'insorgente non può nemmeno

prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al

fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo

disposto, non essendovi più alcuna vita famigliare con il proprio coniuge.

5.

In

siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

deciso di non rilasciare a RI 1 l'autorizzazione di domicilio e di negarle il

rinnovo del permesso di dimora per aver invocato in maniera manifestamente

abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

6.

Stando

così le cose, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto. Tassa

e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF;

10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico dell'insorgente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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